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L'ASSOCIAZIONE

L'associazione è un no profit destinato a perseguire uno scopo ideale (es. politico, religioso, culturale, altruistico, ...), essa nasce per effetto di un accordo almeno tra due soggetti (atto costitutivo), seguito (insieme delle regole che governano l'ente) normalmente da uno statuto. Le associazioni possono essere associazioni riconosciute o associazioni non riconosciute. (Il legislatore ha destinato decine di norme alle prime e solo tre alle seconde, in quanto si è affidato a una tecnica legislativa che mira a principi di economia ed evita inutili ripetizioni). La differenza principale sta nell'autonomia patrimoniale: perfetta per le associazioni riconosciute ed imperfetta per le non riconosciute (che ora specifichiamo). "Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e le persone."che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".solidamente(Art. 38 c.c.)Personalmente significa le persone fisiche e solidamente significa per intero. Bisogna osservare che l'articolo non si riferisce all'amministratore, o al singolo associato, ma a chiunque sia autorizzato a rappresentare l'ente per un contratto; un ipotetico creditore dunque può certamente rivolgersi al fondo dell'ente, ma laddove non venga soddisfatto, può rivolgersi anche al responsabile, il rappresentante con cui ha stipulato il contratto. Il riconoscimento di un'associazione avviene dall'autorità governativa, e per ottenerlo bisogna dare prova di una sussistenza di fondo patrimoniale a perseguire lo scopo (questo a garanzia di terzi). Per altre differenze tra associazioni riconosciute e non, consulta il manuale. (Il riconoscimento comporta un vantaggio patrimoniale, ma anche ulteriori obblighi, ecco perché per es. i partiti politici sono)

tutte le associazioni non riconosciute). L'associazione è separata dai patrimoni degli associati, ciò che è acquisito dal fondo lo è in via definitiva (non può essere restituito, anche per scongiurare la distribuzione di utili sopracitata).

Per quanto riguarda le regole sul fondo, il patrimonio dell'associazione si basa sulle deliberazioni dell'assemblea, la quale delibera a maggioranza (maggioranza semplice o qualificata; il quorum è il numero minimo di votanti affinché una deliberazione dia valida). Le deliberazioni dell'assemblea possono essere impugnate, il giudice però effettua sempre e solo un controllo di legalità (verifica che la deliberazione sia conforme alle leggi, in generale, e allo statuto e all'atto costitutivo, in particolare), mai un controllo di merito (non può sindacare l'opportunità di una deliberazione).

Generalmente le associazioni sono aperte, cioè

tendono a crescere ed aumentare il numero minimo di associati, tuttavia non c'è alcun diritto di ammissione: lo statuto può prevedere requisiti minimi, ma non serve alcuna motivazione. A cura di Minerva Pallade da un'associazione è, in linea di massima, libero; si chiama il recesso diritto potestativo degli associati (l'associazione non ha modo di opporsi o sindacare). La possibilità di modifica unilaterale del rapporto costituiscono eccezioni il caso in cui l'associato si sia impegnato a rimanere per un certo periodo (in alcune situazioni l'impegno è nullo: qualora sia assunto per un periodo molto lungo o a vita, e in ogni caso in cui l'associazione abbia carattere politico o religioso, libertà assolutamente garantite dalla Costituzione) o lo statuto preveda una permanenza minima; il recesso anticipato è allora possibile solo se sussiste una giusta causa (es. mutamento radicale dello scopo). L'esclusioneda una associazione è deliberata dall'assemblea per gravi motivi (es. indegnità, perdita dei requisiti, morosità, ovvero ritardo nel pagamento della quota associativa). La deliberazione di esclusione: il giudice controlla la legittimità, sebbene non possa valutare i gravi motivi (non può sindacare circa la rigorosità e rigidità di un'associazione), e può annullarla se riscontra manifesta iniquità (un trattamento non imparziale). Diverse sono le cause per cui un'associazione va incontro all'estinzione: il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità, la decisione dell'assemblea (solitamente a maggioranza di 2/3), il non rinnovato, altre previsioni dello statuto, ... Si avvia così il processo di cadenza del termine di liquidazione, si sistemano tutte le posizioni, si incassano i crediti, si pagano i debiti e si devolve il patrimonio secondo quanto previsto dallo statuto.deliberato dall'assemblea (o previsto dallo statuto, basta che non venga distribuito tra le persone fisiche associate); se non viene specificato nulla circa la devoluzione, provvede l'autorità governativa a destinare il fondo ad enti che abbiano uno scopo affine (per non tradire lo scopo originario).

LA FONDAZIONE E IL COMITATO

La fondazione è un no profit che nasce per volontà di uno o più fondatori, per atto pubblico (atto solenne presso il notaio) o testamento, per perseguire uno scopo ideale impresso dal fondatore (egli imprime un certo scopo a un patrimonio cospicuo, perdendone poi il controllo diretto) per un tempo sostanzialmente indeterminato. Possiamo capire perché non ci sia un'assemblea dei soci.

