La funzione del bilancio
Il bilancio può avere tre principali funzioni:
- Misurare la performance aziendale del periodo per supportare le decisioni del soggetto economico
- Tutelare il patrimonio aziendale a favore dei terzi creditori e della continuità aziendale
- Comunicare ai soci non coinvolti nella gestione i risultati e i rischi aziendali, affinché questi possano prendere consapevolmente decisioni di investimento
Vi è poi una funzione impropria del bilancio ovvero: determinare il reddito imponibile (rischio di inquinamento fiscale).
Analisi storica delle funzioni del bilancio
L’analisi storica delle funzioni del bilancio ha avuto un’evoluzione da un semplice scopo informativo, ad uno di tutela ed infine ad uno di comunicazione per gli stakeholder.
- Codice commercio 1882: viene introdotto il principio di fissità del capitale per le società anonime.
- Codice civile del 1942: vengono dedicati 13 articoli al bilancio, obbligo degli amministratori della redazione del bilancio con conto dei profitti e delle perdite.
- Riforma tributaria del 1973: reddito d’imposta, deducibilità dei componenti negativi di reddito alla loro iscrizione nel conto economico.
- Miniriforma SPA 1974: stabilito il contenuto minimo del conto dei profitti e delle perdite e della relazione degli amministratori. Istituita la CONSOB e disciplinato il controllo contabile dei bilanci delle società quotate (società di revisione).
- Nel 1982 la CONSOB individua gli OIC come punto di riferimento per le società quotate e per le società di revisione per la redazione e certificazione dei bilanci.
- D.lgs 127/1991 (direttive CEE): Clausola generale true and fair value (IV e VII direttiva), nuovi schemi SP e CE dettagliati.
- Regolamento 1606/2002 e D.lgs 38/2005: Tutte le società devono redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali, in Italia obbligo esteso anche ai bilanci separati e a specifiche tipologie d’impresa. I principi contabili (IFRS) obbligatori per le società quotate dell’UE vengono elaborati dallo IASB e omologati dalla Commissione UE (ARC & EFRAG).
- Riforma del diritto societario D.lgs 6/2003: Allineamento tra normativa civilistica e fiscale, ampliamento della nota integrativa portata a 27 punti effettivi piuttosto che intervenendo sui criteri di redazione.
- Legge finanziaria 2008: Non possibile dedurre operazioni extracontabili, per i soggetti IAS valgono anche in deroga alle disposizioni TUIR i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio.
- D.lgs 139/2015: Le azioni proprie vengono portate a riduzione del netto e non nell’attivo; spese di ricerca e pubblicità non più capitalizzate; scompaiono i conti d’ordine; criterio del costo ammortizzato per crediti e finanziamenti; strumenti finanziari derivati valutati al fair value; scompaiono i proventi e oneri straordinari; rendiconto finanziario diventa documento obbligatorio; ridotta la categoria delle micro-imprese.
La priorità del bilancio d’esercizio è la determinazione del risultato economico di periodo e la determinazione del correlativo capitale di funzionamento ma esistono diverse nozioni di reddito:
- Italiana: reddito prodotto come reddito realizzato e distribuibile
- IAS/IFRS: reddito prodotto come indicatore di performance economica non legato alla determinazione dell’ammontare distribuibile ai soci sotto forma di dividendi.
I principi contabili favoriscono la comparabilità spaziale delle aziende e gestiscono un’elevata qualità di informazione.
Il bilancio secondo gli ITA/GAAP
Finalità: il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria delle società e il risultato economico dell’esercizio. Strumento informativo dei dati dell’impresa distinta, redatto secondo la legge che ha per destinatari tutti gli stakeholders aziendali. Deve fornire una periodica e attendibile conoscenza del risultato economico e del patrimonio aziendale, nonché fornire elementi informativi essenziali affinché il bilancio possa assolvere la sua funzione di strumento d’informazione.
Postulati (OIC 11): i principi contabili sono quei principi, criteri e metodi di valutazione che stabiliscono l’individuazione dei fatti da registrare, le modalità e contabilizzazione degli eventi della gestione, i criteri di valutazione e di esposizione dei valori in bilancio. I principi contabili si distinguono in principi generali (fondamenti e regole generali) e principi applicati (si riferiscono alle singole poste di bilancio).
Redazione bilancio d’esercizio (ART. 2423 bis / OIC 11)
Sono stati istituiti i principi di prudenza, continuità aziendale, prevalenza sostanza sulla forma, competenza, valutazione analitica e divieto di compensazioni e di continuità dei criteri di valutazione.
