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Trasferimento di titolo e litisconsorzio
ORIGINARIO: SE ESSO NON VIENE TRASFERITO DA UN SOGGETTO AD UN ALTRO, BENSI’ SI COSTITUISCE AUTONOMAMENTE IN CAPO AL NUOVO TITOALE (ad esempio con l’usucapione)
DERIVATIVO: SE VI E’ UN RAPPORTO DI SUCCESSIONE CON IL PRECEDENTE TITOLARE (ad esempio la compravendita)
Litisconsorzio: PROCESSO CON PLURALITA’ DI PARTI o LITISCONSORTILE. Il processo litisconsortile può esserlo AB INITIO o SUCCESSIVO (in corso di processo). Se AB INITIO, il processo inizia già con più parti; se successivo, le altre parti intervengono in corso di processo.
Possono verificarsi casi di litisconsortilità successiva in:
- Riunione di cause in cui le parti non siano coincidenti
- Successione nel processo qualora i successori siano più di uno
- In conseguenza dell’INTERVENTO nel processo di un altro/altri soggetto/i
Sia il LITISCONSORZIO FACOLTATIVO che quello NECESSARIO possono esserlo ab initio oppure successivo per il Prof. Ruffini (I testi invece...
Sostengono che il Litisconsorzio necessario sia solo ab initio e quello facoltativo sia solo successivo).
LITISCONSORZIO NECESSARIO
Art. 102 cpc = Se una causa deve essere decisa nei confronti di più parti, queste devono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso solo da alcune o solo contro alcune di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio, pena estinzione (si dice che la sentenza data in assenza di un litisconsorte sia INUTILITER DATA, quindi non è idonea a produrre effetti nei confronti di terzi e delle parti). Il litisconsorzio è necessario quando rispetto ad un rapporto giuridico plurisoggettivo si vuole ottenere una pronuncia costitutiva, destinata a produrre i suoi effetti simultaneamente nei confronti di tutti i contitolari del rapporto giuridico.
LITISCONSORZIO NECESSARIO PER RAGIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE
Casi in cui gli effetti sostanziali che la parte chiede al giudice di
produrre siano tali da non poter essere logicamente concepibili se non si producano contemporaneamente nei confronti di tutti i contitolari del rapporto giuridico (INTERPAULORES, cioè nei confronti di pochi, non si possono produrre).
LITISCONSORZIO NECESSARIO IMPOSTO DA UNA NORMA DI LEGGE (quindi privo di ragioni di diritto sostanziale, ma con ragioni di diritto processuale) = laddove il litisconsorzio non fosse imposto da ragioni di diritto sostanziale, ma fosse imposto da una norma di legge che NON trovi il suo fondamento in motivi di diritto sostanziale, in tal caso se il giudice rendesse la sentenza a contraddittorio non integro, la sentenza sarà molto utile, qualora nessuno la impugni, in quanto passerà in giudicato e sarà UTILITER DATA.
Diversa dal litisconsorzio necessario è la NEGAZIONE DI CONDANNA che consente invece di agire nei confronti anche di uno solo dei contitolari del rapporto giuridico plurisoggettivo, senza bisogno di agire contro gli
altri; esempio ex art. 1306 c.c. “La sentenza pronunciata tra il creditore ed UNO dei debitori insolido oppure tra il debitore ed UNO dei creditori in solido, NON HA EFFETTO nei confronti degli altridebitori o contro gli altri creditori”. Tale norma sottolinea che nelle azioni di condanna non ci sia litisconsorzio necessario, quindi non si possono estendere gli effetti sfavorevoli di una sentenza contro un soggetto, anche nei confronti delle altre, ma le altre parti possono invocarne gli effetti favorevoli ex art.1306 comma 2 c.c. :”Gli altri debitori possono opporla al creditore e gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salvo le eccezioni personali che questo può opporre a ciascuno di essi”.
DOMANDA : Per la domanda di accertamento una plurisoggettività del rapporto giuridico comporta la necessità del litisconsorzio ?
RISPOSTA = NI; tendenzialmente NO, ma non è escluso che invece la comporti. La regola base è
che l'azione di accertamento di fatto mira ad una sentenza che dichiari il diritto e la dichiarazione del diritto può essere fatta anche contro uno dei contitolari; però, dice la corte di cassazione, vi sono ipotesi in cui l'accertamento del diritto comporta l'estinzione di un diritto con esso incompatibile: ad esempio se si agisse per usucapione per ottenere il riconoscimento a mio favore dell'acquisto per usucapione di un bene immobile che in conservatoria risultasse invece intestato a Tizio, Caio e Sempronio, questa sarebbe tecnicamente un'azione di accertamento, quindi non varrebbe il litisconsorzio in quanto farei accertare di aver acquistato il mio diritto di proprietà per usucapione; MA lo farei accertare contro tutti coloro che risultino proprietari dal registro immobiliare, quindi tale domanda dichiarativa contro chi andrebbe proposta? Va proposta CONTRO TUTTI. RIASSUMENDO: Per le azioni costitutive = Il litisconsorzio è semprePer le azioni di condanna = Non è mai necessario
Per le azioni dichiarative = È valutabile caso per caso
LITISCONSORZIO FACOLTATIVO (ART. 103 cpc) = Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo QUANDO tra le cause che si propongono esiste una connessione per oggetto (petitum) o per titolo (causa petendi) OPPURE quando la decisione dipende totalmente o parzialmente dalla risoluzione di identiche questioni.
