Il procedimento legislativo
Il procedimento legislativo si trova al centro del sistema costituzionale delle fonti. Gli articoli della Costituzione dal 70 al 74 regolano il procedimento legislativo. Le scelte fatte dalla Costituzione riguardo al procedimento legislativo includono:
- Bicameralismo perfetto (la legge deve essere approvata da entrambe le camere nello stesso testo)
- Di non privilegiare i poteri del governo all’interno del procedimento
- Della tutela delle minoranze nel corso del procedimento
Bicameralismo perfetto
- La seconda camera può intervenire per:
- Allargare la rappresentanza in funzione di stabilizzazione del sistema politico (aumentare la dialettica parlamentare, per giungere a un prodotto finale che sia frutto della stabilizzazione e ponderazione di tutti gli interessi in gioco)
- Portare nel procedimento legislativo competenze ed interessi particolari rispetto a determinate categorie di leggi (in questo caso non siamo in bicameralismo perfetto, perché essa interviene solamente per determinate leggi)
- Nella Costituzione, la seconda camera non ha riserve di competenza: rappresenta solo gli interessi presenti nella Camera dei Deputati
- Doppia lettura delle due camere: ha la funzione di produrre un’ulteriore riflessione sul testo legislativo e ingenerare una maggiore ponderazione della legge ed una più articolata dialettica parlamentare
Parità tra governo e parlamento
I progetti di legge di iniziativa governativa sono nella sostanza parificati agli altri progetti di legge di iniziativa non governativa (di solito nelle forme di governo parlamentari il Governo ha qualche preminenza nel procedimento legislativo).
Norme a tutela delle minoranze all’interno del procedimento
Spetta alle minoranze eventualmente chiedere di trasformare il procedimento legislativo decentrato in procedimento ordinario (l’ordinario allunga significativamente i tempi per l’approvazione di un progetto di legge).
Da queste scelte costituzionali di fondo emerge una visione della legge come “atto supremo di garanzia”.
Fasi del procedimento legislativo
- Fase dell'iniziativa
- Fase decisoria
- Fase integrativa dell'efficacia
- Fase conoscitiva
Fase dell'iniziativa
È il momento iniziale del procedimento. Si tratta della presentazione, ad una delle due Camere, di un disegno di legge redatto in articoli. È molto importante la scelta di chi può presentare un disegno di legge:
- Iniziativa governativa:
- È l’iniziativa più importante
- Deve attuare il programma attraverso la proposta di progetti di legge al Parlamento
- La sua proposta è a sua volta conseguenza di un procedimento che si articola in vari momenti (iniziativa, delibera, autorizzazione)
- Ma non ha alcuna priorità rispetto ad iniziative di altri organi
- Iniziativa parlamentare:
- Data a ciascun membro delle Camere
- L’iniziativa del singolo parlamentare è spesso slegata dal programma di Governo e connessa con gli interessi particolari del deputato/senatore (per questo spesso viene filtrata attraverso regole che tendono a far sì che questa iniziativa sia fatta propria dalla Camera di appartenenza)
- Iniziativa popolare:
- Ha poche possibilità di andare avanti nel percorso parlamentare e concludersi con l’approvazione di una legge
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Diritto pubblico - procedimento legislativo
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Procedimento
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Diritto pubblico - Procedimento legislativo (2 parte)
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Diritto pubblico, prof. Stefanelli(istituzioni europee, procedimento legislativo europeo)