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3. NORME A TUTELA DELLE MINORANZE ALL’INTERNO DEL PROCEDIMENTO
• Spetta alle minoranze eventualmente chiedere di trasformare il procedimento
legislativo decentrato in procedimento ordinario (= l’ordinario allunga
significativamente i tempi per l’approvazione di un progetto di legge)
Da queste scelte costituzionali di fondo emerge una visione della legge come “atto
supremo di garanzia” ...
FASI del PROCEDIMENTO LEGISLATIVO:
1. Fase dell’INIZIATIVA
2. Fase DECISORIA
3. Fase INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA
4. Fase CONOSCITIVA
1. FASE DELL’INIZIATIVA
• Momento iniziale del procedimento
• È la presentazione, ad una delle due Camere, di un disegno di legge redatto in
articoli
è molto importante la scelta di chi può presentare un disegno di legge:
iniziativa GOVERNATIVA:
o • è l’iniziativa piu importante
• deve attuare il programma attraverso la proposta di progetti di legge al
Parlamento
• la sua proposta è a sua volta conseguenza di un procedimento che si
articola in vari momenti (iniziativa, delibera, autorizzazione)
• ma non ha alcuna priorità rispetto ad iniziative di altri organi
iniziativa PARLAMENTARE:
o • data a ciascun membro delle Camere
• l’iniziativa del singolo parlamentare è spesso slegata dal programma
di Governo e connessa con gli interessi particolari del
deputato/senatore
(per questo spesso viene filtrata attraverso regole che tendono a far sì
che questa iniziativa sia fatta propria dalla Camera di appartenenza)
iniziativa POPOLARE:
o • ha poche possibilità di andare avanti nel percorso parlamentare e
concludersi con la approvazione di una legge
• l’iniziativa popolare dev’essere fatta attraverso una sottoscrizione da
parte di 50000 elettori di un progetto redatto in articoli
iniziativa REGIONALE:-
o - in realtà sono riferimenti posti in maniera disorganica e senza un chiaro
disegno complessivo -> infatti si è progressivamente spenta
iniziativa del CNEL:
o • oggi è il ramo piu secco di tutti
• l’idea era di far partecipare al procedimento legislativo un organo
consultivo in materia di economia e lavoro = ma oggi ci sono organi in
grado di dare un contributo molto piu importante in tema di progetti di
legge in materia economica
2. FASE DECISORIA
• Ci sono 3 tipi di procedimenti per approvare una legge:
• Procedimento in sede referente o ordinario
• Procedimento in sede deliberante o in commissione
• Procedimento in sede redigente
Ogni tipo di procedimento decisorio è diviso in 4 fasi:
1. Fase istruttoria
2. Fase dell’esame delle linee generali
3. Fase dell’esame e dell’approvazione degli articoli
4. Fse dell’approvazione finale
Procedimento in sede referente:
o • Le 4 fasi si svolgono prima all’interno di una commissione
parlamentare, poi davanti alla Camera e al Senato:
Il progetto perviene al Presidente di una delle Camere ed egli lo
deve assegnare ad una commissione competente per materia
La commissione competente deve predisporre un testo da
sottoporre alla Camera nel quale siano palesi le ragioni della
normativa
(eventualmente unificando in un unico testo altri progetti di
legge che hanno medesimo o analogo oggetto)
La commissione prima svolge una discussione sulle linee
generali del progetto di legge, poi votano articolo per articolo
Alla Camera viene presentata la relazione generale sul progetto
di legge, che serve ad introdurre una discussione sulle linee
generali
Se non c’è voto preclusivo, si discute articolo per articolo con
voto
Poi si svolge la votazione finale del testo legislativo
Dopo che il testo è approvato nella sua versione definitiva da
una Camera, deve essere inviata all’altra Camera, che deve
approvare nuovamente il testo
Procedimento in sede deliberante o in commissione:
o • Procedimento molto piu rapido per l’approvazione di un progetto di
legge, ma meno garantistico:
• Si basa sulla semplice attribuzione del progetto ad una commissione
(competente per materia) che ha il compito di istruire il progetto e di
approvarlo definitivamente senza passare dalla Camera
• Il problema è che possono realizzare accordi privi di “visibilità politica”
e che tendono a nascondere la responsabilità relativa all’approvazione
• Per questo motivo in commissione vengono spesso approvate leggi di
poco rilievo politico (le “leggine”)
• La scelta di questo procedimento è effettuata dal Presidente:
viene scelto quando si trattano questioni che non hanno speciale
rilevanza di ordine generale
• Ci sono delle materie escluse da questo procedimento: l’esclusione è
prevista da una “riserva di legge di assemblea”
Procedimento in sede redigente:
o • È previsto dai regolamenti parlamentari, e non dalla Costituzione
• Detto “misto” = mette insieme le caratteristiche del procedimento in
sede deliberante con quelle in sede referente
• Delineato dai regolamenti di Camera e Senato in maniera diversa
• Questo progetto è usato molto poco ed è praticamente scomparso
nelle ultime legislature
Vincolo al potere decisionale del Parlamento: la copertura finanziaria delle leggi
