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DIRITTO TRIBUTARIO
La norma tributaria presenta una struttura analoga a tutte le altre norme presenti all’interno
dell’ordinamento giuridico, descrive un’astratta fattispecie e vi ricollega una serie di effetti
legati al prelievo tributario.
Le norme tributarie si distinguono in due macrocategorie: le norme sostanziali e le norme
procedurali.
Le norme sostanziali possono essere distinte a loro volta in norme impositrici e norme
sanzionatorie mentre le norme procedurali si distinguono in norme procedimentali e
processuali.
Le norme impositrici sono tutte quelle disposizioni che individuano il fatto o i fatti al
verificarsi dei quali è dovuto il tributo, cioè il presupposto. Individuano poi il soggetto che
deve farsi carico del tributo avendo individuato il presupposto, il soggetto passivo.
Definiscono le regole per la determinazione della base imponibile e la misura del tributo.
Queste disposizioni devono avere una congrua base legislativa. (art 23. Costituzione dice che
nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge), la
fattispecie deve quindi essere definita da una legge ordinaria o da un atto avente forza di
legge: decreto-legge e decreto legislativo. Gli elementi della fattispecie non possono essere
definiti da fonti di rango inferiore rispetto alla legge. Si tratta di una riserva relativa e non di
natura assoluta; quindi, non tutti gli elementi devono essere fissati dalla legge ma quelli più
significativi, essendo possibile demandare a fonti di rango inferiore la fissazione di elementi di
minor rilievo.
Le norme impositrici devono avere un contenuto rispettoso del secondo principio che regola
le norme tributarie. Art.53 costituzione, principio della capacità contributiva, tutti sono tenuti
a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Le norme
impositrici devono quindi colpire presupposti e fatti economici che sono idonea espressione
di capacità contributiva di idonea attitudine alla contribuzione.
I presupposti che possono essere colpiti dal tributo sono: patrimonio, incremento di
patrimonio, possesso del reddito, consumo.
Le norme sanzionatorie sono quelle disposizioni che puniscono con sanzioni ora di natura
amministrativa, ora di natura penale, la violazione della norma tributaria. La violazione
comporta quindi l’irrogazione della sanzione amministrativa e nei casi più gravi l’applicazione
della sanzione penale. Sono norme che presidiano la puntuale applicazione della norma
tributaria .
Le norme procedimentali sono tutte quelle disposizioni che regolano gli obblighi di tenuta
delle scritture contabili, di dichiarazione, di sostituzione, di versamento. Sono tutti obblighi
che gravano sui contribuenti. Sul versante apposto, sono riconducibili a questa categoria 1
anche le norme che disciplinano l’attività di controllo da parte dell’amministrazione
finanziaria, quindi i poteri istruttori come accessi, verifiche, ispezioni e le regole che hanno
ad oggetto la confezione degli atti di accertamento.
Le norme processuali sono quelle che regolano il processo teso a garantire la tutela
giurisdizionale del contribuente e dei terzi coinvolti nelle dinamiche di applicazione del
tributo. Per stabilire se un avviso di accertamento è legittimo o illegittimo, devo impugnarlo al
cospetto del giudice tributario. Il processo si celebra in primo grado al cospetto della corte di
giustizia tributaria, in secondo grado al cospetto della corte di giustizia tributaria di secondo
grado e infine la corte di cassazione.
Nella costruzione della norma tributaria il legislatore è solito utilizzare la tecnica del rinvio,
cioè, costruisce la disposizione facendo rinvio ad un’altra disposizione. Esempio: art. 83 del
testo unico imposte sui redditi dice che il reddito o la perdita di periodo si devono
determinare partendo dall’utile o dalla perdita che risulta dal c/e relativo al periodo di
“
imposta chiuso nell’esercizio. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o
alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo
d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione”. L’art 83 si riferisce al c/e che
costituisce il bilancio d’esercizio regolato dal codice civile. È un rinvio tacito. ( non dice di
quale conto economico stiamo parlando).
È un rinvio espresso quello contenuto nell’articolo 1 del decreto legislativo 546 del 92 che
regola il processo tributario. Il giudice applica le disposizioni di questo decreto e per quanto
non espressamente previsto le disposizioni del codice di procedura civile.
Presupposto= fatto o i fatti al verificarsi dei quali si rende dovuto il tributo. Deve essere un
fatto di natura economica, ci sono presupposti tradizionali come possesso del reddito,
patrimonio, incremento di patrimonio, consumo ma nel corso degli anni a questi se ne sono
affiancati altri. Ad esempio, l’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) colpisce
l’esercizio abituale di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione e allo
scambio di beni o servizi, quindi il presupposto è costituito dall’autonomia organizzativa, dal
dominio dei fattori di produzione, cioè lavoro e capitale. Negli ultimi anni con l’avvento della
digitalizzazione sono nati nuovi presupposti mossi dall’esigenza di colpire le forme di
ricchezza prodotte gestendo i dati, ad esempio un soggetto basato in USA che sfrutta datti
collegati in un qualche modo al territorio dello stato. Il legislatore ha reagito introducendo
l’imposta sui servizi digitali. Il presupposto di questa imposta è il dominio, la gestione del
dato.
