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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
(realizzati da Tiziano Benedetti)
PRINCIPI GENERALI
DIRITTO DI AZIONE [art.24 cost. co.1]: "tutti possono agire in giudizio per tutelare i propri diritti soggettivi e interessi legittimi"
chiunque, cittadini e stranieri
Chi si afferma titolare di un diritto soggettivo violato
principio di effettività [co.1]: il diritto soggettivo può dirsi tutelato, quando l’ordinamento offre gli strumenti necessari, per garantire tutela piena del diritto soggettivo, giustifica il divieto di ragiona fattasi à il titolare del diritto deve ottenere tutto quello e proprio quello che aveva diritto ad ottenere se la violazione non ci fosse stata (reintegrazione piena).
principio di difesa [co.2]: deve essere garantito in ogni stato e grado del giudizio, in tutte le fasi del processo le parti devono avere la piena possibilità di far valere le proprie ragioni.
tutela giurisdizionale ai non abbienti [c0.3]: lo stato si fa carico delle spese processuali per la difesa
di soggetti che non siano in condizioni economiche per sostenere l’attività processuale à parità sostanziale tra le parti
PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO [art 101 cpc]:
- parte processuale: soggetto legittimato ad agire in giudizio
- parte sostanziale: nella cui sfera giuridica si produrranno gli effetti della sentenza
- il giudice non può decidere sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è stata proposta la domanda non è stata regolarmente citata.
- la citazione del convenuto fa si che quel soggetto diventi parte sostanziale del processo, anche se non diventa parte processuale perché rimane contumace.
PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO - IMPARZIALITA’ E TERZIETA’ DEL GIUDICE [art.111 cost]:
- imparzialità: il giudice non deve avere nessun rapporto con le parti.
- [art.51 cpc] il giudice deve ASTENERSI OBBLIGATORIAMENTE in determinate situazioni tassative:
- Se ha interesse diretto nella causa
- Se ha un interesse indiretto nella causa
- Ipotesi di rapporti
personali che il giudice ha, o ha avuto con le parti o con i difensori
4. Ipotesi di astensione obbligatoria nel caso in cui il giudice si sia occupato della stessa causa nei precedenti gradi o stati del processo.
à [art.51 co.2] il giudice ha la facoltà di ASTENSIONE FACOLTATIVA se non si rientra in nessuna di queste ipotesi, se il giudice lo ritiene opportuno (motivando le ragioni) e non è sereno nel decidere, può astenersi nel decidere.
- terzo: mira a salvaguardare che il giudice non abbia interessi in causa.
à [art.52 co.1] la RICUSAZIONE è l’istituto che il codice mette a disposizione alle parti laddove il giudice che avrebbe dovuto astenersi, non l’ha fatto.
- istituto a tutela delle parti
- le parti mediante ricorso possono chiedere al presidente dell’ufficio giudiziario dove appartiene il giudice, che egli venga ricusato, cioè si astenga nel decidere
- se l’istanza di ricusazione viene respinta, si può impugnare la causa
- l’istanza di ricusazione non
determina l