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N.B. CLAUSOLA DI CONTENIMENTO

La giurisprudenza ha detto che la norma secondo cui la competenza si presume rientrare in quella

del giudice adito, va presa nel senso che la causa rientra nel limite massimo del valore attribuito al

giudice adito; è pari al limite massimo.

Se io propongo al giudice di pace due domande di valore indeterminato, automaticamente il giudice

di pace è incompetente, perché essendosi da ritenere entrambi pari al suo limite massimo, ovvero

5000 euro, una volta sommate (cumulo oggettivo) eccederanno il limite di competenza del giudice

di pace. Oppure ancora se ne pongo una indeterminata e una determinata, anche solo pari ad 1 euro,

comunque si supererà il limite di 5000.

Qualcosa di analogo accade per i beni mobili cosi come trattati all’art.14. Qual è il valore?

Se lo si dichiara nella domanda, allora si fa capo a ciò che è dichiarato dall’attore.

Se è indeterminato, allora sempre si presume sia pari al valore massimo del limite di competenza

del giudice adito.

Ma in entrambi i casi qui, siccome non si rischia nulla riguardo alla competenza, posso dire la cifra

che voglio; tanto la causa sul bene mobile la posso vincere o perdere indipendentemente dal valore

dichiarato. Allora qui la contestazione del convenuto ha luogo anche di fronte al valore determinato

nella domanda, non solo presunto.

Quindi di fronte ad una causa per beni mobili vale la contestazione del convenuto sia sul valore

presunto che dichiarato. In quelle riguardanti le somme di denaro, invece, si può contestare solo il

valore presunto.

Inoltre se non c’è contestazione del convenuto, il giudice non può rilevare d’ufficio la sua

incompetenza!! 31

Lezione 5  24 ottobre 2014

Abbiamo parlato della competenza verticale, materia e valore. Abbiamo capito quali sono i rapporti

tra questi due criteri. Abbiamo detto che i criteri per valore è un criterio residuale che si applica

soltanto quando manchi un criterio di competenza per materia oppure che il criterio per materia che

richiami faccia riferimento al valore controverso e abbiamo compreso da un lato quali siano i

profili della situazione sostanziale da prendere in considerazione ai fini della determinazione del

valore della controversia, e poi come si calcola il valore legato relativo ai beni mobili o a beni

immobili; abbiamo detto che i beni immobili in realtà non ci interessano particolarmente per i beni

mobili invece l'art 14 è una norma fondamentale.

Passiamo adesso a trattare della competenza per territorio, abbiamo detto che salva la corte di

cassazione che è unica su tutto il territorio nazionale, tutti gli altri giudici sono dislocati sul

territorio, per cui non mi basta dire 'competente per la controversia è il tribunale'.

Tantomeno come ancora oggi ho sentito che è il giudice, e ritiene di dover fare l'esame a distanza di

due settimane ovviamente non ha compreso che bisogna studiare.

La competenza e' evidentemente o del giudice di pace o del tribunale o della corte d'appello (ma

anche qui non basterebbe dire 'è il tribunale' bisogna dire quale tribunale, non e' una cosa difficile

da comprendere) il criterio della competenza per territorio ci aiuta a capire quale dei tribunali, quale

delle corti d'appello quali dei giudici di pace.

Per indicare il giudice territorialmente competente si utilizza in gergo, nel linguaggio giuridico il

termine Foro che significa giudice territorialmente competente. Tutti voi avrete visto o avrete

avuto per le mani contratti in cui da una parte c'e scritto in piccolino -per qualunque controversia

sarà competente il foro di Roma; per qualunque controversia tra le parti convengano sulle

competenze attribuite al foro di Milano-, che vuol dire? Foro non è un giudice; per il giudice

territoriale è competente il foro di Milano, quindi e' competente il giudice di Milano, quindi

giudice di Milano, tribunale di Milano.

Perché in realtà la competenza territoriale rispetto alle altre competenze è una competenza

derogabile, cioè le parti possono di norma sceglierla, cioè il cosiddetto Foro elettivo, le parti non

possono scegliere se devolvere una controversia a un giudice inferiore o a un giudice superiore dal

punto di vista della competenza per materia o valore, non è che possono stabilire che una 32

controversia che la legge attribuisce al tribunale la decide il giudice di pace o la corte d'appello, lo

deve decidere il tribunale, però di norma possono scegliere quale tribunale, quale giudice di pace se

nn lo scelgono ci sarà un criterio di legge, ma sono criteri di norma derogabili; di norma, perché ci

sono anche eccezioni. Il termine foro indica il giudice territorialmente competente.

Per capire bene e parlare della competenza territoriale dobbiamo fare un po di analisi lessicale cioè

capire determinati termini che ci aiutano poi a fare un discorso più spedito. Si parla di:

-foro generale come il foro disciplinato dalla norma generale e che quindi si applica per la

generalità delle controversie proposte contro un determinato convenuto. In particolare abbiamo:

- il foro generale delle persone fisiche

-il foro generale delle persone giuridiche.

