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Diritto processuale civile I

Appunti delle lezioni della prof.ssa Besso Marcheis

Anno 2013-2014

Lezione 1

Giovedì 27 febbraio 2014

I parte: principi generali

Introduzione al corso

Il diritto processuale civile = le regole di funzionamento del processo civile. Il processo civile che cos'è? Definizione della lite in via giurisdizionale.

Funzione

Una controversia che abbia ad oggetto una tutela del diritto soggettivo, quella è la funzione. Un altro profilo importante: qui abbiamo il processo, e attraverso il processo si esplica la funzione giurisdizionale dello stato. Dagli insegnamenti basilari, nel nostro ordinamento c'è una divisione fondamentale delle funzioni dello stato: esecutiva, legislativa e poi quella giurisdizionale. Nel processo civile abbiamo la tutela del diritto soggettivo attuata dallo stato che esercita così la funzione giurisdizionale.

Distinzione processo civile e processo penale

  • Finalità del processo:
    • Processo civile: tutela di un diritto soggettivo.
    • Nel processo penale accertamento responsabilità penale e applicazione della sanzione. In realtà possiamo avere anche uno stesso comportamento che dà luogo sia a un processo civile che a un processo penale. Es: se vado da uno, gli strappo la borsa e vado via -> furto, ma da questo sorge anche una responsabilità civile, perché la persona può chiedere con azione civile la restituzione del bene ed un eventuale risarcimento del danno. C'è questa distinzione che va alla finalità del processo, che distingue proc. civile dal proc. penale.
  • Posizione giuridica tutelata:
    • Nel processo civile è il diritto soggettivo. Come distinguiamo diritto soggettivo e interesse legittimo? Se noi abbiamo un diritto soggettivo, abbiamo una pretesa che viene fatta valere e che è riconosciuta dall'ordinamento; una norma di carattere sostanziale riconosce il diritto. Ma come lo distinguiamo dall'interesse legittimo? Si tratta di un "diritto affievolito", non ha tutela piena da parte dell'ordinamento, ma è una tutela legittima perché il comportamento della PA sia legittimo. È soltanto una tutela indiretta. Nel nostro corso non ci occupiamo di interessi legittimi, ma questa distinzione ci serve perché tradizionalmente fonda la distinzione tra la giurisdizione del giudice civile e di un giudice speciale, che ha un rilievo, ed è il giudice amministrativo.

Nel nostro ordinamento c'è stata questa evoluzione che ha portato alla creazione di questo giudice speciale che ha compito di tutelare la posizione giuridica del cittadino nei confronti della PA. Il diritto soggettivo trova la sua tutela davanti al giudice ordinario; l'interesse legittimo davanti al giudice amministrativo. Questa distinzione in realtà non è così netta, ci sono ipotesi in cui al giudice amministrativo viene conferita anche la tutela di diritti soggettivi. Per quel che riguarda noi, il giudice ordinario si occupa solo della tutela del diritto soggettivo.

Abbiamo già delineato qual è la funzione del proc. civile = tutela del diritto soggettivo, che è offerta dal giudice dello stato. Il fatto che la funzione del proc. civile sia la tutela del diritto soggettivo ci fa capire che la funzione del processo è funzione strumentale rispetto al diritto sostanziale. Nel diritto sostanziale troviamo le regole che disciplinano gli interessi di noi consociati; il proc. civile entra in gioco quando c'è la violazione del diritto (anche solo minaccia o contestazione).

Nel diritto sostanziale noi troviamo le regole, la disciplina dei diritti soggettivi; qui noi ci occupiamo della reazione, una volta che io ritenga che il mio diritto è stato violato come ottengo tutela da parte del giudice dello stato. Che il processo abbia una funzione strumentale rispetto al diritto sostanziale non vuol dire che sia poco rilevante: addirittura, si dice, l'effettività della regola del diritto sostanziale si dice che si abbia solo attraverso il processo. Possiamo avere il legislatore sostanziale che riconosce determinati diritti, ma se non abbiamo lo strumento per tutelarli, tutto si riduce a riconoscimenti teorici che poi nella pratica non hanno rilevanza!

Esempio di diritto soggettivo

La proprietà. Che definizione potremmo dare? Diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo di un bene. Possiamo avere questo bell'enunciato nel cc, ma se il diritto di proprietà viene minacciato, contestato o spossessato, se noi non abbiamo degli strumenti per porre rimedio a queste contestazioni, il diritto di proprietà si riduce a un mero riconoscimento teorico. Ci sono delle azioni a tutela del diritto. Anche un processo che funziona bene ha una efficacia deterrente: se so che posso violare il diritto di proprietà dei miei consociati, con difficoltà ci sarà una osservanza spontanea del diritto.

Quindi il processo: risolve la lite e poi legittima l'ordinamento. C'è chi accentua di più la soluzione della mera lite tra i due cittadini (concezione privatistica), ma si può accentuare la funzione in un'ottica più pubblicistica del processo. Definizione classica del processo civile:

  • È la composizione giusta della lite
  • L'attuazione della legge

Sono due componenti sicuramente presenti nel processo. Il processo ha l'obiettivo immediato di risolvere la lite, ma c'è questa funzione più generale che deriva dal fatto che attraverso il proc. civile si esplica una delle funzioni dello stato.

