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2. ESECUZIONE PER OBBLIGHI DI FARE
oggetto: nonostante si tratti anche di obblighi di non fare, in sede di esecuzione forzata si parla
di fare o di disfare).
sempre di obblighi di fare (obbligo L’attuazione della tutela esecutiva non
il vero oggetto dell’esecuzione per obblighi di
modifica le situazioni sostanziali esistenti sul bene, Pagina 14 di 20
fare e disfare è la costruzione o distruzione di un’opera.
Titolo esecutivo: a prescindere dal fatto che si esegue il diritto e non la sostanza, l’art. 612 cpc
sembra esigere come titolo esecutivo per l’esecuzione di obblighi di fare i titoli giudiziali ma si
considerano titoli esecutivi anche i verbali di conciliazione e alcuni titoli stragiudiziali. Il titolo
esecutivo ed il precetto vanno notificati a chi esercita sul bene il potere di fatto e al proprietario, se
è diverso dal procedente o dall’esecutato.
Determinazione delle modalità: decorsi 10gg dalla notifica del precetto, il creditore ricorre al
giudice dell’esecuzione perché ne determini le modalità. Il giudice convoca l’esecutato e stabilisce
con ordinanza le modalità dell’esecuzione, nomina l’ufficiale giudiziario che sovrintenderà e chi
deve compiere l’opera materialmente. Contro l’ordinanza si può fare opposizione.
Le spese: le spese dell’esecuzione sono anticipate dal procedente ma sono a carico dell’esecutato,
quando il giudice sceglie le modalità di esecuzione lo fa anche in base alla loro onerosità.
ESECUZIONE INDIRETTA
Se l’obbligo è infungibile bisogna ricorrere all’esecuzione indiretta (l’obbligo di astensione è sempre
infungibile). L’infungibilità può derivare dal fatto che l’avente diritto vuole la prestazione di un certo
soggetto o che l’obbligato si trova in una situazione di monopolio. Il controllo dei presupposti è
preventivo rispetto alla concessione della misura e le nullità eventuali devono essere fatte valere
tramite mezzi di impugnazione. obblighi di non fare
È necessario fare una distinzione tra in cui l’attività illecita è dell’obbligato dagli
obblighi di pati per i quali l’attività lecita è dell’avente diritto e consiste nell’obbligo di tollerare che
l’avente diritto compia una certa attività nella sfera giuridica dell’obbligato; gli obblighi di pati
1) diritti il cui interesse sta nello svolgimento dell’attività che
possono essere correlati a 2 tipi di diritti:
si deve compiere nella sfera giuridica altrui, per esempio il diritto di cacciare sul fondo altrui e se il
diritti il cui interesse sta
proprietario del fondo si oppone sarà necessario una esecuzione indiretta 2)
nel risultato dell’attività che si deve compiere nella sfera giuridica altrui, per esempio una sentenza
riconosce il diritto di costruire un’opera su un fondo altrui; per questi diritti può operare la tutela
esecutiva diretta delle forme della consegna o del rischio no per obblighi di fare.
L’esecuzione indiretta si applica a tutti gli obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, il titolo
esecutivo grazie al quale può essere esercitata l’esecuzione diretta è necessariamente un titolo
giudiziale (sentenza di condanna o ordinanza). Le somme che l’avente diritto percepirà in caso di
violazioni indicate nel provvedimento non sostituiranno il risarcimento danni.
Competenza: le parti non possono realizzare negozialmente gli effetti prodotti dalla misura
giurisdizionale. Competente a concedere la misura esecutiva è il giudice della cognizione competente
per la domanda di condanna (no giudice in sede di conciliazione giudiziale, no arbitro), inoltre può
essere disposta dal giudice in sede di tutela cautelare.
obblighi di fare—>la
Criteri di determinazione della somma: a) sanzione è parametrata ad ogni
obblighi di non fare—>
frazione di tempo in cui si verifica il ritardo nell’adempimento b) sanzione è
parametrata ad ogni successivo episodio di violazione dell’obbligo di astensione. Per quanto riguarda
l’entità della somma, ex art 614-bis cpc, il giudice ne determina l’ammontare in base al valore della
controversia, alla natura della prestazione, del danno e di ogni altra circostanza utile—>dubbio di
incostituzionalità perché sono criteri evanescenti!
Riscossione delle somme: il provvedimento di condanna è titolo esecutivo per il pagamento delle
somme dovute, l’esecutato potrà negare con l’opposizione all’esecuzione ed in tale sede deve inoltre
di fare
dimostrare di aver adempito l’obbligo ed il procedente, al contrario, dovrà provare il non
obbligo di non fare.
adempimento ad un Se la pronuncia di condanna che contiene la misura
caduca o modificata,
esecutiva viene le somme andranno restituite.
Sospensione: in sede di appello o reclamo (a seconda che si impugni il provvedimento di condanna o
la misura cautelare), l’esecutività delle sentenza/misura di primo grado può essere sospesa.