Art. 81: ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve individuare i mezzi
finanziari per farvi fronte
- questo assicura il pareggio del bilancio e il sostanziale equilibrio tra entrate ed uscite
- questa previsione però è apparsa nel tempo non sufficiente a rispettare i vincoli di
bilancio Quindi sono stati posti ulteriori vincoli per le leggi che prevedono nuove spese
(es: ogni legge che prevede nuove spese deve indicare la spesa autorizzata)
Quando la legge è stata approvata nella stessa identica versione dalle due Camere
-> PROMULGAZIONE:
• La legge è giuridicamente perfetta, ma non ancora efficace
• Deve essere promulgata dal Presidente della Repubblica
• La promulgazione deve avvenire entro un mese dall’approvazione
• Viene promulgata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
• La promulgazione da parte del Presidente della Repubblica costituisce
uno strumento di controllo sulla legge e non di integrazione della
volontà parlamentare (non sostituisce la propria volontà a quella del
Parlamento)
• Il rinvio presidenziale (per chiedere una nuova deliberazione) può
essere esercitato una sola volta ed è destinato a cedere a fronte della
riapprovazione della legge da parte del Parlamento
RINVIO PRESIDENZIALE:
- È una delle funzioni attribuite al Presidente della Repubblica per assicurare la
regolarità costituzionale
- È un controllo atipico = è un controllo sulla legittimità costituzionale in senso ampio
della legge, finalizzato al mantenimento della coerenza dell’ordinamento
- NON è un controllo sulla legittimità costituzionale in senso stretto, nè un controllo di
merito in relazione alle scelte legislative
PUBBLICAZIONE:
- Massimo dopo 30 giorni dalla promulgazione, la legge viene pubblicata nella
raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica
- La legge diviene applicabile dopo un termine (vacatio legis) di 15 giorni
(periodo per far sì che la legge sia conosciuta)
PROGETTO DI RIFORMA COSTITUZIONALE:
1. Prevede che la doppia lettura da parte delle due camere sia fatta solo per alcune
leggi (“leggi bicamerali”) e non piu per tutte le leggi -> intervento del SENATO nel
procedimento legislativo:
Per le altre leggi prevede 3 tipologie di procedimenti:
Procedimento ordinario = per tutte le leggi
o Procedimento potenzialmente rafforzato = per alcune categorie di leggi
o Procedimento potenzialmente rafforzato con termini ridotti = per i disegni di
o legge del bilancio e rendiconto consuntivo
Questi procedimenti si basano su un modello comune:
La Camera approva il disegno di legge e lo trasmette al Senato
Il Senato, con determinate maggioranze ed entro un determinato
termine, può chiedere alla Camera di pronunciarsi sulle proposte di
modificazione
Su queste proposte, a sua volta, la Camera deve pronunciarsi entro
un termine costituzionalmente previsto
Procedimento per i progetti di legge di iniziativa del Senato:
o il Senato può fare proposte di legge alla Camera, purché tali proposte siano
approvate a maggioranza assoluta
2. Prevede una modifica del principio della parità tra gli attori del procedimento
legislativo:
la riforma disciplina la possibilità di una corsia preferenziale per i progetti di legge di
iniziativa del GOVERNO:
il Governo può chiedere alle Camere che un proprio disegno di legge sia iscritto con
priorità all’ordine del giorno e sottoposto a votazione finale entro 60 giorni
Questo rafforza i poteri del Governo in Parlamento
LEGGI RINFORZATE: leggi che presentano elementi di difformità rispetto al procedimento
descritto
LEGGI PROVVEDIMENTO: leggi che non contengono norme generali e astratte
LEGGI RINFORZATE:
- Per approvarle la Costituzione prevede una procedura aggravata
- Ma restano leggi ordinarie
- Per abrogare una legge rinforzata occorre un’altra legge con pari rinforzo
- Ci sono modelli diversi:
Rinforzo per procedimento :
o la Costituzione prevede una fase ulteriore del procedimento, che costituisce
il rinforzo (es. Art. 8 Cost. : che regola i rapporti tra lo Stato e le confessioni
diverse da quella cattolica, è legge rinforzata perchè prima dell’inizio del
procedimento legislativo occorre un accordo tra lo stato e le rappresentanze
di quelle confessioni)
scopo: attribuire all’ente interessato alla regolazione finale del rapporto, un
potere negoziale del quale non è altrimenti dotato
oppure
Il rinforzo procedimentale può essere dato da un parere o da un referendum
popolare, che si innesta a monte della legge
Rinforzo per maggioranza:
o riguarda la maggioranza necessaria per approvare la legge
(la maggioranza molto ampia di quella prevista costituisce il rinforzo
necessario per l’approvazione della legge)
scopo: sottraggono la scelta alla maggioranza di Governo, stabilendo la
necesità della maggioranza qualificata di un certo numero
Rinforzo sia per procedimento che per maggioranza:
o per es. L’art. 116 Cost. a proposito della attribuzione di altre competenze alle
Regioni
- L’elevata presenza nell’ordinamento di leggi rinforzate:
indica che, quando ci sono interessi p