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PROCEDIMENTO LEGISLATIVO (Continuazione) 17/11/2015

con riferimento al tema della legge ordinaria dello Stato.le tematiche gli approfondimenti sono i più diversi, con riferimento a questo tema possiamo approfondire sia il tema della RISERVAsia il tema della FORZA DI LEGGE e quindi storicamente considera tale la sua forza in passato, poi la perdita di questa forzo e la attraversone avvioCon riferimento al tema della legge abbiamo visto come vi siano duepiani o leggi diversi (legge provvedimento, legge ordinaria, legge atipica)poi abbiamo visto la legge come fonte primaria e quindi collocato nelsistema delle fonti e poi eravamo arrivati a trattare della funzionenie legislative del Parlamento ovvero sia del procedimento di formazione delle leggi ordinarie, cosi come delineato dalla Costituzionedel 1947, che è entrata in vigore nel 1948.

Questo procedimento è l'espressione tipica del bicameralismoperfetto. Il bicameralismo perfetto è rimasto probabilmentesolo in Italia, posto che in tutti gli Stati federali il sistema del bicameralismo perfetto non c'è più.Motivo per il quale, è ormai dagli anni '80 che si tenta di reformare la parte seconda della Costituzione (le commissioni bicamerali imputate a rivedere le Costituzione ce ne sono state disignificative almeno 3: una negli anni '82-'85, un'altra negliinizi degli anni ‘90 con Nilde Iotti e una alla fine degli anni ‘90con la commissione bicamerale D'Alema: tutte e 3 queste commissioni bicamerali hanno fallito per motivi vari tipi: scioglimento anticipatodelle Camere, crisi politiche, ma in tutte e 3 si propone la revisione oltre parti secondo in particolare la revisione dellecomposizione del Senato e quindi la modifica del bicameralismoda perfetto ad imperfetto e quindi la modifica essenzialmentedel procedimento legislativo.

Qual'è la peculiarità di questo PROCEDIMENTO LEGISLATIVO?Il procedimento legislativo delineato dagli art. 71 e seguenti attualmentevigente è un procedimento molto complesso e quindi lungo e quindi codifficile di avere leggi e provvedimenti legislativi in tempi rapidi.

motivo per il quale si è incrementato il potere normativo del governo

fino ad abusarsene. Il governo ha adottato decreti legge per ogni

punti ed argomenti senza che vi sia necessità o urgenza.

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

si compone essenzialmente di

3 fasi:

  1. Una 1a FASE che è l'INIZIATIVA
  2. Una 2a FASE che è quella della cosiddetta DELIBERATIVA
  3. nella quale si svolge la discussione, votazione e approvazione;

  4. Una 3a FASE che è stata definita dalla dottrina INTEGRATIVA
  5. DELL'EFFICACIA ed è quella che contempla il momento della

    promulgazione e della pubblicazione

L'INIZIATIVA è proponibile dal governo, da uno o più parlamentari,

dal popolo, dai Consigli regionali e dal CNEI.

Nel caso del governo si chiama disegno di legge; negli altri casi è

semplicemente una proposta di legge.

L'iniziativa legislativa popolare che oggi prevede almeno 50.000 elettori

che propongono la legge consiste in un ARTICOLATO vale a dire un testo

suddiviso in articoli con un titolo iniziale e una rubrica. Lo

comma indica i concetti, le materie che si intende disciplinare.

Questo articolato viene proposto e viene presentato ad una delle

2 Camere. Qual che sia, non ha importanza, in particolare

viene presentato al Presidente e questi lo prende in considerazione

ma non è tenuto a procedere nel senso di elaborare la legge

in quella materia.

Il Parlamento è tenuto a ricevere l'articolato e a inserirlo prima

o poi nell'ordine del giorno, quindi a considerare queste proposte,

ma non è tenuto a procedere nel senso di elaborare la legge

in quella materia.

Tanto è vero che questa è la fase in cui molto spesso si verifica

il FENOMENO DELL'INSABBIAMENTO.

