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Diritto processuale civile I

Lezione 1 – 10 Ottobre 2014

Considerazioni preliminari

Testi: Codici di diritto civile e di procedura civile aggiornati (no codici esplicati). Il testo consigliato dal docente è il Punzi (primi due volumi) e appendice di aggiornamento, perché sono state introdotte molte riforme da quando è uscito il Punzi. L’appendice di aggiornamento va studiata soltanto nella parte relativa al diritto processuale I. Si può studiare anche su altri testi universitari, ma quello consigliato è questo. I primi due volumi del Punzi coincidono con il programma di procedura civile I. (Leggere anche le parti scritte in piccolo per capire se vanno studiate o meno. Se il testo è sufficientemente comprensibile e le note a piè di pagina sono un inutile approfondimento non vanno studiate, alcune di esse però sono illuminanti per capire le nozioni.)

Di cosa ci occupiamo?

Ci occupiamo essenzialmente di giustizia, ma deve essere chiara una cosa: non è soltanto il diritto processuale civile che si occupa di giustizia, io direi che probabilmente la giustizia è il fondamento di qualunque ordinamento giuridico. Noi ci occupiamo di giustizia, i palazzi dove si fanno i processi si chiamano in gergo palazzi di giustizia. La giustizia è sempre ricollegata al processo, ad un’attività giurisdizionale, ma in realtà la giustizia è il fondamento di qualunque ordinamento, nel senso che l’ordinamento giuridico, il riunirsi in società ordinate, serve a una regolamentazione giusta degli interessi.

Anche in Parlamento, se qualcuno vuole proporre una nuova normativa, come la giustifica? Come fa a cercare di convincere gli altri parlamentari che quella è una legge da approvare? Cercare di dimostrarne la giustizia, cioè che questa legge è giusta e che l’attuale normazione non va bene ed è ingiusta, porta a delle conseguenze inique, mentre anche se io voglio una legge soltanto per occuparmi dei miei affari, anche se sono in palese conflitto di interessi, non dirò mai che approvo quella legge perché devo pensare agli affari della mia famiglia, ma dirò che approvo quella legge, perché c’è necessità di quella legge, perché non è tollerabile o perché è ingiusto qualcos’altro.

La giustizia è il fondamento dell’ordinamento giuridico. Per primo il legislatore si occupa di giustizia, nel momento in cui detta la legge. Noi ci occupiamo della giustizia nel momento in cui non si riesce a realizzare l’equo contemperamento degli interessi spontaneamente, nel momento in cui c’è bisogno del processo, perché essenzialmente ciascuno di noi può ritenere che sia giusta una cosa o sia giusta un’altra cosa, possiamo avere valutazioni diverse su ciò che deve essere giusto in un certo caso.

L’ordinamento giuridico serve a comporre gli interessi secondo giustizia, ma come agisce l’ordinamento giuridico? Cercando di prefigurare in astratto possibili conflitti di interessi e dire quale può essere la soluzione giusta. Nel concreto però non è detto che i consociati poi si adeguino a quella previsione oppure che interpretino quella previsione nel caso concreto nello stesso modo.

Può darsi che ci sia una regola generale astratta che dica che in quella situazione è giusto che il debitore paghi gli interessi moratori nella misura del 10%, o può esservi un soggetto che ritiene di non essere debitore, oppure ritiene che nella fattispecie quella norma non si debba applicare e che riguardi un’ipotesi che è diversa da quella che lo vede coinvolto. In questi casi l’interesse del creditore non si realizza e quindi come si risolve?

C’era un imprenditore napoletano che non voleva pagare i debiti perché era il potere contrattualmente più forte e sapeva che anche se gli facevano causa, pagava quando voleva. Ci può essere quindi quello che non ti paga perché è il potere contrattuale più forte, quello che non ti paga perché ritiene di non doverti pagare, perché ritiene che nella fattispecie i fatti non siano quelli che dici tu e quindi che non sia mai sorto il tuo diritto di credito e che i fatti che tu affermi non sono veri, o quello che non voleva pagare perché dice che i fatti sono veri, ma che la norma che tu invochi in realtà dice un’altra cosa e che quindi il creditore l’abbia interpretata diversamente.