A seconda di come si manifesta il presupposto si possono classificare le diverse imposte:
imposte dirette e indirette. In quelle dirette l’indice di forza economica viene colpito in
maniera diretta immediata, sono tali le imposte sul reddito e quelle che colpiscono il 2
patrimonio. Tutte le altre invece sono indirette, cioè l’indice di forza economica è colpito in
maniera indiretta, mediata; caso classico ( di imposta indiretta) è quella sul valore aggiunto.
Le imposte dirette si distinguono in: imposte personali e imposte reali. Nelle imposte
personali si tiene conto della relazione che lega il soggetto passivo al presupposto insieme ad
una serie di altri elementi che interessano la condizione personale o famigliare del soggetto
passivo. IRPEF è un tributo diretto di natura personale. Queste imposte conferiscono il
diritto a detrazioni e a deduzioni. Le deduzioni agiscono sulla base imponibile mentre le
detrazioni sull’imposta e grazie a questi strumenti si tiene nella giusta considerazione la
condizione personale e famigliare del soggetto passivo. (spese mediche, universitarie,
assicurative, funebri, interventi di recupero del patrimonio edilizio…),
Le imposte reali considerano esclusivamente la relazione tra soggetto passivo e
presupposto, tutto il resto viene ignorato. IRAP
A seconda di come si manifestano nel tempo, possiamo distinguere le imposte istantanee da
quelle periodiche. Sono periodiche tutte quelle imposte in cui il presupposto si risolve in una
condizione suscettibile di ripetersi con continuità nel tempo, bisogna quindi individuare un
lasso di tempo a cui guardare per quantificare la base imponibile, il periodo di imposta. Per
le persone fisiche il periodo d’imposta coincide con l’anno solare 1/1-31/12, persone diverse
da quelle fisiche coincide con l’esercizio sociale che può o non può coincidere con l’anno
solare Istantanee il presupposto si risolve in unico atto o fatto, appunto istantaneo.
Per IRPEF e IRES il presupposto è il possesso di un reddito, sono periodiche perché il
possesso del reddito è una condizione che si protrae nel corso del tempo. Imposta sul valore
aggiunto è imposta periodica. Imposta di registro colpisce la formazione di un atto
giuridico, contratto di compravendita, di locazione… è istantanea. Imposta di bollo è
istantanea.
Il soggetto passivo è il soggetto che avendo realizzato il presupposto, deve farsi carico del
tributo. Esempio: persone fisiche residenti e non nel territorio dello stato, se sei residente in
Italia, vieni tassato sulla base dei redditi ovunque prodotti nel mondo (sia in Italia che
all’estero), i non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti nel territorio dello stato.
I soggetti passivi IRPEF sono persone fisiche residenti e non nel territorio dello stato
I soggetti passivi IRES sono le società di capitali residenti, gli enti commerciali residenti, gli
enti non commerciali residenti, le società e gli enti di ogni tipo non residenti
Le società di persone non residenti sono soggetti passivi IRES mentre per quelle residenti non
sono autonomi soggetti passivi di un tributo che colpisce il possesso del reddito, ( non sono
soggetti passivi IRPEF), sono soggetti passivi IRAP e IVA. Il reddito prodotto da questi soggetti
come viene tassato? La tassazione avviene sulla base di un modello detto “di trasparenza”,
cioè la società produce un reddito che non viene tassato in capo alla società ma viene
tassato direttamente in capo ai soci a cui viene imputato in proporzione alle quote di 3
partecipazione, a prescindere dalla percezione. Quindi i soggetti passivi sono i soci il cui
reddito viene imputato per trasparenza. (se i soci sono persone fisiche, se sono società di
capitali allora IRES).
Soggetti passivi IMU sono i soggetti che possiedono immobili nel territorio dello stato: aree
edificabili, terreni e fabbricati nel territorio dello stato.
BASE IMPONIBILE: è la grandezza a cui deve essere commisurato il prelievo, di norma
costituito da un valore monetario, ( vengono tassati anche i redditi in natura, quindi bisogna
convertirli in valore monetario) , la base imponibile può essere costituita da cose misurate
secondo le loro caratteristiche di peso e misura.
MISURA DEL TRIBUTO: il tributo può essere dovuto in misura fissa ( indipendentemente dalla
base imponibile come l’imposta di registro, imposta di bollo, concessioni
governative…).oppure in misura variabile, cioè la misura del tributo aumenta all’aumentare
della base imponibile, bisogna quindi capire qual è la legge che regola questo aumento:
dipende dalla scelta del legislatore che di volta in volta stabilirà se è dovuta in misura
proporzionale, come accade nell’IVA, IRAP e IRES oppure in misura progressiva( aliquota
aumenta all’aumentare del reddito disponibile) oppure se è dovuta in misura regressiva
(almeno formalmente).
Differenza tra esclusioni ed esenzioni: in entrambi i casi si determina una contrazione del
campo di applicazione (si restringe) del tributo ma con una profonda differenza: l’esenzioni
sono ipotesi in cui l