Dall'art 103 distinguiamo il LITISCONSORZIO FACOLTATIVO PROPRIO (cause connesse per oggetto o per titolo) dal LITISCONSORZIO FACOLTATIVO IMPROPRIO (cause aventi in comune solo alcune questioni la cui soluzione sia necessaria però per la decisione).
Nel Litis. Facoltativo si ha sempre una pluralità di cause, tanto che al secondo comma si specifica che nel corso dell'istruzione o nella decisione, il giudice può disporre la separazione delle cause, MA se vi sia istanza di tutte le parti ovvero quando la riunione di esse
ritarderebbe o renderebbe eccessivamente gravoso il processo. Abbiamo quindi sia una pluralità di parti che una pluralità di cause a differenza del litisconsorzio necessario in cui c'è pluralità di parti, ma un'unica causa. Secondo il Prof. Ruffini quanto sopra riportato è corretto, ma in realtà è più complicato perché possiamo avere il LITISCONSORZIO NECESSARIO ANCHE nell'ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni di diritto processuale in cui il legislatore impone di far convenire più parti necessariamente, anche se non ci sia una ragione di diritto sostanziale; in tal caso potrei agire contro le più parti anche con più domande (Esempio: in caso di incidente cito l'assicuratore, ma devo citare per legge anche il danneggiante: in tal caso c'è un litisconsorzio necessario, ma se io chiedessi la condanna dell'assicuratore e del danneggiante in solido, in sostanza sto cumulando.due domande, quindi avrei un litis. necessario per legge ma con più parti e più domande). Allo stesso modo nel litisconsorzio facoltativo è possibile che io possa avere la presenza di più parti in un processo senza più cause insieme trattate, ma con una sola causa; il fatto che siano presenti più parti, quando tale pluralità non sia necessaria, non mi consente di parlare di litis. necessario, ma resta un litis. facoltativo pur avendo una sola causa anziché più di una. Si può parlare di litisconsorte necessario anche quando le parti debbano esser più di due AB INITIO e tuttavia questa pluralità di parti può determinare anche una pluralità di cause; e si potrebbe parlare di litisconsorzio facoltativo anche quando ci siano nel processo più di due parti perché qualcuna si è aggiunta nel processo, senza però aggiungere un ulteriore causa e questo sarebbe un caso di
LITISCONSORZIOFACOLTATIVO INSCINDIBILE perché non ci sono altre cause eventualmente separabili (art. 103,2 cpc).
IL LITISCONSORZIO FACOLTATIVO UNITARIO (detto anche LITISCONSORZIO QUASI NECESSARIO, perché non era necessario ab initio, ma lo è diventato in corso di processo) invece si ha quando ci sono più parti ed anche più cause, ma per motivi specifici queste cause non possono essere divise perché sono connesse sia per titolo che per oggetto ( La separazione infatti si può avere solo per cause connesse O per oggetto O per titolo).
PLURALITÀ SUCCESSIVA SI PUÒ AVERE PER :
- RIUNIONE : il giudice dispone la riunione di più cause pendenti NON tra le medesime parti
- SUCCESSIONE (art. 110 e 111) : il successore a tiolo particolare del diritto controverso può intervenire nel processo e aggiungere un soggetto alle parti già costituite
- INTERVENTO di terzo, cioè quel soggetto che non sia parte del processo,
INTERVENTO DI TERZO (vedi diritto delle prove)
INTERVENTO COATTO (SU ISTANZA DI PARTE, art. 106, oppure SU ORDINE DEL GIUDICE, art. 107) = il terzo partecipa al processo perché chiamato a parteciparvi
INTERVENTO VOLONTARIO art. 105 = La scelta di partecipare al processo è volontariamente fatta dal terzo.
Ex art. 105 Ciascuno può intervenire nel processo tra altre persone per far valere in confronto di tutte o su parte di esse, un diritto relativo all'oggetto OPPURE dipendente dal titolo dedotto in giudizio; l'intervento volontario quindi può determinare la trasformazione del processo semplice in litisconsortile.
Ci sono tre tipologie di intervento:
- Principale, quando l'interventore vanta un diritto incompatibile con quello delle altre parti del giudizio. Il terzo fa valere una situazione giuridica incompatibile ed autonoma rispetto a quella dedotta in giudizio, ma
relativa all'oggetto o dipendente dal titolo.
2) Adesivo Autonomo, quando il terzo vuol far valere un diritto che dipende da titolo o da oggetto del processo, compatibile con quello fatto valere in giudizio e connesso con il fatto principale, se il terzo fosse intervenuto ab inizio avremmo avuto un Litisconsorzio facoltativo
3) Adesivo Dipendente, quando il terzo interviene per sostenere le ragioni di una delle parti avendone interesse. Riguarda il titolare di una situazione giuridica dipendente da quella dedotta in giudizio, che non possa agire autonomamente essendo titolare solo di un diritto dipendente e che quindi subirebbe gli effetti della sentenza qualora non intervenisse, naturalmente avendo mezzi o prove per dare una mano nel processo (ex: sublocatario esposto ad effetti di una sentenza di lite tra locatore e locatario)
Il Prof. Ruffini aggiunge che l'intervento inoltre può essere INNOVATIVO, quando il terzo propone una nuova domanda e quindi si aggiunge al processo
sia una nuova parte che una nuova causa (intervento principale ed adesivo autonomo) oppure NON INNOVATIVO, quando il terzo si limita a sostenere le ragioni di una delle parti senza quindi pro