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LEGITTIMAZIONE DI AGIRE;
Argomenti che spesso vengono confusi, sono argomenti autonomi, ma che in comune hanno
l’affrontare i problemi relativi alle cosi dette CONDIZIONI DELL’AZIONE, cioè quelle condizioni
alle quali è subordinato un esercizio di un’azione giudiziaria, cioè il coinvolgimento tra le parti, che
è necessario per agire al processo, cioè la legittimazione di agire, e occorre avere l’interesse di
agire, per agire al processo per la tutela di interessi. Se non si ha interesse ad agire manca la legittim
legittimazione all’azione.
in comune hanno l’affrontare i problemi relativi alle cosi dette CONDIZIONI DELL’AZIONE, cioè
quelle condizioni alle quali è subordinato un esercizio di un’azione giudiziaria, cioè il
coinvolgimento tra le parti, che è necessario per agire al processo, cioè la legittimazione di agire, e
occorre avere l’interesse di agire, per agire al processo per la tutela di interessi. Se non si ha
interesse ad agire manca la legittim
legittimazione all’azione.
La legittimazione all’azione è una questione di merito oppure riguardano la domanda o il rispetto
della normativa processuale.
Se il giudice dice che io non ho la legittimazione ad agire, o non interesse ad agire, sta rigettando la
mia domanda in rito o nel merito?
Ma cerchiamo di capire di cosa si tratta , la legittimazione di agire, si dice che occorre la
legittimazione ad agire se occorre agire, se voglio agire per il diritto soggettivo devo essere
legittimato, ma come si fa a stabilire chi ha legittimazione ad agire? Sia che venga qualificata come
questione di rito o di merito, sono questioni che vanno risolte in limite limis, cioè prima di decidere
le altre questioni, o perché si trattano di questioni processuali o perché si tratta di questioni relative
al merito ma comunque preliminari rispetto alle altre che una volta risolte potrebbero rendere inutili
i ricorsi al processo.
Non possiamo dire che è legittimato ad agire colui che non è titolare di un diritto, perché è alla fine
di un processo che si sa se un soggetto è legittimato o non legittimato. Comunque sia che sia una
questione processuale o di merito è una questione da decidere preliminarmente rispetto alle altre.
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Allora a chi spetta la legittimazione ad agire? Non tanto a colui che è titolare di un diritto, ma a
colui che si afferma titolare di un diritto, la legittimazione passiva ( colui che viene affermato
titolare di un diritto nella corrispondente situazione passiva) tale legittimazione si determina in base
agli effetti stimati dal provvedimento giurisdizionale richiesto dal giudice. Io chiedo al giudice di
riconoscere un diritto di legittimazione ad agire nei tuoi confronti, io sono il legittimato ad agire e tu
sei il legittimato passivo, ma se io dicessi al giudice di accertare che io sono il titolare di un diritto e
che tu sei il titolare di un corrispondente obbligo, io sono attivo e tu legittimato passivo.
Se io chiedo al giudice di accertare che tizio è titolare di un certo diritto, nei confronti di caio si può
dire che io no ho legittimazione attiva.
In quanto mi affermo titolare di un diritto posso chiedere la tutela giurisdizionale , io devo agire a
tutela di un diritto che affermo essere mio , può darsi che il giudice dica il diritto non ti spetta, ma
questa sarà una decisione di merito che il giudice darà alla fne del processo, ma se io stesso vado
dal giudice e gli dico, chiedo che sia accertato il diritto di sempronio, lui mi risponde dicendo che
non sono affari miei, non si puo agire in un processo per chiedere una legittimazione altrui (30.32),
se si vuole agire nel processo si deve dire che quello è un diritto tuo, l’art.81 trattando la
sostituzione processuale, molto simile alla legittimazione di agire,afferma direttamente la regola
della legittimazione ad agire “… fuori dai casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far
valere in giudizio un diritto altrui…” in sostanza ci si deve fare gli affari propri. Non è possibile far
valere in nome proprio il diritto altrui, al contrario è possibile far valere il nome altrui, in questo
caso si avrebbe infatti la rappresentanza. Di fondo si tratta però di questioni di merito e non di rito,
sembrerebbe vedendo l’art.81 che la legge ti autorizza ad agire in giudizio far valendo un diritto
altrui, ma un diritto cosa è? Situazione giuridica di vantaggio tutelata attraverso l’azione, se la
situazione giuridica è tutelata dall’azione, un interesse è tutelato dall’azione, è impossibile che non
si abbia un diritto soggettivo, dire che attraverso l’azione posso far valere un diritto altrui è un
controsenso, pechè la legge ti consente di tutelare un interesse tuo, ma spesso noi abbiamo interesse
alla realizzazione del rapporto giuridico altrui, abbiamo interesse alla realizzazione di un altro
interesse, normalmente l’interesse alla realizzazione all’altro interesse, non è tutelato. Normalmente
non posso agire per chiedere la realizzazione di un interesse altrui perché il mio interesse della
realizzazione dell’interesse altrui non è tutelato, non ho un’azione. Alla domanda si può agire per
chiedere la realizzazione di un interesse altrui? La risposta è no, ma è sempre no? Non ci sono casi
in cui l’interesse alla realizzazione di un rapporto giuridico è tutelato dall’ordinamento?casi in cui il
creditore può pretendere l’adempimento dei crediti del debitore? Se io sono creditore di tizio, e caio
non fa nulla per riscuotere i suoi crediti, io potrei fare un’azione surrogatoria, cioè il mio interesse è
tutelato attraverso un’azione che si chiama azione surrogatoria, a questo punjto la domanda è , è
possibile far valere in giudizio un interesse altrui, no , ma a volte è possibile agire in giudizio per
pretendere un diritto altrui ma che in realtà è un diritto mio, è un interesse giuridicamente tutelato
attraverso l’azione surrogatoria.
