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22/11/21

Secondo l’impostazione di Costantino Mortati ci sono 4 principi fondamentali posti alla base della nostra Costituzione:

  1. Principio democratico
  2. Principio personalista
  3. Principio pluralista
  4. Principio lavorista

1. Ne abbiamo parlato tenendo in considerazione l’art. 139 in correlazione con l’art 1 e in tanti altri casi. La democrazia, e gli strumenti di tutela della stessa, bisogna vederli anche in relazione ai cambiamenti che subisce la società: ad esempio oggi, la pienezza della cittadinanza, si misura non soltanto con il tradizionale godimento dei diritti legati alla cittadinanza, ma anche con questo aspetto di garanzia di accesso e connessione alla rete. Si parla anche di quarto potere: la stampa, nel senso che orienta, condiziona.

2. Affermare il principio personalista significa considerare la persona umana come il bene primario, superiore ad ogni altro. L’uomo è il fine, l’ordinamento giuridico è il mezzo per realizzare il fine. L’uomo non è per lo Stato, ma è lo Stato che è per l’uomo, così come sono per l’uomo le formazioni sociali, come ad esempio la famiglia. Nel sistema dei valori recepito dalla Costituzione, la persona umana riveste un ruolo centrale. Come detto da Giorgio La Pira, in Assemblea Costituente: “La persona umana è la pietra angolare del nuovo edificio costituzionale”. Si può dire che tutto l’impianto costituzionale è concepito in modo da consentire alla persona umana di crescere, di valorizzarsi, di realizzarsi nella pienezza del suo essere. Il principio personalista permea l’intero impianto costituzionale. L’articolo della Costituzione al quale fare riferimento è l’art. 2: l’uso del verbo “riconoscere” non è casuale, significa che i diritti della persona sono preesistenti allo Stato; essi non sono concessi dalle autorità pubbliche, sono diritti naturali di cui le autorità pubbliche non possono non prendere atto e che devono proteggere (“garantisce”). La persona umana è concepita come valore trascendente al corpo sociale: ha uno statuto giuridico anteriore ad ogni costruzione statale, uno statuto che è originario. Giorgio La Pira mette in evidenza la netta cesura rispetto al passato fascista; nella visione fascista tutto è nello Stato e nulla vi è al di fuori: lo Stato concepito alla maniera fascista è questo assoluto onnipotente creatore del diritto, e quanto ai singoli e quanto alle comunità che i singoli creano, non hanno una spontaneità propria, hanno invece una derivazione, sono organi di quell’unico organismo che è l’ordinamento statale. Nella derivazione costituente c’è prima di tutto la persona umana. Lo Stato non è tutta la società, dice La Pira, è una delle forme nelle quali si articola l’organismo sociale: c’è lo Stato, ma c’è anche la società economica, la società religiosa, quella familiare e così via... Lo Stato coordina, ma non è l’ente che comprende tutto e non è la derivazione del tutto.

22/11/21

Secondo l'impostazione di Costantino Mortati ci sono 4 principi fondamentali posti alla base della nostra Costituzione:

