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LEGGI CHE REGOLANO LA PROFESSIONE

D.P.R. 7 settembre 1984, n. 821

"Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali"

Capo IV - Profilo professionale: assistenti sociali

49. Assistente sociale coordinatore.

L'assistente sociale coordinatore svolge attività e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Coordina l'attività del personale nella posizione funzionale di collaboratore. A tal fine, predispone, sulla base delle indicazioni emergenti dagli atti di programmazione dei servizi, i piani di lavoro e di intervento nel rispetto dell'autonomia operativa e delle necessità del lavoro di gruppo.

Assicura i collegamenti funzionali con altri uffici e servizi anche appartenenti ad amministrazioni diverse. Svolge attività di didattica nonché attività finalizzate alla propria formazione.

Ha la responsabilità

diretta dei propri compiti, limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare e per le direttive impartite al personale collaboratore.

50. Assistente sociale collaboratore. Ä L'assistente sociale collaboratore, nell'unità operativa cui è assegnato, partecipa all'elaborazione dei piani di lavoro e di intervento. Svolge le attività e gli interventi di servizio sociale previsti dai piani stessi, con autonomia operativa vincolata alle direttive ricevute. Svolge attività di didattica e attività finalizzata alla propria formazione. Ha la responsabilità diretta dei propri compiti limitatamente alle prestazioni ed alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

D.P.R. 15 GENNAIO 1987, n. 14 (GU n. 029 del 05/02/1987)

Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

  1. Il diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie costituisce l'unico titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale.
  2. Per il pubblico impiego il predetto diploma è titolo necessario per l'accesso alle posizioni caratterizzate dalle corrispondenti mansioni, secondo le definizioni dei profili professionali propri degli ordinamenti delle rispettive amministrazioni.

Art. 2.1. L'esercizio professionale cui si riferisce il diploma di cui all'art. 1 consiste nell'operare, in rapporto di lavoro subordinato od autonomo, con i principi, le conoscenze, i metodi specifici del servizio sociale e nell'ambito del sistema organizzato dalle risorse sociali, in favore di persone singole, di gruppi e di comunità, per prevenire e risolvere situazioni di bisogno.

Art. 3.1. L'efficacia giuridica di cui al presente decreto è riconosciuta di diritto ai diplomi già rilasciati dalle scuole.

Universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale già esistenti - Università di Siena, Parma, Firenze, Perugia, Pisa, Roma "La Sapienza" e Istituto Pareggiato "Maria SS. Assunta" di Roma - ai fini di quanto previsto dall'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162. Art. 4.1. La stessa efficacia giuridica è riconosciuta al diploma di assistente sociale, comunque conseguito, di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in servizio quali assistenti sociali presso le amministrazioni dello stato o altre amministrazioni pubbliche, o che abbiano svolto tale servizio per almeno un quinquennio presso le predette amministrazioni.

2. Gli effetti sopra indicati si estendono a coloro che verranno assunti dalle amministrazioni dello stato o da altre amministrazioni pubbliche in esito a concorsi espletati o a quelli banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Principi e fondamenti.

del servizio sociale I153. Per gli interessati che non siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, il suddetto riconoscimento opera limitatamente al fine del mantenimento nell'attuale posizione di impiego. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali convalidano i titoli rilasciati nel precedente ordinamento in esito ai corsi di assistenti sociali per la durata triennale, o almeno biennale fino al 1959, da enti e istituzioni pubbliche e private, ove gli interessati sostengano, con esito positivo, la discussione di una tesi e un colloquio sulle materie professionali di servizio sociale. <2> Gli interessati dovranno presentare alla scuola che effettua l'esame di convalida il diploma di maturità, il documento (diploma o certificato) di conseguimento del titolo di assistente sociale, la specificazione degli esami e dei tirocini sostenuti.marzo 1982, n. 162, al ministro della pubblica istruzione, che, entro tre mesi dalla scadenza deltermine di presentazione delle domande, provvede con proprio decreto, sentito il consiglio superiore dellapubblica istruzione, alla dichiarazione di idoneità delle scuole richiedenti.3 . il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana.

