A cura di MinervaPallade
Università Bocconi, A.A. 2020-2021, classe 19
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
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MODULO 1 50210
Prof. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla
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Parte Prima, settembre ottobre 2020
INDICE: – Le norme e l’ordinamento – L’interpretazione e l’analogia
Introduzione – –
Civil law vs Common law Le fonti del diritto e la gerarchia La legge e il tempo
– – –
Il processo civile La capacità giuridica La capacità di agire I soggetti incapaci
– L’associazione – –
Le persone giuridiche La fondazione e il comitato I diritti della personalità
– – –
La prescrizione I beni giuridici I diritti reali e il diritto di proprietà La comunione
– –
I modi di acquisto della proprietà Il possesso e le azioni possessorie Le azioni petitorie
I diritti reali su cosa altrui
INTRODUZIONE
Nell’ordinamento italiano esistono due presunzioni: lo iuris tantum e lo iuris et de iure, la prima
ammette prova contraria, la seconda no.
costituire un’arma; durante il suo studio è importante che la norma sia
Il diritto è cosa rigorosa, e può
fruibile in ogni momento (ecco perché prediligiamo il cartaceo). Più nello specifico, diritto privato si
affronta con un Codice Civile aggiornato al 2020 a portata di mano, che deve essere consultato ogni
qualvolta si faccia riferimento ad un articolo.
Lo studio deve essere costante, con ripasso continuo; si caldeggia inoltre la reciproca interrogazione
tra compagni di corso perché verifica i contenuti e favorisce chiarezza ed efficacia espositive.
Giustizia e diritto sono come una statua e la sua ombra: la seconda esiste in virtù della prima, ma
assume anche diverse sembianze e modifica i propri contorni in relazione all’ora, alla stagione, alla
luce… Il diritto cambia, si evolve, asseconda la storia, le tradizioni, esso è umano, imperfetto. Seppur
la giustizia sia irraggiungibile, possiamo affermare che il diritto tende al giusto. Distinguere ciò che
è giusto da ciò che è sbagliato è cosa difficilissima, e spesso si tratta di un problema di prospettiva.
obbligate, e inevitabilmente accontenta l’uno e
Ecco perché il diritto effettua scelte necessarie,
scontenta l’altro, dà ragione ad uno e torto all’altro. Questo avviene a motivo del fatto che il diritto
dirime i conflitti.
Esempio del furto e della vendita di un vaso Ming. A (collezionista 1) possiede un vaso di pregio, B
(stimato antiquario) assolda un ladro per sottrarre il bene ad A e rivenderlo nel suo negozio. C
(collezionista 2) acquista da B il reperto. Successivamente A viene a sapere che C ha il vaso in
questione. Nel caso di specie, la legge prevede che il vaso resti a C.
“Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà
mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo
al trasferimento della proprietà. 1 A cura di MinervaPallade
La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la
buona fede dell’acquirente. di usufrutto, di uso e di pegno”.
Nello stesso modo si acquistano i diritti
(Art. 1153 c.c.)
Il possesso-vale-titolo si riferisce solo ai beni mobili ed agli acquisti a non domino (dal non
proprietario, es. B, il ladro, non lo è) e prevede tre requisiti che determinano la legittima proprietà: la
buona fede (es. non ci sono motivi per dubitare della bontà di B), un contratto valido (titolo idoneo)
ed il possesso fisico del bene (consegna).
Il legislatore he optato per la scelta più efficiente dal punto di vista economico, per quanto riguarda
la circolazione dei beni mobili.
E L’ORDINAMENTO
LE NORME
Il diritto positivo è il complesso di norme che in un dato luogo e in un dato tempo costituisce
l’ordinamento è una regola dettata da un’autorità (che ha il potere di
giuridico. Una norma giuridica
emanarla) e diretta a qualcuno; essa è generale e astratta: è normalmente diretta a tutta la collettività
o gruppi omogenei di soggetti, e non prende in considerazione casi isolati, ma regola una fattispecie
astratta, ipoteticamente descritta dal legislatore.
Solitamente ad ogni norma si collega una sanzione funzionale a dare efficacia alla stessa. Sono due
le funzioni della sanzione: repressiva e preventiva; punire i trasgressori e dissuadere la collettività dal
commettere la violazione.
