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Principi contabili internazionali e bilancio civilistico

Il bilancio civilistico

Bilancio di esercizio e clausola generale

La disciplina civilistica del bilancio di esercizio trae le sue fondamenta da una serie di disposizioni, tra cui:

  • Articolo 2217 comma 2: "L'inventario si chiude con il bilancio (stato patrimoniale) e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite".
  • Articolo 2423 comma 2: "Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio".

Il bilancio d'esercizio, dunque, assolve la funzione di rappresentazione dell’utile della società nonché della sua situazione patrimoniale. Ha poi una funzione organizzativa, in quanto l'utile dimostrato secondo principi estremamente prudenziali, è quello effettivamente realizzato dalla società, e passibile di distribuzione. Sulla base delle risultanze del bilancio, la società deciderà come adoperare l'utile, ovvero come fronteggiare le perdite.

La clausola generale si trova espressa all'interno dell'articolo 2423, al secondo comma, il quale prevede espressamente che il bilancio deve essere redatto con chiarezza (la comprensibilità del bilancio che il legislatore ha voluto garantire tramite schemi preposti) e deve rappresentare in modo veritiero (intesa quale verità relativa, perché è determinata dal criterio del costo – è vero quando segue le direttive del legislatore) e corretto.

Vi sono poi due commi, i quali prevedono, rispettivamente, l'integrazione di informazioni da parte dei redattori del bilancio (quando le disposizioni di legge non sono sufficienti alla realizzazione dei principi di cui sopra) nonché la possibilità di derogare ai principi di redazione (che seguono all'articolo 2426 per i criteri di valutazione), qualora, in casi eccezionali, questi sono incompatibili con la veridicità e la correttezza del bilancio. Questo comma assume un'importanza fondamentale, che i seguito analizzeremo, in quanto introduce e disciplina la riserva da deroga (e lo stesso legislatore ha inserito delle disposizioni prudenziali, prevedendo che la nota integrativa deve motivare la deroga, e gli amministratori devono iscrivere, al netto, una riserva indisponibile di pari importo).

I principi di redazione del bilancio

Questi sono esplicati dall'articolo 2423 bis, e sono appunto i principi cui devono attenersi gli amministratori nel momento della redazione del bilancio di esercizio (ma anche del bilancio consolidato). Sono i principi di attuazione delle clausole generali, i requisiti che i singoli criteri di valutazione devono possedere. I principi sono:

  • Principio della continuità sostanziale: la valutazione degli asset deve essere effettuata presumendo la continuità dell'attività sociale, di impresa. Su questo presupposto, infatti, si differenziano i vari bilanci (d'esercizio, di liquidazione, ecc.).
  • Principio della prudenza: principio chiave del bilancio civilistico (ma anche di quello internazionale), e serve appunto a conservare la finalità organizzativa del bilancio, nonché tutelare i creditori, per non permettere la distribuzione di utili non realizzati. Il principio della prudenza, infatti, fa sorgere altro importante principio, quello della realizzazione, espresso nell'articolo 2433 al comma 2, secondo cui "non possono essere pagati dividendi su azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Il principio della prudenza e della realizzazione si manifesta anche in merito ai criteri di valutazione, in quanto, il legislatore, prevedendo la rappresentazione in bilancio dei soli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio ha adoperato il criterio del costo, che meglio realizza la finalità di cui sopra. Questa definizione è collegata con la valutazione al costo storico, in quanto il maggior valore di un asset si può evidenziare esclusivamente con l'alienazione dello stesso. Quanto alle perdite, per il principio di bilancio, devono essere iscritte anche ragionevolmente o fondatamente presunte, ancorché non ancora effettive.
  • Principio della prevalenza della sostanza sulla forma: secondo cui la voce deve essere iscritta in bilancio tendendo conto della funzione economica, e non del dato formale.
  • Competenza economica: devono essere iscritti nel risultato di esercizio i costi e i ricavi correlativi, ossia sicuramente riferibili all'esercizio cui si riferisce il bilancio. Questo comporta: a) i ricavi di vendite e prestazioni sono di competenza dell'esercizio in cui è avvenuto lo scambio, b) i costi devono essere correlati ai ricavi, c) se alcuni costi non sono correlabili, saranno di competenza dell'esercizio cui si manifestano.
  • Principio della continuazione formale: si riferisce ai criteri di valutazione degli asset, secondo cui non può modificarsi, da un esercizio ad un altro, il modo di valutazione di determinate poste, se non in casi eccezionali, e con indicazione nella nota integrativa, dei motivi che hanno determinato tale mutamento.
  • Valutazione separata: gli elementi eterogenei delle singole voci devono essere valutati separatamente.

Gli schemi di bilancio

Il legislatore detta poi una disciplina specifica anche per ciò che attiene allo schema del bilancio, ossia circa i vari raggruppamenti del bilancio, ex articolo 2423-ter, prevedendo al primo comma una sorta di rigidità relativa, ossia le voci contabili devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato dall'articolo 2424 e 2425. La rigidità è relativa, in quanto i successivi commi introducono delle deroghe, ossia la possibilità di effettuare delle ulteriori suddivisioni (senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente, ed è una facoltà), dei raggruppamenti (anche questa una facoltà, allorché il raggruppamento è irrilevante ai fini di cui all'articolo 2423, ovvero quando esso favorisce la chiarezza del bilancio), delle aggiunte (obbligo, quando il contenuto delle voci non è compreso dal legislatore), specificazioni (altro obbligo, adattamenti quando la legge e la natura della impresa lo esige). Allorché sono eseguiti dei raggruppamenti, la nota integrativa deve indicare i motivi e le singole voci raggruppate.

Analizziamo più specificamente lo stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale è documento di bilancio, in cui viene presentata la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nel suo complesso, alla data di chiusura dell'esercizio. Possiamo appunto individuarla quale "fotografia" del patrimonio della società. Lo schema di stato patrimoniale è individuato dall'articolo 2424, redatto secondo uno schema a sezioni contrapposte, dove, da un lato abbiamo l'attivo (ossia gli investimenti effettuati dalla società), e dall'altro lato abbiamo il passivo (le fonti da cui la società ha ricevuto i fondi per gli investimenti, nonché il patrimonio proprio e gli utili risultanti da conto economico).

L'attivo

È redatto appunto secondo uno schema a liquidità crescente, suddiviso in due macroclassi, delle immobilizzazioni e dell'attivo circolante, precedute dai crediti della società verso i soci, e seguite dai ratei e i risconti (mere poste per far rispettare il criterio temporale).

Crediti verso i soci per i versamenti ancora dovuti

Il capitale sociale, come sappiamo, al momento della costituzione, deve essere interamente sottoscritto, ma non interamente versato. Questa posta, dunque, indica la parte che i soci devono ancora versare alla società. Realizza il principio di prudenza, e serve ad elevare l'attivo, per non far riscontrare perdite, ancorché queste "ricchezze" non sono ancora in possesso della società (che deve indicare l'effettiva consistenza del capitale sociale).

Le immobilizzazioni

L'articolo 2424 bis indica i criteri di apposizione degli asset all'interno del bilancio, e prevede che, all'interno di questa voce, devono essere inseriti gli elementi destinati a permanere durevolmente nel patrimonio della società. Devono essere indicate separatamente le immobilizzazioni di proprietà della società, ma concesse in leasing. Anche la suddivisione interna di questa classe segue il criterio della liquidità crescente. Le immobilizzazioni si suddividono in: immateriali, materiali e finanziarie.

  • Immateriali: sono appunto quelle voci dello stato patrimoniale che costituiscono diritti in capo alla società, ma senza una fisicità (come appunto il diritto di brevetto, ecc.), nonché i costi capitalizzati (ossia degli investimenti della società che non hanno alcun riscontro effettivo, e che soggiacciono ad una disciplina particolare e prudenziale).
    • Costi di impianto e di ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità: in questo caso, appunto, abbiamo dei costi sostenuti dalla società, utili per l'esercizio dell'attività di impresa, ma che non danno effettivamente alcun diritto (si applica una disciplina prudenziale che vedremo in seguito) e di cui è difficile valutare la redditività dell'investimento.
    • Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere di ingegno
    • Concessioni, licenze, marchi e diritti similari
    • Avviamento: vedi sopra
    • Immobilizzazioni in corso e acconto
    • Altre

Per quanto riguarda gli oneri pluriennali (di cui alla lettera a), il legislatore prevede la loro capitalizzazione, solo con il consenso del collegio sindacale (articolo 2426 numero 5), devono essere tassativamente ammortizzati in un arco temporale non superiore a 5 anni, non si possono distribuire utili fino al completo ammortamento di queste voci di bilancio (salvo che non vi siano riserve disponibili di pari valore), e la nota integrativa deve fornire i motivi della capitalizzazione e i costi analitici. Questo è dunque un criterio estremamente prudenziale, per evitare che gli amministratori li adottino per le c.d. politiche di bilancio, ossia al fine di aumentare l'utile di esercizio, con il semplice stronamento di detti costi, da conto economico, inserendoli nello stato patrimoniale (si diminuiscono i costi di esercizio, e si aumenta l'utile).

A differenza del legislatore nazionale, invece, i principi contabili internazionali permettono la capitalizzazione dei soli costi di sviluppo, non facendoli po soggiacere all'ammortamento, ma all'impairment test.

Alla voce b) e c) sono inseriti dei veri e propri diritti immateriali, e il comma 2 dell'articolo 2426 prevede il loro ammortamento in maniera sistematica, in proporzione alla durata della utilizzazione. L'avviamento (alla voce d), è una ulteriore gatta da pelare. Questo infatti può essere inserito nelle immobilizzazioni solo quando acquisito a titolo oneroso (non se autoprodotto), con il consenso del collegio sindacale, e deve essere ammortizzato in un periodo non superiore a cinque anni (o dieci). I principi contabili internazionali, secondo quanto disposto dallo IAS/IFRS n. 35, prevedono la capitalizzazione dell'avviamento solo quando acquisito a titolo oneroso, e la sua soggezione all'impairment, per verificare le perdite di valore. Qualora si hanno, non può essere ristabilito il valore iniziale. Le immobilizzazioni in corso e acconto indicano beni immateriali costruiti internamente ma non ancora ultimati, ovvero acconti a fornitori per l'acquisto di beni e diritti immateriali non ancora ricevuti. Nella voce altre si iscrivono immobilizzazioni immateriali particolari.

  • Materiali: suddivisa in:
    • Terreni e fabbricati
    • Impianti e macchinari
    • Attrezzature industriali e commerciali
    • Altri beni
    • In corso e acconti

Queste immobilizzazioni devono essere iscritte al costo storico, ossia al costo di acquisto e di produzione (ex articolo 2426 comma 1), e si prevede l'ammortamento, ex comma 2, in periodo sistematico, per il tempo della loro utilizzazione, e il valore iscritto in bilancio deve essere al netto dell'ammortamento. L'ammortamento deve essere sistematico, ossia costante nel tempo, e per ogni esercizio, ossia anche in assenza di utilizzo del bene, per evitare le c.d. politiche di bilancio. Il comma 3 prevede anche l'obsolescenza del bene come ulteriore elemento che determina l'ammortamento, secondo cui, le immobilizzazioni che risultano alla chiusura dell'esercizio di valore durevolmente inferiore, devono essere iscritte a tale minor valore (e non deve essere mantenuto, nei successivi bilanci, se sono venuti meno i motivi). L'ammortamento si comprende dunque di logorio fisico e obsolescenza. Questo serve appunto per verificare l'effettiva produttività del bene, in quanto al calare dell'attivo, corrispondente all'ammortamento, se vi è una costanza, o un attivo superiore, significa che l'investimento è proficuo (diminuisce il valore del bene, ma aumenta ad es. la cassa della società).

  • Finanziarie: si compone di:
    • Partecipazioni in:
      • Imprese controllate
      • Imprese collegate
      • Imprese controllanti
      • Altre imprese
    • Crediti (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) verso:
      • Imprese controllate
      • Imprese collegate
      • Imprese controllanti
      • Altre imprese
    • Altri titoli
    • Azioni proprie (con indicazione del valore nominale complessivo)

Quanto alle partecipazioni, queste devono essere iscritte all'interno delle immobilizzazioni, ex coma 1 dell'articolo 2424 bis, quando sono destinate a permanere durevolmente all'interno del patrimonio della società. Le partecipazioni in altre imprese, devono essere iscritte all'interno delle immobilizzazioni, allorché sono destinate ad essere trattenute durevolmente nel patrimonio sociale, e questa permanenza durevole si presume (ma solo in via relativa), allorché vi è un partecipazione non inferiore a quella prevista dal comma 3 dell'articolo 2359 (ossia 1/5 o 1/10 del capitale sociale).

Per quanto riguarda i crediti, anche questi devono essere inseriti all'interno delle immobilizzazioni, allorché sono destinati a permanere durevolmente nel patrimonio della società, ossia quando la società che fa credito ha interesse a non riscuotere il credito, verso una impresa controllata ecc.

Parziale deroga si ha circa la liquidità, in quanto devono essere inseriti per ogni sottoclasse, separatamente i crediti esigibili entro l'esercizio successivo (ma comunque destinati a permanere durevolmente nel patrimonio della società). Quanto alle azioni proprie, per queste vi è una disciplina particolare, che analizzeremo meglio in seguito, in quanto queste, non rappresentano un vero e proprio investimento, e vanno inserite tra immobilizzazioni o nell'attivo circolante. Se queste sono acquisite a titolo di investimento, devono essere inserite nelle immobilizzazioni, altrimenti nell'attivo circolante (se come riduzione del capitale, ossia con il loro conseguente annullamento o con l'alienazione nel breve periodo).

Vi sono stringenti limiti per l'acquisto delle azioni proprie, e questi sono:

  • Possono essere acquistate solo con utili e riserve disponibili
  • Deve esserci autorizzazione sociale, che deve indicare l'importo massimo, il periodo ed altre condizioni
  • Deve essere appostata una apposita riserva da azioni proprie, completamente indisponibile, anche per la copertura di perdite (una mera posta rettificativa)

Quanto ai criteri di valutazione di queste attività, per i crediti, si prevede la loro iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo, ossia al netto dei fondi di svalutazione. Le partecipazioni si iscrivono secondo il loro costo di acquisto, ossia secondo il costo storico. Tuttavia il numero 4 dell'articolo 2426 prevede la possibilità di applicare il c.d. metodo del patrimonio netto, secondo cui la partecipazione viene iscritta per un importo pari alla corrispondente frazione del capitale netto dell'impresa controllata o collegata risultante dall'ultimo bilancio approvato. Si prevede anche in questo caso l'apposizione di una riserva non distribuibile nel patrimonio netto.

Per le immobilizzazioni in valuta, il numero 8 bis dell'articolo 2426 prevede l'iscrizione in bilancio al tasso di cambio al momento del loro acquisto, ma se alla data di chiusura dell'esercizio il tasso di cambio è inferiore, e si ritiene sia durevolmente inferiore, devono essere iscritte a tale minor valore.

L'attivo circolante

Nell'attivo circolante, sono inseriti appunto i beni che ineriscono alla normale attività di gestione sociale, o comunque tutti quegli asset che per la loro natura, o per gli scopi della società, sono destinati a permanere brevemente nel patrimonio sociale. Si compone di:

  • Rimanenze
  • Crediti (con separata indicazione di quelli esigibili oltre l'esercizio successivo): in questo caso, appunto parliamo di quei crediti commerciali, ossia di funzionamento, destinati alla contrattazione di breve termine
  • Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni, ossia che la società non detiene ai fini di partecipazione, ma solo per speculazioni ed investimenti di breve durata
  • Disponibilità liquide

Quanto ai criteri di valutazione, il numero 9 dell'articolo 2426 prevede che: le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, sono iscritte al loro costo di acquisto o di produzione, ovvero al loro valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato se di minor valore (rispetto al costo).

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aureliodepp di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Principi contabili internazionali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Olivieri Gustavo.
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