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3. NORME A TUTELA DELLE MINORANZE ALL’INTERNO DEL PROCEDIMENTO

• Spetta alle minoranze eventualmente chiedere di trasformare il procedimento

legislativo decentrato in procedimento ordinario (= l’ordinario allunga

significativamente i tempi per l’approvazione di un progetto di legge)

Da queste scelte costituzionali di fondo emerge una visione della legge come “atto

supremo di garanzia” ...

FASI del PROCEDIMENTO LEGISLATIVO:

1. Fase dell’INIZIATIVA

2. Fase DECISORIA

3. Fase INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA

4. Fase CONOSCITIVA

1. FASE DELL’INIZIATIVA

• Momento iniziale del procedimento

• È la presentazione, ad una delle due Camere, di un disegno di legge redatto in

articoli

è molto importante la scelta di chi può presentare un disegno di legge:

 iniziativa GOVERNATIVA:

o • è l’iniziativa piu importante

• deve attuare il programma attraverso la proposta di progetti di legge al

Parlamento

• la sua proposta è a sua volta conseguenza di un procedimento che si

articola in vari momenti (iniziativa, delibera, autorizzazione)

• ma non ha alcuna priorità rispetto ad iniziative di altri organi

iniziativa PARLAMENTARE:

o • data a ciascun membro delle Camere

• l’iniziativa del singolo parlamentare è spesso slegata dal programma

di Governo e connessa con gli interessi particolari del

deputato/senatore

(per questo spesso viene filtrata attraverso regole che tendono a far sì

che questa iniziativa sia fatta propria dalla Camera di appartenenza)

iniziativa POPOLARE:

o • ha poche possibilità di andare avanti nel percorso parlamentare e

concludersi con la approvazione di una legge

• l’iniziativa popolare dev’essere fatta attraverso una sottoscrizione da

parte di 50000 elettori di un progetto redatto in articoli

iniziativa REGIONALE:-

o - in realtà sono riferimenti posti in maniera disorganica e senza un chiaro

disegno complessivo -> infatti si è progressivamente spenta

iniziativa del CNEL:

o • oggi è il ramo piu secco di tutti

• l’idea era di far partecipare al procedimento legislativo un organo

consultivo in materia di economia e lavoro = ma oggi ci sono organi in

grado di dare un contributo molto piu importante in tema di progetti di

legge in materia economica

2. FASE DECISORIA

• Ci sono 3 tipi di procedimenti per approvare una legge:

• Procedimento in sede referente o ordinario

• Procedimento in sede deliberante o in commissione

• Procedimento in sede redigente

Ogni tipo di procedimento decisorio è diviso in 4 fasi:

 1. Fase istruttoria

2. Fase dell’esame delle linee generali

3. Fase dell’esame e dell’approvazione degli articoli

4. Fse dell’approvazione finale

Procedimento in sede referente:

o • Le 4 fasi si svolgono prima all’interno di una commissione

parlamentare, poi davanti alla Camera e al Senato:

Il progetto perviene al Presidente di una delle Camere ed egli lo

 deve assegnare ad una commissione competente per materia

La commissione competente deve predisporre un testo da

 sottoporre alla Camera nel quale siano palesi le ragioni della

normativa

(eventualmente unificando in un unico testo altri progetti di

legge che hanno medesimo o analogo oggetto)

La commissione prima svolge una discussione sulle linee

 generali del progetto di legge, poi votano articolo per articolo

Alla Camera viene presentata la relazione generale sul progetto

 di legge, che serve ad introdurre una discussione sulle linee

generali

Se non c’è voto preclusivo, si discute articolo per articolo con

 voto

Poi si svolge la votazione finale del testo legislativo

 Dopo che il testo è approvato nella sua versione definitiva da

 una Camera, deve essere inviata all’altra Camera, che deve

approvare nuovamente il testo

Procedimento in sede deliberante o in commissione:

o • Procedimento molto piu rapido per l’approvazione di un progetto di

legge, ma meno garantistico:

• Si basa sulla semplice attribuzione del progetto ad una commissione

(competente per materia) che ha il compito di istruire il progetto e di

approvarlo definitivamente senza passare dalla Camera

• Il problema è che possono realizzare accordi privi di “visibilità politica”

e che tendono a nascondere la responsabilità relativa all’approvazione

• Per questo motivo in commissione vengono spesso approvate leggi di

poco rilievo politico (le “leggine”)

• La scelta di questo procedimento è effettuata dal Presidente:

viene scelto quando si trattano questioni che non hanno speciale

rilevanza di ordine generale

• Ci sono delle materie escluse da questo procedimento: l’esclusione è

prevista da una “riserva di legge di assemblea”

Procedimento in sede redigente:

o • È previsto dai regolamenti parlamentari, e non dalla Costituzione

• Detto “misto” = mette insieme le caratteristiche del procedimento in

sede deliberante con quelle in sede referente

• Delineato dai regolamenti di Camera e Senato in maniera diversa

• Questo progetto è usato molto poco ed è praticamente scomparso

nelle ultime legislature

Vincolo al potere decisionale del Parlamento: la copertura finanziaria delle leggi