La fondazione deve ottenere un riconoscimento, da un lato ha quindi autonomia patrimoniale perfetta, dall'altro è oggetto di controlli, soprattutto sulla sufficienza del

fondo;disporre sia la trasformazione di una fondazione, sia la sua fusione (se per es. il fondo è divenuto insufficiente). Essa ha un organo amministrativo solitamente nominato secondo modalità previste dal fondatore, ei beneficiari possono essere già nominati con atto costitutivo o successivamente (es. assegnazione di borse di studio). Si parla ormai da trent’anni di riformare gli enti no profit, molto ancora si discute al riguardo. Per il nostro ordinamento una fondazione deve avere scopi altruistici, pertanto non prevede fondazioni di fondazioni d’impresa, famiglia (il cui scopo è provvedere al tenore di vita dei discendenti) o previste dall’ordinamento tedesco. invece Ci sono però alcune forme di fondazione anomale, per esempio la fondazione di partecipazione (es. FAI perché possiede un organo assembleare; si tratta di fondazioni extra ordinem che potrebbero far sorgere qualche dubbio sulla loro legittimità), o fondazioni

particolarissime (disciplinate da specifiche leggi ordinarie) come le fondazioni liriche e le fondazioni bancarie.

Il comitato è un no profit che nasce da un gruppo organizzato che ha lo scopo di destinare dei fondi fini (es. acquisto di un'ambulanza, costruzione di un pronto soccorso, ...). Tale scopo è vincolante perché gli oblatori (donatori) confidano che il denaro venga davvero destinato allo scopo dichiarato; sono gli organizzatori tutti responsabili del corretto impiego dei fondi e per eventuali debiti (siamo evidentemente di fronte ad un'autonomia patrimoniale imperfetta), il fondo non può essere intaccato dai loro creditori personali. Se il comitato dovesse chiedere il riconoscimento (è davvero improbabile) si costituirebbe una fondazione, esso tuttavia in linea generale è di moderato respiro, ha scopi modesti più o meno facilmente e velocemente raggiungibili, e ha vita breve.

(poi il comitato si scioglie e devolve l'altrettanto improbabile patrimonio residuo, non ha alcun senso parlare di recessione).

I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ art. 13, 17, 18, 21, …

I diritti della personalità sono riconosciuti anzitutto alla persona umana (es. Cost., Trattato sulla tolleranza di Voltaire), essi sono:

  • essenziali, cioè spettano a tutti indistintamente;
  • personalissimi, cioè ciascuno è titolare dei suoi;
  • indisponibili, cioè non si possono cedere;
  • assoluti, cioè sono opponibili erga omnes (possono essere fatti valere nei confronti di tutti, che equivale a dire che tutti sono tenuti a rispettarli); al diritto assoluto si contrappone il diritto relativo, che è opponibile nei confronti di uno o più soggetti determinati (es. diritto di credito).

diritto all'integrità fisica: impunemente) l'integrità fisica.

Il nessuno può ledere lecitamente (quindi impunemente) l'integrità fisica.

Il nostro ordinamento la

Il diritto alla libertà personale protegge a tal punto che nessuno può obbligare a sottoporsi ad un trattamento medico-sanitario. Vi sono pochissime eccezioni: le vaccinazioni obbligatorie, per ragioni di salute pubblica (è scientificamente dimostrato che la vaccinazione di massa impedisce drasticamente la diffusione delle epidemie) ed il trattamento sanitario obbligatorio (riservato per scompensi psichiatrici), laddove ci sia pericolo per il soggetto e/o per la pubblica incolumità (si tratta comunque di casi estremi, e il provvedimento ha sempre un tempo limitato).

È chiaro che in casi di incapacità sia il rappresentante legale ad esercitare questo diritto, ma deve farlo nell'interesse dell'incapace (es. minore), altrimenti è perseguibile (vedi caso testimoni di Geova e trasfusioni).

"Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge,

all'ordine pubblico o al buon costume". (Art. 5 c.c.)

La tutela dell'integrità fisica prevede inoltre che qualsiasi atto che possa recare un danno permanente in quel senso sia vietato (non solo la vendita, ma anche la donazione, es. non sarebbe possibile donare in vita le cornee, il rischio sarebbe quello che gli indigenti diventino il magazzino di ricambio per i più abbienti; è possibile tuttavia donare per es. un rene, il midollo, il sangue, perché scientificamente non arreca danni). Come espresso nella seconda parte dell'articolo una delle declinazioni dell'integrità fisica coinvolge il buon costume (es. nessuno può obbligare ad avere un rapporto con una escort o un gigolò).

"Ogni persona ha diritto al nome che per legge le è attribuito" (Art. 6, comma 1, c.c.)

Il diritto al nome: nessuno può utilizzare indebitamente il nome altrui.

La persona, alla

quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che
Dettagli
A.A. 2020-2021
26 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MinervaPallade di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Lucchini Guastalla Emanuele.