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Teoria dell'azione relativamente concreta e in senso relativamente astratta

Teoria della azione in senso concreto

Chiovenda dice, il diritto d'azione è un diritto autonomo rispetto al diritto sostanziale, ma non può prescindere dall'esistenza del diritto sostanziale, fatto valere attraverso l'azione. Per ottenere una sentenza favorevole si presuppone che l'attore faccia valere un diritto che è esistente. Dunque per Chiovenda l'azione è un diritto esercitato contro un altro soggetto ad ottenere un provvedimento favorevole cioè una modifica in proprio favore nella sfera di un altro soggetto, attraverso un provvedimento del giudice che attua la legge.

L'azione in senso astratto

Ma nella realtà ad agire non è soltanto chi ha ragione, il diritto d'azione spetta anche a colui che si sentirà dar torto dal giudice. Tanto che poi Chiovenda elabora un qualcosa di diverso che è

Il concetto di rapporto giuridico processuale per cercare di porre rimedio a questa critica. Critica che viene portata alla tesi dell'azione in senso concreto soprattutto dai fautori della tesi diametralmente opposta cioè l'azione in secondo questi studiosi invece, innanzitutto il diritto d'azione è un diritto che ha natura di senso astratto. diritto soggettivo pubblico non è un diritto che viene esercitato nei confronti di un'altra parte ma nei confronti dello stato ed è il diritto ad ottenere dallo stato, per il tramite del giudice, un provvedimento giurisdizionale di qualsiasi contenuto. L'azione in senso relativamente astratto e relativamente concreto. Questa formula è talmente generica e vaga, da risultare priva di qualsiasi utilità dal punto di vista concreto e dunque anche in questo le critiche che poi hanno portato alla terza teoria che è quella assolutamente dominante, sia in dottrina sia in giurisprudenza,

Cioè la tesi intermedia della concezione dell'azione in senso relativamente astratto e relativamente concreto, che prende un po' dell'una un po' dell'altra tesi. Si dice l'azione è un diritto soggettivo pubblico ma è un diritto ad ottenere una pronuncia sulla domanda cioè sul merito che può essere una pronuncia favorevole o sfavorevole, che non dipende dall'esistenza del diritto come diceva Chiovenda ma dipende dall'affermazione dell'esistenza del diritto, che è cosa diversa. L'azione viene svincolata dalla concreta esistenza del diritto e viene invece legata all'affermazione del diritto livello Rielaborazione di RAFFAELE NOTARSTEFANO Pag. 19 pratico allora si tratta di capire quando questo diritto d'azione esiste e quando il giudice può invece dichiarare inesistente il diritto d'azione e dunque non decidere il merito, la dottrina e la giurisprudenza ritengono, che il

dirà se l'attore ha la legittimazione ad agire o meno. La legittimazione ad agire può essere di diverso tipo, ad esempio può derivare da un rapporto contrattuale, da un diritto di proprietà o da una legge specifica. L'interesse ad agire L'interesse ad agire è la seconda condizione necessaria per poter intentare un'azione legale. Significa che l'attore deve avere un interesse diretto e concreto nel promuovere l'azione, cioè deve avere un vantaggio o un beneficio che può essere ottenuto attraverso il processo. L'interesse ad agire può essere di natura economica, patrimoniale o anche di tutela di un diritto o di un interesse legittimo. In mancanza di legittimazione ad agire o di interesse ad agire, il giudice non potrà pronunciarsi sul merito della causa e dovrà dichiarare l'azione inammissibile. È compito del giudice verificare l'esistenza di queste condizioni sia al momento della decisione della causa che durante tutto il processo. È possibile che inizialmente manchino queste condizioni, ma che vengano successivamente colmate nel corso del processo. Quello che conta è che al momento in cui il giudice decide la causa, il diritto d'azione sia sorto. La mancanza di legittimazione ad agire o di interesse ad agire può essere rilevata dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo.

Verifica subito se questa condizione sussiste oppure no, salvo poi vedere ovviamente se l'attore è effettivamente titolare, ma questo problema riguarda il merito, non più il diritto d'azione. Occorre per la configurazione di questo diritto non soltanto la legittimazione attiva ma anche la legittimazione passiva e cioè che colui che agisce in giudizio afferma di agire nei confronti del soggetto che ha leso il suo diritto, soggetto passivo del rapporto. Mancando questa condizione il giudice non può pronunciare nel merito. La Costituzione dice, possono agire tutti ma per la tutela di un proprio diritto; per quanto riguarda il codice la configurabilità della legittimazione ad agire si può ricavare indirettamente dalla norma del codice che disciplina la legittimazione straordinaria ad agire, l'art. 81 c.p.c. "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui".

Leggiamola al contrario tuttipossono far valere in nome proprio un proprio diritto, che è la regola della legittimazione ordinaria.

Legittimazione straordinaria ad agire

Ci sono ipotesi assolutamente eccezionali in cui addirittura un soggetto può far valere in nome proprio undiritto altrui. Un genitore agisce in nome e per conto del figlio minorenne che non può stare nel processoperché non ha la capacità d'agire. Tra le ipotesi più importanti di legittimazione straordinaria o disostituzione processuale ritroviamo l'azione surrogatoria. L'art. 2900 c.c. ci dice " il creditore, per assicurareche siano soddisfatte e conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzial proprio debitore e che questi trascura di esercitare", c'è a monte una situazione di non totale libertà deldebitore di disporre del diritto che deriva dall'art. 2740 del codice.