Art. 81: ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve individuare i mezzi

 finanziari per farvi fronte

- questo assicura il pareggio del bilancio e il sostanziale equilibrio tra entrate ed uscite

- questa previsione però è apparsa nel tempo non sufficiente a rispettare i vincoli di

bilancio Quindi sono stati posti ulteriori vincoli per le leggi che prevedono nuove spese

 (es: ogni legge che prevede nuove spese deve indicare la spesa autorizzata)

Quando la legge è stata approvata nella stessa identica versione dalle due Camere

-> PROMULGAZIONE:

• La legge è giuridicamente perfetta, ma non ancora efficace

• Deve essere promulgata dal Presidente della Repubblica

• La promulgazione deve avvenire entro un mese dall’approvazione

• Viene promulgata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

• La promulgazione da parte del Presidente della Repubblica costituisce

uno strumento di controllo sulla legge e non di integrazione della

volontà parlamentare (non sostituisce la propria volontà a quella del

Parlamento)

• Il rinvio presidenziale (per chiedere una nuova deliberazione) può

essere esercitato una sola volta ed è destinato a cedere a fronte della

riapprovazione della legge da parte del Parlamento

RINVIO PRESIDENZIALE:

- È una delle funzioni attribuite al Presidente della Repubblica per assicurare la

regolarità costituzionale

- È un controllo atipico = è un controllo sulla legittimità costituzionale in senso ampio

della legge, finalizzato al mantenimento della coerenza dell’ordinamento

- NON è un controllo sulla legittimità costituzionale in senso stretto, nè un controllo di

merito in relazione alle scelte legislative

PUBBLICAZIONE:

- Massimo dopo 30 giorni dalla promulgazione, la legge viene pubblicata nella

raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale della

Repubblica

- La legge diviene applicabile dopo un termine (vacatio legis) di 15 giorni

(periodo per far sì che la legge sia conosciuta)

PROGETTO DI RIFORMA COSTITUZIONALE:

1. Prevede che la doppia lettura da parte delle due camere sia fatta solo per alcune

leggi (“leggi bicamerali”) e non piu per tutte le leggi -> intervento del SENATO nel

procedimento legislativo:

Per le altre leggi prevede 3 tipologie di procedimenti:

Procedimento ordinario = per tutte le leggi

o Procedimento potenzialmente rafforzato = per alcune categorie di leggi

o Procedimento potenzialmente rafforzato con termini ridotti = per i disegni di

o legge del bilancio e rendiconto consuntivo

Questi procedimenti si basano su un modello comune:

 La Camera approva il disegno di legge e lo trasmette al Senato

 Il Senato, con determinate maggioranze ed entro un determinato

 termine, può chiedere alla Camera di pronunciarsi sulle proposte di

modificazione

Su queste proposte, a sua volta, la Camera deve pronunciarsi entro

 un termine costituzionalmente previsto

Procedimento per i progetti di legge di iniziativa del Senato:

o il Senato può fare proposte di legge alla Camera, purché tali proposte siano

approvate a maggioranza assoluta

2. Prevede una modifica del principio della parità tra gli attori del procedimento

legislativo:

la riforma disciplina la possibilità di una corsia preferenziale per i progetti di legge di

iniziativa del GOVERNO:

il Governo può chiedere alle Camere che un proprio disegno di legge sia iscritto con

priorità all’ordine del giorno e sottoposto a votazione finale entro 60 giorni

Questo rafforza i poteri del Governo in Parlamento

LEGGI RINFORZATE: leggi che presentano elementi di difformità rispetto al procedimento

descritto

LEGGI PROVVEDIMENTO: leggi che non contengono norme generali e astratte

LEGGI RINFORZATE:

- Per approvarle la Costituzione prevede una procedura aggravata

- Ma restano leggi ordinarie

- Per abrogare una legge rinforzata occorre un’altra legge con pari rinforzo

- Ci sono modelli diversi:

Rinforzo per procedimento :

o la Costituzione prevede una fase ulteriore del procedimento, che costituisce

il rinforzo (es. Art. 8 Cost. : che regola i rapporti tra lo Stato e le confessioni

diverse da quella cattolica, è legge rinforzata perchè prima dell’inizio del

procedimento legislativo occorre un accordo tra lo stato e le rappresentanze

di quelle confessioni)

scopo: attribuire all’ente interessato alla regolazione finale del rapporto, un

potere negoziale del quale non è altrimenti dotato

oppure

Il rinforzo procedimentale può essere dato da un parere o da un referendum

popolare, che si innesta a monte della legge

Rinforzo per maggioranza:

o riguarda la maggioranza necessaria per approvare la legge

(la maggioranza molto ampia di quella prevista costituisce il rinforzo

necessario per l’approvazione della legge)

scopo: sottraggono la scelta alla maggioranza di Governo, stabilendo la

necesità della maggioranza qualificata di un certo numero

Rinforzo sia per procedimento che per maggioranza:

o per es. L’art. 116 Cost. a proposito della attribuzione di altre competenze alle

Regioni

- L’elevata presenza nell’ordinamento di leggi rinforzate:

indica che, quando ci sono interessi p

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A.A. 2015-2016
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Rigano Francesco.