- Utilità del bilancio per i destinatari e completezza dell’informazione
- Prevalenza sostanza sulla forma
- Comprensibilità (chiarezza)
- Neutralità
- Prudenza
- Periodicità della misurazione del risultato economico e patrimonio aziendale
- Comparabilità
- Omogeneità
- Continuità di applicazione dei principi
- Competenza
- Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio
- Costo come criterio base della valutazioni
- Conformità del complessivo procedimento di formazione di bilancio ai principi contabili
- Funzione informativa e completezza della nota integrativa
- Verificabilità dell’informazione
Composizione del bilancio (OIC 12) del 2014
Stato patrimoniale con classificazione dell’attivo secondo criterio destinativo finanziario in base alla tipologia di credito. Passivo secondo la natura delle fonti di finanziamento. Le società ITA/GAAP hanno una struttura rigida in quanto è previsto uno schema obbligatorio, analitico e redatto in modo tale da evidenziare aggregati parziali.
Conto economico imposto dalla comunità europea al valore della produzione vengono classificati i costi e ricavi per natura, il conto economico alternativo a costo del venduto era di difficile implementazione in quanto di matrice anglosassone si è preferito lasciare quello di matrice tedesca vicino alla tradizione contabile italiana. La forma è di tipo espositiva scalare e i costi sono classificati per natura, lo schema si basa sulla distinzione tra attività ordinaria (caratteristica, accessoria e finanziaria) e straordinaria.
D.lgs 139/2015: Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quanto la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Il rendiconto finanziario diventa parte integrante del bilancio d’esercizio, non viene però dato uno schema obbligatorio da seguire. Viene abolita la riserva per azioni proprie stornandole direttamente nel passivo al patrimonio netto. Si tiene conto della sostanza dell’operazione effettuata. Il ripristino del valore dell’avviamento una volta svalutato non è possibile, le immobilizzazioni rappresentante da titoli sono iscritte con il criterio del costo ammortizzabile. Viene fatto infine un rinvio diretto ai principi contabili internazionali.
Il bilancio secondo gli IFRS
Finalità: è quella di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale – finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari di un’entità che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori nell’assumere decisioni di carattere economico. Per raggiungere tale finalità, il bilancio fornisce informazioni su:
- Attività, passività e patrimonio netto (Stato Patrimoniale)
- Ricavi e costi, inclusi utile e perdite (Conto economico)
- Contribuzioni da parte dei soci e distribuzioni a questi in qualità di soci (Prospetto delle variazioni del patrimonio netto)
- Flussi finanziari (Rendiconto finanziario)
Tali informazioni permettono di prevedere i flussi finanziari futuri dell’entità assieme alla loro tempistica e certezza.
Assunzioni sottostanti
Competenza: gli effetti delle operazioni sono rilevati quando questi si verificano e vengono riportati nei libri contabili negli esercizi in cui si riferiscono e della continuità aziendale.
Caratteristiche qualitative del bilancio
- Comprensibilità: devono essere comprensibili prontamente agli utilizzatori le informazioni contenute in bilancio. Si assume che gli utilizzatori abbiano una ragionevole conoscenza economica e la volontà di ispezionare con normale diligenza.
- Significatività: un’informazione per essere utile deve essere significativa alle esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L’informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori. Rilevanza (Materiality): l’informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio.
- Attendibilità: l’informazione deve essere attendibile, lo è quando è priva di errori e distorsioni rilevanti e quando gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa come presentazione attendibile di ciò che intende rappresentare o di ciò che si può ragionevolmente ritenere che essa rappresenti.
- Presentazione attendibile: l’informazione deve essere rappresentata al fair view, rappresentando fedelmente le operazioni.
- Prevalenza sostanza sulla forma: essendo una normativa che opera a livello globale non si può tenere conto dei negozi giuridici che si distinguono da ogni singolo paese.
- Neutralità: non vi devono essere politiche di bilancio sottese all’informazione riportata negli schemi obbligatori, questi comportamenti opportunistici possono nascere in capo agli amministratori quando per battere l’EPS soddisfando gli analisti ma non aumentando troppo le pretese di crescita.
- Prudenza: attributo dell’attendibilità non rappresenta un fondamento cardine come negli OIC, negli IFRS un valore può essere iscritto a più del costo storico.
- Completezza: le informazioni devono essere complete entro i limiti di rilevanza e costo.
- Comparabilità: gli utilizzatori devono essere in grado di comparare i bilanci, con gli stessi principi adottati.
Definizioni degli elementi del bilancio
Attività (assets)
Un’attività è una risorsa controllata dall’entità come risultato di eventi passati e dalla quale sono attesi in futuro flussi di benefici economici. Il fatto che nella definizione data sia inclusa la parola controllata crea parecchi problemi soprattutto per i corsi di formazione del personale i quali non possono essere contabilizzati.
Passività (liabilities)
Una passività è un’obbligazione attuale dell’entità derivante da eventi passati, la cui estinzione è attesa risultare in una uscita dall’entità di risorse che incorporano benefici economici. Per la definizione data le manutenzioni cicliche non essendo attuali non possono essere accantonate ma solo capitalizzate come cespite.
Patrimonio netto (equity)
Il patrimonio netto è quello che resta delle attività dell’entità dopo aver dedotto tutte le passività.
