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2. ESECUZIONE PER OBBLIGHI DI FARE

oggetto: nonostante si tratti anche di obblighi di non fare, in sede di esecuzione forzata si parla

di fare o di disfare).

sempre di obblighi di fare (obbligo L’attuazione della tutela esecutiva non

il vero oggetto dell’esecuzione per obblighi di

modifica le situazioni sostanziali esistenti sul bene, Pagina 14 di 20

fare e disfare è la costruzione o distruzione di un’opera.

Titolo esecutivo: a prescindere dal fatto che si esegue il diritto e non la sostanza, l’art. 612 cpc

sembra esigere come titolo esecutivo per l’esecuzione di obblighi di fare i titoli giudiziali ma si

considerano titoli esecutivi anche i verbali di conciliazione e alcuni titoli stragiudiziali. Il titolo

esecutivo ed il precetto vanno notificati a chi esercita sul bene il potere di fatto e al proprietario, se

è diverso dal procedente o dall’esecutato.

Determinazione delle modalità: decorsi 10gg dalla notifica del precetto, il creditore ricorre al

giudice dell’esecuzione perché ne determini le modalità. Il giudice convoca l’esecutato e stabilisce

con ordinanza le modalità dell’esecuzione, nomina l’ufficiale giudiziario che sovrintenderà e chi

deve compiere l’opera materialmente. Contro l’ordinanza si può fare opposizione.

Le spese: le spese dell’esecuzione sono anticipate dal procedente ma sono a carico dell’esecutato,

quando il giudice sceglie le modalità di esecuzione lo fa anche in base alla loro onerosità.

ESECUZIONE INDIRETTA

Se l’obbligo è infungibile bisogna ricorrere all’esecuzione indiretta (l’obbligo di astensione è sempre

infungibile). L’infungibilità può derivare dal fatto che l’avente diritto vuole la prestazione di un certo

soggetto o che l’obbligato si trova in una situazione di monopolio. Il controllo dei presupposti è

preventivo rispetto alla concessione della misura e le nullità eventuali devono essere fatte valere

tramite mezzi di impugnazione. obblighi di non fare

È necessario fare una distinzione tra in cui l’attività illecita è dell’obbligato dagli

obblighi di pati per i quali l’attività lecita è dell’avente diritto e consiste nell’obbligo di tollerare che

l’avente diritto compia una certa attività nella sfera giuridica dell’obbligato; gli obblighi di pati

1) diritti il cui interesse sta nello svolgimento dell’attività che

possono essere correlati a 2 tipi di diritti:

si deve compiere nella sfera giuridica altrui, per esempio il diritto di cacciare sul fondo altrui e se il

diritti il cui interesse sta

proprietario del fondo si oppone sarà necessario una esecuzione indiretta 2)

nel risultato dell’attività che si deve compiere nella sfera giuridica altrui, per esempio una sentenza

riconosce il diritto di costruire un’opera su un fondo altrui; per questi diritti può operare la tutela

esecutiva diretta delle forme della consegna o del rischio no per obblighi di fare.

L’esecuzione indiretta si applica a tutti gli obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, il titolo

esecutivo grazie al quale può essere esercitata l’esecuzione diretta è necessariamente un titolo

giudiziale (sentenza di condanna o ordinanza). Le somme che l’avente diritto percepirà in caso di

violazioni indicate nel provvedimento non sostituiranno il risarcimento danni.

Competenza: le parti non possono realizzare negozialmente gli effetti prodotti dalla misura

giurisdizionale. Competente a concedere la misura esecutiva è il giudice della cognizione competente

per la domanda di condanna (no giudice in sede di conciliazione giudiziale, no arbitro), inoltre può

essere disposta dal giudice in sede di tutela cautelare.

obblighi di fare—>la

Criteri di determinazione della somma: a) sanzione è parametrata ad ogni

obblighi di non fare—>

frazione di tempo in cui si verifica il ritardo nell’adempimento b) sanzione è

parametrata ad ogni successivo episodio di violazione dell’obbligo di astensione. Per quanto riguarda

l’entità della somma, ex art 614-bis cpc, il giudice ne determina l’ammontare in base al valore della

controversia, alla natura della prestazione, del danno e di ogni altra circostanza utile—>dubbio di

incostituzionalità perché sono criteri evanescenti!

Riscossione delle somme: il provvedimento di condanna è titolo esecutivo per il pagamento delle

somme dovute, l’esecutato potrà negare con l’opposizione all’esecuzione ed in tale sede deve inoltre

di fare

dimostrare di aver adempito l’obbligo ed il procedente, al contrario, dovrà provare il non

obbligo di non fare.

adempimento ad un Se la pronuncia di condanna che contiene la misura

caduca o modificata,

esecutiva viene le somme andranno restituite.

Sospensione: in sede di appello o reclamo (a seconda che si impugni il provvedimento di condanna o

la misura cautelare), l’esecutività delle sentenza/misura di primo grado può essere sospesa.

OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE:

Oggetto: contestazione, da parte del convenuto, del diritto dell’istante a procedere a esecuzione

diritto da tutelare (diritto sostanziale) diritto alla tutela (titolo

forzata. Devono sussistere il ed il

esecutivo in senso sostanziale), se uno di questi due elementi manca, viene meno il diritto a

mancanza del titolo esecutivo in senso sostanziale—>l’opponente

procedere a esecuzione forzata. 1)

può sostenere che il titolo esecutivo non sia mai esistito o sia venuto meno (deve permanere per tutta

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la durata del processo esecutivo). Se invece si allega la nullità dell’atto esecutivo, la nullità incide su

tutti i suoi effetti quindi se l’atto è nullo non esiste diritto alla tutela esecutiva. Le nullità nei riguardi di

titoli esecutivi stragiudiziali possono essere fatte valere con opposizione all’esecuzione, per quelli

giudiziali invece con i mezzi di impugnazione e non con l’opposizione tranne il caso in cui il

esecutiva

L’efficacia

provvedimento sia inesistente ossia non sottoscritto dal giudice. del

provvedimento può dipendere: a)ex lege—>in questo caso si può opporsi circa l’esistenza dei

iudicis—>

presupposti dell’efficacia esecutiva b)ope in questo caso i presupposti dell’efficacia

del diritto

esecutiva derivano per volontà del giudice e quindi non sono opponibili 2)inesistenza

sostanziale—>in questo caso l’opposizione all’esecuzione è un processo di cognizione che inizia in

modo anomalo perché possono essere fatte valere le stesse contestazioni che potrebbero essere fatte

valere in un processo di cognizione per provare l’esistenza del diritto sostanziale. Per espressa

si può far valere, con l’opposizione all’esecuzione, l’impignorabilità dei beni.

previsione di legge,

Inoltre nell’opposizione all’esecuzione (di merito) si discute il SE dell’esecuzione e non il COME che

invece è discusso nell’opposizione agli atti esecutivi (di rito).

Procedimento: -per l’espropriazione inizia

anzitutto bisogna vedere se l’esecuzione forzata è iniziata:

con il pignoramento -per l’esecuzione di obblighi di fare inizia con il provvedimento che determina le

modalità di esecuzione -per l’esecuzione per rilascio inizia la notifica del preavviso di rilascio -per

l’esecuzione per consegna inizia con il primo atto di accesso dell’ufficiale giudiziario.

prima dell’inizio dell’esecuzione forzata atto di citazione

l’opposizione all’esecuzione, si propone con

ricorso

o al giudice del luogo dove si svolge l’esecuzione da identificare nel precetto.

dopo l’inizio dell’esecuzione forzata, ricorso

L’opposizione all’esecuzione, si propone con depositato

in cancelleria e portato a conoscenza delle parti insieme al decreto in cui è fissata l’udienza di

comparizione. In questa udienza, il giudice dell’esecuzione valuta l’eventuale domanda di

sospensione e individua il giudice competente a decidere nel merito la domanda di opposizione. La

parte deve porre in essere l’atto introduttivo del rito processuale applicabile alla causa di merito ed

iscrivere la cosa al ruolo.

Legittimazione attiva: spetta all’esecutato o in via surrogatoria ad un creditore dell’esecutato

Legittimazione passiva: creditore procedente e creditori già intervenuti se muniti di titolo esecutivo

Onere della prova: il processo di opposizione è un ordinario processo di cognizione in cui si verifica

un’inversione dell’iniziativa processuale—>l’istante dovrà provare i fatto costitutivi del suo diritto

mentre l’opponente dovrà provare i fatto modificativi, estintivi o impeditivi del diritto dell’istante.

Domanda riconvenzionale: il creditore opposto può proporre domanda riconvenzionale avente ad

oggetto lo stesso diritto o un diritto connesso rispetto a quello per cui è stata chiesta tutela esecutiva e

nel caso in cui venga accolta, egli deve rincominciare da capo l’esecuzione perché il titolo esecutivo

precedente viene meno e ne nesce uno nuovo.

Effetti della sentenza: la sentenza di rigetto dell’opposizione afferma l’esistenza del diritto a procedere

preclusivo

a esecuzione forzata—>effetto per il risollevamento della stessa questione; la sentenza di

accoglimento dell’opposizione nega l’esistenza dl diritto a procedere ad esecuzione forzata—>effetto

costante, impedisce la prosecuzione del processo esecutivo e ne caduca gli effetti già compiuti.

Termine di proposizione: nell’esecuzione in forma specifica non c’è termine per proporre

opposizione, nell’espropriazione forzata invece il termine ultimo è il provvedimento che dispone la

vendita/assegnazione (salvo se questa sia fondata su fatti sopravvenuti o se l’opponente prova di non

aver potuto proporre tempestiva opposizione per causa a lui non imputabile). Decorso questo termine,

la contestazione circa l’esistenza del diritto sostanziale è possibile solo in sede di distribuzione o a

processo esecutivo terminato. OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI:

L’opposizione agli atti esecutivi risolve controversie relative alla conformità degli atti del processo

esecutivo, non si contesta il SE dell’esecuzione ma il QUOMODO ossia che non si sta procedendo in

modo conforme in quanto uno o più atti del processo esecutivo sono nulli.

Termine: l’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro 20gg dal momento in cui la parte

è venuta a conos

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A.A. 2018-2019
20 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dmessori di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Ferrari Francesca.