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NULLITA E IMPUGNAZIONI: IL SISTEMA DI PROCESSO CHIUSO.
Il tema dei rapporti tra nullità e impugnazione deve essere affrontato riprendendo in
esame una disposizione già vistaart.161 cpc. “la nullità della sent. soggette ad
appello o a ricorso in cassazione – può essere fatta valere soltanto nei limiti e
secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione – la disposizione non si
applica quando manchi la sottoscrizione del giudice”.
Questa enuncia il principio dell’assorbimento o della conversione della nullità in
motivi di impugnazione. di qui due rilievi:
Che nell’art.161 non si parla delle sole nullità per difetto di forme.
a) Che vengono prese in considerazione le nullità del procedimento idonee ad
b) assurgere a causa di nullità della sentenza, sicchè restano fuori dalla
previsione della norma quelle nullità di singoli atti del processo che , per
effetto di sanatoria o preclusione non incidono sulla sentenza.
Dunque diciamo che si deve riconoscere che l’art.161 pur riferendosi alla “nullità
della sentenza” con particolare riguardo alle sentenze soggette ad appello o
cassazione, offre un argomento positivo per la conferma dell’esistenza di un
sistema di “processo chiuso” al quale è estranea la possibilità di un’autonoma
“querela nullitatis” contro la sentenza.
IL POTERE DI IMPUGNAZIONE: SOGGETTI LEGITTIMATI, INTERESSE AD
IMPUGNARE
Il potere di impugnare la sentenza è conferito esclusivamente a quei soggetti che
sono stati formalmente parti della fase di giudizio che si è conclusa con la sentenza
impugnanda – deve quindi ritenersi inammissibile l’impugnazione proposta da chi
non fu parte nella precedente fase di giudizio. MA costituiscono eccezioni a tale
principio:
L’opposizione di terzo,ordinaria o revocatoria, che riconosce la legittimazione
a) al soggetto che è rimasto estraneo al processo.
La revocazione del pubblico ministero ex 397, nel caso di mancata
b) partecipazione di questo, ove fosse necessaria.
La legittimazione prevista dall’ult.comma del 111c.p.c. a favore del
c) successore a titolo particolare.
Ma una volta delimitato l’ambito soggettivo entro il quale può essere astrattamente
individuato il soggetto legittimato all’impugnazione – si tratta ancora di accertare a
quale parte del processo può essere riconosciuto il potere di impugnazione.
In dottrina e giurisprudenza si parla di “interesse ad impugnare” oltre che di
“soccombenza”al riguardo si distingue la: a) soccombenza formale: che si ha
riguardo alla mancata corrispondenza tra il chiesto(dal convenuto o attore) e il
pronunciato (del giudice); b) soccombenza materiale: i dà rilievo alla prospettiva di
vantaggio dell’impugnante, raffrontando il contenuto reale della sentenza
impugnata e quello potenziale della sentenza di accoglimento dell’impugnazione.
Altra distinzione tra: a)soccombenza totale:nell’ipotesi in cui il giudice adito non
riconosca nulla di quanto chiesto; b)soccombenza parziale: si realizza invece
quando il giudice accoglie solo in parte le pretese dell’attore.
E proprio il riferimento alla soccombenza induce l’interprete a portare la propria
indagine nel concreto in cui si può manifestare l’ingiustizia della sentenza a carico
del soccombente – cioè nel concreto rapporto tra chiesto e pronunciato.
Con riguardo al “chiesto” – si è detto che quanto è stato chiesto costituisce il limite
oltre il quale non v’è stata soccombenza.
Circa il “pronunciato” – si esclude la legittimazione ad impugnare in ordine agli
obiter dicta e in genere rispetto a tutto ciò che non potendo formare oggetto di
giudicato, non può pregiudicare in futuro la parte. Il limite di questa affermazione è
rappresentato dalla decisione sfavorevole alla parte di questioni – “soccombenza
virtuale” – che sarebbero preclusa dal passaggio in giudicato della sentenza.
Tutto ciò tenendo in considerazione l’effetto di “cosa giudicata”, che potrà essere
attribuito alla sentenza una volta preclusi ex. 324 cpc. i mezzi di impugnazione
ordinari.
I TERMINI PER IMPUGNARE
Il regime delle impugnazioni è caratterizzato dall’esistenza di termini perentori – e
sono qualificati come tali i “termini brevi” che ex 326 cpc. iniziano a decorrere dalla
notificazione della sentenza.
Quanto al “termine lungo” – ridotto da 1anno a 6mesi – decorre dalla pubblicazione
della sentenza, e la sua perentorietà si ricava dall’art.327 ch usa la locuzione
“decadenza dall’impugnazione”.
Si ricorda che la notificazione della sentenza si perfeziona nei confronti del
notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e per il
destinatario al momento della sua ricezione.
Segue – il termine “breve”.
