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La legge prevede anche che ci siano forme di pubblicità relativi all'organizzazione e all'operato
delle pubbliche amministrazioni.
Dopo aver descritto la procedura per arrivare alla formazione di un provvedimento amministrativo ,
si fa una distinzione tra i vari atti amministrativi.
“atti amministrativi”
Gli atti amministrativi possono essere meri atti amministrativi o provvedimenti amministrativi , nel
linguaggio quotidiano racchiudiamo questi due nel termine atti amministrativi. I provvedimenti
amministrativi sono dotati di imperatività e cioè della capacità di incidere sulle posizione giuridiche
senza il consenso dei soggetti interessati, mentre i meri atti amministrativi sono più legati alle varie
procedure interno al procedimento(pareri) e non godono di questo potere.
I provvedimenti amministrativi godono di particolari poteri : imperatività , autoritarietà,
esecutività,esecutorietà, inoppugnabilità. Oltre a questo i provvedimenti amministrativi si dividono
in provvedimenti ampliativi o provvedimenti restrittivi, fra i primi ci sono le concessioni,
autorizzazioni , deroghe, tra i secondi ci sono revoche, divieti, sanzioni,espropriazioni per pubblica
utilità. Gli elementi invece necessari che compongono un provvedimento amministrativo sono:il
soggetto e cioè chi è il titolare del potere amministrativo che viene esercitato tramite il
provvedimento, l'oggetto e cioè che effetti si producono con tale provvedimento, la causa , la
motivazione , la forma e gli elementi accidentali.
Ci sono alcune cause però che producono l'annullabilità dei provvedimenti amministrativi, e cioè ci
si sta riferendo ai già richiamati vizi di legittimità( eccesso di potere , violazione di legge ,
incompetenza, il vizio dell'incompetenza è riferito all'esercizio di un potere spettante ad un altro
organo o soggetto e quindi si può parlare di incompetenza generale se l'amministrazione ha fatto
uso di un potere spettante ad un 'autorità non amministrativo o perchè l'autorità amministrativa ha
fatto uso di un potere spettante ad un altro apparato amministrativo; invece si parla di incompetenza
relativa se l'amministrazione ha fatto uso di un potere spettante ad un altro organo del medesimo
apparato amministrativo).
“l'autotutela”
L'autotutela è un potere spettante alla pubblica amministrazione , mediante il quale è possibile
eliminare o ridurre i conflitti che possono nascere dai suoi atti illegittimi , provvedendo
direttamente ad annullarli , modificarli o sanarli, di questo potere ne è titolare l'organo che ha
adottato l'atto e gli organi gerarchicamente superiori. L'istituto che mira a salvare gli atti sanabili è
la sanatoria , e si parla di ratifica , convalida ,conversione; l'annullamento d'ufficio consiste invece
nel potere di annullamento del provvedimento amministrativo ,e infine c'è la revoca che consiste
nell'annullamento per il futuro del provvedimento a causa di mutamenti intervenuti , non presenti al
momento della stipula.
“le forme di tutela contro gli atti illegittimi della pubblica amministrazione”
Esistono forme di tutela previste per soggetti lesi da atti illegittimi della pubblica amministrazione e
queste forme sono: il ricorso amministrativo ordinario e il ricorso amministrativo straordinario, il
primo si può dividere in ricorso gerarchico che ha carattere generale o ricorso in opposizione che ha
carattere speciale, mentre il secondo è un rimedio amministrativo di carattere generale ,applicabile
soltanto ai procedimenti definitivi( e cioè che hanno passato immune il il ricorso in via ordinaria),
può essere presentato entro 120 giorni presso gli organi di giustizia amministrativa.
“gli organi della giustizia amministrativa”
Gli organi della giustizia amministrativa ordinaria al momento attuale sono il TAR e il consiglio di
stato, organi di appello di secondo grado. La funzione fondamentale di questi organi sta nel giudizio
di legittimità sugli atti amministrativi della pubblica amministrazione , con la possibilità di