Procedimento Legislativo
Il disegno di legge costituzionale attualmente valido è l'atto al Senato 1429-B, approvato il 13 ottobre 2015 che è tornato in commissione alla Camera, per vedere se la Camera approva le modifiche apportate dal Senato.
Ricapitolando: Siamo sulla scelta delle fonti primarie e stiamo parlando della legge. In riferimento alla legge abbiamo parlato del tema della forza di legge e del suo ridimensionamento. Abbiamo visto anche che strettamente collegato al tema della legge, e delle sue fonti, è quello delle RISERVE, abbiamo detto che la riserva è una tecnica che affida ad una fonte specifica un determinato disciplina. In quanto tecnica può essere usato anche in ambito giuridico ampliato quindi per completezza dobbiamo anche dire, nonché sapere, che esiste anche la RISERVA DI GIURISDIZIONE utilizzate dal costituente in maniera esemplificativa nell'art. 13 tutela della libertà personale, questo fa sì che la libertà personale riserva una garanzia molto forte da parte del costituente. Quello che a noi interessa in particolar modo è la RISERVA DI LEGGE che significa che la Costituzione riserva, affida esclusivamente alla fonte legislativa la disciplina di una determinata materia, e questo è stabilito dalla costituzione.
La RISERVA DI LEGGE può essere di 3 tipi: 1) ASSOLUTA 2) RELATIVA 3) RINFORZATA
La differenza tra assolute e relative concerne la dottrina, che sia complessiva, (se è assoluta, le legge fa tutto), relativa (la legge fissa i principi fondamentali e i regolamenti ossia fonti secondarie con normative va nel dettaglio). La riserva di legge rinforzata invece, attiene all'oggetto cioè un legislatore è convocate a scrivere la legge con una determinata finalità che ha limiti legali nella misura in cui può intervenire, ma con lo sue legge solo per un determinato oggetto.
Procedimento Legislativo
Il disegno di legge costituzionale attualmente valido è l'atto al Senato 14, 29 B, approvato il 13 ottobre 2015 che è tornato in commissione alla Camera per vedere se la Camera approva le modifiche apportate dal Senato.
Ricapitolando:
Siamo sulla scelta delle fonti primarie e stiamo parlando della legge. In riferimento alla legge abbiamo parlato del tema delle proposte di legge e del suo ridimensionamento.
Abbiamo visto anche che strettamente collegato al tema della legge e delle sue fonti è quello delle RISERVE. Abbiamo detto che la riserva è una tecnica che affida ad una fonte specifica il determinato disciplina. In quanto tecnica può essere usato anche in ambito giuridico, azione quindi per completezza dobbiamo dire, nonché sapere, che esiste anche la RISERVA DI GIURISDIZIONE utilizzata dal costituente in maniera esemplificativa nell'art. 13 tutela della libertà personale.
Quello che a noi interessa in particolare è la RISERVA DI LEGGE che significa che la Costituzione riserva, affida esclusivamente alla fonte legislativa la disciplina di una determinata materia, e questo è stabilito dalla Costituzione.
La RISERVA DI LEGGE può essere di 3 tipi:
- ASSOLUTA
- RELATIVA
- RINFORZATA
La differenza tra assolute e relative concerne la sostanza, che sarà complessiva, (se è assoluta, le legge fa tutto), relativa, (la legge fissa i principi fondamentali e i regolamenti ossia fonti secondarie con normative va nel dettaglio).
La riserva di legge rinforzata invece, attiene all'oggetto cioè un legislatore è convocato a scrivere la legge con una determinata finalità, non ha le mani legate nelle misure in cui può intervenire ma con le sue leggi solo per un determinato oggetto.
quindi è circoscritto l'ambito della disciplina
Abbiamo anche detto che la legge è di diverso tipo: la legge ordinaria del Parlamento non ha sempre il carattere della generalità e della astrattezza, nella misura in cui la legge non contiene sempre una disciplina di carattere generale
Il Parlamento è legittimato tacitamente (nel senso che la Corte Cost. non é mai intervenuta in merito) a elaborare discipline anche specifiche.