  1. Principio democratico
  2. Principio personalista
  3. Principio pluralista
  4. Principio lavorista
  1. Ne abbiamo parlato tenendo in considerazione l’art. 139 in correlazione con l’art 1 e in tanti altri casi. La democrazia, e gli strumenti di tutela della stessa, bisogna vederli anche in relazione ai cambiamenti che subisce la società: ad esempio oggi, la pienezza della cittadinanza, si misura non soltanto con il tradizionale godimento dei diritti legati alla cittadinanza, ma anche con questo aspetto di garanzia di accesso e connessione alla rete. Si parla anche di quarto potere: la stampa, nel senso che orienta, condiziona.
  2. Affermare il principio personalista significa considerare la persona umana come il bene primario, superiore ad ogni altro.L’uomo è il fine, l’ordinamento giuridico è il mezzo per realizzare il fine. L’uomo non è per lo Stato, ma è lo Stato che è per l’uomo, così come sono per l’uomo le formazioni sociali, come ad esempio la famiglia. Nel sistema dei valori recepito dalla Costituzione, la persona umana riveste un ruolo centrale.Come detto da Giorgio La Pira, in Assemblea Costituente: "La persona umana è la pietra angolare del nuovo edificio costituzionale". Si può dire che tutto l’impianto costituzionale è concepito in modo da consentire alla persona umana di crescere, di valorizzarsi, di realizzarsi nella pienezza del suo essere. Il principio personalista permea l’intero impianto costituzionale.L’articolo della Costituzione al quale fare riferimento è l’art. 2: l’uso del verbo “riconoscere” non è casuale, significa che i diritti della persona sono preesistenti allo Stato; essi non sono concessi dalle autorità pubbliche, sono diritti naturali di cui le autorità pubbliche non possono non prendere atto e che devono proteggere (“garantisce”). La persona umana è concepita come valore trascendente al corpo sociale: ha uno statuto giuridico anteriore ad ogni costruzione statale, uno statuto che è originario.
  3. Giorgio La Pira mette in evidenza la netta cesura rispetto al passato fascista; nella visione fascista tutto è nello Stato e nulla vi è di al di fuori; lo Stato concepito alla maniera fascista è questo assoluto onnipotente creatore del diritto, e quanto ai singoli e quanto alle comunità che i singoli creano, non hanno una spontaneità propria, hanno invece una derivazione, sono organi di quell’unico organismo che è l’ordinamento statale. Nella derivazione costituente c’è prima di tutto la persona umana.Lo Stato non è tutta la società, dice La Pira, è una delle forme nelle quali si articola l’organismo sociale: c’è lo Stato, ma c’è anche la società economica, la società religiosa, quella familiare e così via... Lo Stato coordina, ma non è l’ente che comprende tutto e non è la derivazione del tutto.

Questo però non significa sposare l'individualismo: l'uomo vive una vita di relazione ed è chiamato all'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale; la dottrina e la giurisprudenza hanno sottolineato che il principio di solidarietà fa tutt'uno con quello personalista, essendo a questo inscindibilmente legato; il principio personalista si afferma, se non in opposizione, ma certo in netto superamento, rispetto alle concezioni dell'individualismo liberale, tradottesi in vario modo nelle Costituzioni europee dell'800.

La restrizione delle libertà è possibile ma va considerata come un evento eccezionale, con due garanzie fondamentali che sono la riserva di legge e la riserva di giurisdizione. Anche le pene non possono consistere in trattamenti contrari al principio di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Duplice essenza della pena:

  • Finalità rieducativa: lo Stato si fa carico di rieducarti e recuperarti
  • La pena ha una funzione retributiva-afflittiva: paghi per quello che hai commesso

23/11/21

Articolo di giornale: Mario fa la storia, sì al suicidio assistito Mario, malato tetraplegico immobilizzato a letto da 10 anni ha il via libera dell'ASL delle Marche. Dobbiamo ricordare che c'è stata nel 2018 un'importante decisione della Corte Costituzionale: ordinanza 207/2018. A questo proposito la Corte d'Assise di Milano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p.: sospende il giudizio e solleva questioni di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale.

In questo caso la norma oggetto è la 580 c.p. mentre le norme parametro (costituzionali) sono l'art. 2, 13, 117.

Ricordiamo che il c.p. fu approvato in epoca fascista, risente della sua visione e la materia del suicidio è disciplinata da questo codice. La disposizione 580 del c.p., infatti, dovrebbe essere riletta alla luce della Costituzione: in particolare il concetto personalistico enunciato dall'art. 2 che pone l'uomo al centro e l'art. 13 per quanto riguarda la libertà personale.

Quindi, la Corte rileva che la situazione portata in esame è una situazione non compatibile con la Costituzione. In pratica, la Corte Costituzionale ha segnalato una situazione di illegittimità costituzionale, ma non è arrivata a pronunciarsi; ha rimesso ordinanza rinviando la questione al Parlamento.

La Corte Costituzionale non si è espressa a favore dell'aiuto al suicidio, ma ha osservato la realtà e ha rilevato delle situazioni in cui il comportamento di colui che aiuti il soggetto a togliersi la vita non può essere penalmente sanzionato:

  • Persona affetta da patologia irreversibile (accertata da medici)
  • Patologia fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili
  • Persona che deve essere tenuta in vita grazie a trattamenti di sostegno vitale
  • Persona in grado di prendere decisioni libere e consapevoli

—> pensiero del popolo: ad oggi la maggioranza delle persone vorrebbe risparmiare a sé stessa la sofferenza inutile in caso di malattia non curabile.