Nel primo caso si dice che c’è un conflitto da pretesa insoddisfatta, nel secondo e nel terzo caso un conflitto da pretesa contestata. C’è comunque un conflitto di interessi, da un lato l’interesse di Tizio ad avere i soldi e dall’altro l’interesse di Caio a non darteli. Sul piano degli interessi evidentemente questi sono equivalenti, se ragionassimo soltanto in termini di interessi questi sarebbero equivalenti, anzi paradossalmente potremmo avere che l’interesse del soggetto che alla fine del processo risulterà avere torto è il maggiore dell’altro interesse, nel senso che il miliardario non ha lo stesso interesse a riscuotere 50 euro, il poveraccio potrebbe avere un interesse enorme a non pagarti quei 50 euro.

Quindi sul piano degli interessi magari l’interesse prevalente non è necessariamente tutelato dall’ordinamento. Gli interessi sono necessariamente equivalenti e quindi bisogna stabilire quale deve prevalere e come facciamo a stabilire quale interesse deve prevalere, cioè come deve essere regolato il conflitto di interessi in un caso concreto? Quale deve essere la giustizia nel caso concreto? Quella stessa giustizia che ha giustificato il fatto che viviamo tutti in una società ordinata e che tutti noi abbiamo ceduto una porzione della nostra libertà pur di stare in una comunità ordinata in cui si possano realizzare gli interessi di tutti.

Come facciamo a sapere qual è la soluzione giusta? Bandito l’esercizio della forza (si potrebbe dire che prevale l’interesse del più forte), oppure dobbiamo delegare a qualcuno il potere di dire quale sia la soluzione giusta, qualcuno che possa dirlo con efficacia vincolante per tutti. Questo spiega la necessità di un’attività di tipo giurisdizionale. L’attività che è diretta a dire quale deve essere la legge del rapporto giuridico controverso, dato un conflitto di interessi irrisolto come deve essere risolto.

La giurisdizione serve a questo e non, come qualche volta si è insegnato, perché ci sia da un lato la norma generale e astratta che necessita di essere osservata e tutte le volte che non viene osservata c’è qualcuno che deve applicare la sanzione. Applicare la sanzione per l’inosservanza della norma è una parodia della giurisdizione e non è la giurisdizione. Una cosa di questo genere sarebbe qualcosa di analogo alla contravvenzione per divieto di sosta, dovremmo dire che il vigile urbano quando applica sul cruscotto quel tagliandino ti sanziona per l’inosservanza di una norma, perché quell’attività non è giurisdizionale?

Perché nessuno oserebbe pensare che quell’attività seppure consiste nell’applicazione di una sanzione collegata all’inosservanza di una norma, sia giurisdizionale? Perché nessuno la scambierebbe per tale? C’è la pretesa del Comune di Roma a che lei non violi la norma che impedisce di sostare in certi luoghi, c’è l’interesse suo a non dare soldi. Il comune di Roma pretende la sanzione ricollegata all’inosservanza della norma e lei pretende di non pagarla. Lei riconosce che deve pagare la multa, viene il vigile urbano che pretende 100 euro, ma lei non gli dà i 100 euro, il Comune comunque notificherà il verbale, perché però questa non è un’attività giurisdizionale?

Innanzitutto perché quell’applicazione della sanzione non proviene da un soggetto che è terzo rispetto al conflitto, ma proviene da una delle parti in conflitto. Il vigile urbano in quel momento sta rappresentando l’amministrazione. Già capiamo una cosa: tutti noi quando pensiamo all’attività giurisdizionale pensiamo all’attività esercitata da un giudice terzo imparziale, perché per accertare la soluzione del conflitto come soluzione giusta si pretende che la soluzione del conflitto provenga da un soggetto estraneo dal conflitto stesso. (voglio un giudice, ossia una persona diversa da noi che stiamo litigando, che dica se effettivamente io ho parcheggiato in divieto di sosta e se effettivamente la sanzione che mi è stata applicata sia giusta).

Non puoi dirlo tu e non puoi pretendere che io accetti la tua affermazione come decisione giusta. Giudice terzo vuol dire estraneo al conflitto ed imparziale vuol dire che non abbia alcun interesse nella controversia. Quindi sostanzialmente se a seguito di quella contravvenzione, ci venisse notificata l’accertamento della stessa, poi la settimana dopo ci venisse notificata la decisione di un giudice terzo ed imparziale che dice che ritiene che la sanzione sia corretta e quindi di pagare, basterebbe il giudice terzo ed imparziale?

