Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 32
Diritto tributario - primo parziale Pag. 1 Diritto tributario - primo parziale Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - primo parziale Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - primo parziale Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - primo parziale Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - primo parziale Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - primo parziale Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - primo parziale Pag. 31
1 su 32
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

DIRITTO TRIBUTARIO

La norma tributaria presenta una struttura analoga a tutte le altre norme presenti all’interno

dell’ordinamento giuridico, descrive un’astratta fattispecie e vi ricollega una serie di effetti

legati al prelievo tributario.

Le norme tributarie si distinguono in due macrocategorie: le norme sostanziali e le norme

procedurali.

Le norme sostanziali possono essere distinte a loro volta in norme impositrici e norme

sanzionatorie mentre le norme procedurali si distinguono in norme procedimentali e

processuali.

Le norme impositrici sono tutte quelle disposizioni che individuano il fatto o i fatti al

verificarsi dei quali è dovuto il tributo, cioè il presupposto. Individuano poi il soggetto che

deve farsi carico del tributo avendo individuato il presupposto, il soggetto passivo.

Definiscono le regole per la determinazione della base imponibile e la misura del tributo.

Queste disposizioni devono avere una congrua base legislativa. (art 23. Costituzione dice che

nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge), la

fattispecie deve quindi essere definita da una legge ordinaria o da un atto avente forza di

legge: decreto-legge e decreto legislativo. Gli elementi della fattispecie non possono essere

definiti da fonti di rango inferiore rispetto alla legge. Si tratta di una riserva relativa e non di

natura assoluta; quindi, non tutti gli elementi devono essere fissati dalla legge ma quelli più

significativi, essendo possibile demandare a fonti di rango inferiore la fissazione di elementi di

minor rilievo.

Le norme impositrici devono avere un contenuto rispettoso del secondo principio che regola

le norme tributarie. Art.53 costituzione, principio della capacità contributiva, tutti sono tenuti

a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Le norme

impositrici devono quindi colpire presupposti e fatti economici che sono idonea espressione

di capacità contributiva di idonea attitudine alla contribuzione.

I presupposti che possono essere colpiti dal tributo sono: patrimonio, incremento di

patrimonio, possesso del reddito, consumo.

Le norme sanzionatorie sono quelle disposizioni che puniscono con sanzioni ora di natura

amministrativa, ora di natura penale, la violazione della norma tributaria. La violazione

comporta quindi l’irrogazione della sanzione amministrativa e nei casi più gravi l’applicazione

della sanzione penale. Sono norme che presidiano la puntuale applicazione della norma

tributaria .

Le norme procedimentali sono tutte quelle disposizioni che regolano gli obblighi di tenuta

delle scritture contabili, di dichiarazione, di sostituzione, di versamento. Sono tutti obblighi

che gravano sui contribuenti. Sul versante apposto, sono riconducibili a questa categoria 1

anche le norme che disciplinano l’attività di controllo da parte dell’amministrazione

finanziaria, quindi i poteri istruttori come accessi, verifiche, ispezioni e le regole che hanno

ad oggetto la confezione degli atti di accertamento.

Le norme processuali sono quelle che regolano il processo teso a garantire la tutela

giurisdizionale del contribuente e dei terzi coinvolti nelle dinamiche di applicazione del

tributo. Per stabilire se un avviso di accertamento è legittimo o illegittimo, devo impugnarlo al

cospetto del giudice tributario. Il processo si celebra in primo grado al cospetto della corte di

giustizia tributaria, in secondo grado al cospetto della corte di giustizia tributaria di secondo

grado e infine la corte di cassazione.

Nella costruzione della norma tributaria il legislatore è solito utilizzare la tecnica del rinvio,

cioè, costruisce la disposizione facendo rinvio ad un’altra disposizione. Esempio: art. 83 del

testo unico imposte sui redditi dice che il reddito o la perdita di periodo si devono

determinare partendo dall’utile o dalla perdita che risulta dal c/e relativo al periodo di

imposta chiuso nell’esercizio. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o

alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo

d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione”. L’art 83 si riferisce al c/e che

costituisce il bilancio d’esercizio regolato dal codice civile. È un rinvio tacito. ( non dice di

quale conto economico stiamo parlando).

È un rinvio espresso quello contenuto nell’articolo 1 del decreto legislativo 546 del 92 che

regola il processo tributario. Il giudice applica le disposizioni di questo decreto e per quanto

non espressamente previsto le disposizioni del codice di procedura civile.

Presupposto= fatto o i fatti al verificarsi dei quali si rende dovuto il tributo. Deve essere un

fatto di natura economica, ci sono presupposti tradizionali come possesso del reddito,

patrimonio, incremento di patrimonio, consumo ma nel corso degli anni a questi se ne sono

affiancati altri. Ad esempio, l’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) colpisce

l’esercizio abituale di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione e allo

scambio di beni o servizi, quindi il presupposto è costituito dall’autonomia organizzativa, dal

dominio dei fattori di produzione, cioè lavoro e capitale. Negli ultimi anni con l’avvento della

digitalizzazione sono nati nuovi presupposti mossi dall’esigenza di colpire le forme di

ricchezza prodotte gestendo i dati, ad esempio un soggetto basato in USA che sfrutta datti

collegati in un qualche modo al territorio dello stato. Il legislatore ha reagito introducendo

l’imposta sui servizi digitali. Il presupposto di questa imposta è il dominio, la gestione del

dato.