Le norme sono imperative/inderogabili oppure dispositive/derogabili; le prime sono di applicazione
necessaria così come sono, le altre consentono alle parti una diversa regola (es. salvo diverso accordo,
…). quest’ultimo regola
Altra distinzione fondamentale è tra diritto pubblico e diritto privato/civile;
i rapporti tra privati cittadini, che operano quindi su un piano di perfetta parità, mentre quello pubblico
(es. costituzionale, urbanistico, regionale, tributario, penale) prevede un soggetto in posizione di
supremazia (tipicamente un ente pubblico) rispetto ad un altro, posto in soggezione. Non è comunque
automatico che all’entrata in gioco di un ente pubblico si parli di diritto pubblico, per esempio un
contratto di vendita per un terreno tra un comune ed un privato cittadino compete al diritto privato
(non a quello pubblico, come invece l’espropriazione). Inoltre, uno stesso comportamento può
rilevare sotto il profilo di più branche del diritto (es. incidente stradale).
L’INTERPRETAZIONE E L’ANALOGIA
Sarebbe troppo semplice dire che il giudice deve essere la bouche de la loi poiché la norma necessita
sempre di interpretazione: molte espressioni verbali mancano di esplicazione ed il linguaggio è per
buona fede, pericolosità, …).
definizione ambiguo (es. termini come pregiudizio, gravità,
“Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere
moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto
previsto dall’articolo 315 bis”.
(Art. 147 c.c.)
Questo è un chiaro esempio del problema riguardo all’interpretazione della norma. In queste
è fondamentale l’esercizio
circostanze del buon senso (cum grano salis). I giudici hanno fornito una
risposta articolata: se la famiglia se lo può permettere economicamente allora l’obbligo di
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mantenimento non cessa alla maggiore età, ma si protrae fino al completamento degli studi,
all’inserimento nel mondo del lavoro, e al raggiungimento dell’autosufficienza economica. E’ altresì
opportuno specificare che: per autosufficienza economica si intende la possibilità di vivere
decorosamente, e i tempi per gli studi devono essere ragionevoli.
Interpretare vuol dire attribuire un significato opportuno, verosimilmente esatto, alle locuzioni delle
disposizioni normative. L’attività interpretativa delle norme è regolata dal diritto.
“Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
Art. 12, comma 1, disp. prel. (preleggi)
Come esposto dall’articolo, esistono diversi criteri interpretativi. Il criterio letterale (valuta il
l’intenzione
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse); il criterio logico (valuta
del legislatore), da intendersi in senso oggettivo (criterio teleologico: guarda allo scopo che
oggettivamente la norma è volta a conseguire, cioè alla ratio legis), non in senso soggettivo (volontà
psicologica di chi approva la norma). Altri criteri sono: il criterio sistematico (valuta la coerenza con
il sistema normativo, principio di non contraddizione); il criterio storico (valuta la normativa
precedente, rispetto alla quale esprime continuità/discontinuità, in senso ampio, valuta anche i
precedenti giurisprudenziali, ossia come la suddetta norma è stata interpretata nel corso del tempo).
Passo sostanziale è inquadrare correttamente la fattispecie, riconducendo la fattispecie concreta a
quella astratta (procedimento detto di sussunzione), prevista dal legislatore. Piuttosto di frequente ciò
non è esattamente possibile e si deve ricorrere al procedimento analogico. Questi casi cosiddetti di
dell’ordinamento
lacuna sono fisiologici e non patologici, sarebbe oltremodo utopico pensare che
l’immaginazione del legislatore possa coprire tutte le fattispecie della realtà. Sono due le analogie
l’analogia l’analogia
percorribili: legis ricerca una norma che disciplini una fattispecie simile, iuris
(molto più rara) si appoggia ai principi generali (indiscussi, di fondo) dell’ordinamento giuridico (es.
l’arricchimento senza causa, …)
tutela della buona fede, uguaglianza tra i cittadini,
“Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle
disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide
giuridico dello Stato”.
secondo i principi generali dell’ordinamento
Art. 12, comma 2, disp. prel.