Il giudice si chiede, sei legittimato ad agire? È tutelato dall’ordinamento questo tuo interesse a
chiedere la realizzazione dell’altrui giudizio? Ma questa è una questione di diritto o di merito?
Di merito, perché non sei legittimato ad agire per pretendere la legittimazione giuridica altrui,
normalmente quando un soggetto è legittimato ad agire per far valere un rapporto giuridico altrui, in
un processo devono essere anche chiamati i titolari del rapporto giuridico.
Ci sono dei casi però, tutto sommato , dove in un processo si agisce come sostituto.
Avvolte ci si difende in giudizio dicendo l’attore no ha interesse ad agire, oppure di fronte la mia
difesa in giudizio, l’accusa dice che non ho interessi a resistere in questo modo.
Se io propongo la mia domanda contro una persona, è chiaro che quella persona deve poter resistere
a quella domanda, ma se io agisco contro questa persona e poi succede qualcosa che far venir meno
il suo interesse alla mia domanda, io posso dire che c’è una carenza di resistere sopravvenuta. 146
Per l’interesse ad agire il problema si può porre all’inizio, cioè colui che agisce, potrebbe perdere
l’interesse ad agire successivamente, ma già all’inizio potrebbe non avere l’interesse ad agire, ed il
convenuto potrebbe subito eccepirgli non hai interesse ad agire.
Ma quando è che non si ha interesse ad agire? Facciamo due esempi riguardanti due ipotesi di
mancanza di interesse ad agire ab inizio:
Da un lato si dice che l’interesse ad agire può mancare, perché può mancare l’interesse, allo
strumento del processo, nel senso che il risultato che la parte potrebbe conseguire attraverso il
processo, potrebbe conseguirlo anche senza andare dal giudice, non si ha bisogno del giudice, lo
stesso risultato che la parte potrebbe raggiungere attraverso il processo, può essere più agevolmente
raggiunto, attraverso l’autonomia negoziale( si fa l’esempio del licenziamento, che interesse ha, si
dice , il lavoratore ad agire quando potrebbe dimettersi, che interesse ha il datore di lavoro ad agire
per la riduzione del rapporto di lavoro, quando potrebbe licenziare il dipendente?) questo è tutto
frutto di un equivoco, nel senso che in realtà, il risultato che si può ottenere attraverso l’autonomia
negoziale, probabilmente è il risultato inferiore rispetto a quello che ottengo attraverso
l’accertamento del giudice, perché se io licenzio un dipendente, perché il risultato che io ottengo è
un risultato che non è garantito, sicuramente può convenire l’autonomia negoziale, ma di certo non
è lo stesso risultato che avrei con un accertamento giudiziale.
se io chiedo al giudice un provvedimento che non mi arreca alcun vantaggio, li manca l’interesse.
un caso d’esempio: c’è un testamento che attribuisce i beni, in una certa proporzione, uno degli
eredi impugna il testamento dicendo che è falso, ma che interesse si ha ad impugnare il testamento
se prende 10, 1 invece di 10? In questi casi si può parlare di difetti di interessi legittimo, l’articolo
100 dice che per ragioni di giudizio si ha bisogno di un interesse e qui si chiede al giudice un
provvedimento che non ti arreca un vantaggio. In queste casi manca l’interesse ad agire e ci
chiediamo “è una questione di rito o di merito ?”
inizialmente sembra di rito perché in questo caso dov’è il merito ? ma in realtà è di merito perché
abbiamo detto precedentemente, cosa è il diritto ? è una situazione giuridica di interesse tutelata in
via diretta dall’ordinamento. Le componenti del diritto quindi sono: l’azione e l’interesse.
Se mancano questi due elementi non c’è il diritto, quindi è di merito perché in questo caso manca
l’interesse, l’erede non ha interesse all’annullamento del testamento che gli attribuisce un
vantaggio, ha interesse all’annullamento che lo pregiudichi. Se astrattamente sarebbe tutelato il tuo
interesse ad annullare la delibera la dove ti pregiudicasse, il fatto che la delibera non ti pregiudichi
vuol dire che non ha interesse e quindi non c’è il diritto. Saresti legittimato ad impugnare se avessi
interesse .
Sempre con riferimento alle parti dobbiamo porci il problema delle modificazioni della capacità e
della legittimazione, nel senso che per essere parte di un processo occorre avere capacità giuridica e
di agire. Può darsi che questa capacità di agire venga meno nel corso del processo o che nel caso in
cui ci sia un rappresentante venga meno nel corso