Ricavi (income)
Sono gli incrementi nei benefici economici di competenza dell’esercizio, che si manifestano sotto forma di nuove attività in entrata o accrescono il valore delle attività esistenti.
Costi (expenses)
I costi sono i decrementi dei benefici economici di competenza dell’esercizio, che si manifestano sotto forma di flussi finanziari in uscita o riduzioni di valore di attività.
Flussi finanziari (cash flows)
I flussi finanziari sono le entrate e uscite di disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Le disponibilità liquide comprendono la cassa e i depositi a vista, mentre i cash equivalents comprendono investimenti finanziari a breve termine ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa e sono soggetti ad un irrilevante rischio di variazione del loro valore.
Rilevazione degli elementi del bilancio
Una voce che soddisfa la definizione di elemento (attività o passività) deve essere rilevata se:
- È probabile che ogni beneficio economico futuro a essa associato affluirà o defluirà dall’entità.
- La voce ha un costo o un valore che può essere valutato con attendibilità.
Composizione del bilancio
Gli IFRS incoraggiano ma non obbligano le imprese a presentare una relazione degli amministratori, tuttavia le direttive CEE quarta e settima obbligano alla relazione.
Prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria
Il principio definisce un contenuto minimo, ma non ne stabilisce uno schema obbligatorio. Le voci devono essere chiamate nel modo in cui sono di più efficace interpretazione; questo però fa perdere la standardizzazione del documento. Un’entità deve distinguere tra attività e passività correnti e non correnti, eccetto quando una rappresentazione basata sulla liquidità rappresenta in modo più attendibile e veritiero le poste. Il criterio principale è quello finanziario.
Un’attività deve essere classificata come corrente quando un'entità:
- Si suppone realizzi l’attività, oppure la possegga per la vendita o consumo, nel normale svolgimento del ciclo operativo
- La possiede principalmente con la finalità di negoziarla
- Si suppone realizzi l’attività entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio
- L’attività è costituita da disponibilità liquide o equivalenti a meno che non sia vietato scambiarla o utilizzarla per estinguere una passività per almeno dodici mesi.
Tutte le altre attività devono essere classificate come non correnti.
Un’entità deve classificare una passività come corrente quando:
- È previsto che estingua la passività nel suo normale ciclo operativo
- La possiede principalmente con la finalità di negoziarla
- La passività deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio
- L’entità non ha un diritto incondizionato nel differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura.
Nel caso in cui vi siano all’interno del contratto covenant questi trasformano i debiti da lungo a brevi, occorre quindi una rinegoziazione del debito in questi casi per mantenerlo a lungo termine.
IFRS 5 attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
Un’attività deve essere classificata come non corrente posseduta per la vendita, se il suo valore contabile sarà recuperato principalmente con un’operazione di vendita anziché di uso continuativo. L’attività (o gruppo in dismissione) deve essere disponibile per la vendita immediata nella sua condizione attuale e la vendita deve essere altamente probabile. Le attività e passività di un gruppo in dismissione devono essere rappresentante separatamente senza attuare una compensazione rilevando il netto a bilancio.
ATTIVITÀ = PASSIVITÀ + PATRIMONIO NETTO
Prospetto dell’utile d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo
Gli IFRS permettono di presentare le voci di costo e ricavo:
- In un unico prospetto di conto economico complessivo
- In due prospetti: uno che mostra le componenti dell’utile d’esercizio (conto economico separato) e uno di conto economico complessivo.
Nel sistema IFRS vi sono alcuni proventi e oneri non realizzati che secondo quanto stabilito da specifici principi contabili, devono o possono non contribuire alla determinazione dell’utile, ma contribuiscono solamente al risultato economico complessivo. Tali ricavi e costi sono detti altre componenti di conto economico complessivo (OCI). L’utile complessivo è quindi dato dall’utile d’esercizio più i proventi ed oneri che gli IFRS richiedono o consentono non contribuiscano alla determinazione dell’utile d’esercizio, il total comprehensive income è la variazione che il patrimonio netto ha subito per effetto di tutte le transazioni verificatesi nel periodo, ad eccezione delle transazioni avvenute con i proprietari. Il principio stabilisce due alternativi principi classificatori ma non impone uno schema obbligatorio. Le due classificazioni possibili sono per natura o destinazione (in questo caso alle note del bilancio deve essere riportata la classificazione per natura). In ogni caso un’entità non deve presentare componenti straordinarie nel prospetto di conto economico complessivo o separato. Un’attività cessata è un componente che è stato dismesso e classificato come posseduto per la vendita, pertanto deve essere classificato separatamente nel conto economico attraverso un valore complessivo dato dalla somma degli utili o perdite delle attività operative cessate al netto degli effetti fiscali e l’eventuale minusvalenza o plusvalenza generata.
Un’entità può presentare le voci del prospetto delle altre componenti di patrimonio netto.
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