Esistono quindi dei tipi di legge alternative. Questa DIVERSITA' è bene definirla: ATIPICITA'
(Bisogno delle LEGGI ATIPICHE)
L'ATIPICITA' può concernere:
- a) Il procedimento, quindi questo si ha quando ci sono leggi, non le leggi, simili a quelle costituzionali dell'art. 138, quindi atipicità del provvedimento quando c'è legge costituzionale in cui c'è un MOMENTO PATIZIO (intese, cioé leggi modifiche dei Patti Lateranensi, L'Art. 116 prevede una legge particolare per l'ipotesi in cui ci ore una richiesta di autonomia da parte di alcune regioni...)
- b) Il contenuto. Possiamo avere un'atipicità nel contenuto perché esistono le leggi che abbiamo definito leggi provvedimento, cioè puo essere che il Parlamento scriva una legge deputata a disci- plinare temporaneamente cioè temporaneamente limitata, nel senso che non detta disposizione di carattere generale, ma disciplinere un fatto specifico preciso (ad esempio: legge sul Giubileo, legge per le Olimpiadi, la legge per a disposizione degli aiuti economici alle famiglie colpite dal terremoto...)
- c) il caso poi delle leggi che in alcuni manuali vengono definite leggi meramente formali. Volendo con questo intendere una legge ordinaria del Parlamento è elaborata secondo il procedimento tradizionale, la quale però è una legge annuale, quindi ripetuta ogni anno, che si come se è fosse un [fax simile], una legge che riampla sé stessa e cambia precisi ambiti di anno in anno (esempio: il bilancio, il
consultivo e l’approvazione del bilancio: legge di bilancio (art.81), la legge stabilità. Art. 40.... legge Europea e legge di delegazione Europea). Tutte queste sono delle leggi meramente formali.
La ragione del procedimento legislativo così concepito, ossia con il sistema del bicameralismo perfetto, è legata all’idea che le 2 camere sono obbligate ad elaborare ed ad approvare uno stesso testo di legge, questo volesse essere adottato, responsabilizzare i parlamentari e necessitano di una votazione compatta e garantire una trasparenza.
Come si adotta questa legge? ⇒ Il procedimento legislativo è un procedimento che si compone di 3 fasi.
- L’INIZIATIVA: affinché il procedimento abbia inizio, è necessario che venga redatto un testo che si ultima tecnicamente ARTICOLATO, cioè viene redatta una possibile disciplina di una determinata materia. Questa disciplina viene organizzata in articoli ecco perché chiamato ARTICOLATO). Questo ARTICOLATO suddiviso in articoli numerati, deve essere accompagnato da una RELAZIONE che si chiama RELAZIONE ILLUSTRATIVA, nella quale coloro (e colui) che hanno redatto (elaborato) il testo illustrano gli obiettivi della legge, le ragioni per cui quella legge dovrebbe essere... L’ARTICOLATO verrà presentato ad uno dei Presidenti delle 2 camere. Perché non è una regola, il procedimento legislativo si svolge presso entrambe le camere, spettare a chi ha elaborato l’articolato e lo presenta consegnarlo e presentarlo al presidente di una camera oppure dell’altra.
Il Presidente lo farà circolare per chi se ne abbia conoscenza, ma il presidente delle camere di appartenenza non è obbligato: la camera non è obbligata ma concederà ma a procedere. E 3
una questione in realtà solo politica, è un problema politico, la prassi vuole che la camere venga messo a conoscenza dell'esistenza di questo articolato. E' un problema politico poi quello di decidere se procedere oppure no, così come è un problema politico in quanto spetta alle conferenze dei capi gruppi stabilire se e quando inserire l'esame di questo disegno di legge nell'ordine del giorno della camera dei deputati o del senato, tanto è vero che è questa la fase nella quale si può verificare il FENOMENO DELL'INSABBIAMENTO. l'insabbiamento consiste nel mettere "sotto la sabbia" e quindi nel far sparire questa proposta e non procedere, non inserirlo mai nell'ordine del giorno.
