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DAVANTI AL GIUDICE AL QUALE LA CORTE HA RINVIATO LA CAUSA.
IN OGNI CASO DEVE ESSERE PRODOTTA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA DI CASSAZIONE.
LE PARTI CONSERVANO LA STESSA POSIZIONE PROCESSUALE CHE AVEVANO
NEL PROCEDIMENTO IN CUI FU PRONUNCIATA LA SENTENZA CASSATA.
NEL GIUDIZIO DI RINVIO PUÒ DEFERIRSI IL GIURAMENTO DECISORIO,
MA LE PARTI NON POSSONO PRENDERE CONCLUSIONI DIVERSE DA QUELLE PRESE
NEL GIUDIZIO NEL QUALE FU PRONUNCIATA LA SENTENZA CASSATA,
SALVO CHE LA NECESSITÀ DELLE NUOVE CONCLUSIONI SORGA DALLA SENTENZA DI CASSAZIONE.
Stabilendo che le parti, nel giudizio di rinvio, hanno la stessa posizione che avevano nel processo di
cui la sentenza è stata annullata, si intende disporre il divieto di ampliare il thema decidendum con
domande nuove. Si ricorda che non deve essere considerata “nuova” la domanda diretta ad
ottenere il risarcimento dei danni sofferti dopo la pronuncia della sentenza impugnata (ex 345
comma 1).
Per quanto riguarda le nuove conclusioni, queste saranno ammissibili fino al processo di cassazione,
quando il giudice di questa sede abbia dato una diversa definizione al rapporto sotteso.
Si ritiene altresì che le parti non possono chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova, che non
siano espressamente permessi dalla legge o non siano resi necessari dalla pronuncia della
cassazione. Al Giuramento decisorio, previsto dall’art 394, la giurisprudenza affianca anche la
consulenza tecnica disposta ex officio, disposta in relazione a determinate questioni, la cui soluzione
non sia ancora passata in giudicato, in quanto mezzo di valutazione, più che di acquisizione delle
prove.
Parte della dottrina ritiene altresì che sia possibile per le parti allegare fatti estintivi o modificativi
NUOVI del diritto controverso, quando questi siano intervenuti in un momento successivo a quello
della loro possibile allegazione nelle altre fasi.
Ad opinione della giurisprudenza, non è indispensabile che l’atto riassuntivo siano rigorosamente
riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma è sufficiente sia fatto mero richiamo all’atto
pregresso in base al quale sia determinabile il contenuto dell’atto di riassunzione, per relationem, nonché al
provvedimento giurisdizionale in forza del quale la riassunzione stessa sia avvenuta. Pertanto, il giudice di
rinvio non solo potrà decidere sulle conclusioni formulate con l’atto di riassunzione, ma altresì su tutta la
domanda proposta nel giudizio cui fu emessa la sentenza annullata, senza incorrere nel vizio di
ultrapetizione.
[Nel modello ordinario semplificato, in funzione di rito del lavoro, la riassunzione deve essere fatta
mediante ricorso, depositato presso la cancelleria del giudice di rinvio e quindi notificato alle altre parti,
unitamente al decreto di fissazione dell’udienza].
Nel caso di litisconsorzio necessario, l’onere di riassunzione può anche essere assolto da una sola delle
parti; in tal caso, le altre possono assumere le loro conclusioni anche dopo la scadenza del termine per la
riassunzione. La notificazione della riassunzione può essere fatta anche solo ad uno dei litisconsorti, purchè
si provveda all’integrazione del contraddittorio nei termini stabiliti successivamente dal giudice (a pena di
estinzione del processo, a norma dell’art 393).
Ex art 393, se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo 392, o si avvera
successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si ESTINGUE; ma la
sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia
instaurato con la riproposizione della domanda.
Sarà possibile riproporre nuovo processo proprio perché, con l’estinzione del processo di rinvio,
vengono meno tutte le sentenze precedenti, ad unica esclusione di quella di cassazione, venendo
quindi a mancare una statuizione sul merito.
Ex 384 comma 2, IL GIUDICE DI RINVIO DEVE UNIFORMARSI AL PRINCIPIO DI DIRITTO (a norma del comma
1, e quindi per questioni di diritto di particolare importanza o quando decida sulla violazione o falsa
applicazione di norme di diritto e ccn) E COMUNQUE A QUANTO STATUITO DALLA CORTE.
La corte di cassazione ha però adottato l’orientamento per cui il giudice di rinvio non solo è tenuto a
rispettare quanto statuito dalla corte, a norma dell’art 384, ma DEVE altresì tener fermi, in quanto
accertati, anche i necessari antecedenti e presupposti che sono alla base della pronuncia della cassazione.