L’articolo, nella prima parte, dispone l’analogia nella seconda, l’analogia
legis, iuris. Es. di analogia
legis che ha valore storico, è costituito dal diritto aeronautico (navigazione aerea), il quale è
applicazione analogica delle norme per la navigazione marittima. Non è sempre possibile ricorrere
all’analogia: c’è il divieto di analogia per le norme penali e le norme eccezionali.
“Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre
i casi e i tempi in esse considerati”.
Art. 14 disp. prel.
Le leggi penali sono quelle che prevedono figure di reato (illeciti sanzionati penalmente), per questo,
alla luce della gravità delle sanzioni penali e delle conseguenze sulla libertà dei consociati, è
necessario che non ci sia dubbio alcuno su cosa è lecito e cosa non lo è (ipotesi di reato definita a
priori). Es. di norma eccezionale è una disposizione emanata a seguito di una catastrofe naturale che
preveda misure di favore per i soggetti colpiti (es. sospensione del pagamento delle imposte), e non
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avrebbe alcun senso estendere analogicamente l’applicazione di una norma di questo genere,
palesemente pensata ad hoc.
CIVIL LAW VS COMMON LAW
Giurisprudenza e dottrina. Per giurisprudenza ci si riferisce alle interpretazioni, alle letture, alle
argomentazioni fornite dai giudici nelle sentenze giudiziali; la dottrina invece è l’elaborazione
teorica/scientifica del diritto condotta dagli studiosi (in libri, saggi, articoli).
Nel nostro ordinamento, e negli ordinamenti continentali (o di civil law) i precedenti giurisprudenziali
non sono vincolanti.
“I giudici sono soggetti solo alla legge”
(Art. 101, comma 2, Cost.)
Tuttavia, i precedenti sono influenti: è chiaro che alcune giurisdizioni (es. Suprema Corte di
Cassazione, la cui attività nomofilattica è volta a verificare la correttezza dell’interpretazione delle
norme) esercitano una notevole forza persuasiva ed orientano la prassi giuridica (per dare uniformità
interpretativa). Quindi, seppur non costituisca un vincolo (con eccezione della cassazione con rinvio),
più si sale di rango, maggiore è il prestigio del precedente. Detto questo, nulla è mai scontato, poiché
il diritto si evolve (si rivoluziona) ed è continuo dialogo tra giurisprudenza, dottrina e legislatore
(dialogo tra i formanti).
Al modello di civil law (adottato da circa il 75% delle nazioni), che si basa sulla legge scritto (es.
codici, …, particolarmente rilevante è il Codice Napoleonico) si contrappone quello di common law
(anglo-americano, adottato da circa il 25% delle nazioni), che si basa sul principio judge made law
(formatosi a seguito della Battaglia di Hastings 1066, prevede che siano i giudici a dettare legge
secondo massime secolari e buon senso), ovvero sulle sentenze vincolanti pronunciate da giudici di
rango superiore (ordinamento storicamente formatosi grazie al susseguirsi dei precedenti, come fonti
vere e proprie del diritto). Tecnicamente, stare decisis vuol dire attenersi al precedente.
Al sistema di common law si potrebbe criticare il rischio di rimanere ingessato e inattuale; per questo
esso si serve del distinguishing (se un giudice si accorge che una disciplina è in netto contrasto con
ciò che verrebbe ritenuto giusto, se rileva differenze significative, se ritiene opportuno un
cambiamento, allora è autorizzato ad allontanarsi dal precedente) e dell’overruling (molto raro,
consiste nel considerare un precedente sbagliato, e rivederne la disciplina). (Queste azioni, come si
può intuire, necessitano di oculatezza e moderazione, altrimenti seminerebbero incertezza e
danneggerebbero il sistema). In ogni caso, recentemente (soprattutto a seguito della Rivoluzione
industriale), anche i paesi di common law hanno fatto grande ricorso a leggi scritte (prevalentemente
in U.S.A.) perché sono indubbiamente più veloci dell’insufficiente
acts in U.K. e statutes judge made
law (deve presentarsi concretamente una nuova controversi e deve guadagnare una risoluzione) e più
efficaci per coordinare l’ordinamento.