Abbiamo l'esame degli art 71 e seguenti suscettibili di variazioni.
L'Art.70 recita che la funzione legislativa spetta alle 2 Camere che la esercitano collettivamente.
Questo art. 70 è ancora vigente e discuso: si discute della sua reale vigenza sino al 2001 perchè la Riforma del Titolo V introduce la potestà legislativa delle Regioni, esprimendo la potestà legislativa alle Regione in un numero ampio di materie e quindi il nuovo art. 117 che proprio riguarda il rapporto delle competenze legislative, stabilisce che la potestà legislativa spetti allo Stato e alle Regioni, quindi logica avrebbe voluto che ne fosse conseguita una modifica dell'art 70.
Quindi, la funzione legislativa spetta alle Camere che la esercitano collettivamente.
PREMESSA: Il procedimento legislativo è disciplinato dal Costituente agli art. 71 e seguenti, ma il Costituente ha dato delle indicazioni di massima, ossia ha fissato i pilastri,
I punti fondamentali della procedura; il costituente cioè in questi articoli (71-72-73) indica i punti essenziali, cioè quelli che sono i paletti dai quali non si può prescindere (cosa devono fare le Camere, quali leggi devono essere istruite a certe procedure ecc.). Tutta la disciplina di dettaglio è contenuta nei regolamenti parlamentari (contengono tutta la disciplina delle attività delle Camere che integra il dettato costituzionale). Quindi ad integrare le norme di cui agli art. 71-72-73 c'è regolamenti parlamentari; essi sono importanti perché non solo disciplinano tale procedura nel dettaglio, ma aggiungono qualcosa: c'è una fase che non è contemplata dal costituente, ma che è prevista nei regolamenti parlamentari e che è assolutamente utilizzata.
Quindi, l'iniziativa legislativa spetta per dettato costituzionale al Governo e in questo caso l'anticorato prende il nome di DISEGNO DI LEGGE (D.d.L). Il governo è il principale promotore perché è colui che è logicamente interessato a dare attuazione al proprio programma, e quindi è anche più indicato perché sa cosa vuole fare e quindi dovrebbe sapere come farlo. => Motivo per il quale l'iniziativa e quindi l'articolo elaborato dal governo si chiamano disegno di legge. L'iniziativa può spettare anche ai parlamentari, uno o più parlamentari, ecco perché le leggi hanno dei nomi, i nomi sono del relatore, del promotore. Poi abbiamo anche un'iniziativa legislativa popolare e poi abbiamo quella dei Consigli regionali e del CNEL.
1) INIZIATIVA
- GOVERNO (D.d.L)
- PARLAMENTARI
- POPOLO (50'000 elettori)
- CONSIGLI REGIONALI
- CNEL (Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro)
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Art. 74
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
2) ISTRUTTORIA
È la fase in cui si procede a discussione, votazione, approvazione.
La discussione include gli emendamenti.
Cosa succede? 1) Il disegno di legge, la proposta di legge, questo articolato viene presentato al Presidente della Camera.
Le Camere e il Parlamento (quindi le Camere) hanno una articolazione interna a livello anche organizzativo, cioè le strutture delle singole Camere è articolato, esistono cioè le commissioni parlamentari temporanee o permanenti, i gruppi parlamentari, le giunte, ecc.
Le commissioni parlamentari si dividono in temporanee e permanenti, quelle permanenti sono le commissioni competenti per materia, cioè ad ogni commissione appartengono un certo numero di parlamentari e sono selezionati sulla base delle proprie competenze e quindi man mano le commissioni queste sono in linee di massima le materie nella quali si possono elaborare dei disegni di legge.
In questa fase l'articolato approda in commissione di una o dell'altra Camera e il Presidente l'assegna alle commissioni competenti per materia.
PREMESSA: Questa fase ISTRUTTORIA che è la fase di discussione, votazione e approvazione, può svolgersi in 3 sedi diverse che sono la sede referente, la sede deliberante e la sede redigente.