Quindi, una volta che il procedimento legislativo si incardina presso una

delle 2 Camere, abbiamo l'assegnazione presso una Commissione.

Il parlamento ha un articolatore interno statutario, la una

Questo fin ora detto era il PROCEDIMENTO NORMALE disciplinato dalle (...) agli artt. 71 e seguenti.

Abbiamo detto però che le fasi di discussione, votazione e approvazione oltre che in sede referente si può svolgere in sede deliberante o in sede redigente.

SEDE DELIBERANTE

È una modalità prevista dalla (...) ed è la modalità più breve. Accade che per i procedimenti in sede deliberante, il tutto, cioè la lettura, la votazione del testo, la lettura e la votazione dei singoli articoli, la lettura e la votazione degli emendamenti avviene in commissione senza passare dall’Aula. La commissione fa tutto questo e la commissione stessa procede a votazione finale cioè del testo complessivamente e delibera — Anche in questo caso si scrive COMMISSIONE DELIBERANTE avanti a ricordare; deliberante perché la Commissione stessa che delibera il testo di legge senza passare dall’Aula. Salvo che non ci sia una “richiesta” RISERVA DI ASSEMBLEA” cioè salvo che da parte di un numero qualificato di Parlamentari non si richieda che il testo (l’articolato) venga letto e votato in Aula.

Questo procedimento è inibito per alcune leggi c(h)e sono le stesse per le quali è obbligatorio il procedimento normale. Quindi, questo procedimento deliberante quando la Costituzione lo ha previsto, era una alternativa eccezionale; diciamo che ora è diventato una sorta di regola stante la cessata(?) di leggi che il nostro ordinamento adotta. Una volta che il testo viene deliberato delle Commissione senza passare dall’Aula, questo testo passa alle fasi e quindi promul(ga)zione e pubblicazione.

Questi due procedimenti (referente e deliberante) si collocano ai poli opposti, uno complicato e lungo, l’altro breve e semplice; Di fatto chi il costituente aveva previsto solo questi due!

Ed ecco che il Regolmento Parlamentari deputati a disciplinare

Per avere la pubblicazione immediata è necessario che entrambe le Camere approvino con maggioranze qualificate dei 2/3.

Se entrambe approvano con maggioranza assoluta, pubblicazione rinviabile se non c'è richiesta di referendum → promulgazione e pubblicazione. Se c'è richiesta di referendum, si attenderà l'esito del referendum: se l'esito sarà positivo → promulgazione e pubblicazione; se l'esito sarà negativo → si sospende tutto.

Questo REFERENDUM prende il nome di SOSPENSIVO o POSITIVO o CONFERMATIVO.

Cosa significa?

  • SOSPENSIVO perché sospende, motivo per il quale il referendum costituzionale per definizione è l'ultima fase eventuale del procedimento di revisione costituzionale, perché può anche non esserci.
  • Questo referendum è definito in vario modo: è definito COSTITUZIONALE perché si inserisce eventualmente nel procedimento di revisione costituzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 138.
  • → SOSPENSIVO per il fatto che viene richiesto sospende il procedimento di revisione costituzionale.
  • → il CONFERMATIVO o POSITIVO: è uno strumento in mano alla opposizione; i rifetti di questo referendum a differenza di quello abrogativo, non è richiesto il quorum partecipativo; può andare a votare chiunque, non è richiesto che vada a votare la metà +1 degli aventi diritto al voto → proprio perché è strumento POSITIVO strumento posto nelle mani dell'opposizione e di quei cittadini che si vogliano opporre.
  • Se si oppongono, oppure e i cittadini che vogliono CONFERMARE.

Quindi si valuterà soltanto il QUORUM DELIBERATIVO e quindi occorre che esprime positivamente la maggioranza dei voti validamente espressi (la metà +1): la maggioranza assoluta.

Il procedimento legislativo oggi è così, con tutte le sue lungaggini e con tutte le sue garanzie.

Il procedimento di revisione costituzionale è questo stesso con una complessità nelle procedure, con un aggravio delle...

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher palimar44 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Zuppetta Maria Luisa.