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POTERI STATALI E RIFORMA COSTITUZIONALE
IL DESTINO DELLA FUNZIONE STATALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO
Legge 328/2000 Art 9 riafferma:
-competenza statale nella ripartizione delle risorse finanziarie e nell'indirizzo delle politiche
sociali -specifica che lo Stato determina i principi e gli obiettivi della politica sociale attraverso il
Piano Nazionale degli interventi
-competenza della ripartizione delle risorse del fFondo
-individuazione dei livelli essenziali
-fissazione dei requisiti strutturali
-determinazione profili professionali
AMBITI DI INTERVENTO STATALI:
competenze statali in materia di servizi socializza
poteri di indirizzo e coordinamento e regolazione delle politiche socializza
LETTURA CRITICA ART 9
norma lacunosa dalla quale non si capisce né quali siano i poteri di indirizzo e
coordinamento né quale sia la portata e i limiti delle funzioni statali
FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO NON trova previsione nella riforma
costituzionale introdotta con LEGGE Cost. 3/2001
Dopo la Legge 3/2001 sussiste ancora la potestà statale di indirizzo e coordinamento?
Nasce un dibattito scientifico e si sviluppano 2 orientamenti:
-esclusione che dopo la riforma del Titolo V possa ancora configurarsi un potere statale di
indirizzo e coordinamento
-perdurante funzione statale di indirizzo e coordinamento che anzi si frammenta a livello
locale → non è possibile
Lo Stato potrebbe esercitare la sua funzione di indirizzo solo attraverso deo livelli essenziali, non
essendo legittimato a interferire negli altri aspetti.
→ negazione della permanenza del potere statale di indirizzo e coordinamento
PIANO NAZIONALE E RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE
Con la Legge Cost. 3/2001 l'assistenza sociale è divenuta materia nella quale la regione ha
competenza legislativa esclusiva → regione deve individuare obiettivi e programmi nella politica
sociale.
Lo Stato può esercitare la potestà regolamentare nelle materie dove ha legislazione esclusica e può
determinare i livelli essenziali.
Il PN può essere recuperato solo come strumento che definisce in modo analitico i livelli essenziali
potere di indirizzo
potere di definizione degli obiettivi => Erano assegnati al PN per l'art. 18
potere di finanziamento sucessivamente sono passati alla VOLONTA
DEL LEGISLATORE REGIONALE
La Corte Costituzionale sembra escludere la determinazione dei livelli essenziali in via
programmatoria, per definire i livelli essenziali c'era bisofno di una normativa ah hoc che
determinasse contenuti e tipologie.
L'art 18 non è stato effettivamente abrogato da una norma ma è stato abrogatp in forma implicita
dall'art 46 della legge finanziaria 2003 poiché determina i livelli essenziali fissati dallo Stato.
=> superamento del Piano Nazionale => superamento legge 328/00
I PIANI REGIONALI
LEGGE 328/00 Piani Regionali → ruolo marginale
Ambiguità = la subordinazione così accentuata del piano regionale a piano nazionale contrasta con
l'ampiezza dei compiti e delle funzioni affidate alle regioni dall'art 18. per l'art. 18 il compito della
Regione era:
intensa attività di programmazione degli interventi stessi
affidata la disciplina dell'integrazione degli interventi con attività sanitaria
Frustazione degli ampi poteri programmatori assegnato alla Regione dal momento che si devono
muovere entro i limiti del Pn
Critica legge 328/00 poteva descrivere meglio i Piani Regionali.
RIFORMA 3/2001 TITOLO V i Piani regionali non devono vincolarsi ai PN:
-acquistano autonomia
-strumento di governo
Ai sensi dell'art 117 una volta che lo Stato ha stabilito i livelli essenziali spetterà alle regioni
emanare proprie leggi per sostenere l'impianto dei servizi sociali.
Le leggi regionali hanno redatto piani regionali: ne hanno definito i contenuti, i rapporti con il II
settore, le forme di partecipazione dei privati, il rapporto tra livelli essenziali e le risorse per
l'assistenza.
Il timore era quello che le scelte distinte di politica sociale che le Regioni hanno compiuto potessero
incrementare la selettività regionale.
PIANIFICAZIONE ZONALE
legge 328/00 il COMUNE ha un ruolo in primo piano, è l'ente più vicino ai cittadini ed è idoneo a
fornire una lettura attenta ai bisogni della propria comunità.
Art 6 COMUNE diviene registra del sistema integrato di interventi e servizi in quanto:
-titolare delle funzioni amministrative deve provvedere non solo all'erogazione ma anche
alla programmazione, all'autorizzazione di strutture erogatrici di servizi venendo a
conoscenza dei parametri. Il comune deve vigilare e controllare i soggetti del sistema.
La legge 328/00 PIANO DI ZONA: ha funzione pianificatoria e caratteristiche esecutive. È fruttp
della definizione partecipata di più comuni associati.
Art 19 COMPITI E FINALITà DELLA PROGRAMMAZIONE LOCALE
FINALITà: creazione di un sistema locale di interventi che valorizzi forme di cittadinanza
attiva e promuova l'esercizio dei doveri inderogabili di solidarietà.
FUNZIONI DEL COMUNE: devono essere portate avanti pesando le risorse della
collettività locali anche consultando privati sia profit sia no profit. Se vengono presi in
considerazione soggetti profit il piano provvederà ad individuare le risorse destinate e quelle
da destinare.