In più, il giudice di rinvio dovrà riprendere il lavoro del giudice di merito (solitamente del giudice d’appello),
non potendo ritornare su decisioni pregresse, fintanto che su di esse si sia formato giudicato interno (si
ritiene che non si formi giudicato interno su tutte le questioni, proposte in secondo grado, che siano state
assorbite dalla sentenza d’appello in quanto il giudice abbia deciso negativamente su altre questioni, a
queste preliminari: in tal senso, queste potranno riproporsi nel giudizio di rinvio).
Unica eccezione è individuata in giurisprudenza nel caso in cui, nell’intervallo di tempo che va dalla
pronuncia della cassazione alla ripresa del giudizio, sopraggiunga un MUTAMENTO DEL QUADRO
NORMATIVO DI RIFERIMENTO (IUS SUPERVENIENS), per effetto di una legge interpretativa, di una legge
retroattiva sopravvenuta, di una pronuncia di incostituzionalità, ovvero a causa di una pronuncia della corte
di giustizia UE (non rientra invece nello ius superveniens il cambiamento dell’orientamento interpretativo
della cassazione sul punto di diritto affermato nella sentenza).
Dovendosi rispettare le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la
causa, la sentenza pronunciata in sede di rinvio potrà essere soggetta ad una nuova impugnazione, sia per
contestare eventuali errores in procedendo, sia vizi di motivazione, sia anche per denunciare il mancato
adeguamento ai principi di diritto enunciati dalla corte di cassazione, o comunque a quanto da essa
stabilito.
Ex 389 poi, le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di
cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha
pronunciato la sentenza cassata.
Nel caso di estinzione del giudizio di rinvio, tali domande si potranno comunque proporre in un
autonomo giudizio.
La Correzione degli errori materiali della sentenza della cassazione
Art. 391-bis: SE la sentenza o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e
5) (su regolamenti di giurisdizione e competenza, ovvero per l’accoglimento/rigetto di una istanza
manifestamente fondata/infondata), pronunciata dalla Corte di Cassazione È AFFETTA DA ERRORE
MATERIALE O DI CALCOLO ai sensi dell'art. 287 ( il quale appunto statuisce che le sentenze contro cui non può
essere proposta altra impugnazione, possono essere corrette dallo stesso giudice che le ha pronunciate, su istanza
) OVVERO DA ERRORE DI FATTO ai sensi dell'art. 395, n. 4) (
delle parti caso di revocazione, sussistente quanlora la
sentenza sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; vi è questo errore quando la
decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è
supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il
), la parte interessata può
fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare
chiederne la CORREZIONE (nel primo caso) O LA REVOCAZIONE (nel secondo) con ricorso ai sensi degli artt.
365 ss. [in cassazione; ] da
con indicazione nel ricorso dei motivi di revocazione e l’esposizione dei fatti di causa
notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un
anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.
La Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo
380- bis. Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza. Sul ricorso per
revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza.
La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione NON impedisce
il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto. In caso di
impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione NON è ammessa la sospensione
dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, NE è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per
riassumerlo.
Art. 391-ter: Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito è, altresì, impugnabile per
revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 (sulla revocazione
straordinaria) e per opposizione di terzo. I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte e debbono
contenere gli elementi, rispettivamente, degli articoli 398, commi secondo e terzo, e 405, comma secondo
(sulla proposizione delle rispettive domande).
Quando pronuncia la revocazione o accoglie l'opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito
qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero
dichiarata ammissibile l'opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza
cassata.
Per questi casi, la disciplina applicabile sarà la medesima di cui all’art 391 bis.
Bisogna in fine aggiungere che, ex 385, la Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle SPESE.
Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza provvede sulle spese di tutti i
precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la
sentenza cassata. Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o
rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.
La Revocazione
Ex 395, LE SENTENZE PRONUNCIATE IN GRADO DI APPELLO O IN UNICO GRADO POSSONO ESSERE
IMPUGNATE PER REVOCAZIONE:
1) se sono l'effetto del dolo ( ) di una delle parti in danno dell'altra (
consistente in artifici e raggiri quando il dolo
); [straordinaria]
sia tale da impedire al giudice di accertare la verità
2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza (
nel corso di un
) oppure che la parte soccombente ignorava essere
altro processo, anche non civile, ovvero in sede stragiudiziale
state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; [straordinaria]
È fatta eccezione solo per il giuramento d