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NORME ANTIELUSIVE PER I DIVIDENDI E LE PLUSVALENZE
Utili da partecipazione
A seguito della soppressione del credito d’imposta, gli utili distribuiti da società concorrono in
misura limitata alla formazione del reddito complessivo del percettore.
• Per i soggetti passivi IRPEF i dividendi nella misura del 49,72%
Per le persone fisiche che non esercitano un’attività d’impresa, società semplici e
o enti non commerciali su partecipazioni non qualificate si applica un prelievo
sostitutivo del 26%
• Per i soggetti passivi IRES non concorrono a formare il reddito i dividendi per il 95%
• Può essere prevista una tassazione integrale degli utili provenienti da soggetti residenti in
Stati a fiscalità privilegiata;
La tassazione integrale non si applica quando:
Gli utili sono stati già imputati al socio
a) È avvenuta dimostrazione che delle partecipazioni non è stato conseguito, l’effetto di
b) localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
È prevista la possibilità di presentare istanza di interpello per ottenere la disapplicazione del regime
di tassazione integrale dei dividendi, previa dimostrazione che dalle partecipazioni non consegue
l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
L’applicazione del regime di tassazione integrale degli utili black list nelle holding intermedie non
da particolari problemi in quanto quelle che posseggono partecipazioni esclusivamente in società
black list, l’intero utile distribuito è generato nel paradiso fiscale in cui sono localizzate le
partecipazioni.
Per le holding conduit che detengono partecipazioni anche in società residenti si deve dimostrare
caso per caso con documentazione la provenienza degli utili. In mancanza di un adeguato supporto
documentale in ordine alla provenienza dell’utile percepito, si ritengono distribuiti al socio italiano,
in via prioritaria e fino a concorrenza, gli utili di provenienza black list.
Imprese estere controllate
Per evitare la doppia imposizione, si prevede che gli utili delle imprese estere controllate non
concorrano alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all’ammontare del reddito
assoggettato a tassazione per trasparenza, anche negli esercizi precedenti.
Nel caso in cui ci sia un parere positivo sulla seconda esimente questa rileva purchè si dimostri
inoltre che l’effetto della delocalizzazione dei redditi non è stato conseguito sin dall’inizio del
periodo d’imposta di possesso delle partecipazioni.
Modifiche del D.LGS 147/2015:
Si considerano provenienti da società residenti in stati a fiscalità privilegiata gli utili relativi
a) a possesso di partecipazioni diretti al controllo anche di fatto
Nel caso in cui il contribuente dimostri che la società black list svolge un’effettiva attività
b) industriale viene riconosciuto un credito d’imposta in ragione delle imposte assolte dalla
società partecipata sugli utili maturati durante il periodo
Se il contribuente intende disapplicare la tassazione integrale senza aver presentato
c) interpello oppure avendo ricevuto risposta negativa, deve segnalare nella dichiarazione dei
redditi la percezione di utili da partecipazioni black list. In caso di omessa o incompleta
indicazione è applicabile una sanzione del 10% sui dividendi conseguiti fino ad un massimo
di 50.000 euro.
Direttiva madre-figlia
La direttiva è stata introdotta per favorire la formazione di gruppi societari transazionali europei al
fine di fornire effettiva attuazione ai principi di libertà di stabilimento e libera circolazione dei
capitali.
Si prevede una detassazione sui dividendi in uscita, ossia i dividendi che una società figlia
distribuisce ad una madre localizzata in un altro Stato membro. Lo Stato membro della società figlia
si astiene dal sottoporre tali utili ad un imposizione oppure li sottoponga, autorizzando la società
madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta pagata dalla società figlia.
La direttiva si applica alla distribuzione degli utili:
• Percepiti da una società di uno Stato membro e proveniente da una filiale di uno Stato
membro
• Effettuata da società di uno stato membro a società filiali sempre membri
• Percepiti da stabili organizzazioni di società di altri stati membri situate in uno Stato
membro e provenienti da loro società figlie di uno Stato membro diverso da quello in cui è
situata la stabile organizzazione
• Effettuata da una società di uno Stato membro a stabili organizzazioni situate in un altro
Stato membro di società del medesimo Stato membro in cui sono le società figlie
Per società di uno Stato membro si richiede il domicilio fiscale e che sia assoggettata ad una delle
imposte indicate nella direttiva.
Per stabile organizzazione si intende una sede fissa di affari situata in uno Stato membro.
La qualità di società madre è riconosciuta ad una società di uno Stato membro che ha una
partecipazione minima del 10% attraverso una stabile organizzazione.
Plusvalenze
Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di azioni o quote di partecipazione
sono, soggette a tassazione parziale.