PIANO DI ZONA è il mezzo idonee a favorire il riordino, il potenziamento, la messa in rete di
interventi affinchè siano realizzati a sistema.
FINALITà:
• individuazione dei bisogni prioritari delle persone
degli standard operativi di efficacia
delle responsabilità di governo e gestione
predisposizione di strategie di prevenzione e di modalità di verifica
OBIETTIVI STRATEGICI:
• modalità organizzative dei servizi
risorse finanziarie
modalità necessarie per garantire integrazione
qualificazione della spesa integrata dall'attivazione di risorse
PIANO DI ZONA → realizza il WELFARE MIX LOCALE = coinvolge sempre un numero
maggiore di soggetti pubblici, interventi pubblici si estendono nei soggetti privati → pluralità di
soggetti pubblici e privati-
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE: approvato mediante ACCORDO DI
• PROGRAMMA al quale prendono parte i comuni dell'area, della provincia, soggetti
del III settore e IPAB. Partecipazione soggetti del III settore all'approvazione,
disposti a impegnarsi alla realizzazione del sistema.
-accordo di programma misto pubblico e privato
METODOLOGIA attraverso cui deve essere realizzata la progettazione
• -coinvolgimento di tutti i soggettivi
-individuazione obiettivi strategici. Obiettivo pianificazione: contrastare il disagio
diffuso, predisporre interventi che rendono effettivo il diritto del cittadino.
PROCESSO FORMAZIONE 5 FASI:
• 1. ambiti territoriali + sindaco capofila → attività di informazione → convoca la
conferenza dei servizi a cui partecipano tutti i comuni + asl + province. Nella conferenza
dei servizi definiscono procedure, strategie, tempi e funzione e viene individuato un
organo politico (conferenza dei sindaci con potere esecutivo) e un organo tecnico
(segreteria tecnica con funzione operativa)
2. lettura dei bisogni della comunità territoriale e individuazione risorse disponibilità
3. organo politico definisce cin i tecnici gli obiettivi di salute, di sistema, di integrazione
delineando che tipo di welfare intendono seguire e monitorano i bisogni specifici
4. collaborazione sinergica che stabiliscono i contenuti del Piano, i principi e le modalità di
finanziamento e le modalità organizzative, criteri di integrazione
5. adozione del piano attraverso recepimento dello stesso accordo di programmare
→ piano di zona può essere lo strumento per superare la selettività e promuovere l'0universalismo
Riforma Titolo V → la disciplina dei piani di zona compete alle regioni
LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE NELLA LEGISLAZIONE REGIONALE SUCESSIVA
ALLA RIFORMA DEL TITOLO V
legge 328 ha introdotto un sistema di pianificazione modulato in senso scalatare. Bisogna verificare
come il ricorso al metodo della programmazione sia stato recepito dai legislatori regionali.
Dall'esame dei testi legislativi emanati dalla Regione → tutte le regioni hanno recepito i principi
della legge quadro e hanno posto al centro del sistema il metodo della programmazione strategicae
partecipata → no originalità, riproduzione in termini identici alla legge 328.
DIRITTI E SERVIZI SOCIALI DOPO LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA
COSTITUZIONE
L'IMPATTO DEL NUOVO TITOLO V DELLA COST. SULLE POLITICHE SOCIALIZZ
La legge 328 è un evento di portata storica, è lo strumento più idoneo a porre fine allle eterogeneità
e alla differenziazione degli interventi. Questa legge però è stata solo in parte asttuata a causa
dell'avvicendamento dell'esecutivo e a causa delle modifiche del titolo V
modifica del titolo V necessario dopo riforme della Legge Bassanini: ai fini del decentramento
amministrativo delega del Governo alle Regioni di funzione e compiti.
-riconoscimento del principio di sussidiarietà: i compiti della gestione amministrativa della cosa
pubblica devono essere affidati all'ente locale più vicino al cittadino.
Le Regioni erano molto limitate nella loro autonomia, potevano legifirare e disporre di competenze
amministrative solo nella materie delicate nell'art 117 Cost.
MODIFICA TIOLO V DELLA COSTITUZIONE legge Costituzionale 3/2001 interessa i servizi
sociali per 2 motivi:
-attribuzione della materia alla legislazione esclusiva regionale
-determinazione da parte dello stato dei livelli essenziali delle prestazioni
=> l'assistenza viene affidata alla disciplina delle regioni → legislazione esclusiva: devono
sottostare ai principi costituzionali e vincoli dell'ordinamento comunitario e internazionale
la legge 328/00 troverà applicazione nelle Regioni che non avranno provveduto ad emanare
• leggi proprie
se regione ha emanato una propria legge incompatibile con legge 328/'' l'applicazione della
• regione prevarrà
I LIVELLI ESSENZIALI
LA DEFINIZIONE DI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SOCIALE: L'IMPIANTO
DELLA LEGGE 328/00
la nozione di livelli essenziali è comparsa per la prima volta nel nostro ordinamento con il Dlgs
229/99 in materia di riforma sanitaria.
Concetto di livelli essenziali fatto proprio dal legislatore con la legge 328/00 dimostra la presa di
coscienza e intenzione di voler superare quella disparità di trattamento trra i destinatari dei servizi.
Con il decentramento DPR 616/77 → affermazione di una dismogeneità nelle varie parti del
territorio in tema d