PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
E IL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE
1. La legge delega n. 306 del 2003.
Limiti della delega:
a) Obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di
esercizio delle società quotate in mercati della UE ( salvo quanto previsto nella
lettera e)
b) Obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di
esercizio e consolidato, per le società aventi strumenti finanziari diffusi presso il
pubblico di cui all’articolo 116 del testo unico in materia di intermediazione
finanziaria salvo quanto previsto dalla lettera e
c) Obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di
esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti a
vigilanza da parte della banca d’Italia
d) Obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio
consolidato per le società che esercitano determinate imprese
e) Obbligo di adottare i principi coniabili internazionali nella redazione del bilancio di
esercizio per le società che esercitano le imprese incluse nell’ambito di
applicazione del decreto numero 173
f) Facoltà di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di
esercizio e consolidato delle società che non ne hanno l’obbligo ai sensi delle
g) lettere presedenti e che non possono redigere il bilancio abbreviato
h) Le eventuali modifiche in materia fiscale
Dalla applicazione di detti principi, poi, non devono derivarne oneri o minori entrate per lo
stato.
Le legge di delegazione non ha circoscritto l’obbligo della adozione dei principi contabili
internazionali al solo bilancio consolidato ( come previsto dalla direttiva della unione
europea), ma l’ha esteso al bilancio di esercizio. Questo ha comportato l’applicazione del
principio organizzativo, anche ai bilanci di esercizio redatti secondo i principi IAS/IFRS.
2. il decreto delegato n. 38 del 2005.
Decreto con cui il governo ha dato attuazione alla legge delega di cui sopra.
Questo decreto ha innanzi tutto individuato le società destinatarie delle sue previsioni, e i
diversi momenti nei quali è scattato per esse l’obbligo di sussumere i principi contabili
internazionali per la formazione dei loro bilanci di esercizio e consolidati, ex articolo 2, e
sono:
a) le società emittenti strumenti finanziari negoziati in qualunque mercato
regolamentato della Ue., ad eccezione delle compagnie assicuratrici
b) le società emittenti strumenti finanziari diffusi presso il pubblico
c) le banche, le holding capogruppo di gruppi bancari, ecc.
d) le compagnie assicuratrici
e) le società incluse nel consolidamento delle società indicate dalla lettera a) alla
lettera d)
f) le società diverse da quelle considerate dalla lettera a) alla lettera e) tenute alla
redazione del bilancio consolidato, purché non ammesse a redigere il bilancio in
forma abbreviata
g) tutte le altre società diverse da quelle che precedono, purché non ammesse a
redigere il bilancio di esercizio in forma abbreviata e non tenute alla redazione del
bilancio consolidato.
Il legislatore ha disciplinato l’obbligo di recepimento dei principi contabili internazionali, in
maniera “spuria”, prevedendo all’articolo 5 del 38/2005, che:
“nel bilancio di esercizio, gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva
non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato”.
Le deroghe che impattano maggiormente sono previste dagli articolo 6 e 7 dello stesso
decreto delegato.
I plusvalori degli asset derivanti dalla loro valutazione al fair value ( che non sono appunto
plusvalori derivanti da realizzo), possono, a seconda dei casi trovare contropartita nel
conto economico ( costituenti componenti del risultato economico di esercizio: valutazioni
al fair value degli immobili posseduti per finalità di investimento , attività biologiche e
strumenti finanziari held for trading ), ovvero in speciali partite del patrimonio netto, dette
riserve, senza il preventivo transito per il conto economico (derivanti dalla valutazione al
fair value delle immobilizzazioni materiali ed immateriali strumentali all’esercizio della
attività di impresa, e degli strumenti finanziari avaiable for sale ).
Principio di realizzazione: I plusvalori così realizzati, non possono essere adoperati ai fini
di distribuzione degli utili, per non venire meno al principio di realizzazione espresso
dall’articolo 2433, secondo cui “non possono essere pagati dividendi sulle azioni se non
per utili realmente conseguiti”.
Circa questo principio, è necessario un non breve excursus.
Il nostro legislatore, infatti, prevede delle deroghe al principio di realizzazione, come:
- articolo 2423 comma 4 riserva da deroga: quando determinati criteri di valutazione
sono inconciliabili con i generali principi di veridicità e correttezza, si può
derogare… gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere accantonati in
una riserva non distribuibile del patrimonio netto.
- Articolo 2426 n. 4 riserve da valutazione delle partecipazioni secondo il metodo
del patrimonio netto: si tratta di plusvalori derivanti dalla valutazione delle
partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto, in luogo di quello del costo
storico ( si ritiene che debbano transitare nel conto economico, in quanto non vi è
una vera e propria deroga al principio della realizzazione, perché la ricchezza è
effettivamente prodotta, ancorché non realizzata direttamente). I plusvalori devono
venire appostati in una riserva del patrimonio netto indistribuibile (ma si ritiene
possa essere adoperata per l’aumento gratuito del capitale).
- Articolo 2426 n. 8 bis) attività e passività in valuta, non consistenti in
immobilizzazioni materiali ed immateriali: devono essere valutate al tasso di cambio
alla data di chiusura dell’esercizio. In caso di utili, questi devono essere apposti in
apposita riserva del patrimonio netto ( transitano per il conto economico).
Si vengono a formare così due distinti tipi di riserve:
a) Riserve ex comma 4 articolo 2423: plusvalori non transitanti per il conto economico
con riserve imputate in diretta contropartita al patrimonio netto
b) Riserve ex n.4 e 8 bis) articolo 2426: transitanti per il conto economico e vincolano i
soci in sede di distribuzione dell’utile.
I principi contabili internazionali si discostano dal criterio del costo storico, come applicato
dal legislatore nazionale, e dunque, spesso potrebbero non rispettare il principio
prudenziale, nonché il principio di realizzazione, di cui tanto abbiamo parlato.
Come sappiamo, infatti principi internazionali adoperano il criterio di valutazione del fair
value, inteso come corrispettivo al quale una attività può essere scambiata, ovvero una
passività estinta in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.
Il criterio del costo non potrebbe mai comportare, in bilancio, la rilevazione di plusvalori
non realizzati, in quanto il maggior valore si raggiungerebbe esclusivamente con
l’alienazione del bene contabilizzato o con l’ammortamento dello stesso.
Diversamente, il fair value comporta in bilancio l’evidenziazione di utili non ancora
realizzati, ossia l’iscrizione di valori solo stimati.
Analizziamo le plusvalenze derivanti dalla applicazione dei principi contabili
internazionali.
Le plusvalenze derivanti dalla valutazione al fair value di immobilizzazioni materiali
( esclusi gli immobili detenuti ai fini di investimento), immateriali e strumenti finanziari
detenuti per la vendita sono imputate direttamente nello stato patrimoniale.
Le plusvalenze derivanti dalla valutazione al fair value di immobili detenuti ai fini di
investimento, di attività biologiche, e di strumenti finanziari held for trading sono iscritte
direttamente a conto economico, e concorrono alla formazione dell’utile di esercizio.
La differenza di imputazione deriva dalla destinazione dell’asset:
- Allorché destinati alla alienazione nel breve periodo ( immobili per investimento,
strumenti held for trading ecc. ), vengono iscritti a conto economico
- Allorché invece destinati ad un uso durevole all’interno della società
(immobilizzazioni materiali, immateriali e strumenti finanziari disponibili per la
vendita), sono allocati allo stato patrimoniale, in quanto si presumono non
realizzabili nel breve periodo.
La valutazione al fair value, dunque, potrebbe comportare l’evidenziazione, nel bilancio, di
utili non realizzati, e la loro conseguente distribuzione sarebbe in contrasto con il disposto
ex articolo 2433 comma 2.
Per evitare la violazione di questo precetto, il legislatore è intervenuto tramite l’articolo 6, il
quale stabilisce che:
“le società che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali
non possono distribuire:
a) utili di esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte al conto
economico, diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari held for trading e alle
operatività in cambi e di coperture( eccezione) , che discendono dalla applicazione
del metodo del fair value o del patrimonio netto ( per le partecipazioni in imprese
collegate e in joint).
b) riserve di patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta alla
valutazione al fair value degli strumenti finanziari o di altre attività.
Gli utili corrispondenti ai plusvalori di cui al comma 1 lettera a) sono iscritti in una apposita
riserva indisponibile”.
La lettera a) prevede una eccezione alla indistribuibilità degli utili derivanti dai plusvalori
relativi alla valutazione al fair value degli strumenti finanziari detenuti per la negoziazione,
nonché per le operatività in cambi e a coperture di perdite ( essendo appunto
presumibilmente immediata la loro liquidabilità).
Le riserve formate ex comma 1 lettera b, sono previste dai principi contabili internazionali,
mentre il loro regime di indistribuibilità è stato disciplinato dal legislatore ordinario. I
plusvalori di cui alla lettera a) del comma 1, invece, concorrono alla formazione dell’utile
transitando per il conto economico, e fanno sorgere, in capo ai soci, un limite di
distribuibilità degli utili derivanti dal conto economico stesso. Queste non sono previste dai
principi contabili internazionali, ma dal legislatore nazionale.
In sede di prima applicazione: quello descritto dall’articolo 6, è l’utilizzo a regime dei
principi contabili internazionali.
L’articolo 7 dello stesso decreto delegato si riferisce invece all’esercizio di prima
applicazione dei principi inter
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