Struttura del processo

Come? -> Attraverso decisioni corrette

  • Accertare verità dei fatti
  • Applicare ai fatti accertati la corretta conclusione giuridica

Principio del contraddittorio

Possibilità di far valere le proprie ragioni. Dal punto di vista soggettivo che soggetti dobbiamo avere perché si possa parlare di un processo? Attore e convenuto, due parti. Se abbiamo solo questi due soggetti, colui che si afferma titolare del diritto, colui nei cui confronti questa affermazione viene fatta, non basta questo, ma ci vuole un giudice! C'è chi afferma che l'elemento strutturale più importante è la presenza del giudice. Se noi non abbiamo il giudice, siamo nella situazione dell'arbitrato ad esempio. Possiamo avere giudici che non sono funzionari dello stato, ma dei privati: arbitrato, oppure un terzo che non decide ma aiuta le parti: mediazione. Se non abbiamo un terzo, ma solo le parti: trattativa tra le parti, da sole o assistite dalle parti. Questo terzo deve avere potere di decidere la lite che gli viene portata innanzi e deve essere giudice dello stato.

Quale attività verrà posta in essere? Possiamo immaginare un processo risolto dal giudice con il lancio dei dadi?! No! Occorre che sia garantito il contraddittorio tra le parti, la possibilità di far valere le proprie ragioni. Il giudice valuta sulla base di fatti e di regole. Ricostruzione dei fatti e applicazione a questi fatti di norme giuridiche sostanziali corrette. Nel caso concreto in cui una persona denunci che sia stato violato il diritto di proprietà, si andrà a vedere se effettivamente la persona è proprietaria, e a questi fatti si applicherà la norma giuridica sostanziale. Questa è l'attività che viene svolta nel processo, che si deve svolgere nel contraddittorio delle parti, p. cardine, anche secondo la corte cost: ci deve essere elementi della terzietà, imparzialità del giudice, e possibilità delle parti di difendersi e far valere le proprie ragioni. Non è sufficiente la presenza di un terzo, deve essere terzo imparziale, senza rapporti di amicizia o interessi economici!

Ricerca della verità

Può essere assoluta? Altre variabili: quali? Un obiettivo del processo è quello della ricerca della verità: stabilire come sono effettivamente andate le cose. Possiamo immaginare un processo che abbia solo questo obiettivo di ricostruire correttamente i fatti e di applicare le norme giuridiche? Oppure l'indagine deve tenere conto di altre variabili?

Le dimensioni del processo civile: verità, tempi, costi

Tempi

La ricerca della corretta ricostruzione dei fatti, della corretta applicazione delle norme giuridiche nel processo incontra dei limiti, dati innanzitutto dai tempi. Vi possono essere processi estremamente complessi, in effetti per quanto concerne i tempi del processo si dice che debbano essere dei tempi RAGIONEVOLI. Non sono dei tempi che sono predeterminabili in modo assoluto, si parla di tempo ragionevole. Il processo però deve avere un termine: non è un'attività che può durare all'infinito (uno storico che dedica la vita all'analisi di fatti), ma deve avere un termine. Si prevedono dei momenti oltre i quali non è più possibile mettere in discussione l'analisi dei fatti…

Una variabile può essere: ho diritto ad andare solo davanti a un giudice? Noi abbiamo 3 gradi di giudizio. Posso andare davanti al giudice di primo grado, questo mi dà torto, posso impugnare la sentenza, andare al giudice di secondo grado e se ancora mi viene dato torto, posso andare davanti al giudice di terzo grado, che nel nostro ordinamento è corte di cassazione.

  • Giudici civili di primo grado: tribunale e giudice di pace, e in casi eccezionali corte d'appello.
  • Giudice di secondo grado d'appello: corte di appello e in certi casi il tribunale. Anche il tribunale rispetto alle sentenze del giudice di pace.
  • Poi abbiamo corte di cassazione.

È una sorta di piramide: alla base giudici di pace, tribunali, poi corte d'appello e poi corte di cassazione, giudice unico con sede a Roma.

Dal punto di vista dei tempi il nostro è un ordinamento generoso: dà possibilità di percorrere i tre gradi di giudizio. C'è un mezzo di impugnazione che è garantito: il ricorso in cassazione. È sempre possibile proporre ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze. L'appello potrebbe anche essere abolito dal punto di vista costituzionale, ma è molto presente l'idea di percorrere i tre gradi di giudizio. Si sta cercando di limitare un po' la proposizione delle impugnazioni. C'è un momento dopo il quale non si può più mettere in discussione la sentenza: passaggio in giudicato della sentenza.

L'attività del processo è un'attività che teoricamente potrebbe anche essere senza limiti, ma incontra limiti temporali.