A seconda di come si manifesta il presupposto si possono classificare le diverse imposte:

imposte dirette e indirette. In quelle dirette l’indice di forza economica viene colpito in

maniera diretta immediata, sono tali le imposte sul reddito e quelle che colpiscono il 2

patrimonio. Tutte le altre invece sono indirette, cioè l’indice di forza economica è colpito in

maniera indiretta, mediata; caso classico ( di imposta indiretta) è quella sul valore aggiunto.

Le imposte dirette si distinguono in: imposte personali e imposte reali. Nelle imposte

personali si tiene conto della relazione che lega il soggetto passivo al presupposto insieme ad

una serie di altri elementi che interessano la condizione personale o famigliare del soggetto

passivo. IRPEF è un tributo diretto di natura personale. Queste imposte conferiscono il

diritto a detrazioni e a deduzioni. Le deduzioni agiscono sulla base imponibile mentre le

detrazioni sull’imposta e grazie a questi strumenti si tiene nella giusta considerazione la

condizione personale e famigliare del soggetto passivo. (spese mediche, universitarie,

assicurative, funebri, interventi di recupero del patrimonio edilizio…),

Le imposte reali considerano esclusivamente la relazione tra soggetto passivo e

presupposto, tutto il resto viene ignorato. IRAP

A seconda di come si manifestano nel tempo, possiamo distinguere le imposte istantanee da

quelle periodiche. Sono periodiche tutte quelle imposte in cui il presupposto si risolve in una

condizione suscettibile di ripetersi con continuità nel tempo, bisogna quindi individuare un

lasso di tempo a cui guardare per quantificare la base imponibile, il periodo di imposta. Per

le persone fisiche il periodo d’imposta coincide con l’anno solare 1/1-31/12, persone diverse

da quelle fisiche coincide con l’esercizio sociale che può o non può coincidere con l’anno

solare Istantanee il presupposto si risolve in unico atto o fatto, appunto istantaneo.

Per IRPEF e IRES il presupposto è il possesso di un reddito, sono periodiche perché il

possesso del reddito è una condizione che si protrae nel corso del tempo. Imposta sul valore

aggiunto è imposta periodica. Imposta di registro colpisce la formazione di un atto

giuridico, contratto di compravendita, di locazione… è istantanea. Imposta di bollo è

istantanea.

Il soggetto passivo è il soggetto che avendo realizzato il presupposto, deve farsi carico del

tributo. Esempio: persone fisiche residenti e non nel territorio dello stato, se sei residente in

Italia, vieni tassato sulla base dei redditi ovunque prodotti nel mondo (sia in Italia che

all’estero), i non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti nel territorio dello stato.

I soggetti passivi IRPEF sono persone fisiche residenti e non nel territorio dello stato

I soggetti passivi IRES sono le società di capitali residenti, gli enti commerciali residenti, gli

enti non commerciali residenti, le società e gli enti di ogni tipo non residenti

Le società di persone non residenti sono soggetti passivi IRES mentre per quelle residenti non

sono autonomi soggetti passivi di un tributo che colpisce il possesso del reddito, ( non sono

soggetti passivi IRPEF), sono soggetti passivi IRAP e IVA. Il reddito prodotto da questi soggetti

come viene tassato? La tassazione avviene sulla base di un modello detto “di trasparenza”,

cioè la società produce un reddito che non viene tassato in capo alla società ma viene

tassato direttamente in capo ai soci a cui viene imputato in proporzione alle quote di 3

partecipazione, a prescindere dalla percezione. Quindi i soggetti passivi sono i soci il cui

reddito viene imputato per trasparenza. (se i soci sono persone fisiche, se sono società di

capitali allora IRES).

Soggetti passivi IMU sono i soggetti che possiedono immobili nel territorio dello stato: aree

edificabili, terreni e fabbricati nel territorio dello stato.

BASE IMPONIBILE: è la grandezza a cui deve essere commisurato il prelievo, di norma

costituito da un valore monetario, ( vengono tassati anche i redditi in natura, quindi bisogna

convertirli in valore monetario) , la base imponibile può essere costituita da cose misurate

secondo le loro caratteristiche di peso e misura.

MISURA DEL TRIBUTO: il tributo può essere dovuto in misura fissa ( indipendentemente dalla

base imponibile come l’imposta di registro, imposta di bollo, concessioni

governative…).oppure in misura variabile, cioè la misura del tributo aumenta all’aumentare

della base imponibile, bisogna quindi capire qual è la legge che regola questo aumento:

dipende dalla scelta del legislatore che di volta in volta stabilirà se è dovuta in misura

proporzionale, come accade nell’IVA, IRAP e IRES oppure in misura progressiva( aliquota

aumenta all’aumentare del reddito disponibile) oppure se è dovuta in misura regressiva

(almeno formalmente).

Differenza tra esclusioni ed esenzioni: in entrambi i casi si determina una contrazione del

campo di applicazione (si restringe) del tributo ma con una profonda differenza: l’esenzioni

sono ipotesi in cui l

Dettagli
A.A. 2024-2025
32 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcofavaron01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Cardella Pierluca.