*ruolo abbreviato
- SEDE REFERENTE (procedimento normale: commissione + aula)
- SEDE DELIBERANTE (procedimento straordinario, solo commissione)
- SEDE REDIGENTE (procedimento misto)
(discussione votazione approvazione)
In sede referente, deliberante, il Costituente contempla l'art. 72.
La sede redigente è stata introdotta dai Regolamenti Parlamentari proprio per motivare stante l’assoluta diversità tra referente e deliberante, che sono 2 "sedi", 2 modalità di discussione, votazione e approvazione agli antipodi; una sintetica e una lunghissima.
Ecco che le Camere hanno stabilito di introdurre, avvalendosi dei Regolamenti parlamentari una fase redigente che infatti viene definita anche PROCEDIMENTO MISTO, perché unisce le peculiarità dell'una e dell'altra sede, mediando.
È possibile che il Costituente chiami questo procedimento referente- NORMALE perché nel momento in cui la Costituzione è stata scritta, il procedimento legislativo normale da adottare, da seguire, sembrava essere già questo per un motivo di garanzia. Il procedimento deliberante, il Costituente lo introduce come straordinario, come eccezionale proprio per casi particolari di particolare urgenza ( ed è molto più breve, ovviamente se lì che è abusato molto ).
Esista poi, il Costituente stesso lo prevede, la possibilità di un RITO ABBREVIATO cioè la possibilità che il procedimento legislativo SI svolga secondo le regole del referente ( quindi nella modalità lunga ), ma con i tempi dimezzati. L'Art 72 lo dice il comma 2.
Art 72 comma 2:
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Quindi il Costituente stesso, autorizza i regolamenti a stabilire quasi o per motivi d'urgenza ci possono essere dei tempi dimezzati, semplicemente per l'urgenza.
Art 72, comma 1:
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
La sede referente detta anche normale, del costituente è la modalità più lunga. Si chiama referente perché in commissione si legge l'intero testo (quindi si fa una lettura generale del testo), poi si leggono gli articoli uno ad uno, si discute dei singoli articoli, si propongono gli emendamenti. Si discute degli emendamenti, si votano gli emendamenti; si rilegge il testo, poi si vota sul testo in generale => a questo punto compare un relatore che redige una relazione di tutto quanto avvenuto e un testo. Questo relatore riferisce in aula cioè nell'aula delle camere prescelta.
Quindi, la particolarità di questa modalità di discussione, votazione e approvazione (IN SEDE REFERENTE) consiste nel fatto che nella commissione c'è tutta una serie di votazioni, discussioni, emendamenti ecc. (Con riferimento agli emendamenti, Parlamento, ru hanno un diritto di emendamento, cioè I parlamentari hanno un diritto di presentare modifiche!) e dopo c'è un relatore che riferisce all'aula, e in aula, si ricomincia: si legge il testo nel complesso, si leggono articolo per articolo, si vota, si approva, e poi si approva il testo finale. Quindi, questo procedimento (IN SEDE REFERENTE) è assolutamente il più lungo.
Si ha solo un'eccezione: Ci sono delle leggi per le quali è obbligatorio questo procedimento e sono le leggi indicate nell'ultimo comma dell'art. 72, cioè la legge elettorale, la legge di delegazione legislativa, le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, le leggi tributarie e tutte quelle leggi che poi corrispondono a quelle per le quali, l'art. 75 vieta l'utilizzo dello strumento referendario.
Quindi il procedimento (in sede referente) è il puro emendato, vale per tutte le leggi obbligatoriamente altrimenti il privato dell'attività istituito, sia in commissione che in aula e al massimo garantiste (come se non bastasse a quando la aula della camera vota questo testo votato, emendato e approvato passa all'altra camera; dove si ricomincia.)
Ad esempio se tutto questo procedimento si è svolto alla camera
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Diritto pubblico - Procedimento legislativo (2 parte)
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Diritto pubblico, prof. Stefanelli(istituzioni europee, procedimento legislativo europeo)
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Diritto pubblico, prof. Golino (elementi costitutivi dello Stato, forme di Stato, organi costituzionali e procedime…
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Diritto Pubblico - Appunti