-foro speciale che sarà un foro regolato e istituito da norme speciali e le norme speciali

normalmente derogano quelle generali, quindi la norma è che il foro speciale deroga a quello

generale pero siccome in mancanza di ulteriore previsione se c'e una regola, una legge che dice :"

per queste controversie è territorialmente competente questo foro" ovviamente questa norma

speciale si applica al posto di quella generale, ma se la norma speciale dicesse "è competente

ANCHE quest'altro giudice" questa sarebbe una norma speciale che si aggiunge a quella generale,

dipende come si esprime la legge. Spesso è la capacità di leggere le norme e di riflettere su quello

che si legge, se voi in una norma leggete: 'per queste controversie È competente questo giudice"

sapete che quella è una norma speciale e sapete che deroga una norma generale e non vi verrebbe

mai in mente di dire che si applica quella norma e anche la norma generale; ma se c'e scritto "per

queste controversie È ANCHE competente questo altro giudice" voi capite che questa è una norma

che si aggiunge a quella generale".

E allora si può distinguere:

-il foro speciale esclusivo: esclude l'applicabilità del foro generale

-il foro speciale facoltativo: si aggiunge a quello generale.

Di modo che sarà colui che inizierà la controversia che poi sceglierà tra il foro speciale e il foro

generale e il foro speciale facoltativo il giudice dinnanzi a cui introdurre la controversia.

D'altra parte nessuno ci dice che esiste un solo foro generale, possono esistere più fori generali e

anche in questo caso sarà quello che inizia la controversia che sceglie il giudice più comodo per lui,

perché normalmente il foro generale e' un giudice fatto su scelta, su misura del convenuto. La

regola è che siccome non è il convenuto a scegliere di iniziare il processo ma è l'attore allora

bisogna in qualche maniera agevolare il convenuto cioè, si sceglie un foro che per lui non sia

troppo scomodo però tra più fori a quel punto poi la palla passa all'attore, se ci sono più fori

ugualmente competenti è l'attore che sceglie il foro di fronte a cui incardinare la controversia; il

convenuto non può lamentarsi della scelta dell'attore se comunque è stato convenuto dinnanzi a un

foro competente, non può scegliere il convenuto, il convenuto è tutelato perché comunque sia

l'attore non può convenirlo di fronte a qualunque giudice ma soltanto a un foro per il quale la legge

prevede la competenza, ma se la legge prevede che ci siano più fori spetterà all’attore scegliersi il

foro.

Quindi abbiamo detto:

-Foro generale: foro vicino alla norma generale che normalmente e' dato da una generalità di

controversie a tutela della funzione del convenuto

-Foro speciale che è un foro dato da una norma speciale per determinate controversie e che può

essere esclusivo oppure facoltativo.

Quando sono più fori generali o speciali parliamo di: fori concorrenti oppure alternativi, spetta

all'attore scegliere quale foro adire.

Sotto altro profilo si può distinguere: il foro derogabile dal foro inderogabile; non confondiamo il

foro esclusivo col foro inderogabile, un foro può essere speciale esclusivo derogabile. Perché la

norma è che di solito i criteri di competenza territoriale sono derogabili dalle parti quindi nulla ci

vieta che possiamo avere un foro speciale esclusivo derogabile, cioè che per una determinata

controversia il legislatore prevede in via esclusiva come competenza un determinato foro facendo

33

però salva la derogabilità ad opera delle parti, le parti possono derogare, come fanno a derogare?

Con l’accordo, anteriore alla controversia. Attenzione! La regola: a differenza degli accordi relativi

alla giurisdizione tra giudice italiano e giudice straniero, per cui si ritiene che l'accordo relativo alle

giurisdizioni istituisca una giurisdizione in via esclusiva, quindi le parti si accordano per deferire

una certa controversia al giudice francese anziché al giudice italiano, la regola è che quello è un

accordo esclusivo, cioè sarà giurisdizionalmente competente il giudice francese, quello italiano no;

all'interno del nostro Stato vige una regola diversa e cioè l’accordo di deroga della competenza,

laddove nn sia previsto che venga istituito un foro esclusivamente competente va inteso come

accordo di istituzione di un ulteriore foro. Quindi se noi scriviamo nel nostro contratto 'per questo

contratto sarà competente il foro di Milano' vogliamo dire che sarà ANCHE competente il foro di

Milano oltre a tutti gli altri fori, perché l'accordo nostro non è una norma di legge, non è una norma

speciale in grado di derogare automaticamente alle altre norme di legge, è un accordo in cui

stabiliamo che è competente anche un altro foro, se vogliamo che il nostro foro, il foro elettivo sia

un foro esclusivo dobbiamo dirlo, infatti per certe cose 'è esclusivamente competente il foro di

Milano', esclusivamente competente vuol dire che se vuoi iniziare quella controversia devi iniziare

a Milano.

Allora non valgono niente le norme che prevedono il foro speciale non in via esclusiva? Valgono

nel senso che per l'attore è una possibilità in più, l'attore di quella controversia ha a sua disposizione

oltre ai fori generali, ai fori speciali avrà anc

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A.A. 2015-2016
192 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mirko.avallone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Pontificia Università Lateranense - PUL o del prof Ruffini Giuseppe.