vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Caratteristiche della norma
La norma si caratterizza perché:
- È generale - è rivolta alla collettività dei consociati oppure a categorie, gruppi omogenei di consociati. Ad esempio, l'art. 143 del Codice civile stabilisce che i coniugi assumono gli stessi diritti e gli stessi doveri, quindi si tratta di una norma generale che si rivolge ad un gruppo omogeneo di individui, i coniugi.
- È astratta - non si rivolge al caso particolare, specifico, ma si ritrova il concetto astratto contemplato dalla norma. La norma ha ad oggetto la fattispecie astratta: si fa riferimento al caso ipotetico che viene preso in considerazione e regolato dalla norma. Ciò permette che la norma giuridica regoli diversi casi, non solamente la fattispecie concreta (caso specifico). Questi casi possono essere sussunti, sussumibili all'interno della fattispecie astratta, della norma.
Le leggi-provvedimento, invece, sono formalmente ammissibili leggi che disciplinano una certa situazione individualmente determinata, come ad esempio la costituzione di un certo ente.
pubblico)Norma precetto (prescrizione di comportamento) può essere resa efficace con una norma sanzione. Spesso la norma è accompagnata da una sanzione, che si applica nel caso in cui la regola non venga rispettata, e che permette di rendere effettiva la norma: art. 2043, qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno. (La sanzione è afflittiva: devo risarcire il danno; e ha dunque una funzione preventiva) La sanzione può agire in modo diretto (realizzazione materiale di ciò che la legge prescrive) o indiretto (es. risarcimento dei danni, poiché nemo ad factum cogi potest). La sanzione può essere: 1. Civile: riconoscimento di un danno provocato ad altri 2. Penale: detenzione 3. Amministrativa: ammenda Può esserci anche un incentivo, nel caso in cui la norma venga rispettata, che solitamente è di natura economica. Necessità del principio diuguaglianza (art. 3 costituzione):
-
Carattere formale (comma 1): tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge; la Cortecostituzionale ha stabilito che vale anche per gli stranieri, non solo i cittadini. Il controllo del principio di uguaglianza è affidato alla Corte costituzionale, che può dichiarare l'illegittimità di una norma.
-
Carattere sostanziale (comma 2): impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale -> attenuazione di fatto delle disuguaglianze.
Due distinzioni:
-
Norme derogabili, dispositive: viene dettata una regola, però la norma stessa prevede che gli interessati, le parti, possano decidere di accordarsi diversamente. Si riconoscono perché solitamente è scritto
salvo patto contrario; salvo diverso accordo delle parti.
B. Norme inderogabili: non è possibile decidere diversamente da quanto è scritto nella norma.
MATILDA ABBIATI
Entrata in vigore delle norme
- Pubblicazione: sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica per leggi statuali; nel Bollettino ufficiale della Regione se regionale; nella affissione all'albo se comunale.
- Vacatio legis: periodo di 15 giorni (art. 73, comma terzo cost. e art. 10, comma 1° disp. prelim.) che deve trascorrere prima che la legge entri in vigore. La legge però può abbreviare o annullare il periodo di vacanza, disponendo un'entrata in vigore immediata (leggi catenaccio).
Abrogazione
Può accadere che una nuova norma entri in contrasto, confligga con una già esistente: antinomia.
3 ipotesi di abrogazione (art. 15 disp. Prel.)
- Il legislatore può cancellare espressamente quella preesistente -> abrogazione espressa
- Criterio di specialità: una norma successiva può derogare a una norma precedente solo se è più specifica e dettagliata.
- Criterio di successione: una norma successiva può derogare a una norma precedente solo se è successiva nel tempo.
sua entrata in vigore. Principio di irretroattività delle leggi: art. 11 disp. Prel. "la legge non dispone che per l'avvenire". Per le leggi penali, il principio dell'irretroattività è assistito da garanzia costituzionale, in base al principio nullo crimen sine lege (art. 25 cost, art. 2 c.p.). Fuori dal campo penale il principio è derogabile al legislatore, che può predisporre la retroattività della legge. Per le discipline in svolgimento è previsto un diritto transitorio, intertemporale, che regola il passaggio da una norma all'altra.
Interpretazione Art. 12 disp. prelim. cc. Disciplina l'attività di interpretazione -> criteri normativi per l'interpretazione, che deve tenere conto dell'intenzione del legislatore. Le norme giuridiche vanno interpretate (disposizione -> norma, attraverso l'interpretazione): il linguaggio è ambiguo e le norme non sempre danno una definizione; art. 428,
Riferimento ad un "grave pregiudizio", ma non c'è definizione di "grave pregiudizio".
