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FONDAZIONI
Fine anni '90 → trasformazione enti pubblici culturali in FONDAZIONI di diritto
privato, con anomalie ex C.C. (patrimonio per pubblica utilità) → disciplina ex
C.C. Con scopi di interesse comune.
La fondazione ha un patrimonio che è separato da quello dei fondatori (persona
giuridica). Una fondazione è simile, ma diversa da un TRUST: atto negoziale
unilaterale (contratto); in Italia principalmente sono usati per disposizioni
famigliari; la fondazione ha un patrimonio pro sociale.
Molti scopi comuni potevano essere tutelati tramite fondazione piuttosto che
spa: anche se hanno forma economica, sono enti NO PROFIT.
In Italia, la maggior parte delle fondazioni ha come maggior finanziatore lo
Stato, ed hanno nel Consiglio d'amm.ne persone a nomina pubblica; per questo
motivo devono usare strumenti pubblicistici, anche se sono enti di diritto
privato.
FONDAZIONE D'ORIGINE BANCARIA → Prima della nascita di queste, vi erano
solo piccole fondazioni, significative nell'insieme ma irrisorie dal lato
patrimoniale; le grandi fondazioni nacquero dalla trasformazione di enti
pubblici economici.
Le banche erano tutti enti pubblici CREDITIZI, nati nella seconda metà dell'800
con finalità di previdenza sociale ed assistenza sociale.
L'OBIETTIVO era l'INCENTIVO AL RISPARMIO; divennero istituti bancari nel 1930
con le leggi bancarie, che non prevedevano la creazione di istituzioni.
Si ritenne poi che dovevano classificarsi enti pubblici (secondo la
giurisprudenza) anche se non era sancito per legge. Restarono così anche nel
dopoguerra, e divennero di fatto enti pubblici economici.
Anni '80 → tramite raccomandazioni della Banca d'Italia, si ritenne la forma spa
ottimale per le istituzioni bancarie = sollecitazioni per le riforme statutarie,
nell'attesa di direttive UE come obbligo.
In Italia, non essendoci fondazioni di cassa di risparmio, ma essendo
associazioni che non prevedevano la suddivisione in quote, la trasformazione
diretta in spa è impossibile → enti pubblici creditizi di natura associativa.
La soluzione fu il MECCANISMO DELLO SCORPORO dell'azienda bancaria, e
creazione di una spa ex novo: l'ente pubblico evolve da CREDITIZIO a
CONFERENTE.
Il legislatore interviene per far sì che gli enti pubblici creditizi possano
conformarsi alle direttive UE anche se non possibile in via diretta; la
NORMATIVA 1990 prevede che l'ente mantenga natura pubblicistica, detenendo
la partecipazione nella spa e destinando gli utili percepiti ad interessi pubblici o
ad altri settori (cultura, arte, assistenza sociale, ecc.).
Gli enti pubblici conferenti non possono detenere azioni di controllo di altre
società, e non possono finanziare imprese private → TRASFORMAZIONE
INCOMPLETA: anche spa, restano sotto il controllo pubblico, e vi è una
necessità di divisione fra imprese operanti nel mercato ed ente pubblico con
interessi pubblici e sociali.
INIZIO DI UN NUOVO PROCESSO: alcuni ministri attuarono direttive per la
dismissione di parte delle azioni nella società bancaria, ma fu difficoltoso
poiché sono nati dalla banca stessa, ed il controllo in esse porta al potere
economico.
LEGGE CIAMPI (1988) – Legge delega d.lgs. 153/1999 → l'ente pubblico
conferente può decidere di trasformarsi in fondazione di diritto privato,
precisandone le finalità (sociale o sviluppo economico); può mantenere la
partecipazione nella banca >1%, e il controllo in altre società solo se
strumentali, oltre a:
Erogare finanziamenti ad enti no profit di carattere culturale, decidendo
– quali progetti sostenere
Operare in detti settori creando società da loro controllate, o in fondazioni
– d'origine bancaria operanti in dati settori o nella sanità → gli utili sono
conferiti alla realizzazione di opere d'interesse collettivo (strumentali)
Le fondazioni di origine bancaria sono soggetti istituzionali di diritto privato con
statuti particolari, e la legge determina la loro governance, le loro finalità e le
modalità di perseguimento.
RAPPORTO DI LAVORO NELLA PA
(d.lgs. 165/2001 + modifica DECRETO BRUNETTA d.lgs. 150/2009)
→ disciplina del RAPPORTO DI SERVIZIO, ovvero il rapporto di lavoro che
intercorre fra dipendenti e PA
Diritto del dipendente → remunerazione per il lavoro svolto + diritti vari (es.
non patrimoniali, sindacali, ecc.)
Diritto della PA → assolvimento del lavoro per il quale è stato assunto da parte
del dipendente + diritti vari.
Fino al '92, tutti i dipendenti erano sotto disciplina pubblicistica (TU sul pubblico
impiego 1923 + 1957 – d.p.r. 3/1957), caratterizzati da atti di natura
amministrativa (provvedimenti, fra cui il principale quello di NOMINA).
La tutela giurisdizionale è da parte del giudice amm.vo: nella PA, distinguere
fra diritto soggettivo ed interesse legittimo non è semplice, e per praticità si
ritiene siano tutti interessi legittimi.
RAPPORTO D'UFFICIO → rapporto fra persona fisica e PA di riferimento =
relazione ORGANIZZATIVA, il cui principio cardine è quello di CONTINUITA'
dell'operato, per il quale il rapporto d'ufficio non può subire interruzioni; a
tutela della continuità, 2 istituti:
Supplenza → per assenze (malattia, ferie, ecc.)
