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PUÒ ESSERE FATTO VALERE COME CAUSA DI NULLITÀ DEL LODO SE LA PARTE, PRIMA
DELLA DELIBERAZIONE DEL LODO, RISULTANTE DAL DISPOSITIVO SOTTOSCRITTO DALLA
MAGGIORANZA DEGLI ARBITRI, NON ABBIA NOTIFICATO ALLE ALTRE PARTI E AGLI ARBITRI
CHE INTENDE FAR VALERE LA LORO DECADENZA.
Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine,
dichiarano ESTINTO il procedimento .
Nel processo arbitrale le parti non assumono veste di attore e convenuto (ed infatti la cassazione
ha escluso che in tale ambito possa essere dichiarata la contumacia), ed infatti non sono previste
particolari formalità per la loro costituzione.
Ex art 822 GLI ARBITRI DECIDONO SECONDO LE NORME DI DIRITTO, SALVO CHE LE PARTI
ABBIANO DISPOSTO CON QUALSIASI ESPRESSIONE (non ambigua) CHE GLI ARBITRI
PRONUNCINO SECONDO EQUITÀ.
Pertanto, qualora gli arbitri decidano secondo diritto o equità, contravvenendo alle
disposizioni delle parti, queste potranno impugnare il lodo per nullità per eccedenza dai
limiti del compromesso. Ovviamente, comunque, con equità non si intende con “arbitrio”,
ma presuppone un’applicazione più elastica delle norme cogenti.
Ex art 829 comma 3 l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della
controversia è ammessa però SOLO se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E'
invece ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico.
LODO
Ex art 823, il è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è
quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia
deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale (non quindi per via telematica). Il lodo DEVE
CONTENERE:
1) il nome degli arbitri;
2) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
3) l'indicazione delle parti;
4) l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
5) l'esposizione sommaria dei motivi;
6) il dispositivo;
7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se
accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che
gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo (a tal fine è necessario e sufficiente
che ciascuno degli arbitri sia stato invitato, con congruo anticipo, con lettera raccomandata alla
sottoscrizione; secondo una pronuncia della cassazione, comunque, la mancanza ingiustificata di
una o più sottoscrizioni dà luogo a nullità che fonda l’impugnabilità del lodo);
8) la data delle sottoscrizioni (tutte, salvo che avvengano contestualmente).
Ex art 824, gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo
a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi
arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo
(l’inosservanza di questo termine non dà luogo a nullità del lodo, ma solo a responsabilità degli
arbitri per ritardato adempimento).
Il già menzionato art 824 bis dispone poi che il lodo ha parziale (nei già visti termini di eseguibilità,
trascrivibilità e iscrivibilità di ipoteca) efficacia di sentenza (pronunciata dall’AG, quindi vincolante)
tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione. Per consentire che il lodo produca TUTTI gli
effetti della sentenza dell’AG l’art 825 dispone quindi che la parte che intende FARE ESEGUIRE
IL LODO nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in
copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia
conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Il tribunale,
accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è
soggetto a TRASCRIZIONE o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione
o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto. Del deposito e del provvedimento del
tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell'articolo 133 secondo comma
(entro 5 gg mediante biglietto).
Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, è ammesso RECLAMO
mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le
parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.
Essendo tale ordinanza un provvedimento di giurisdizione volontaria, si ritiene che questo
non ria impugnabile, neanche in forza dell’art 111 comma 7 cost.
Ex art 826, ciascuna parte può chiedere agli arbitri ENTRO UN ANNO DALLA COMUNICAZIONE
del lodo:
a) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno
determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli
arbitri;
b) di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell'articolo 823, numeri 1), 2), 3), 4).
Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di sessanta giorni. Della correzione è
data comunicazione alle parti a norma dell'articolo 824 (consegna o spedizione in plico
raccomandato entro 10 gg). Se gli arbitri non provvedono, l'istanza di correzione è proposta al
tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato.