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civile per cui il debitore adempie alle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Lo stesso dicasi per esempio nell'art. 1012 c.c. dove si fa riferimento all'usurpazione durante l'usufrutto e azioni relative alla servitù, il secondo comma di questo articolo 1012 c.c. prevede che l'usufruttuario possa far riconoscere l'esistenza delle servitù a favore del fondo o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sostituendosi al proprietario che comunque dovrà essere evocato.

Rielaborazione di RAFFAELE NOTARSTEFANO Pag. 20

Non sempre le disposizioni del codice civile sono chiare nell'individuare esattamente chi è il legittimato straordinario, in altre norme, il sostituto processuale viene individuato attraverso la nozione del soggetto interessato. Art. 1421 del codice civile, cioè chiunque ha interesse, è legittimato a chiedere la nullità di un contratto tra altri soggetti di cui

egli non è parte. Per stabilire quando c'è tale legittimazione, bisogna capire quale è l'interesse a cui l'art. 1421 fa riferimento, l'interesse nasce dalla titolarità di un diritto, che evidentemente dipende dal contratto nullo. Per cui questo soggetto, che è titolare di una situazione dipendente, ha interesse a far dichiarare il contratto tra altre parti nullo in modo da poter ottenere l'esercizio del suo diritto. L'intervento del P.M. Fin qui siamo nell'ambito di rapporti che fanno capo a privati disponibili, quando invece si tratta di rapporti di cui i soggetti non possono disporre che sono disciplinati da norme inderogabili: rapporto matrimoniale, rapporto di filiazione che chiaramente sono rapporti di cui le parti non possono disporre e qui addirittura il legislatore prevede delle ipotesi di legittimazione straordinaria da parte dell'organo pubblico, che è il pubblico ministero. Infatti di fronte ad un'ipotesi,ritenuta molto grave di nullità del matrimonio per violazione della libertà di stato, perché contratto tra parenti o nel caso di delitto ex art. 88 c.c., l'art. 117 del codice civile prevede che il matrimonio contratto in violazione di questi principi possa essere impugnato, ovviamente dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero oltre che anche qui da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo e attuale, come potrebbe ad esempio essere il coniuge del primo matrimonio. L'interesse ad agire Per l'interesse ad agire, c'è una norma del c.p.c. che è proprio rubricata interesse ad agire, questa norma è l'art. 100, che stabilisce che: "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse". L'interesse ad agire molto genericamente possiamo dire sia la NECESSITÀ DI UN INTERVENTO DEL GIUDICE finalizzato a rimuovere unil soggetto ha l'interesse ad agire per ottenere un effetto costitutivo, modificativo o estintivo, ma questo può essere ottenuto anche senza un provvedimento del giudice. Ad esempio, nel caso di una causa di risarcimento danni, l'interesse ad agire è nel fatto stesso del danno subito, ma il diritto al risarcimento può essere ottenuto anche attraverso una transazione o un accordo tra le parti. L'interesse ad agire nelle azioni di condanna Nelle azioni di condanna, il soggetto ha l'interesse ad agire per ottenere una sentenza che condanni l'altra parte al pagamento di una somma di denaro o all'adempimento di un obbligo. In questo caso, l'interesse ad agire si configura nel fatto che il soggetto ha subito un danno o ha diritto a un credito che deve essere riconosciuto e soddisfatto dall'altra parte. L'interesse ad agire negli accertamenti Nelle azioni di mero accertamento, il soggetto ha l'interesse ad agire per ottenere una sentenza che accerti l'esistenza o l'inosservanza di un diritto o di un fatto giuridico. In questo caso, l'interesse ad agire si configura nel fatto che il soggetto ha un interesse legittimo a far valere o a difendere un diritto o un interesse giuridicamente rilevante. In conclusione, l'interesse ad agire si configura in modo diverso a seconda del tipo di azione intrapresa e del risultato che si intende ottenere.

ad es. la costituzione della servitù in via coattiva perché il proprietario del fondodominante non riconosce il diritto di servitù al proprietario del fondo servente, il fatto costitutivo del dirittoad ottenere dal giudice la tutela, è il fatto che ci sia un difetto di cooperazione, ma questo difetto dicooperazione è anche ciò che determina l’interesse ad agire.

L’interesse ad agire nelle azioni di condanna

In queste azioni, Il fatto costitutivo, è l’esistenza di un credito e contestualmente l’inadempimento daparte del debitore, l’inadempimento del debitore è l’interesse ad agire a chiedere al giudice ilprovvedimento di condanna.

L’interesse ad agire nelle azioni di mero accertamento

L’interesse ad agire ha una autonoma rilevanza nelle azioni di mero accertamento. L’azione diaccertamento ha una caratteristica sua propria, quella di essere un’azione diretta a fare certezza

Per qualsiasi diritto soggettivo, in concreto dobbiamo però vedere se quella tutela astrattamente ammissibile per qualsiasi diritto sia poi ammissibile concretamente, non è pensabile che io decida un bel giorno di agireco

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
136 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Losappio Giuseppe.