Funzionerebbe una giustizia così?: c’è un conflitto, ti arriva a casa un provvedimento di un giudice che dice di aver esaminato l’istanza del comune di Roma riguardo al divieto di sosta, ritiene che la sanzione sia giusta e quindi di pagare. Non basta che il giudice sia terzo ed imparziale, ma occorre che renda la sua decisione, che dica ciò che è giusto e ciò che non lo è al termine di un’attività complessa che noi chiamiamo processo (diritto processuale).

Il processo non è altro che un procedimento che si svolge nel contraddittorio tra le parti e tra esse è l’organo chiamato a decidere. Necessario quindi l’intervento di un giudice terzo ed imparziale che renda la sua decisione sul conflitto al termine di un processo, cioè al termine di un procedimento caratterizzato dal contraddittorio tra le parti in conflitto e tra ciascuna di esse è il giudice.

Se vengono rispettate queste caratteristiche fondamentali della giurisdizione si può pretendere che le parti prestino osservanza al dictum del giudice? Un procedimento caratterizzato dal contraddittorio, affidato ad un giudice terzo ed imparziale, e che si svolga in condizioni di parità tra le parti, è esigibile dall’ordinamento e si pretende l’osservanza di un dictum reso al giudice al termine di questo processo, perché o pensiamo ad un conflitto permanente tra i consociati, oppure dobbiamo immaginarci dei metodi di soluzione di questo conflitto.

Il problema è pretendere l’osservanza ad un dictum che si presenti come un dictum che possa essere espressione di giustizia. Se io parto dal presupposto che la decisione non viene data dal giudice terzo ed imparziale oppure che le parti del processo non siano in posizione di parità, oppure che non sia stato rispettato il principio del contraddittorio, è chiaro che la ribellione al dictum giudiziale è il ?min 39:09. Viceversa se sono state rispettate queste caratteristiche si può pretendere l’osservanza del dictum giudiziale anche se tu puoi continuare a ritenerla ingiusta.

Non si tratta di applicare la sanzione a qualcuno che ha violato la norma, perché la sanzione vera di colui che non presta osservanza al dictum giudiziale è quella di mettersi al di fuori della societas. Tu puoi continuare a vederla ingiusta il dictum, la pretesa del tuo avversario anche se il giudice la preveda giusta, però devi comunque prestare osservanza, perché se non presti osservanza tu ti poni al fuori della società ordinaria e ti autoescludi.

Dire che siccome la sentenza ha toccato me è ingiusta non va rispettata è pericolosissimo per la società. Io rivendico il diritto che ognuno di noi ha di ritenere ingiusta una sentenza, ritengo anche che quando la sentenza tocchi delle libertà fondamentali moralmente, eticamente, un soggetto abbia anche il diritto morale di sottrarvici, ma soltanto se è una sentenza di condanna. Nessuno di noi ha il dovere morale di andare in galera per un reato che non ha commesso, ma se viene condannato e vuole continuare a stare all’interno di una società, non ha scelta.

Ragioniamo in diritto positivo, siamo all’interno di uno Stato e quindi sappiamo quali sono le regole per cui una sentenza possa essere ritenuta giusta, accettabile, debba essere osservata nell’ordinamento, una volta che ci sono quelle caratteristiche, se vogliamo continuare a fare parte di quella società, dobbiamo osservarla, altrimenti si dissolve tutto, non è una scelta. In certe situazioni, quello condannato a morte, che non ha fatto niente cerca di scappare, è evidente. Anche quello condannato all’ergastolo che non ha fatto niente cerca di scappare. Cerca di scappare vuol dire che sta rinnegando quello Stato.

Non puoi invocare la solidarietà degli altri sull’inosservanza del dictum perché l’osservanza di esso è il fondamento dell’ordinamento. Certo è possibile che sia ingiusto e la giustizia essendo un’aspirazione è possibile che si trasformi in ingiusta e infatti gli ordinamenti mettono a disposizione delle parti per delle possibili revisioni del dictum giudiziale. Il processo normalmente è svolto in più gradi, è possibile rivolgersi allo stesso giudice o ad uno superiore per ottenere una dicitura diversa da quella ottenuta in prima battuta, ma prima o poi deve finire questo gioco.