Costi

C'è poi anche il profilo dei costi: il giudice è un giudice dello stato, è un servizio dato ai cittadini, e quindi bisogna nella costruzione di un processo tenere conto dei costi. Quali sono i costi del processo?

  • Costi generali: Gli edifici in cui la giustizia viene offerta, gli stipendi dei magistrati, degli ausiliari dei magistrati. -> sostenuti dalla collettività
  • Poi ci sono i costi del singolo processo. -> sostenuti dalle parti, e alla fine dalla parte soccombente.

È giusto accollare al singolo questi costi generali oltre a quelli della singola causa? No perché limiterebbe l'accesso alla giustizia. Adesso c'è il pagamento di una piccola tassa, contributo unificato, piccola somma rispetto al costo del servizio. I costi della causa vengono addossati alla parte e c'è un onere di anticipazione; alla fine del processo questi costi vengono liquidati e addossati alla parte soccombente. Nel momento in cui presento domanda al giudice, pago questa tassa, anticipo le spese del processo (consulente tecnico, l'assistenza legale), alla fine del processo attribuzione delle spese alla parte soccombente. C'è l'idea che la parte che ha ragione deve avere tutto quello cui ha ragione. Se ottengo un determinato risultato economico non deve essere intaccato dalle spese che ho dovuto sostenere per ottenerlo.

La giustizia: un problema di compromesso

Per avere un proc. civile dobbiamo fare dei compromessi tra un processo ideale con uno studio accuratissimo delle norme ecc. ecc. con la realtà: durata ragionevole, uso delle risorse, …

Principi di giustizia processuale

Principi di giustizia processuale: dove li troviamo? Nelle carte fondamentali nazionali e internazionali troviamo principi di giustizia fondamentali: contraddittorio, terzietà, imparzialità del giudice, sono principi vincolanti per il legislatore nel momento in cui dà l'assetto del processo civile.

Art. 6 CEDU

Articolo 6 CEDU - Diritto a un equo processo

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.

Che principi ricaviamo?

  • Ogni persona,
  • Equa e pubblica udienza
  • Termine ragionevole
  • Pre-costituzione del giudice.
  • Tribunale che deve essere indipendente dagli altri poteri,
  • Imparziale rispetto alle parti

Ci devono essere regole predeterminate per l'individuazione del giudice. Espresso dall'art. 25 cost: nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Non possono essere ex post costruiti dei giudici ad hoc.

È importante questo art. 6 della CEDU, convenzione che si applica a tutti i paesi membri del Consiglio d'Europa, estensione più ampia rispetto UE (ad esempio, anche alla Russia).

È molto importante che accanto a questa enunciazione di principio abbiamo la Corte Europea dei diritti dell'uomo, che ha dato una sostanza a queste garanzie. In particolare ha dato interpretazione dell'equa udienza, facendo rientrare due garanzie:

  • Le parti del processo hanno diritto a svolgere le proprie difese su un piano di parità;
  • L'altra è quella dell'accesso alla giustizia, il fatto che disegnare un processo ma poi non garantire al cittadino il diritto di andare effettivamente davanti al giudice significa non riconoscere in realtà la garanzia.

Tema di accesso alla giustizia come accesso aperto a tutti noi, questo comporta non solo che per presentare domanda al giudice io non debba pagare somme che non posso permettere, ma anche per quanto concerne la difesa dell'avvocato, ci sia un accesso da parte di tutti, col patrocinio a spese dello stato, lo stato paga il compenso dell'avvocato. Mentre per il processo penale il patrocinio a spese dello stato è ben presente, solo dagli anni '80 abbiamo avuto il patrocinio a spese dello stato, prima dovevano prestare gratuitamente il proprio patrocinio. Adesso c'è anche per le cause civile, c'è una soglia abbastanza bassa per accedere al patrocinio a spese dello stato.

Art. 47 Carta europea dei diritti fondamentali

Articolo 47 : Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Accento posto sulla effettività, non basta accenno teorico. Altre novità: equamente e pubblicamente. Che valore c'è nella pubblicità del processo? C'è la possibilità di una verifica, implica un controllo dell'attività che viene svolta nel processo. Sempre tempo ragionevole, giudice indipendente imparziale, precostituito. Qui c'è anche il fatto della difesa tecnica dell'avvocato.

Costituzione italiana

Abbiamo visto i principi fondamentali, dobbiamo considerare i principi presenti nella nostra costituzione.

Articolo 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [cfr. art. 113]. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Troviamo novità o differenze rispetto alle carte europee?

  • Si parla di interessi legittimi, è una posizione giuridica, una caratteristica dell'ordinamento italiano. Ci sono ordinamenti in cui non si fa questa distinzione.
  • Nell'art. 24 troviamo in diritto di azione, il diritto di difesa (inviolabile in ogni stato e grado del procedimento = abbiamo fatto riferimento prima ai gradi del processo; lo stato in ogni momento interno al grado).

Art. 111

Art. 111.

  • La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
  • Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
  • Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher unam92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Besso Marcheis Chiara.
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