Art. 2050, "attività pericolose", ma non c'è definizione, la norma va dunque interpretata.
Art. 147 Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (secondo quanto previsto dall'articolo 315 bis): l'articolo non dice tutto, non specifica fino a che età o in che situazioni, deve perciò essere interpretata.
La legge ha poi stabilito che se i genitori se lo possono permettere, tali obblighi perdurano fino al completamento degli studi (in tempi ragionevoli) e all'inserimento nel mondo del lavoro, cioè finché il soggetto raggiunge autosufficienza economica.
Criteri di interpretazione, ermeneutici: (teoria dell'interpretazione, che fornisce dei)
metodi interpretativi)
L'interpretazione può essere:
- Letterale: stabilire il significato delle parole in base al contesto.
- Teleologica: si indaga la ratio della norma giuridica: il motivo per cui si è andata a formare una regola di diritto.
- Estensiva o restrittiva: significato più ampio o più ristretto di quello che potrebbe apparire.
- Giudiziale: fatta dal giudice, non è vincolante per gli altri, ma influisce, soprattutto quando c'è orientamento costante (es. Corte di Cassazione, che deve uniformare l'applicazione del diritto; decisioni emesse a sezioni unite per superare i contrasti in giurisprudenza).
- Autentica: fatta dallo stesso legislatore, con una o più disposizioni prescrittive.
- Sistematica: interpretare tenendo conto del sistema in cui la norma stessa è inserita; quindi, di tutte le altre norme del sistema a cui appartiene.
Il giudice, talvolta, si trova davanti a dei casi
concreti che non hanno come riferimento una norma ben precisa: l'ordinamento giuridico (art. 12 disp.prel) ha già ipoteticamente previsto che non ci sia una norma per alcuni casi, che siano presenti delle lacune-> il giudice ricorre al procedimento analogico, analogia, che può essere: 1. Legis, analogia: utilizzata più frequentemente, nel caso in cui il giudice ha un caso concreto da giudicare, non ha una norma precisa, ma ne rintraccia una simile a quella che necessita (ravvisa una somiglianza tra il caso concreto e una norma dell'ordinamento giuridico), indaga la ratio di quella norma e decide di applicarla al suo caso concreto per risolverlo e arrivare ad una sentenza. Non può essere applicata per leggi penali (nullum crimen sine lege) e leggi eccezionali, che stabiliscono un'eccezione a regole più generali. 2. Iuris, principi generali: manca una norma precisa, e non ci sono norme che hanno somiglianze-> il giudice ricorre ai principi dell'ordinamento.radicati in un sistema eindiscutibili. Es. il principio di uguaglianza, il principio di buona fede (tutela chi si trova in buona fede), il principio di arricchimento senza causa (per essere arricchito o impoverito deve esserci la volontà del soggetto) … In questi casi il giudice ricorre ai principi generali dell'ordinamento per decidere il caso concreto. (nella Costituzione: art. 2 diritti fondamentali e della personalità; art. 41 libertà dell'iniziativa economica privata; art. art. 42 legalità dell'espropriazione) MATILDA ABBIATI
FONTI DEL DIRITTO
Le fonti di produzione dicono da dove nasce il diritto:
Due fonti principali:
- Precedente giudiziario: (common law), in Italia non è vincolante
- Atto legislativo: (civil law), che ha una gerarchia ben precisa:
A. Costituzione: promulgata il 27 dicembre 1947, in vigore dal 1° gennaio 1948. Parte prima: norme fondamentali relative a diritti e doveri dei cittadini,
Principi fondamentali per la disciplina dei rapporti.
B. Leggi ordinarie:
- Legge in senso formale (approvate dalle due Camere, promulgate dal Presidente della Repubblica, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale)
- Decreto-legge: atto normativo emanato dal governo i casi di emergenza o necessità, deve essere convertito entro 60gg in legge, anche con delle modifiche, altrimenti scompare dall'ordinamento fin dal principio: ex tunc (da allora)
- Decreti legislativi: il parlamento delega al governo la legiferazione per quanto riguarda alcune materie, attraverso una legge delega che contiene materia e tempistica
- Leggi regionali: la costituzione prevede che per quanto riguarda alcune materie la regolamentazione è di competenza esclusiva della regione (esistono materie di competenza concorrente tra stato e regione)
C. Regolamenti: atti normativi, interessano diverse autorità (possono essere emanati dal Governo, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da Autorità indipendenti)
e contengono una normativa