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USO GIURISPRUDENZIALE DELLA CONSIDERATION,
diverso rispetto all’uso concreto della causa fatto nei nostri ordinamenti. Al riguardo si può dire che:
Il giudice non può sindacare il valore della consideration (consideration need to be adequate),
basta un granello di pepe come consideration (peppercor theory)
La consideration deve essere almeno sufficiente (consideration must be sufficient),
interpretata sempre sulla base di ciò che le parti dicono (in contrapposizione con la precedente)
La consideration non deve essere qualcosa data nel passato (consideration must not be
per cui la giustificazione dell’impegno non può essere precedente all’assunzione
past),
dell’impegno (es. caso Eastwood v. Kenyan del 1840: non è possibile dire “ti do qualcosa
perché mi hai salvato la vita”)
La consideration deve provenire dallo stipulante (consideration must move from the
promissee) ed è il problema del contratto a favore di terzi: ad esempio se un soggetto paga ad
una compagnia amministrativa un premio assicurativo di cui beneficerà un terzo, questo
contratto sarebbe privo di consideration perché la promessa arriva da chi paga l’assicurazione e
non da chi ne giova.
La consideration non deve necessariamente andare al promittente (consideration need not
move to the promisor). –
ORDINAMENTO TEDESCO: § 780 BGB promessa unilaterale
Al di là del requisito della forma, è chiaro che nell’ordinamento tedesco, così come il quello
a prescindere dall’esistenza di
svizzero e in parte in quelli austriaco e olandese, il mero accordo,
una causa, può essere di per sé vincolante.
Questa è tra l’altro la direzione verso la quale muovono non solo gli strumenti sovranazionali, ma
anche quelli nazionali, che percepiscono in maniera sempre più crescente come intralcio le nozioni
di causa e consideration, affrontando i problemi forse più rilevanti (invalidità o illiceità del contratto,
impossibilità iniziale della prestazione, vizi del consenso quali l’errore, omissioni, unadempimento
dell’obbligazione, vantaggio sproporzionato) con norme specifiche che parlano di contratto in sé a
prescindere dalla causa. 23
L’EQUILIBRIO DELLE PRESTAZIONI
Il problema che si pone è quello del monitoraggio dell’equilibrio delle prestazioni e, in particolare,
capire se attraverso la causa e la consideration sia possibile pervenire ad uno strumento di
intervento giurisprudenziale nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le prestazioni delle parti,
con riferimento ad un vizio genetico, non sopravvenuto.
Anche nell’ambito dei rapporti internazionali tradizionalmente il problema è di difficile soluzione
perché, anche con riferimento alla CONVENZIONE DI VIENNA si ha una disciplina che opta
sostanzialmente per la consapevole non interferenza sul punto, nel senso di escludere dal
proprio ambito di disciplina tutte le questioni di validità (art 4 CISG).
Il primo problema che si pone è quello di .
INTERPRETARE QUESTA NOZIONE DI VALIDITÀ
Pensando alle questioni di forma, se un ordinamento chiede la forma scritta per la validità del
contratto si pone il problema se questa questione viene disciplinata dalle norme nazionali o dalle
per esigenza di uniformazione prevale ovviamente sull’art 4 l’art
disposizioni della Convenzione: 11
della CISG per cui qualsiasi forma, anche orale, è valida, arrivando così a dire che la nozione di
validità va circoscritta sulla base della stessa Convenzione e non dei singoli ordinamenti.
di libertà della forma di cui all’art 11
Per questo motivo , si può dire che vale il principio e che
nella delimitazione dell’area esclusa dalla disciplina,
quindi non rientrano nell’art 4,
le questioni relative alla forma.
Questo vale anche per tutte quelle norme che riguardano i contratti conclusi mediante moduli o
formulari che prevedono dei requisiti di validità, talvolta formali e talvolta sostanziali, perché se è
una questione di forma prevale l’art 11 mentre se è una questione di validità prevale l’art 4,
rimanendo fuori dall’ambito di competenza della Convenzione stessa.
Va quindi interpretata in maniera restrittiva la lacuna dell’art 4, sulla base della stessa
Convenzione: ogni volta che si arrivi a capire che c’è una questione di validità non trayyaya dalla
Convenzione (es. contratto concludo con dolo o violenza), si applicherò il diritto nazionale sulla
base del diritto internazionale privato.
LA DOMANDA È SE TUTTI QUEI MECCANISMI DI CAUSA E CONSIDERATION IN FUNZIONE DI
MONITORAGGIO DELLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO DEVONO TROVARE APPLICAZIONE
DEI DIRITTI NAZIONALI IN VIRTÙ DELL’ART 4 .
SULLA BASE
Questione molto discussa che trova spesso analisi divergenti laddove la causa sia usata per
se la causa è usata per monitorare l’illiceità è sicuramente una questione
motivi differenti, perché
rientrante nell’art 4 (e allora sarà disciplinata dal diritto nazionale),
di validità ma se la causa è
usata ad esempio per determinare la validità di una successiva modifica del contratto, la questione
nell’art 4 ma una questione
non è considerata una questione di validità contrattuale rientrante
rientrante nell’art 29 dove si dice che un contratto può essere modificato con il mero accordo delle
parti, e quindi questa seconda funzione della causa rientra nella competenza della Convenzione.