marzo 1982, n. 162, per ottenere la dichiarazione di idoneità.

l'attività delle scuole di cui al presente articolo si svolge sotto la vigilanza del ministero della pubblica istruzione, che a tal fine può avvalersi delle università.

ai diplomi rilasciati in applicazione dei precedenti commi è riconosciuta l'efficacia giuridica di cui al presente decreto.

il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO 11 ottobre 1994, n. 615 (sunto)

Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e all'iscrizione e cancellazione dall'albo professionale

Il consiglio di ciascun degli ordini regionali ha sede nel capoluogo della regione.

Il Consiglio nazionale ha sede in Roma. Il collegio ha la stessa durata del consiglio.

Il consiglio regionale o interregionale è composto da cinque membri quando il numero degli iscritti all'albo non è superiore a duecentocinquanta, da sette quando tale numero supera duecentocinquanta ma non eccede cinquecento, da undici quando supera cinquecento ma non eccede mille, da quindici quando supera mille. I componenti sono eletti tra gli iscritti all'albo a norma degli articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni a decorrere dalla proclamazione degli eletti e i componenti non sono eleggibili per due volte consecutive.

Il consiglio elegge tra i suoi componenti, nella prima seduta, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita le seguenti attribuzioni:

  • cura la tenuta dell'albo, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti effettuandone la revisione almeno ogni

due anni;

determina, con deliberazione approvata dal ministero vigilante la tassa di iscrizione all'albo ed il contributo annuale a carico degli iscritti stabilendone le modalità di riscossione, con facoltà di determinare la tassa ed il contributo in misura minore per i primi anni di iscrizione all'albo dopo l'abilitazione professionale;

adotta i provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti all'albo;

provvede all'amministrazione del patrimonio dell'ordine e redige annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del collegio di cui all'art. 3.

Per essere iscritti all'albo è necessario:

avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

avere la residenza nella regione o in una delle regioni che costituiscono l'ambito territoriale e dell'ordine;

non essere stato già radiato dall'albo o condannato, con

sentenza passata in giudicato, per un reato che comporta l'interdizione dalla professione.

Gli interessati presentano domanda al consiglio dell'ordine regionale o interregionale allegando i documenti attestanti il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a), e il versamento delle tasse di iscrizione e di concessione governativa.

Il consiglio provvede sulle domande di iscrizione, in ordine di presentazione, nel termine di trenta giorni. Trascorso tale termine la domanda si intende accolta.

Non è consentita l'iscrizione in più di un albo regionale o interregionale.

Il Consiglio nazionale è composto da quindici membri eletti tra gli iscritti negli albi regionali e interregionali, dura in carica tre anni dalla proclamazione degli eletti e i componenti non sono eleggibili per più di due volte consecutive. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere di un ordine regionale o interregionale.

Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti nella prima seduta, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, e esercita le seguenti attribuzioni:
  • promuove e coordina le attività degli ordini regionali o interregionali dirette alla tutela della dignità e del prestigio della professione;
  • designa i rappresentanti dell'ordine in commissioni ed altri organismi nazionali ed internazionali;
  • esprime pareri su questioni di carattere generale che interessano la professione;
  • decide i ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini regionali o interregionali in materia elettorale e disciplinare o concernenti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo;
  • determina, con delibera approvata dal Ministero vigilante, il contributo annuale a carico degli iscritti negli albi e le relative modalità di riscossione;
  • provvede all'amministrazione del proprio patrimonio e redige annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo.
all'approvazione del collegio di
Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
56 pagine
2 download
SSD Scienze politiche e sociali SPS/07 Sociologia generale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Principi e fondamenti del servizio sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Samory Edda.