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE:
Oggetto: contestazione, da parte del convenuto, del diritto dell’istante a procedere a esecuzione
diritto da tutelare (diritto sostanziale) diritto alla tutela (titolo
forzata. Devono sussistere il ed il
esecutivo in senso sostanziale), se uno di questi due elementi manca, viene meno il diritto a
mancanza del titolo esecutivo in senso sostanziale—>l’opponente
procedere a esecuzione forzata. 1)
può sostenere che il titolo esecutivo non sia mai esistito o sia venuto meno (deve permanere per tutta
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la durata del processo esecutivo). Se invece si allega la nullità dell’atto esecutivo, la nullità incide su
tutti i suoi effetti quindi se l’atto è nullo non esiste diritto alla tutela esecutiva. Le nullità nei riguardi di
titoli esecutivi stragiudiziali possono essere fatte valere con opposizione all’esecuzione, per quelli
giudiziali invece con i mezzi di impugnazione e non con l’opposizione tranne il caso in cui il
esecutiva
L’efficacia
provvedimento sia inesistente ossia non sottoscritto dal giudice. del
provvedimento può dipendere: a)ex lege—>in questo caso si può opporsi circa l’esistenza dei
iudicis—>
presupposti dell’efficacia esecutiva b)ope in questo caso i presupposti dell’efficacia
del diritto
esecutiva derivano per volontà del giudice e quindi non sono opponibili 2)inesistenza
sostanziale—>in questo caso l’opposizione all’esecuzione è un processo di cognizione che inizia in
modo anomalo perché possono essere fatte valere le stesse contestazioni che potrebbero essere fatte
valere in un processo di cognizione per provare l’esistenza del diritto sostanziale. Per espressa
si può far valere, con l’opposizione all’esecuzione, l’impignorabilità dei beni.
previsione di legge,
Inoltre nell’opposizione all’esecuzione (di merito) si discute il SE dell’esecuzione e non il COME che
invece è discusso nell’opposizione agli atti esecutivi (di rito).
Procedimento: -per l’espropriazione inizia
anzitutto bisogna vedere se l’esecuzione forzata è iniziata:
con il pignoramento -per l’esecuzione di obblighi di fare inizia con il provvedimento che determina le
modalità di esecuzione -per l’esecuzione per rilascio inizia la notifica del preavviso di rilascio -per
l’esecuzione per consegna inizia con il primo atto di accesso dell’ufficiale giudiziario.
prima dell’inizio dell’esecuzione forzata atto di citazione
l’opposizione all’esecuzione, si propone con
ricorso
o al giudice del luogo dove si svolge l’esecuzione da identificare nel precetto.
dopo l’inizio dell’esecuzione forzata, ricorso
L’opposizione all’esecuzione, si propone con depositato
in cancelleria e portato a conoscenza delle parti insieme al decreto in cui è fissata l’udienza di
comparizione. In questa udienza, il giudice dell’esecuzione valuta l’eventuale domanda di
sospensione e individua il giudice competente a decidere nel merito la domanda di opposizione. La
parte deve porre in essere l’atto introduttivo del rito processuale applicabile alla causa di merito ed
iscrivere la cosa al ruolo.
Legittimazione attiva: spetta all’esecutato o in via surrogatoria ad un creditore dell’esecutato
Legittimazione passiva: creditore procedente e creditori già intervenuti se muniti di titolo esecutivo
Onere della prova: il processo di opposizione è un ordinario processo di cognizione in cui si verifica
un’inversione dell’iniziativa processuale—>l’istante dovrà provare i fatto costitutivi del suo diritto
mentre l’opponente dovrà provare i fatto modificativi, estintivi o impeditivi del diritto dell’istante.
Domanda riconvenzionale: il creditore opposto può proporre domanda riconvenzionale avente ad
oggetto lo stesso diritto o un diritto connesso rispetto a quello per cui è stata chiesta tutela esecutiva e
nel caso in cui venga accolta, egli deve rincominciare da capo l’esecuzione perché il titolo esecutivo
precedente viene meno e ne nesce uno nuovo.
Effetti della sentenza: la sentenza di rigetto dell’opposizione afferma l’esistenza del diritto a procedere
preclusivo
a esecuzione forzata—>effetto per il risollevamento della stessa questione; la sentenza di
accoglimento dell’opposizione nega l’esistenza dl diritto a procedere ad esecuzione forzata—>effetto
costante, impedisce la prosecuzione del processo esecutivo e ne caduca gli effetti già compiuti.
Termine di proposizione: nell’esecuzione in forma specifica non c’è termine per proporre
opposizione, nell’espropriazione forzata invece il termine ultimo è il provvedimento che dispone la
vendita/assegnazione (salvo se questa sia fondata su fatti sopravvenuti o se l’opponente prova di non
aver potuto proporre tempestiva opposizione per causa a lui non imputabile). Decorso questo termine,
la contestazione circa l’esistenza del diritto sostanziale è possibile solo in sede di distribuzione o a
processo esecutivo terminato. OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI:
L’opposizione agli atti esecutivi risolve controversie relative alla conformità degli atti del processo
esecutivo, non si contesta il SE dell’esecuzione ma il QUOMODO ossia che non si sta procedendo in
modo conforme in quanto uno o più atti del processo esecutivo sono nulli.
Termine: l’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro 20gg dal momento in cui la parte
è venuta a conos