L’ordinamento è orientato verso la tutela della vita. Nell’ipotesi in cui sia lo stesso soggetto a dire che la vita non merita più di essere vissuta, in cui il vivere stesso sia lesivo della dignità umana, che cosa succede? All’ordinanza ieri citata ha fatto seguito una sentenza della Corte Costituzionale (242/2019), perché il Parlamento è rimasto inerme: l’art. 580 del c.p. deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per la violazione degli art. 2, 13, e 32,II; per questi motivi la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del c.p. nella parte in cui […]

Dopo questa sentenza il Parlamento avrebbe dovuto intervenire per disciplinare il procedimento di conclusione della vita di chi abbia chiesto di essere assistito nel suicidio; ciò non è stato fatto a causa delle profonde frammentazioni politiche, si rinvia fino a quando si può. —> difficoltà del legislatore a intervenire

Entra in gioco anche la questione dell’obiezione di coscienza di un sanitario.

Tra le funzioni della Corte Costituzionale c’è anche quella di giudicare sull’ammissibilità del referendum abrogativo; il controllo della Corte di Cassazione è un controllo di legittimità mentre quello della Corte Costituzione è di ammissibilità. Questa funzione non è prevista dall’art. 134 della Costituzione, che elenca le funzioni della Corte, ma è stata aggiunta da una legge costituzionale del 1953. L’art. oggetto del referendum sarebbe il 579 c.p. (omicidio del consenziente)

SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE:

  • Giudizio in via incidentale quando la questione di legittimità costituzionale è portata a Corte da un giudice
  • Giudizio in via principale, in via diretta o in via d’azione
  • Principio pluralistico: garanzia del pluralismo politico (art.49), pluralismo sindacale (art. 39), pluralismo territoriale (art. 5) —> principio di unità e indivisibilità del territorio della Repubblica, nasce anche il tema della secessione legata al gettito fiscale; esiste anche il principio autonomistico: Stato decentrato. C’è anche tutto il discorso del Titolo V (della parte II della Costituzione) cambiato con legge costituzionale del 2001 (referendum con esito positivo): l’idea di fondo era quella di potenziare l’autonomia di fondo delle autonomie, realizzando uno Stato più decentrato (il concetto di autonomia è incompatibile con uno Stato centralista e autoritario).
  • Pluralismo religioso: art. 8, 19 (tra i principi supremi c’è il principio di laicità, l’Italia NON è uno Stato confessionale)

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29/11/21

  • Pluralismo linguistico

    sono tutelate le minoranze linguistiche (art.6); esse sono collocate per lo più nelle regioni a statuto speciale (es. Trentino Alto-Adige: tedesco, ladino; Friuli Venezia-Giulia: sloveno). Costituenti: momento storico in cui bisognava italianizzare.

  • Pluralismo informativo e dei mezzi di informazione

    rappresenterebbe il “quarto” potere. L'informazione può condizionare l'opinione pubblica e le stesse istituzioni. Nei paesi autoritari/totalitari esiste un’unica fonte informativa: ai tempi dell’URSS c’era un’informazione ufficiale, l’informazione di regime. Negli stati liberal-democratici c’è normalmente pluralismo dell’informazione.

Monopolio e oligopolio (duopolio) sono in antitesi col pluralismo. Duopolio presente soprattutto nel mondo dell’informazione televisiva: la Costituzione nomina la stampa ma non nomina la televisione.

Canali Rai: pluralismo di regime Rai 1 democrazia cristiana, Rai 2 Partito Socialista e Rai 3 Partito Comunista. Iniziano poi a nascere emittenti private.