– Reggenza → nomina di un reggente ad interim in caso di ufficio
– temporaneamente privo di titolare
Le disposizioni sul rapporto d'ufficio sono all'art. 51 Costituzione → eguaglianza
di sesso per l'accesso ad uffici e cariche pubbliche, non discriminazione per
cittadini italiani residenti all'estero e non, diritto al tempo necessario per
l'adempimento ed a conservare il proprio posto di lavoro.
Art. 54 comma 2 Cost. → adempimento con disciplina ed onore
PRIVATIZZAZIONE (d.lgs. 165/2001 + d.lgs 150/2009) → d. lgs. 29/1993 →
attuazione legge delega sulla disciplina del rapporto di lavoro nella PA
sostituzione fonti pubblicistiche (leggi ed atti amm.vi), con fonti negoziali
– (contratti collettivi ed individuali) → art. 5 d.lgs. 165/2001
attribuzione tutela al giudice ordinario – art. 35 comma 1 d.lgs. 165/2001
–
Il d.lgs. 165/2001 è stato il decreto di chiusura della privatizzazione del
rapporto di servizio, ed a sua modifica intervenne il Decreto Brunetta d.lgs.
150/2009 → limitazione dell'intervento della contrattazione collettiva, per
riconferire più poteri alla legge (ripubblicizzazione), ma senza un'attuazione
tale da incrinare la privatizzazione avutasi: il rapporto di servizio resta a carico
del contratto collettivo e del giudice ordinario.
APPLICAZ. OGGETTIVA → l'art. 2 definisce quali soggetti di diritto pubblico
vanno intesi come PA per l'applicazione del decreto, in mancanza di una
definizione nell'ordinamento
APPLICAZ. SOGGETTIVA → l'art. 3 individua i soggetti che restano sotto
giurisdizione amm.ve e diritto pubblico:
magistrati ordinari, amm.vi e contabili
– personale militare e corpi di polizia
– personale di carriera diplomatica e prefettizia
– avvocati e procuratori dello Stato
– professori e ricercatori universitari
– RIFORMA BRUNETTA d.lgs. 150/2009
Art. 2 comma 2 → i rapporti di servizio sono disciplinati dal C.C. Ex art. 2094,
salvo diversa disposizione imperativa (clausola di salvaguardia); la fonte
negoziale può derogare fonti di legge solo se espressamente consentito
(mentre prima la contrattazione collettiva poteva intervenire senza deroga).
Art. 40 → espressa sfiducia del legislatore nella contrattazione collettiva; indica
gli ambiti di possibile intervento della stessa e gli ambiti vietati: non può
intervenire negli atti di MACRO organizzazione (MICRO: gestione del rapporto di
lavoro, e sono disciplinati dal diritto privato ex art. 5 d.lgs. 165/2001; MACRO:
linee d'organizzazione pubblici uffici, disciplinati dal diritto amm.vo ex art. 2
d.lgs. 165/2001).
Art. 2 comma 3bis d.lgs. 165/2001 → strumento coercitivo di sanzione delle
violazioni di campo da parte della contrattazione collettiva: applicazione artt.
1339 (inserzione automatica di clausola) e 1412 comma 2 (nullità parziale).
→ l'effettività è dubbia, perchè la maggior parte delle disposizione ex d.lgs.
165/2001 non ha diretta applicabilità (gli atti posti in essere dal funzionario
incaricato con contratto nullo sono tutelati dai principi di continuità e certezza
del diritto, mentre il rapporto di servizio è tutelato ex art. 2126 c.c. Dal
principio di prestazione di fatto), e per avere tangibili effetti bisogna operi in un
conteszto di chiarezza, precisione e determinatezza della legge a sostituzione
delle clausole nulle.
Più che modificare la normativa preesistente, la riforma Brunetta ha solo
eliminato campi di negoziato (dalla contrattazione collettiva) fra PA e sindacati
che già il d.lgs. 165/2001 poneva fuori dalle norme negoziali → modifica
dall'azione ridotta.
Le VERE INNOVAZIONI sono:
valutazione delle performance dei dipendenti PA
– i poteri disciplinari verso i dipendenti della PA: prima erano regolati dalla
– contrattazione collettiva in toto, mentre ora la legge sancisce i casi di
sanzione, i tipi di sanzione, ed il procedimento disciplinare (anche se
alcune ipotesi sanzionatorie erano già regolamentate per legge).
Per accedere alla PA è necessario un concorso (art. 97 Cost.) poiché lo si ritiene
garanzia di imparzialità; il concorso è disciplinato ex d.p.r. 487/1994.
La fase pubblicistica termina con la pubblicazione della graduatoria; la
giurisprudenza si è espressa ritenendo il vincitore titolare del diritto soggettivo
(giurisdizione ordinaria) di assunzione, ma a seguito delle riforme finanziarie
2003/2004 che hanno imposto delle percentuali d'assunzione, questo diritto
non ha più riscontro.
Si può accedere alla PA senza concorso nel caso di:
personale assegnato dall'ufficio di collocamento
– personale rivoltosi a consulenti esterni
–
La stipula del CONTRATTO COLLETTIVO nella PA è regolata ex artt. 40 e
successivi d.lgs. 165/2001. L'ARAN rappresenta le PA, e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative (in base al rapporto fra dato
associativo e dato elettorale) rappresentano i dipendenti.
L'ARAN opera seguendo le direttive dei COMITATI DI SETTORE (organi d'indirizzo
dei singoli ministeri), e prima della stipula l'accordo dev'essere:
approvato dai comitati di settore
– approvato dalla Corte dei Conti, che controlla la conformità ai vincoli di
– spesa dettati dalla legge di stabilità
La