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Strumentali→possono
per l'avvio del procedimento finale.
all'esigenza che le attività private siano svolte nel rispetto degli interessi
Ampliativi→rispondono autorizzazioni
della collettività o a vantaggio di questa. Vi rientrano: le = procedimenti coi quali
l'amm. rimuove un limite all'esercizio di un diritto che preesiste nel patrimonio giuridico del privato
(possono essere: di dispensa rispetto ad una imposizione, costitutive di situazioni giuridiche,
concessioni
permissive all'esplicazione dell'attività, e ricognitive di determinati requisiti); le =
creano una situazione giuridica nuova in capo al destinatario, l'amm. attribuisce beni o altre utilità
di sua spettanza ai privati, col fine di consentire il migliore sfruttamento di questi, conservando
poteri di vigilanza e direzione.
a ristabilire assetti violati, ad acquisire utilità in mano pubblica o a sanzionare
Restrittivi→tesi
condotte illegittime, comportano un sacrificio degli interessi del singolo. Vi rientrano: quelli
ablatori = coi quali si producono effetti di sottrazione di beni o situazioni giuridiche dei privati per
esigenze di interesse pubblico (possono essere: reali, personali,obbligatorie); quelli sanzionatori =
avviati d'ufficio, possono avere effetti di ripristino della situazione pregiudicata dal comportamento
illecito o di mera afflizione pecuniaria o interdittiva.
certezze relative a fatti rilevanti. (di scienza, di conoscenza)
Dichiarativi→formano
cui l'amm. definisce la propria struttura, individua gli uffici, ripartisce le
Organizzativi→con
competenze ed i loro rapporti, ecc.
il profilo dell'oggetto si hanno controlli su atti, su attività e su organi;sotto
Di controllo→sotto
quello dell'autorità che vi procede, controlli interni o esterni; in funzione del parametro utilizzato
nella verifica, controlli di legittimità e di merito.
all'adozione di un provv. che incide in vario modo su un atto adottato in
Di secondo grado→tesi
precedenza dalla p.a., esplicano effetti retroattivi con il limite dell'incidenza sfavorevole sui diritti
quesiti dei terzi o del destinatario.
Si distinguono sotto il profilo funzionale a seconda che si concretizzino in una nuova analisi:
riesame
dell'atto per verificarne la validità = = provv. che in caso d'invalidità dell'atto, lo rimuove
con efficacia ex tunc, si avrà l'annullamento d'ufficio, che deve essere conforme a ragioni di
interesse pubblico; revisione
o dei suoi effetti per vagliarne la permanente rispondenza all'interesse perseguito = =
rimuove l'atto con effetti ex nunc, si avrà la revoca, provv. eliminatorio adottato quando il
precedente non sia più opportuno in ragione di sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
(le 2 modalità essenziali in cui si esplica il potere di autotutela dell'amministrazione)
- i PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
. È l'atto unilaterale che produce effetti nella sfera giuridica dei terzi. (cd. imperatività)
. Elementi essenziali sono l'individuazione del soggetto che lo adotta e il suo oggetto.
. La qualificazione è data dal tipo di potere che viene esercitato, non dalla natura giuridica del sogg.
. È efficacie anche se invalido, se non impugnato in tempi brevi, l'illegittimità non può esser più
dichiarata in sede giurisdizionale.
. L'esternazione degli atti amministrativi può essere: espressa (scritta, orale, comportamentale,
informatica), implicita (desumibile da un diverso provv. che necessariamente lo presuppone), o
tacita (quando all'inerzia dell'amm. la legge attribuisce il valore di provv. positivo o negativo).
Si afferma esser regola generale la libertà delle forme, ma il ricorso alla forma scritta risulta
frequente per ragioni di certezza, pubblicità, tutela dei destinatari e prova.
. Definiti semplici sono i provv. costituiti dalla decisione amm., adottata da un unico sogg., che
produce effetti nei confronti di destinatari determinati.
Sono atti generali i provv. amm. rivolti a destinatari indeterminati (sottratti all'obb. di motivazione),
distinguendosi da quelli normativi per il fatto di essere concreti, cioè attinenti ad una situazione
specifica. Alla formazione della determinazione amm. possono partecipare diverse autorità amm.,
portatrici ognuna dei diversi interessi oggetto di regolazione.
. Caratteri:
Esecutività è l'attitudine dell'atto amministrativo a produrre in astratto gli effetti in via immediata,
non appena risulti perfezionato. (può esservi un differimento quando la legge apponga un termine
iniziale o una condizione sospensiva per la produzione degli effetti)
Esecutorietà è il potere dell'amministrazione di portarlo ad esecuzione anche contro la volontà dei
destinatari e prescindendo dal ricorso agli strumenti giurisdizionali.