Cioè possiamo stabilire che occorrono 50 gradi di processo, 100, ma poi deve finire. Si tratta di capire quanti gradi di processo riteniamo ragionevole far esperire per il gioco del conflitto, sapendo anche che la soluzione di un conflitto è incompatibile con un’eccessiva durata del processo, perché se io devo riavere la casa al termine del contratto di locazione non la puoi dare ai miei bisnipoti la casa, il processo deve durare quel tanto che basta perché io ci possa rientrare in casa, non ha senso che tu mi devi restituire la casa e il processo dura 200 anni perché così siamo sicuri che la sentenza sia giusta, si tratta di contemperare l’esigenza della giustizia con l’esistenza della certezza, con l’esigenza della pace sociale. Stabiliremo un momento in cui il conflitto deve cessare.

Ci sono poi dei casi eccezionali in cui è possibile riaprire il conflitto. Sarà anche possibile immaginare la possibilità di riaprire un processo anche se ormai si è chiuso con sentenza passata in giudicato (l’incontrovertibilità della sentenza è sempre relativa, perché comunque sia se mettono in galera il giudice perché scoprono che ha emesso quella sentenza soltanto per farmi un danno è evidente che io debbo poter travolgere quella sentenza, anche se è passata in giudicato, perché ci sono delle cose inaccettabili, l’esigenza di certezza non può essere invocata in condizioni in cui l’ingiustizia sarebbe palese, manifesta ed intollerabile, ma normalmente al di là di certi casi eccezionali, si ritiene che dopo un certo numero di gradi di giudizio ci si debba affidare alla sentenza e dopo che è passata in giudicato succede che la cd contestazione e la pretesa diventano irrilevanti.

Prima avevamo la pretesa di una parte e la contestazione dell’altra parte, che hanno pari dignità. In tutti i processi, anche in quello penale, la pretesa punitiva dello Stato e la proclamazione di innocenza dell’imputato hanno pari dignità. Quando diciamo che un soggetto deve essere considerato innocente finché non viene condannato e finché la sentenza non passa in giudicato vuol dire questo: che la pena emanata dallo Stato non ha maggiore dignità della proclamazione di innocenza dell’imputato, ma pretesa e contestazione nel processo hanno parità, perché le parti devono stare in condizione di parità, ma alla fine del processo le cose cambiano: si dice con espressione classica che il giudice depone la bilancia, che è il simbolo ed impugna la spada (giustizia: bilancia e spada).

Finché c’è il processo, il giudice deve soppesare le contrapposte ragioni, ma alla fine del processo il giudice si schiera, con una parte o con l’altra parte. La parte che ha avuto torto nel processo, non potrà più invocare la solidarietà del gruppo. Non deve invocarla e direi che se ha una posizione di rilievo nella società ha il dovere di non invocarla. L’altra parte invece può pretendere la solidarietà del gruppo, perché non gli basterà che il giudice dica ‘sì, è vero, hai diritto a riavere la casa’, a quel punto dice ‘ho diritto e tu Stato devi fare in modo di ridarmela la casa’. Non basta più la proclamazione.

Noi ci occupiamo essenzialmente quindi di processo, come procedimento caratterizzato dal contraddittorio svolto di fronte ad un giudice terzo ed imparziale dove ci sono due parti che sono in condizione di parità. In cosa consiste questo contraddittorio e perché abbiamo detto che esso è sia tra le parti che tra le parti ed il giudice? Nel procedimento amministrativo, l’autorità amministrativa deve emettere un provvedimento dopo aver ascoltato gli interessati. Qual è la differenza tra questo dovere di ascoltare i destinatari degli effetti del provvedimento e il contraddittorio? Il contraddittorio è essenzialmente tra le parti che devono poter contraddire a quello che è stato detto da un’altra parte e devono poter contrastare le iniziative dell’altra parte con un’azione uguale e contraria. Non è che sono io benevolmente ascolto prima lei e poi lei e poi decido.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mirko.avallone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Pontificia Università Lateranense - PUL o del prof Ruffini Giuseppe.
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