Il termine breve con riferimento alle “impugnazioni ordinarie” – decorre dalla
notificazione della sentenza fatta al difensore costituito. Questo è di 30 giorni per
proporre l’appello o la revocazione o l’opposizione di terzo (404) - ed anche di 30
giorni per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo contro la sentenza della
Corte d’appello. _ Il termine per il ricorso in cassazione è 60 giorni.
Se durante la decorrenza del termine si verifica uno degli eventi previsti al 299
c.p.c. “morte o perdita della capacità prima della costituzione” – il termine stesso è
interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la sentenza viene rinnovata contro
coloro cui spetta stare in giudizio._ L’effetto interruttivo del termine breve e la
conseguente decorrenza del nuovo termine si verificano con riferimento a tutti i
contendenti, ossia non solo nel caso la morte riguardi la parte alla quale la
sentenza si notificata, ma anche se colpisca la parte che procede a tale notifica.
Segue – il termine “lungo”.
Prima era di 1anno poi la l.69/2009 lo ha portato a 6mesi, come termine di
decadenza dall’impugnazione ordinaria ex 327 – esso decorre dalla
pubblicazione della sentenza, che si ha con il deposito in cancelleria.
Il comma 2 del 327 – attenua il rigore, escludendo la decadenza per decorso del
termine di 6mesi nei confronti della parte contumace che dimostri di non aver avuto
conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa,
nonché per nullità della notificazione delle comparse contenenti domande nuove o
riconvenzionali.
Infine con riguardo al termine lungo l’art. 328 prevede l’ipotesi che sopraggiunga un
evento interruttivo (morte o perdita della capacità) – e qualora l’evento si verifichi
dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza – il termine di impugnazione
viene prorogato di sei mesi per tutte le parti,con decorrenza dal giorno in cui si è
realizzato l’evento.
La notificazione dell’impugnazione.
Le modalità di “notifica dell’impugnazione” sono ex330 c.p.c.
La parte che ha effettuato la notifica della sentenza può,in quest’atto, indicare
a) la residenza o elegge il domicilio nella circoscrizione del giudice che ha
emesso la decisione.
In difetto di questa indicazione effettuata in occasione della notifica della
b) sentenza e quindi solo in via successiva, la notificazione può essere
effettuata alternativamente al difensore costituito o nella residenza dichiarata
o nel domicilio eletto per il giudizio.
Solo in via di ulteriore subordine e cioè per l’ipotesi in cui difettino le
c) condizioni di cui sopra – l’impugnazione potrà essere notificata alla parte
personalmente.
Quando si verifichi a carico della parte o del suo difensore uno degli eventi
d) previsti ai fini dell’interruzione del processo ex 299 (morte o perdita di
capacità) – si determinano variazioni del regime di notificazione dellsentenza
e dell’atto di impugnazione:
aa) Quando si determini uno degli eventi suddetti a carico della parte,si verificherà
necessariamente una modificazione della “legittimazione attiva” e legittimati alla
notifica saranno coloro ai quali spetta stare in giudizio dopo la morte della parte.
bb) Si avrà “legittimazione passiva” quando: *) gli eventi del 299 colpiscano il
difensore – si deve adeguare la direzione soggettiva degli atti alla nuova situazione
creatasi;*) parte costituita a mezzo di difensore – si distingue ulteriormente a
seconda ch l’evento sia stato comunicato alle parti si avrà una legittimazione
passiva esclusiva e sostitutiva di coloro ai quali spetta stare in giudizio in
dipendenza di detto evento. Ove invece ciò non sia comunicato alle parti – si avrà
una legittimazione passiva alternativa concorrente – nel senso che l’atto può
notificarsi al difensore costituito o a coloro ai quali spetta stare in giudizio dopo la
morte dello stronzo.
ACQUISCENZA DELLA SENTENZA.
La possibilità di fare acquiescenza alla sentenza è evidentemente collegata al
principio dispositivo che significa rispetto all’impugnazione rispetto all’impugnazione
– conferimento alla parte della facoltà di optare tra l’accettazione della sentenza e
la sua impugnazione.
Il 329 esplicita “salvi i casi di cui ai nn.1,2,3,6 del 395 – l’acquiescenza risultante da
accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle
impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità. L’impugnazione
parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata”.
Accettazione espressa.
L’accettazione espressa costituisce un “negozio giuridico processuale” con cui la
parte manifesta la volontà di abdicare al diritto di impugnazione e quindi di
mantener ferma la sentenza alla quale si riferisce; è un atto unilaterale e non
prevede la accettazione della controparte – con la conseguenza che una volta
rilasciata è irretrattbile e preclude l’eventuale successiva proposizione del gravame
– l’accettazione deve essere compiuta personalmente dalla parte e con atto scritto.
L’accettazione tacita
L’art.329 – si riferisce agli atti “incompatibili con la volontà di avvalersi delle
impugnazioni ammesse dalla legge”Anzitutto se la volontà di impugnare non
compromessa dal compimento di atti,che conseguenti alla sentenza,siano,tuttavia,
atti dovuti o necessitati e non possono costituire esecuzione volo