• Soggetti passivi IRPEF non in regime d’impresa concorrono nella misura del 49,72%
Partecipazioni non qualificate tassate nella misura del 26% con imposta sostitutiva
o
• Soggetti passivi IRPEF in regime d’impresa e in società e enti soggetti IRES, nella misura
del 49,72%
• Soggetti passivi IRES, plusvalenze realizzate relativamente ad azioni o quote di
partecipazioni in società personali e di capitali non concorrono alla formazione del reddito
nella misura del 95%
È prevista come per i dividendi la possibilità di tassazione integrale per plusvalenze realizzate in
territori a fiscalità privilegiata, la tassazione non si applica quando venga fornita la dimostrazione
che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, l’effetto di localizzare i redditi in territori a
fiscalità privilegiata.
Nel caso in cui il contribuente dimostri che la società black list svolge un’effettiva attività
a) industriale o commerciale, al cedente controllante residente spetta un credito d’imposta, in
proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relative alle
plusvalenze.
Se il contribuente intende disapplicare la tassazione integrale senza aver presentato
b) interpello oppure avendo ricevuto risposta negativa, deve segnalare nella dichiarazione dei
redditi la percezione di utili da partecipazioni black list. In caso di omessa o incompleta
indicazione è applicabile una sanzione del 10% sulle plusvalenze conseguite fino ad un
massimo di 50.000 euro.
BASE IMPONIBILE CONSOLIDATA COMUNE PER L’IMPOSTA SULLE
SOCIETÀ
Il 16/03/11 la Commissione Europea ha presentato la Proposta di Direttiva (COM 2011/121) per
l’adozione, a livello comunitario e su base opzionale, di norme per la determinazione di una base
imponibile comune per la tassazione di talune società (Common Corporate Tax Basis – CCTB) e di
gruppi di società (CCCTB).
La commissione intende rimuovere i maggiori ostacoli e le distorsioni di mercato che le società che
operano su base transfrontaliera devono affrontare per la presenza di 28 regimi di tassazione diversi,
limitando i fenomeni di doppia imposizione e di concorrenza fiscale dannosa.
La direttiva si applica alle società di capitali residenti negli Stati dell’unione europea, la società che
opta per il regime previsto dalla Direttiva determina il proprio reddito imponibile ai fini
dell’imposta sul reddito delle società. L’individuazione delle aliquote d’imposta applicabili rimane
di competenza degli Stati membri.
Gli elementi che caratterizzano la proposta di Direttiva sono:
La definizione di una base imponibile unica per le società che svolgono attività
1. transfrontaliere
Il consolidamento del reddito per i gruppi di società stabiliti in più Stati membri (CCCTB)
2. La ripartizione della base imponibile consolidata tra i membri di un gruppo
3. Le norme anti abusi
4. Le procedure di accertamento
5.
Regole per la determinazione del reddito imponibile
Il reddito imponibile è infatti, determinato come una somma algebrica di ricavi imponibili e costi
deducibili.
Ricavi tassabili ed esenti
Si definiscono ricavi i proventi di vendite e qualsiasi altra operazione, al netto dell’ IVA e di altri
tributi, di natura non monetaria e non, inclusi i proventi dalla cessione di attività e diritti, gli
interessi, i dividendi e altre distribuzioni di profitti, i canoni, i sussidi e le sovvenzioni, i doni
ricevuti, le retribuzioni e le gratifiche.
Come ricavi esenti vengono invece considerati:
Sussidi direttamente collegati all’acquisizione, costruzione o miglioramento di attività
a) immobilizzate soggette ad ammortamento
Proventi della cessione di panieri di attività (ammortizzati ad un'unica aliquota del 25%)
b) art.39 TUIR compreso il valore di mercato di doni non monetari
Distribuzioni di profitti ricevute (dividendi 95% esente)
c) Proventi della cessione di azioni (plusvalenze 95% esente)
d) Reddito di una stabile organizzazione in un paese terzo. Tale reddito è esente secondo il
e) principio di tassazione territoriale
Spese deducibili e spese non deducibili
Le spese deducibili includono tutti i costi delle vendite e tutte le spese, al netto dell’imposta sul
valore aggiungo deducibile, sostenute dal contribuente per ottenere o assicurarsi redditi, compresi i
costi della ricerca e dello sviluppo e i costi sostenuti per raccogliere capitale (equity) e per reperire
prestiti nell’esercizio dell’attività. Sono inclusi i doni a enti caritativi che siano stabiliti in uno Stato
membro o in un paese terzo che applichi un accordo sullo scambio di informazioni su richiesta. La
spesa deducibile massima per i doni monetari o le donazioni ad enti caritativi è pari allo 0,5% dei
ricavi dell’esercizio fiscale. Sono deducibili i costi sostenuti per finalità imprenditoriali, secondo
cioè in base al principio di inerenza riconosciuto anche dal nostro ordinamento.
Le spese non deducibili sono:
Distribuzioni di profitti e rimborsi di capitale
a) 50% delle spese di rappresentanza
b) Il trasferimento degli utili non distribuiti in una riserva che costituisce parte del capitale
c) sociale
L’imposta sul reddito della società
d) Le bustarelle
e) Le ammende e multe per violazioni di legge
f) Doni monetari e donazioni diverse da quelle ad enti caritativi
g)
Principali differe