Per tutto ciò che è stato detto, possiamo concludere che la distinzione tra le due tipologie di
ordinamento è posta in linea di principio, in termini tendenziali, dal momento che essi partono da
presupposti dissimili, ma dal punto di vista pratico funzionano in maniera simile (si compenetrano).
LE FONTI DEL DIRITTO E LA GERARCHIA
è quell’atto o quel fatto che è abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre delle
La fonte del diritto
norme giuridiche (giuridicamente vincolanti). (Es. le leggi deliberate in parlamento).
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Nell’ordinamento è necessario dunque che ci siano norme (norme sulla produzione giuridica) che
regolino la produzione normativa, indichino le autorità abilitate e le procedure da osservare. Nel
nostro ordinamento vige il principio di pluralità delle fonti del diritto (es. Costituzione, leggi
ordinarie, regolamenti comunali, …).
Le disposizione sulla legge in generale (o preleggi) sono norme emanate contestualmente al c.c. nel
l’applicazione e l’interpretazione
1942 che si occupano di disciplinare le fonti del diritto, della legge.
“Sono fonti del diritto: le leggi; i regolamenti; (le norme corporative); gli usi.”
(Art. 1 disp. prel.) erano fonti dell’ordinamento giuridico
Le norme corporative del regime fascista, ora scomparse
(soppresse, riferimento inattuale, irrilevante). (Erano regole adottate da organi statali che riunivano
rappresentanze sindacali, con la finalità di superare l’antagonismo tra capitale e lavoro, e coordinare
Osserviamo inoltre, che l’articolo però non tiene conto dell’intervento della carta
la produzione).
costituzionale (1948), la quale si impone da sé, e del diritto di derivazione europea: il sistema delle
fonti attuali è differente e più complesso.
Le fonti, a livello teorico, possono essere di produzione (quelle trattate sin qui) o di cognizione
(documenti che riportano il testo delle norme dell’ordinamento e consentono di conoscerne il
ufficiale dell’Unione
contenuto, es. Gazzetta ufficiale, bollettini ufficiali delle regioni, Gazzetta
Europea).
L’attuale sistema delle fonti (di produzione) del diritto italiano in ordine gerarchico è il seguente (si
vedano gli art. 2, 3, 4, 8, 9 disp. prel.):
- (fonti superprimarie) Costituzione, leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali;
- (fonti primarie) leggi dello Stato e atti aventi forza di legge, leggi regionali; …);
- (fonti secondarie) regolamenti (del Governo, delle Regioni, delle Province, dei Comuni,
- usi (o consuetudini).
Alle fonti del diritto interno si aggiungono le fonti del diritto dell’U.E. (fonti primarie e fonti di diritto
derivato).
La Costituzione ha una posizione di preminenza nella gerarchia delle fonti, ha il ruolo di
fondamentale norma sulla produzione giuridica (es. vi troviamo le norme che disciplinano le fonti
primarie). La Costituzione non è flessibile (non prevede per la sua modifica un procedimento più
gravoso, diverso dalla normale attività legislativa), ma è rigida (bisogna seguire un procedimento più
gravoso e complesso per la sua revisione, mira ad avere un consenso più ampio).
Note le nozioni di diritto pubblico e privato, possiamo dire che la Costituzione riguarda certamente il
primo, ma è rilevante anche sotto il profilo delle relazioni tra privati cittadini. (Es. art. 19 Cost.,
disposizione che tutela la libertà religiosa non solo tra cittadino e stato, ma anche tra cittadini; es. art
32, comma 1, Cost., previsione costituzionale che ha posto le basi della risarcibilità del danno alla
salute subito dalla persona, indipendentemente dalla sua capacità di produrre reddito).
La legge ordinaria dello Stato è una fonte primaria, essa è approvata dalle due camere (con testo
identico) e promulgata dal Presidente della Repubblica; viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
(G.U., fonte di cognizione) e, di regola, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione (il periodo che intercorre tra la pubblicazione e l’entrata in vigore di una legge si dice
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vacatio legis). La durata della vacatio legis può variare secondo necessità, in ogni caso, trascorso tale
termine, gli effetti della legge divengono vincolanti per
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