  • Pluralismo d’istruzione

    diritto all’istruzione, scuole statali per tutti gli ordini e gradi; lo Stato DEVE istituire scuole di ogni ordine e grado (obbligo scolastico di almeno 8 anni, art. 34) la scuola statale non è una scuola uniformata e omologata —> esiste la libertà d’insegnamento che è tutelata dalla Costituzione: nel parlare di un argomento l’insegnante sceglierà le modalità che ritiene più opportune. La nostra Costituzione riconosce la presenza delle scuole private e ciò accresce il pluralismo. Duplice pluralismo: libertà di insegnamento e scuole private. Scuola privata in Italia ha significato soprattutto scuola cattolica. Le scuole private possono essere istituite e gestite ma senza oneri dello Stato. Tesi professor G. Valditara: lo Stato non ha costituzionalmente alcun obbligo, ma potrebbe comunque decidere di finanziare la scuola privata; questa tesi muove dai lavori preparatori della Costituente. L’emendamento Corbino fu presentato, poi approvato illustrandone il significato, ovvero non prevedere un obbligo di finanziamento a carico dello Stato, senza escludere che possa farlo. Si tratta di una tesi interpretativa non maggioritaria dell’art. 33.3.

Emerge l’aspetto dell’interpretazione basata sui lavori preparatori: l’argomento originalista è impiegato sempre ad adiuvandum per rafforzare interpretazioni alle quali la Corte perviene attraverso altri criteri e particolarmente attraverso gli argomenti letterale, sistematico o della discrezionalità del legislatore. Ma non si può costituire una tesi solamente basandosi sui lavori preparatori.

  • Pluralismo economico

    art. 40 e seguenti (“Costituzione economica”) —> economia mista. Servizi che oggi sono privatizzati un giorno erano in regime di monopolio statale

PRINCIPIO LAVORISTICO

Art. 1 Cost. "[...] fondata sul lavoro"

Definizione di Costantino Mortati:

Il titolo commisurativo del valore sociale del cittadino è desunto dalle sue capacità, non già da posizioni sociali acquisite senza merito del soggetto che ne beneficia. Il lavoro costituisce quindi il criterio fondamentale di valutazione sociale. La democrazia non deve essere meccanicisticamente egalitaria ma uniformarsi al principio a ciascuno secondo le sue capacità, senza ammettere privilegi.

È stato in particolare M. S. Giannini a mettere in evidenza questo significato di "fondata sul lavoro": negazione ed esclusione dei privilegi.

La formulazione dell’art. 1, comma 1 scaturisce da un ampio dibattito; P. Togliatti, segretario del PCI, aveva proposto “l’Italia è una Repubblica democratica di lavoratori”. Questa formulazione era stata appoggiata anche dai socialisti, però fu avversata dai democristiani, dai liberali e dai social-democratici. Fu A. Fanfani, nella seduta del 22 marzo 1947, a proporre la formula “[...] fondata sul lavoro” dicendo che con essa si esclude che la Repubblica possa fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fatica altrui, e si afferma invece che essa si fonda sul dovere, che è anche un diritto per ogni uomo, di trovare nel suo sforzo libero, la sua capacità di essere e di contribuire al bene della comunità nazionale.

Dire che la Repubblica è fondata sul lavoro, non significa considerare il lavoro come il valore supremo; il “valore supremo” è quello della persona umana. Il lavoro è strumento essenziale per realizzarlo, e, proprio per questo, la Costituzione lo configura come un diritto e lo rende oggetto di tutela in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35.1 Cost.).

Il lavoro è elemento eccitatore di mobilità sociale, che dovrebbe favorire la circolazione delle aristocrazie.

La società in cui viviamo è statica o dinamica?

Prima di tutto bisogna capire che aspetto stiamo analizzando. Si fa riferimento in particolare alle condizioni e alle classi sociali; una delle critiche che vengono spesso mosse alla nostra società è quella di essere una società statica: società in cui c’è una scarsa mobilità. Negli ultimi anni è comparso l’uso il termine di “casta”: gruppi sociali che tendono a difendere la loro condizione di vantaggio, i loro privilegi. La società è statica anche dal punto di vista della distribuzione della ricchezza. Non c’è la circolazione delle aristocrazie che si collega al comma 1 del primo articolo della Cost.: se pongo a fondamento della Repubblica il lavoro, significa che pongo a fondamento le capacità di ognuno di noi, ovvero le posizioni sociali si riconoscono sulla base del merito. (Art.34 prevede degli appositi mezzi di sostegno per i meritevoli).

È di tutta evidenza che c’è un legame tra il principio lavorista e quello democratico.

Art. 4 Cost. "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società."

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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