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GIURISDIZIONE ESCLUSIVA
Impiego presso le PA e fu creata nel 1923 per rispondere a questo problema
di carattere pratico. Man mano che si stava delineando il criterio di riparto
con la sua corrispondente proiezione processuale si cominciò anche a
riflettere sul fatto che vi erano alcuni rapporti in cui questi due piani (piano
dei diritti e piano degli interessi legittimi e sull’altro verso il piano del potere
della PA come datore di lavoro con obblighi) risultavano intrecciati. Se
prendiamo la posizione del dipendente pubblico aveva nei confronti della PA
datore di lavoro alcune posizioni giuridiche di diritto soggettivo (per esempio
il diritto allo stipendio) protette in maniera piena ma contemporaneamente
posizione di interesse legittimo che si manifestava nel momento dell’ingresso
(entrare nella PA è interesse legittimo), progredire nella carriera era una
situazione di interesse legittimo. La sottoposizione ai procedimenti
disciplinati della PA datore di lavoro era interesse legittimo. Quando si apriva
un contenzioso con l’amministrazione per il dipendente pubblico diventava
necessario spesso fare la causa in entrambe le parti (connessione tra
Allora si disse non ha senso per
questioni di diritto e di interesse legittimo).
pag. 10
ragioni di concentrazione della tutela della connessione della stessa
non ha senso che il dipendente pubblico debba adire due diversi giudici
(contrasti tra giudicati e gravami ) e quindi si provò a dire che in questa
materia sia un solo giudice che fa tutto che si occupi sia di interessi
legittimi che diritti soggettivi. Solo per questo settore specifico.
Primo problema è che una volta deciso bisognava capire se davanti al giudice
amministrativo le regole processuali erano uguali sia che il privato stesse
tutelando un diritto sia che stesse tutelando un interesse legittimo. Se il
privato andava davanti al giudice amministrativo per tutelare il diritto allo
stipendio doveva fare ricorso entro 60 giorni e cioè attivarsi negli stessi
termini in cui doveva attivarsi se tutelava interesse legittimo? Se io sto
svolgendo mansioni superiori a quelle per cui sono stato assunto e lo devo
provare nel giudizio, se non ho la testimonianza come faccio a provarlo e nel
processo amministrativo non c’era questo strumento probatorio. Poteva solo
essere annullato l’atto e non poteva essere condanna la PA.
Questa giurisdizione esclusiva sottopone i diritti soggettivi alle condizioni di
tutela degli interessi legittimi che sicuramente non gode degli stessi diritti. E’
giusto che il dipendente pubblico abbia un processo diverso e più difficile
rispetto ad un dipendente privato o non è violato l’art 3 della Costituzione. Il
processo amministrativo di impugnazione per come regolato si metteva in
discussione che fosse veramente un processo giusto e non è un caso che le
regole processuali della Giurisdizione esclusiva fossero state plasmate dalla
Corte Costituzionale per evitare che fossero regole incostituzionali
(attualmente ha regole adatte). Uno degli strumenti che la giurisprudenza
usò per differenziare gli strumenti a seconda che fosse diritto o interesse
legittimo fu la nozione di atto paritetico e cioè l’amministrazione e datore di
lavoro operava sempre con atti amministrativi però la giurisprudenza dice ci
sono atti amministrativi espressione dell’imperio (decidere se far progredire o
meno in carriera il dipendente pubblico).
17/2/2019 - Lezione 4
Ancora la lezione di oggi concerne la giurisdizione e concerne, in realtà,
equilibrio tra le giurisdizioni nelle controversie tra amministrazione e
cittadino. Il criterio ordinario di riparto della giurisdizione è la posizione
giuridica vantata dal ricorrente (diritto soggettivo/interesse legittimo) della
parte che si rivolge al giudice.
Potrebbe sembrare un criterio che divide la giurisdizione tra giudice ordinario
e amministrativo in modo tendenzialmente equivalente, in realtà si è tradotto
subito in un forte sbilanciamento della giurisdizione sul giudice
in ragione del fatto che la posizione che generalmente il
amministrativo
cittadino vanta - soprattutto quando la PA esercita i suoi poteri
autoritativi - e è la posizione di interesse legittimo; quindi è molto
difficile che il cittadino si rivolga al giudice ordinario. Questa possibilità,
quando l’amministrazione
cioè di rivolgersi al giudice ordinario, esiste o
viola in modo macroscopico le regole dell’ordinamento e quindi produce
atti radicalmente nulli, quando sta esercitando una sua attività secondo un
regime di diritto privato. Abbiamo ricordato che c’è anche un’altra porzione
pag. 11
di giurisdizione del giudice ordinario che riguarda l’illecito cioè delle ipotesi
PA viola il 2043 cc
in cui il cioè compie un illecito extracontrattuale.
deroga
Rispetto a questo criterio, nel 1923 nasce una che è la creazione
giurisdizione esclusiva
della che si collega alla necessità di assicurare un
solo giudice ai dipendenti pubblici, i quali avevano un rapporto che li legava
alla PA molto composito (fatto di diritti e di interessi legittimi) e quindi
sarebbe stato molto diseconomico che il dipendente avesse dovuto aprire il
processo davanti a due giurisdizioni diverse, su questioni strettamente
connesse. Nasce la giurisdizione esclusiva con i problemi visti la lezione
scorsa cioè all’interno della giurisdizione esclusiva bisognava capire che tipo
di tutela il dipendente pubblico poteva avere e cioè se una tutela costitutiva
(tipica degli interessi legittimi) oppure tutela di accertamento e di condanna
Si è visto che nell’ottica di
propria di chi vanta un diritto soggettivo.
assicurare una tutela giurisdizionale effettiva anche ai diritti, la
giurisprudenza ha elaborato la categoria degli atti paritetici.