Negli ordinamenti di Common law, sulla base delle tradizionali impostazioni della consideration,
la modifica di un contratto preesistente è una promessa priva di consideration.
A riguardo si può citare il del 1902.
CASO AMERICANO ALASKA PACKERS
Nel caso di specie un certo numero di marinari che erano stati ingaggiati per andare a lavorare in
Alaska, una volta arrivati sul posto, appena sbarcati, richiedono un aumento piuttosto consistente
del salario convenuto già in un precedente accordo. Stante l’esigenza di avviare i lavori, il
“datore di lavoro” accetta ma, completato il lavoro e tornati gli uomini in patria, rifiuta
committente
di pagare il maggior compenso accordato in quella sede.
In questo caso il contratto è nato squilibrato, non lo è diventato: ci si chiede allora se, sulla base
di assenza o presenza di consideration, la modifica del contratto sia valida.
Per la tradizionale impostazione non c’è consideration perché sarebbe servita una fresh
consideration, una nuova causa/controprestazione.
Per l’ordinamento italiano vi sarebbe un abuso dei marinai, poiché il committente aveva fatto un
investimento ed essi, in forza della loro posizione, avrebbero chiesto aumento che il committente
non poteva rifiutare per non avere un danno troppo considerevole.
I percorsi possibili sono due, sono due le prospettive da cui può essere preso il problema :
per cui c’è un vizio del consenso del committente nel secondo
Un percorso soggettivo,
contratto, in quanto in quel caso non poteva far altro
Un percorso oggettivo, per cui si può sostenere che il secondo contratto è privo di causa. 24
Partendo dall’idea che il contratto ha la funzione di aumentare il benessere complessivo,
per cui il benessere in surplus che porta il contratto dovrebbe essere diviso equamente tra le parti,
ammettere che una parte possa concedere la propria prestazione solo a fronte di una
controprestazione più alta, vorrebbe dire consentire che una parte possa avere tutto il maggior
profitto: in questo caso quindi verrebbe tolta la vincolatività al primo accordo.
Il superamento di questa giurisprudenza tradizionale si ha attraverso il formante legislativo:
dell’U.C.C
al § 2-209 infatti, legge modello adottata sia a livello sovrastatale che in tutti gli stati
americani tranne la Louisiana, è stata introdotta la norma per cui un accordo in materia di
(non applicabile quindi al caso dell’Alaska Packers),
vendita per modificare un contratto ed
essere vincolante, non ha bisogno di consideration. 25
CONSENSO CONTRATTUALE
E CONGRUITÀ DELLO SCAMBIO
Il contratto può essere visto Con maggior attenzione alla volontà, come accordo
Con maggior attenzione all’equilibrio, come scambio.
IL PROBLEMA CHE SI PONE È SE IL MERO SQUILIBRIO DEL CONTRATTO PUÒ CONSENTIRE
DI SVICOLARSI ALLA PARTE CHE HA PROMESSO LA PRESTAZIONE PIÙ ONEROSA.
In linea del tutto teorica, gli strumenti di intervento per sostenere la non vincolatività
dell’accordo sono diversi:
Le regole sulla formazione del contratto (es. errore), chiaramente tese a valorizzare la volontà
delle parti (tesi soggettiva)
Possono essere anche demandati a soggetti diversi che operano ex ante, come ad esempio il
legislatore che fissa degli standards minimi obbligatori (es. salario minimi o tassi soglia)
Oppure, spostandosi dal piano individuale, la forma della contrattazione collettiva, ossia accordi
sindacali o accordi di associazione di consumatori
Un’altra ipotesi generale è la previsione di clausole generali formulate dal legislatore che
diventano strumento mediante il quale le Corti possono intervenire in vario modo, modificando o
cancellando il contratto.
Lo stesso problema, dal punto di vista della politica legislativa, può essere gestito attraverso
modelli estremamente diversi.
EVOLUZIONE STORICA attenzione all’accordo
Il diritto romano ha dedicato particolare e alla volontà delle parti.
Il diritto canonico ha valorizzato la dottrina del giusto prezzo, recuperando la teoria di Aristotele,
l’istituto
ed ha elaborato della lesio ultra dimidium, nozione del tutto estranea al diritto romano,
per cui se lo squilibro va oltre la metà il vizio è insanabile e porta al rimedio della rescissione.
Questa teoria è stata superata nel 700-800 con la teoria economica del lasseiz-faire e della
valorizzazione dell’autonomia della volontà, per cui le parti devono essere libere di accettare
qualsiasi condizione a meno che non vi siano vizi del consenso, quindi libere di scegliere anche
accordi del tutto sconvenienti purché non vi sia un’alterazione della formazione della volontà.
di criteri di valutazione dell’equilibrio crea un suo squilibrio,
La fissazione da parte del legislatore
ma è un dato di certezza che supera la difficoltà di provare caso per caso quale fosse stata la reale
intenzione delle parti.
Questa autonomia delle parti rimane caratterizzazione del sistema inglese.
Rimane anche in Francia ma limitata: nel 1804 infatti la rescissione