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LE IMPUGNAZIONI

SIGNIFICATO DI “IMPUGNAZIONE”.

È opinione corrente che quando si parla di impugnazione – ci si riferisce ad una

“contestazione”; se si analizza il termine e se ne ricorda l’origine latina in-pugnare,

si coglie non solo il momento iniziale dell’attacco, ma anche quello conseguente ed

essenziale del verbo “combattere”. Quindi è proprio in considerazione della

fallibilità dell’attività di giudizio, in quanto attività umana – l’ordinamento prevede

che tra la pronuncia della sentenza ed il suo passaggio in giudicato vi sia la

possibilità di uno o più ulteriori giudizi, tradizionalmente esperibili da soggetti

diversi,rispetto al giudice, ossia dalle parti e/o dal pm, che prendono il nome di

impugnazioni.

Dal punto di vista oggettivo – impugnazione rappresenta uno strumento di

perfezionamento dell’accertamento giudiziale; mentre dal punto di vista

soggettivo,l’impugnazione rappresenta una garanzia offerta alle parti che intendano

contestare la legittimità del procedimento giurisdizionale o della regola di diritto

sostanziale affermata nella sentenza.

Tradizionalmente si ritiene che i vizi che possono affliggere la sentenza siano di

due generi:

Error in procedendo – potendo derivare dalla violazione di norme

a) processuali, disciplinanti l’attività delle parti e del giudice.

Error in judicando – derivanti dalla violazione di norme sostanziali (statiche) e

b) dei criteri di giudizio,che si verifica nella fase di individuazione e applicazione

di tali norme alle questioni di fatto e di diritto dedotte in giudizio.

L’analisi che verrà fatta tiene conto dell’ “oggetto” dell’impugnazione e dei “mezzi”

con cui l’impugnazione si esercita.

DISTINZIONE DELLE IMPUGNAZIONI QUOAD OBIECTUM.

Per l’analisi quad obiectum, si prendono le mosse da 3 postulati fondamentali:

Anzitutto che l’impugnazione può avere ad oggetto non solo un atto

1) processuale, ma anche atti di natura diversa, come quelli sostanziali.

È che l’impugnazione di atti di natura sostanziale può essere effettuata con

2) forme processuali.

Che per gli atti di diritto sostanziale,il risultato dell’eliminazione dei loro effetti

3) sfavorevoli può essere conseguito anche senza l’instaurazione di un

processo.

Regime degli atti di natura sostanziali.

Qui ci si riferisce al terzo postulato – concernente la non necessarietà del processo

per l’eliminazione di effetti sfavorevoli di atti di diritto sostanziale – a dimostrazione

è sufficiente richiamare l’art.2113 c.c.(su rinunzie e transazioni) – che dopo aver

proclamato il principio che rinunzie e transazioni, aventi ad oggetto diritti del

prestatore di lavoro non sono valide e aver previsto che l’impugnazione deve

essere proposta a pena di decadenza,entro 6mesi dalla data di cessazione del

rapporto o da quella della rinunzia, se queste sono intervenute dopo la cessazione

della medesima, ammette che tale impugnazione può essere effettuata “con

qualsiasi atto anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la

volontà”.

Impugnazione con forme processuali degli atti di natura sostanziale.

Qui ci riferiamo al secondo postulato – una volta ammesso che l’impugnazione di

atti di diritto sostanziale può essere effettuata con forme processuali, si deve

precisare che a questo fine, se tale impugnazione viene proposta in via di azione è

necessario instaurare un rapporto processuale ad hoc e solo se l’impugnazione si

fa valere in via d’eccezione è possibile sollevare tale eccezione e proporre

l’eventuale domanda riconvenzionale in un giudizio già in corso.

Mezzi di impugnazione degli atti processuali.

Per gli atti processuali questa problematica, si presenta con caratteri particolari e

idonei ad effettuare una prima sistemazione dei vari “mezzi di impugnazione” e in

genere di tutela conto provvedimenti del giudice. infatti alcuni di questi mezzi si

inseriscono in un processo in corso e costituiscono fase successiva rispetto a

quella che si è conclusa col provvedimento che si impugna. – Rientrano in questa

categoria quei mezzi di impugnazione delle sentenze: appello,ricorso per

cassazione e revocazione per i motivi ai nn.4,5 del 395 c.p.c. nonché il

regolamento di competenza – che presuppongono un processo non ancora definito

con sentenza passata in giudicato.

Altri mezzi ancora – come l’opposizione del terzo e la revocazione per i motivi ai

nn.1,2,3,4, del 395 c.p.c. – presuppongono,viceversa un processo già

definito,sicchè l’impugnazione deve necessariamente condurre alla costituzione di

un nuovo rapporto processuale.

I MEZZI DI IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE.

I mezzi di impugnazione delle sentenze sono elencati all’art.323 c.p.c. e sono: oltre

al regolamento di competenza - l’appello(339), il ricorso per cassazione (360), la

revocazione(395) e l’opposizione di terzo (404).

Vari sono stati i tentativi di classificazione di questi mezzi:

distinzione tra “mezzi ordinari” e “mezzi straordinari” di impugnazione.

La dicotomia tra “mezzi ordinari” e “mezzi straordinari” d’impugnazione, nonostante

fosse stata molto discussa, non si è archiviata, ma è stata utilizzata ad uno

specifico finesi è fatto perno sull’art.324 cpc. per qualificare come ordinari,i mezzi

d impugnazione qui elencati, la cui proponibilità impedisce il passaggio in giudicato

della sentenza – quindi l’appello, il ricorso per cassazione, il regolamento d

competenza e la revocazione ai motivi nn.4,5 del 395;

Straordinari,la revocazione di cui ai nn.1,2,3,6 del 395; la revocazione di cui agli

artt.391bi e ter cpc; la revocazione del 404 commi 1e2 – la cui proponibilità è

disancorata dal passaggio in giudicato della sentenza, nel senso che, sussistendo

le condizioni previste dalla legge, l’impugnazione può essere proposta anche

contro le sentenze già passate in giudicato.

Mezzi “prosecutori” e mezzi “rescindenti”.

Distinzione corollario di quella tra mezzi ordinari/straordinari è la distinzione tra:

Ordinari – che realizzano la prosecuzione dell’unico processo nelle fasi

a) ulteriori di impugnazione, prima del passaggio in giudicato della sentenza e

per questo si definiscono prosecutori.

Straordinari – ossia quei mezzi che, proponibili dopo la chiusura del processo

b) con il passaggio in giudicato della sentenza, devono dar luogo a un

“processo che è nuovo” anche se collegato a quello chiuso – e

l’accoglimento dell’impugnazione straordinaria ha effetto rescindente” – di qui

si definiscono mezzi rescindenti.

La struttura dei mezzi di impugnazione.

Occorre avvertire che i mezzi di impugnazione previsti dal nostro ordinamento non

corrispondono del tutto ai modelli appena visti (simpaticone) – ma sembrano

presentare caratteristiche dell’uno e dell’altro modello.

IL CONCETTO DI SENTENZA.

Due precisazioni in ordine al concetto di sentenza:

Anzitutto – può accadere che il giudice emetta, per errore, un provvedimento

a) diverso da quello previsto dalla legge per l’ipotesi considerata: ad es. accolga

l’eccezione di prescrizione, con ordinanza anzich&eac

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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