Questa che era l’unica eccezione al criterio di riparto, nel tempo, acquista
una consistenza sempre maggiore. Queste nuove materie di giurisdizione
esclusiva hanno una ampiezza inizialmente abbastanza contenuta. Negli
anni 90 succedono due cose importanti. La prima è che nel 1993 per andare
incontro all’esigenza di modernizzare la PA e quindi sotto la spinta di una
aziendalizzazione della PA si stabilisce la privatizzazione dei rapporti di
impiego pubblico con eccezione di alcune categorie, si dice con il decreto
legislativo 29/1993 di sottoporre tutte le controversie relative al rapporto di
lavoro al giudice del lavoro. Per effetto di questa decisione di scienza
dell’amministrazione, la giurisdizione amministrativa si trova alleggerita da
un contenzioso importante.
Togliendo tutto questo carico di lavoro, il legislatore pensa di riequilibrarlo e
decide di creare due nuove materie di giurisdizione esclusiva e lo fa con il
decreto 80/1998 in cui introduce articolo 33 e 34 che assegnano al giudice
amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva le controversie che
riguardano tutti i servizi pubblici e le controversie che riguardano
urbanistica. Entrambe queste norme vengono impugnate davanti alla Corte
Costituzionale per eccesso di delega perché si dice che la legge delega del 97’
non dava al governo nessun potere di introdurre nuove materie. La Corte
Costituzionale accoglie l’impugnazione. Queste norme vengono riscritte pari
pari nella legge 205/2000 che però qui interviene proprio per salvare queste
norme. Il decreto legislativo non andava bene per eccesso di delega, con la
legge risolve problemi.
Disposizioni portano un nuovo giudizio di costituzionalità con sentenza 204
che è una sentenza di svolta nella giurisdizione esclusiva. L’idea della
giurisdizione esclusiva era l’idea che ci sono diritti troppo collegati perché
vadano davanti a giudici diversi e viene in crisi grazie alla 204/2004 la quale
andrà a rivedere idea originaria dicendo che in realtà in una certa materia
pure se questa materia è assegnata al giudice amministrativo in materia
esclusiva bisogna distinguere tra diritti. Se è diritto soggettivo collegato a
poteri autoritativi c’è differenza.
pag. 12
ART 33 Sono devolute alla giurisdizione esclusiva tutte le controversie in
materia di pubblici servizi (ecc) ed è una elencazione meramente
esemplificativa e il legislatore ci indica che i servizi pubblici sono intesi in
materia ampia. Comma 2 IMPORTANTE LETTERA F “riguardanti le attività e
le prestazioni di ogni genere ecc con esclusione dei rapporti individuali di
utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che
riguardano il danno alla persona e delle controversie in materia di invalidità.
SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 204/2004
- Fatti
Si tratta di prestazione di carattere patrimoniale regolata da atto di natura
negoziale. Il Tribunale di Roma solleva la questione di legittimità
costituzionale dell’art 33 nella parte in cui devolve al giudice amministrativo
una lite che concerne diritti soggettivi, la argomentazione del giudice
remittente è questa e cioè se andiamo a vedere cosa c’è scritto nella
Costituzione, questa ci dice che il criterio di riparto ordinario prevede che
Ritiene che non
diritto soggettivo civile, interesse legittimo amministrativo.
sia corretto che si sia assegnata una materia così vasta e in materia
indistinta al giudice amministrativo. SI chiede di verificare se questo
art 33 dalla definizione che dà di servizio pubblico non contrarsi con
l’art 103 Costituzione. Art 103 unico articolo che esiste sulla giurisdizione
esclusiva. Alla luce di questa norma e delle norme che disegnano l’assetto o
l’equilibrio tra le due giurisdizione, è possibile devolvere intere classi di
controversie con unico elemento identificativo di una materia di questa
vastità. Nozione di servizio pubblico rischiamo di spostare una quantità
innumerevole di controversie. Quale sarebbe implicazione di questo tipo di
disegno? L’idea di fondo della Costituzione è che il giudice naturale dei diritti
sia quello ordinario, è chiaro che la giurisdizione esclusiva costituisce una
eccezione rispetto alla divisione delle competente. Quando la Costituzione
dice art 103 “in particolari materie” questa proposizione è in grado di
limitare la discrezionalità del legislatore. La Corte su questo art 103 ha fatto
un ragionamento ben preciso.
LEGGI CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte dice che il nostro sistema si
assesta subito su due binari perché il binario del 1865 non assicurava una
tutela adeguata del cittadino, “per gli affari non compresi nei diritti civili e
politici vi era totale sottrazione a qualsiasi controllo. In realtà questo articolo
non ha avuto una particolare attenzione nei lavori della