La formazione dei dirigenti
La riforma della dirigenza ha introdotto corsi di preparazione al concorso, dunque preventivi e non successivi al reclutamento, idonei a immettere nell’amministrazione funzionari con preparazione professionale specifica. Inoltre, sono stati istituiti appositi corsi per la formazione dei dirigenti amministrativi. L’attuazione del disegno, però, non è stata soddisfacente.
Revisione della struttura
Ora, la legge n. 124/2015 ha previsto, in sede di delega, la revisione della struttura e delle funzioni della Scuola (che ha assunto il nome di Scuola Nazionale dell’Amministrazione) con il coinvolgimento di strutture nazionali ed internazionali, con la previsione di una formazione permanente dei dirigenti con obblighi formativi annuali. I risultati effettivi dipenderanno dall’attuazione.
Funzioni dei dirigenti
Assumono particolare rilievo le funzioni conferite al personale dirigente o ad esterni con particolari requisiti mediante apposito incarico. Si distinguono tre tipologie di funzioni dirigenziali, a seconda dell’importanza degli uffici cui gli incaricati vengono preposti:
- Incarichi di segretario generale (esempio: capo dipartimento di un ministero). Sono incarichi apicali, conferiti nelle amministrazioni statali con decreto del presidente della repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, a personale con qualifica di dirigente o a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza ma con determinati requisiti professionali.
- Incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale (esempio: le direzioni generali di un ministero). Sono conferiti con decreto del presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro competente a funzionari con qualifica di dirigente o ad esterni con particolari requisiti.
- Incarichi di direzione di altri uffici dirigenziali, conferiti dal dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale generale a funzionari con qualifica di dirigente o ad esterni.
Requisiti e durata degli incarichi
La legge 124/2015 ha previsto che vadano definiti per ciascun incarico i requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali ed ha stabilito che i criteri di conferimento degli incarichi siano determinati da apposite commissioni indipendenti, che operano per la dirigenza statale, regionale e locale. Tutti questi incarichi sono a tempo determinato. La legge in esame ha previsto che, con decreto legislativo, si stabilisca per essi una durata di quattro anni, rinnovabili a determinate condizioni.
Quanto alla revoca degli incarichi prima del termine di scadenza, la legge del 2002 ha disposto per gli incarichi dirigenziali apicali e per gli incarichi ad esterni, la cessazione decorsi 90 giorni dal voto su...
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