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La formazione dei dirigenti
La riforma della dirigenza ha introdotto da un lato corsi di preparazione al concorso e
dunque preventivi e non successivi al reclutamento, idonei a immettere
nell’amministrazione funzionari con preparazione professionale specifica; dall’altro appositi
corsi per la formazione dei dirigenti amministrativi. L’attuazione del disegno, però, non è
stata soddisfacente.
Ora, la legge n 124/2015 ha previsto, in sede di delega, la revisione della struttura e delle
funzioni della Scuola ( che ha assunto il nome di Scuola Nazionale dell’amministrazione)
con il coinvolgimento di strutture nazionali ed internazionali, con la previsione di una
formazione permanente dei dirigenti con obblighi formativi annuali.
I risultati effettivi dipenderanno dall’attuazione.
Assumono particolare rilievo le funzioni conferite al personale dirigente o ad esterni con
particolari requisiti mediante apposito incarico. Si distinguono 3 tipologie di funzioni
dirigenziali, a seconda dell’importanza degli uffici cui gli incaricati vengono preposti. In
primo luogo gli incarichi di segretario generale ( esempio: capo dipartimento di un
ministero), sono gli incarichi apicali, conferiti nelle amministrazioni statali con decreto del
presidente della repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del
ministro competente, a personale con qualifica di dirigente o a soggetti non appartenenti ai
ruoli della dirigenza ma con determinati requisiti professionali.
In secondo luogo ci sono gli incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale
( esempio: le direzioni generali di un ministero): sono conferiti con decreto del presidente
del consiglio dei ministri su proposta del ministro competente a funzionari con qualifica di
dirigente o ad esterni con particolari requisiti.
Infine, gli incarichi di direzione di altri uffici dirigenziali, conferiti dal dirigente dell’ufficio di
livello dirigenziale generale a funzionari con qualifica di dirigente o ad esterni.
La legge 124/2015 ha previsto che vadano definiti per ciascun incarico i requisiti necessari
in termini di competenze e ed esperienze professionali ed ha stabilito che i criteri di
conferimento degli incarichi siano determinati da apposite commissioni indipendenti, che
operano per la dirigenza statale,regionale e locale.
Tutti questi incarichi sono a tempo determinato. La legge in esame ha previsto che, con
decreto legislativo, si stabilisca per essi una durata di 4 anni, rinnovabili a determinate
condizioni.
Quanto alla revoca degli incarichi prima del termine di scadenza, la legge del 2002 ha
disposto per gli incarichi dirigenziali apicali e per gli incarichi ad esterni, la cessazione
decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia al governo e per gli incarichi di direzione di uffici
dirigenziali generali allora in essere, la cessazione al 60esimo giorno dalla data di entrata
in vigore della stessa legge.
Sono meccanismi di spoil system in base ai quali alcuni incarichi dirigenziali terminano al
mutare dei governi o comunque prima della scadenza naturale.
Il sistema delle spoglie ha dato luogo a contenzioso costituzionale. La Corte ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale della norma che prevedeva lo “spoil system una tantum
automatico” cioè la cessazione degli incarichi dirigenziali generali al 60esimo giorno
dall’entrata in vigore della legge del 2002. La Corte ha ritenuto che tale meccanismo viola
il principio di continuità e buon andamento dell’azione amministrativa previsto dall’art. 97
Cost. : il dirigente preposto ad ufficio di livello generale ha bisogno di un tempo certo ed
adeguato per poter attuare le direttive del ministro. La revoca delle funzioni dirigenziali può
essere conseguenza di un’accertata responsabilità dirigenziale.
La Corte ha anche precisato che il meccanismo dell’automatica decadenza di titolari di
uffici amministrativi all’insediamento del nuovo governo, è legittimo solo per i dirigenti che