Validità denota la conformità all'ordinamento. (giustifica la regola per la quale l'atto produce i
propri effetti anche se invalido)
Efficacia denota l'attitudine a produrre effetti.
motivazione
. La , prevista esplicitamente dalla legge sul procedimento, deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione,
in relazione alle risultanze dell'istruttoria; ne sono esclusi gli atti normativi e quelli a contenuto
generale. La funzione è assicurare una maggiore trasparenza all'azione amministrativa, consentendo
al destinatario del provvedimento e ai terzi di esercitare una più efficace forma di controllo sul suo
operato.
patologie
. Le
La violazione della norme può essere di natura commissiva od omissiva, a seconda che sia il
prodotto dell'esercizio o del mancato esercizio del potere. La patologia dell'attività amministrativa
può essere riconducibile al momento procedimentale o alla decisione provvedimentale.
comporta l'invalidità della fattispecie, pertanto produce i propri effetti e non
a) l'irregolarità→non
può per tale vizio essere oggetto di rimozione, ma di mera correzione. (i “vizi non invalidanti”sono
legati alla logica dell'economia processuale e del buon andamento dell'azione amm., quando si
dimostri che il contenuto del provv. non avrebbe potuto esser diverso da quello adottato non è
annullabile)
b) l'annullabilità→ l'atto è invalido, ma produce effetti sino alla sua eliminazione. (è la regola x i
vizi, che possono attenere tanto al provvedimento quanto agli atti procedimentali, che possono esser
impugnati direttamente solo in quanto ne derivi una immediata lesione per il soggetto)
I vizi da quale scaturisce sono:
violazione di legge = violazione di una norme di legge, di atto avente valore di legge, di
regolamento e direttiva comunitaria.
Incompetenza = contrasto con una disposizione attinente alla ripartizione dei compiti tra organi
ed uffici e alle norme che regolano il funzionamento degli organi collegiali, si verifica quando i
soggetti in conflitto appartengono a diversi poteri dello stato. (distinta è la carenza di attribuzione,
violazione più grave del principio di legalità che comporta la nullità, si verifica quando i soggetti in
conflitto appartengono a diversi poteri dello stato)
eccesso di potere = sanziona le patologie riguardanti il modo in cui il fine pubblico è perseguito;
ravvisabile ogniqualvolta vi sia un contrasto con canoni e i principi generali dell'azione
amministrativa. (disparità di trattamento, travisamento dei fatti, contraddittorietà, ingiustizia,
illegittimità) più grave d'invalidità. È nullo il provvedimento:
c) la nullità→forma
. Mancante degli elementi essenziali
. Viziato da difetto assoluto di attribuzione (carenza di potere in astratto)
. Adottato in violazione o in elusione del giudicato (le sentenze civili o amm. pronunciate contro
l'amm. e passate in giudicato impongono a questa di darvi esecuzione, il rimedio contro
l'inosservanza è il giudizio di ottemperanza con il quale l'amm. viene coattivamente obbligata)
- il silenzio non significativo (silenzio-inadempimento), consiste nell'inerzia rispetto ad un dovere di
provvedere; il giudice in sede di accertamento può valutare la fondatezza della pretesa del cittadino,
nel caso di provv. discrezionali, il cittadino potrà ottenere solo la dichiarazione dell'obbligo di
provvedere, mentre l'amm. si dovrà pronunciare conservando la discrezionalità in ordine al
contenuto, nell'ipotesi di provv. vincolati, l'amm. sarà tenuta ad adottare il provv. nei termini
indicati dalla sentenza ( non superiore a 30gg.)
III Le attività consensuali
- fattispecie miste a prevalenza pubblicistica
a) atti amministrativi di privati:
es. di esercizio privato di pubbliche funzioni; figure di munera, alle quali si realizza la doppia
imputazione in capo a sogg. privati e pubblici, l'una attinente alla propria sfera giuridica, l'altra
relativa alla sfera di attribuzione di cura di un interesse altrui. L'estensione agli atti del
concessionario del regime proprio degli atti amm. è stata giustificata con la teoria dell'organo
indiretto: il sogg. privato, attraverso l'atto di concessione da parte dell'amm., diverrebbe un organo
della stessa.
b) accordi tra p.a. e privati:
→quando un rapporto consensuale fra amm. e privati si inserisce all'interno del
accordi integrativi
procedimento, condizionando il contenuto discrezionale del provvedimento conclusivo.
→sostituiscono l'atto decisorio conclusivo del procedimento; tale possibilità
accordi sostitutivi
sussiste solo in presenza di poteri discrezionali dell'amm., essendo difficilmente configurabile la
stipulazione di questi in presenza di poteri vincolanti, e quando assicurino a tutte le parti un
beneficio ulteriore rispetto a quello che discenderebbe del provv. sostituito.(forma scritta a pena di
nullità)
c) accordi organizzativi fra p.a. per l'esercizio di funzioni e servizi:
in parte richiamano gli elementi essenziali degli acc. sostitutivi, ma non vi è richiamata la norma
secondo cui l'amm. può, salvo indennizzo, recedere unilateralmente dall'accordo quando lo rendano
opportuno sopravvenuti motivi d'interesse pubblico, ma potrà censurare in sede giurisdizionale il
rifiuto delle altre parti di modificare l'assetto degli interessi originariamente concordato, qualora tale
rifiuto non sia conforme al principio di leale collaborazione tra gli enti pubblici. (tali modalità di
svolgimento associato di funzioni e servizi, è reso obbligatorio dai recenti provv. normativi
finalizzati alla razionalizzazione