Procedura Civile 1_parte III
Il Giudizio di Rinvio dalla corte di Cassazione
Il giudizio di rinvio è la fase del processo che si svolge davanti al giudice di merito designato dalla corte di
cassazione, in occasione dell’annullamento di una sentenza, c.d. GIUDIZIO RESCINDENTE, al fine di
provvedere nuovamente sulla domanda, con una pronuncia sostitutiva di quella annullata, c.d. GIUDIZIO
RESCISSORIO. Si noti che il giudizio di rinvio costituisce una prosecuzione del processo, e la riapertura del
processo chiusosi con sentenza poi cassata (infatti non vi è preventiva formazione del giudicato).
Si è già visto che, ex 384, è sempre necessario che la cassazione rinvii la causa al giudice di merito,
quando per la sua definizione sia necessari ulteriori accertamenti istruttori. A parere della
cassazione è però altresì necessario verificare l’effettiva opportunità del rinvio, ossia la possibilità,
per il giudice di merito, di effettuare quegli ulteriori accertamenti di fatto che costituiscono la
ragione del rinvio.
Si è già visto che ex 383, il rinvio può essere proprio, ossia allo stesso grado di giudizio cui appartiene il
giudice a quo (anche ad altra sezione dello stesso tribunale, purché non vi sia identità personale tra il
giudice di rinvio e quello che ha pronunziato la sentenza cassata), ovvero improprio, ossia ad altro grado.
Nel modello ordinario, ex art 392, la RIASSUNZIONE della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta
da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione. La
riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
Questa deve essere notificata a tutti coloro siano stati parti, anche non costituite, nella precedente fase di
giudizio. EX 394, IN SEDE DI RINVIO SI OSSERVANO LE NORME STABILITE PER IL PROCEDIMENTO
DAVANTI AL GIUDICE AL QUALE LA CORTE HA RINVIATO LA CAUSA.
IN OGNI CASO DEVE ESSERE PRODOTTA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA DI CASSAZIONE.
LE PARTI CONSERVANO LA STESSA POSIZIONE PROCESSUALE CHE AVEVANO
NEL PROCEDIMENTO IN CUI FU PRONUNCIATA LA SENTENZA CASSATA.
NEL GIUDIZIO DI RINVIO PUÒ DEFERIRSI IL GIURAMENTO DECISORIO,
MA LE PARTI NON POSSONO PRENDERE CONCLUSIONI DIVERSE DA QUELLE PRESE
NEL GIUDIZIO NEL QUALE FU PRONUNCIATA LA SENTENZA CASSATA,
SALVO CHE LA NECESSITÀ DELLE NUOVE CONCLUSIONI SORGA DALLA SENTENZA DI CASSAZIONE.
Stabilendo che le parti, nel giudizio di rinvio, hanno la stessa posizione che avevano nel processo di
cui la sentenza è stata annullata, si intende disporre il divieto di ampliare il thema decidendum con
domande nuove. Si ricorda che non deve essere considerata “nuova” la domanda diretta ad
ottenere il risarcimento dei danni sofferti dopo la pronuncia della sentenza impugnata (ex 345
comma 1).
Per quanto riguarda le nuove conclusioni, queste saranno ammissibili fino al processo di cassazione,
quando il giudice di questa sede abbia dato una diversa definizione al rapporto sotteso.
Si ritiene altresì che le parti non possono chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova, che non
siano espressamente permessi dalla legge o non siano resi necessari dalla pronuncia della
cassazione. Al Giuramento decisorio, previsto dall’art 394, la giurisprudenza affianca anche la
consulenza tecnica disposta ex officio, disposta in relazione a determinate questioni, la cui soluzione
non sia ancora passata in giudicato, in quanto mezzo di valutazione, più che di acquisizione delle
prove.
Parte della dottrina ritiene altresì che sia possibile per le parti allegare fatti estintivi o modificativi
NUOVI del diritto controverso, quando questi siano intervenuti in un momento successivo a quello
della loro possibile allegazione nelle altre fasi.
Ad opinione della giurisprudenza, non è indispensabile che l’atto riassuntivo siano rigorosamente
riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma è sufficiente sia fatto mero richiamo all’atto
pregresso in base al quale sia determinabile il contenuto dell’atto di riassunzione, per relationem, nonché al
provvedimento giurisdizionale in forza del quale la riassunzione stessa sia avvenuta. Pertanto, il giudice di
rinvio non solo potrà decidere sulle conclusioni formulate con l’atto di riassunzione, ma altresì su tutta la
domanda proposta nel giudizio cui fu emessa la sentenza annullata, senza incorrere nel vizio di
ultrapetizione.
[Nel modello ordinario semplificato, in funzione di rito del lavoro, la riassunzione deve essere fatta
mediante ricorso, depositato presso la cancelleria del giudice di rinvio e quindi notificato alle altre parti,
unitamente al decreto di fissazione dell’udienza].
Nel caso di litisconsorzio necessario, l’onere di riassunzione può anche essere assolto da una sola delle
parti; in tal caso, le altre possono assumere le loro conclusioni anche dopo la scadenza del termine per la
riassunzione. La notificazione della riassunzione può essere fatta anche solo ad uno dei litisconsorti, purchè
si provveda all’integrazione del contraddittorio nei termini stabiliti successivamente dal giudice (a pena di
estinzione del processo, a norma dell’art 393).
Ex art 393, se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo 392, o si avvera
successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si ESTINGUE; ma la
sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia
instaurato con la riproposizione della domanda.
Sarà possibile riproporre nuovo processo proprio perché, con l’estinzione del processo di rinvio,
vengono meno tutte le sentenze precedenti, ad unica esclusione di quella di cassazione, venendo
quindi a mancare una statuizione sul merito.
Ex 384 comma 2, IL GIUDICE DI RINVIO DEVE UNIFORMARSI AL PRINCIPIO DI DIRITTO (a norma del comma
1, e quindi per questioni di diritto di particolare importanza o quando decida sulla violazione o falsa
applicazione di norme di diritto e ccn) E COMUNQUE A QUANTO STATUITO DALLA CORTE.
La corte di cassazione ha però adottato l’orientamento per cui il giudice di rinvio non solo è tenuto a
rispettare quanto statuito dalla corte, a norma dell’art 384, ma DEVE altresì tener fermi, in quanto
accertati, anche i necessari antecedenti e presupposti che sono alla base della pronuncia della cassazione.
In più, il giudice di rinvio dovrà riprendere il lavoro del giudice di merito (solitamente del giudice d’appello),
non potendo ritornare su decisioni pregresse, fintanto che su di esse si sia formato giudicato interno (si
ritiene che non si formi giudicato interno su tutte le questioni, proposte in secondo grado, che siano state
assorbite dalla sentenza d’appello in quanto il giudice abbia deciso negativamente su altre questioni, a
queste preliminari: in tal senso, queste potranno riproporsi nel giudizio di rinvio).
Unica eccezione è individuata in giurisprudenza nel caso in cui, nell’intervallo di tempo che va dalla
pronuncia della cassazione alla ripresa del giudizio, sopraggiunga un MUTAMENTO DEL QUADRO
NORMATIVO DI RIFERIMENTO (IUS SUPERVENIENS), per effetto di una legge interpretativa, di una legge
retroattiva sopravvenuta, di una pronuncia di incostituzionalità, ovvero a causa di una pronuncia della corte
di
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