Se il lodo è stato depositato, la correzione è richiesta al tribunale del luogo in cui è stato
depositato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 288 (sul procedimento di correzione delle
sentenze) in quanto compatibili. Alla correzione può provvedere anche il giudice di fronte al quale il
lodo è stato impugnato o fatto valere.
È oggi riconosciuta positivamente l’ammissibilità di LODI PARZIALI e NON DEFINITIVI ,
anche se indirettamente, dall’art 827 comma 3, riguardante la loro impugnazione.
IMPUGNAZIONE
Ex art 827 quindi, il lodo è soggetto all' per NULLITÀ, per REVOCAZIONE
(straordinaria) e per OPPOSIZIONE DI TERZO . I mezzi d'impugnazione possono essere proposti
INDIPENDENTEMENTE dal deposito del lodo
.
Il lodo che decide parzialmente il merito (c.d. lodo parziale) della controversia è
immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il
giudizio arbitrale (lodo non definitivo -con efficacia meramente endoprocessuale-) è impugnabile
solo unitamente al lodo definitivo (senza onere di riserva d’impugnazione).
L’elencazione dei tipi di impugnazione esperibili costituisce un numero chiuso e, essendo
tutte impugnazione per motivi specifici, non esiste un rimedio di gravame in senso stretto
contro il lodo arbitrale. Non sono impugnabili le ordinanze emesse dagli arbitri, salvo
ovviamente il caso di pronuncia con contenuto decisorio, nel qual caso si dovrebbe ritenere
prevalente la sostanza sulla forma.
Particolare caratteristica dell’impugnazione per nullità e per revocazione nell’arbitrato è la loro
IRRINUNCIABILITA’: queste infatti sono ammissibili anche quando le parti, nel
compromesso/clausola compromissoria, avessero dichiarato il lodo non impugnabile o non
appellabile (anche con espressioni equivalenti, ad es. definitivo).
Ex art 828 L'IMPUGNAZIONE PER NULLITÀ si propone con atto di citazione, NEL TERMINE DI
90 GG DALLA NOTIFICAZIONE DEL LODO, davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede
dell'arbitrato. L'impugnazione NON è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima
sottoscrizione.
L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il
lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla
comunicazione dell'atto di correzione.
L’impugnazione è affidata alle cure della corte d’Appello proprio in quanto ormai l’arbitrato
ordinario è entrato nell’esercizio dei poteri giurisdizionali del giudice ordinario, anche
indipendentemente dal suo deposito. Il giudizio di impugnazione per nullità si qualifica
quindi come un vero e proprio giudizio di secondo grado (con applicazione delle relative
regole), anche se non mancano contrasti in merito. La sentenza della corte d’Appello sarà
comunque soggetta alle normali impugnazioni, in primis al ricorso per cassazione.
Proposta l’impugnazione segue la disciplina di costituzione delle parti propria del procedimento
ordinario, salvo che il convenuto non deve fare domanda riconvenzionale, ma impugnazione
incidentale. Si è già detto che tale impugnazione è possibile solo sul fondamento di specifici motivi,
classificabili come errores in procedendo e errores in judicando (ovviamente tali vizi NON possono
formarsi qualora gli arbitri decidano secondo equità).
Ex art 829 L'IMPUGNAZIONE PER NULLITÀ È AMMESSA, nonostante qualunque preventiva
rinuncia, nei casi seguenti:
1) se la convenzione d'arbitrato è invalida (secondo le regole di diritto), ferma la disposizione
dell'articolo 817 terzo comma (onere delle parti di eccepire l’incompetenza degli arbitri per
inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione, entro la prima difesa successiva
all’accettazione di quelli, a pena di ineccepibilità);
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del
presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo
812;
4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione
dell'articolo 817 quarto comma (sanatoria per mancata impugnazione), o ha deciso il merito della
controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso;
5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell'articolo 823 (ossia l’esposizione
almeno sommaria dei motivi, il dispositivo, l’indicazione del luogo della deliberazione e la
sottoscrizione di tutti gli arbitri);
6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo
821 (necessaria notificazione dell’intenzione della parti di avvalersi della scadenza);
7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa
sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata;
8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo