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INTERESSI AMMINISTRAZIONE E CONTRIBUENTE

L'amministrazione in alcuni casi trova gli strumenti per contemperare al suo interno in quanto è

richiesta un'autorizzazione gerarchica. Si ha quindi una verifica interna dello strumento istruttorio

adottato. Nel caso degli interessi di rango superiore (sacralità domicilio) l'amministrazione non

trova al suo interno un soggetto che svolge il contemperamento ma deve rivolgersi ad un soggetto

terzo ovvero la Procura della repubblica.

La Guardia di Finanza deve prima accertare che vi siano i presupposti per l'accertamento per la

perquisizione domiciliare in quanto devono esistere ex ante gravi indizi di infrazione a norme

tributarie. Dopo aver svolto la verifica interna con gli elementi idonei a dimostrare i gravi indizi di

violazione di norme tributarie rappresenta gli indizi e si fa approvare la perquisizione domiciliare.

Con l'autorizzazione l'amministrazione si dota dei presupposti formali (indizi) e sostanziali

(autorizzazione). L'amministrazione svolge un'attività di verifica costante di contemperamento degli

interessi.

Cosa succede nel caso che la Guardia di finanza proceda senza autorizzazione alla perquisizione

del domicilio e venga emesso l'avviso di accertamento ?

La prima cosa che il contribuente eccepisce è l'inutilizzabilità delle prove accertate durante la

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perquisizione domiciliare. Tutti gli elementi acquisiti nel corso della verifica sono inutilizzabili, il

giudice deve dargli ragione perché non è stato conseguito l'iter che serve per contemperare gli

interessi in gioco. Nel diritto la sostanza è forma e la forma è sostanza ovvero c'è un interesse

superiore che va tutelata nonostante si accerti l'evasore fiscale, il legislatore ha stabilito che la tutela

della libertà individuale è superiore alla ricerca dell'evasione fiscale è un fine di rango inferiore che

deve soccombere.

Esistono una serie di principi di riferimento ai quali l'amministrazione si deve attenere nel caso

delle verifiche tributarie un momento molto importante nell'iter di riconoscimento dei contribuenti è

l'approvazione dello statuto del contribuente in quanto questo ha portato a sintesi una serie di

principi che c'erano già nell'ordinamento. Nell' Art.12 il legislatore ha enunciato una serie di regole

e diritti del contribuente sottoposto alle verifiche fiscali, i principi enunciati nello statuto non sono

principi inventati ma sono la sintesi di una serie di altri principi di ordine molto superiore in certi

casi. In alcuni casi addirittura derivano anche da principi di rango europeo che hanno trovato

attuazione e applicazione nell'ambito italiano.

Uno dei principi che la Corte di Cassazione ha dichiarato di essere convogliato attraverso lo statuto

è il principio del cosiddetto diritto al contraddittorio. Il procedimento tributario è predisposto

dall'amministrazione, in questa lunga sequenza di atti l'amministrazione svolge e utilizza dei poteri

straordinari contemperati. Questi poteri e queste attività non possono essere svolte in solitudine,

l'amministrazione non ha un automatismo, deve consentire al contribuente nei confronti del quale

c'è un'attività istruttoria di dire il suo punto di vista partecipando al procedimento tributario. Lo

scopo della partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo tributario è difficile,

man mano che l'amministrazione si forma un'idea un comportamento di tipo deterministico senza

ascoltare il contribuente porterebbe a una conclusione sbagliata senza mediare le ragioni delle

controparte, l'interesse è della stessa amministrazione ART.97 della costituzione. Il concetto è

mutuato dal diritto amministrativo (diritti del cittadino) di acceso agli atti legge generale sul

procedimento amministrativo detta le regole di comportamento dell'amministrazione. L'idea del

diritto del contribuente a partecipare al procedimento amministrativo è venuta dalla legge generale

sul procedimento amministrativo in un tempo successivo. In alcuni casi grazie agli sviluppi

giudiziari anche quando le norme non ne prevedono la partecipazione, il coinvolgimento serve per

far formare all'amministrazione un giudizio il più fondato possibile.

Il diritto al contraddittorio non è fondato solo al buon andamento dell'amministrazione ma anche al

diritto del contribuente a difendersi nel procedimento tributario. Ha diritto di dire il suo punto di

vista nel corso del procedimento prima che sia emesso l'atto impositivo (avviso di accertamento).

Fino ad un paio di anni l’opinione era diversa perché il contribuente poteva richiedere davanti ad un

giudice l'annullamento dell'atto amministrativo ma non è la stessa cosa. Per come sono strutturate le

attività di accertamento oggi gli atti impositivi se emessi anche se vengono contestati davanti al

giudice possono portare alla riscossione di una parte della pretesa. Non è quindi indifferente averlo

oppure no un atto impositivo, il diritto di partecipare quindi da parte del contribuente. Prima era

considerata la partecipazione in termini di ausilio al procedimento inquisitorio ma non era a scopo

di difesa solo di collaborazione. Questa prospettiva è molto parziale in quanto non è una logica

difensiva per il contribuente ma in una logica servile.

Oggi questo orientamento è cambiato e lo statuto del contribuente è stato assimilato nel corso degli

anni fino ai giorni nostri facendo sì che la Corte di Cassazione a sezioni unite riconoscesse con due

sentenza storiche n° 18184 29/07/2013 e n°19667 18/09/2014 che il diritto di partecipazione del

contribuente costituisce estrinsecazione del suo diritto di difesa. Il contribuente ha quindi diritto di

difesa che è insopprimibile costituzionalmente garantito dall' ART.24 della costituzione ha fatto un

salto culturale.

Tutto partiva dall'interpretazione del comma 7 dell' ART.12 dello statuto, il processo verbale di

constatazione è il documento che costituisce la sintesi dell'attività di verifica in cui la Gdf indica

tutte le attività svolte e poi formula anche delle conclusioni con delle proposte di accertamento che

viene trasmesso all'Agenzia delle entrate.

Prima dello statuto del contribuente l'agenzia poteva fare l'avviso di accertamento in qualsiasi

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momento dopo la ricezione, oggi deve dare al contribuente un tempo di 60 giorni prima

dell'emissione dell'avviso di accertamento per cui il contribuente possa dare le sue osservazioni e

richieste relativamente al processo verbale di constatazione, salvo casi di particolare e motivata

urgenza. Viene formalizzato con questa norma un diritto del contribuente all'interrelazione con

l'agenzia delle entrate prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, in passato si diceva che il

contribuente potesse interloquire con l'amministrazione durante la verifica ma non è la stessa cosa

parlare durante o dopo l'emissione del processo verbale di constatazione in quanto il contribuente

può difendersi facendosi un'idea di come si muoverà l'agenzia delle entrate.

Cosa succede se l'agenzia delle entrate emette un avviso di accertamento prima dello scadere dei

60 giorni ? [Sentenze n° 18/184 29/07/2013 e n°19/667 18/09/2014]

Pian piano la giurisprudenza ha cominciato a prevedere una qualche irregolarità nel 07/2013 la corte

di cassazione a sezioni unite ha detto una cosa molto importante. L'avviso di accertamento che è

l'atto conclusivo di un procedimento che è emanato non rispettando il decorso è radicalmente nullo.

La sanzione della nullità di un atto è una cosa straordinaria è stato un salto culturale, ha stabilito che

la compressione del diritto al contraddittorio porta alla nullità dell'atto. Con un’altra sentenza del

09/2014 ha sancito che a prescindere dal fatto che una norma preveda espressamente il diritto del

contribuente a partecipare il diritto di partecipazione al procedimento tributario è un diritto

incomprimibile in quanto espressione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato dall'ART.27,

questo diritto non può essere compresso la sua compressione porta alla nullità degli atti emessi

dall'amministrazione.

L'Art.12 dello Statuto esordisce: Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati

all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati

sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi

eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle

attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività

stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. Una verifica richiede uno

sforzo non indifferente da parte del soggetto verificato, questa sembra una norma di principio in

realtà è solo prescrittiva è una guida per il codice di condotta per le verifiche dando un idea di quali

sono i confini delle verifiche. I verificatori dovranno stare bene attenti a che il tipo di indagine che

stanno facendo non possa essere svolta meglio con un indagine a tavolino attraverso questionari.

Quando viene iniziata la verifica devono essere giustificate le cause che l'hanno indotta. Il

contribuente ha diritto di far verbalizzare tutto ciò che accade di far lasciare traccia di tutto ciò che è

stato verbalizzato in quanto conta a fine delle fasi successive i verbali.

L'amministrazione deve concludere la verifica entro 5 anni e anche nel tempo utile per lasciare al

contribuente i 60 giorni per poter esprimere la propria opinione prima dell'emissione dell'avviso di

accertamento. Oggi le indicazioni che vengono lasciate ai verificatori è quella di non concludere

entro e non oltre il 31/10/2014 per far sì che ci siano i 60 giorni per fare giuste osservazioni. Prima

dello statuto non si parlava di termine della durata delle verifiche. Qualche dubbio tutt'ora c'è.

Comma 5) Esistono dei limiti prefissati della durata delle verifiche che sono differenziati a seconda

del tipo di soggetto, nel primo caso 30 giorni; nel secondo caso lavoratori autonomi e imprese in

contabilità semplificata (piccoli contribuenti) 15 giorni. La grande differenza fra grandi e piccoli

contribuenti è che per quelli piccoli la norma dice 15 giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più

di un trimestre quindi la questione è molto limitata. La questione che si è posta quindi è una volta

che la norma indica i 15/30 giorni lavorativi che fa riferimento la norma siano giorni lavorativi di

calen

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A.A. 2014-2015
29 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paolo.imola93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Tundo Francesco.