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Partecipazione al procedimento amministrativo

La partecipazione al procedimento amministrativo è un istituto disciplinato dall'art. 7 e seguenti della 241/90 e costituisce un ulteriore elemento innovativo e significante della stessa legge. Tale istituto più di altri realizza l'immagine di una Amministrazione che è finalizzata a soddisfare le esigenze degli amministrati.

La partecipazione realizza tra l'altro uno dei principi cardine quale è il principio del giusto procedimento, ossia quello che prevede che l'azione amministrativa soddisfi delle esigenze di giustizia. Il motivo per cui la partecipazione è espressione del giusto procedimento è perché in considerazione della società piena di valori contraddistinti, ognuno meritevole di valutazione e se possibile di soddisfazione, l'amministrazione per arrivare ogni volta ad una giusta decisione per soddisfare interessi di carattere generale ha bisogno della cooperazione dei soggetti pubblici e privati con cui entra in contatto.

È quindi giusto il procedimento che consente la partecipazione a chiunque per poter rappresentare la propria posizione all'interno di una situazione amministrativa che finirà per riguardarlo. Proprio perché ha rilievo costituzionale tale partecipazione, una legge ordinaria in materia amministrativa non può mai prevedere che tale non vi sia.

Prima e dopo la 241/90

Prima della 241/90, la giurisprudenza costituzionale non riteneva che il principio del giusto procedimento fosse un obbligo costituzionale ma un semplice principio generale; si è ritenuto poi che tale principio vincolasse la legislazione regionale ma non quella statale, il che significa che lo Stato può anche disciplinare procedimenti comprimendo la partecipazione degli amministrati.

Con la 241/90 però si è ritenuto che la partecipazione fosse un principio fondante dell'attività amministrativa e nel momento in cui si è previsto che sia uno strumento fondamentale per le PA, questa scelta è attuativa del precetto costituzionale quale quello del principio del giusto procedimento, ciò lo afferma la Corte Cost (sentenza 103 e 104 del 2007).

Tipologie di partecipazione

La disciplina della partecipazione nella 241/90 è unica però tradizionalmente è possibile individuare due tipologie di partecipazione: una partecipazione cd. contraddittorio e una partecipazione cd. collaborativa.

Colui che si avvale di una partecipazione contraddittorio tenta di resistere all'azione amministrativa che si fa decisione poiché tesa ad incidere negativamente nella propria sfera giuridica. Tale soggetto fornisce le ragioni per le quali l'amministrazione deve astenersi o modificare i contenuti della decisione ai fini di evitare che vi siano poi effetti negativi sulla propria sfera giuridica. Si pensi ad un'azione espropriativa ad es. prevale qui l'interesse di ciò che è proprio.

Colui che invece si avvale di una partecipazione collaborativa nella relazione con l'amministrazione si pone in una posizione di aiuto, di ausilio tale da fornire ogni elemento utile al fine di arrivare alla migliore scelta finale. Prevale l'interesse ad una scelta finale.

Obbligo di comunicazione

Esaminando nel concreto gli articoli della 241/90, l'art. 7 prevede a carico dell'amministrazione un obbligo di comunicare l'avvio del procedimento che poi è funzionale alla necessità degli interessati di sapere che un'azione amministrativa sia avviata nonché per consentire la partecipazione. La legge afferma che “Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità (di adempiere all'obbligo) del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.”

È prevista quindi la deroga all'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento ma tale deve essere giustificata da ragioni eccezionali ed adeguatamente motivata.

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

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