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INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI

12) Si è abbandonato il metodo subbiettivo secondo cui sarebbe sempre necessaria la ricerca della volontà effettiva delle parti, contrapposta alla volontà dichiarata; è stato invece accolto il metodo oggettivistico secondo cui si deve attribuire al trattato il senso che è fatto palese dal suo testo che si armonizza quindi con l'oggetto e la funzione dell'atto che dal testo sono desumibili. Anche la convenzione di Vienna si è esposta a favore del metodo oggettivistico: l'art. 31 stabilisce che 'un trattato deve essere interpretato in buona fede secondo il significato ordinario da attribuirsi ai termini del trattato nel loro contesto, all'oggetto e allo scopo del trattato; che si deve tener conto di accordi o strumenti posti in essere dalle parti per la conclusione del trattato e accordi anche successivi per l'applicazione del trattato. [eccezione: a un termine può essere dato un significato]

particolare solo se è certo che questa era l'intenzione delle parti]

Art32 riguarda i lavori preparatoria considerarsi sussidiari, da usarsi solo se siamo in presenza di un testo ambiguo e lacunoso.

Art 33 riguarda i trattati redatti in più lingue tutte ufficiali, se vi è una differenza di significato ineliminabile attraverso l'interpretazione, va dato il significato che concilia meglio detti testi.

In più valgono tutte le regole riguardanti l'interpretazione di norme giuridiche in genere (interpretazione restrittiva o estensiva, la regola che tra più interpretazioni possibili vale quella più favorevole per la parte più onerata ecc...).

Interpretazione restrittiva trova scarso credito presso i giudici internazionali perché comporterebbe una limitazione alla sovranità e libertà degli Stati.

Tutto ciò vale anche per i trattati istitutivi di org internazionali (es Carta delle NU) e x i tr

istitutividelle Comunità Europee. La CIG ha applicato anche la Teoria dei Poteri Impliciti (sviluppata dalla Corte suprema degli USA per estendere le competenze dello stato federale a discapito degli stati membri, ogni organo disporrebbe non solo dei poteri espressamente attribuiti loro dalle norme costituzionali, ma anche di tutti i poteri necessari per l'esercizio di tali poteri) agli organi dell'ONU, ampliandone addirittura la portata. Un esempio di applicazione della Teoria dei Poteri Impliciti è l'articolo 308 del Trattato istitutivo della CE: "Quando un'azione della Commissione risulti necessaria per raggiungere uno degli scopi della Comunità senza che il presente trattato abbia previsto tali poteri richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione dopo il consulto con il Parlamento, prende le disposizioni del caso". Questa teoria si trova all'estremo opposto rispetto all'arcaica interpretazione restrittiva dei trattati internazionali. La Convenzione di Vienna esclude interpretazioni.

unilateralistiche, cioè che una norma contenuta in un accordo internazionale possa assumere significati diversi secondo lo stato contraente all'interno del quale debba applicarsi;

2 regole fanno seguito a questa esclusione:

  1. art 33 in caso di testi non concordanti redatti in più lingue (impone interpretazione conciliante)
  2. art 31 quando fa riferimento a tutte le 'altre norme' di cui tener conto ai fini dell'interpretazione del trattato, NON INCLUDE le norme di diritto interno proprie di ciascuno stato contraente (esclusione significativa data la precedente tendenza a interpretare in chiave unilateralistica).

Vi è massima libertà (che va rivendicata) dei giudici interni nell'interpretazione del diritto internazionale, come avviene per l'interpretazione del diritto interno.

SUCCESSIONE NEI TRATTATI:

13). Vi è quando uno Stato si sostituisce a un altro nel Governo di un territorio (inteso come comunità territoriale);

può avvenire per le cause più varie (es: una parte del territorio di uno Stato passa per effetto di cessione sotto la sovranità di un altro Stato). Una volta verificatosi un cambiamento di sovranità i diritti e gli obblighi internazionali che facevano capo allo stato predecessore passano in capo allo stato subentrante. Su questo argomento è dedicata la Conv. di Vienna del '78 sulla successione di stati nei trattati entrata in vigore nel '96. Art. 7 sull'applicazione della convenzione, da effettuarsi solo per quelle successioni tra Stati (quindi sostituzioni di Stati) intervenute DOPO l'entrata in vigore della Conv.; non è richiesto che lo stato subentrante sia già parte contraente al momento della successione, questo perché solitamente lo Stato che si sostituisce ad un altro nel governo di un territorio è uno stato nuovo e quindi in molti casi la conv. non si potrebbe applicare. (invece se uno Stato subentrante)momento della loro stipulazione].-principio sulla successione riguardo ai trattati non localizzabili: lo Stato che inqualsiasi modo si sostituisce a un altro nel gov. di una comunità territoriale, NON è VINCOLATO dai trattati o dalle clausole di un tr di natura non reale o territoriale, cioè che non riguardino l'uso di determinate parti di territorio.(=non localizzabili. Es: tratti che riguardano la cooperazione economica, la protezione dei diritti umani, la lotta al terrorismo, ecc.)con il limite dell'intrasmissibilità di trattati che abbiano una prevalente caratterizzazione politica, cioè strettamente legati al regime vigente prima del cambiamento di sovranità.[piu' che limite è l'applicazione del principio rebus sic stantibus secondo cui un trattato o clausole di questo si estinguono se mutano in modo radicale le circostanze esistenti al momento della loro stipulazione].momento della conclusione]-Per i trattati non localizzabili(la maggioranza) si assume la regola della tabula rasa secondo alquale lo stato subentrante NON è in linea di principio e salve le eccezioni,vincolato dagli accordi conclusi dal predecessore.[particolarità della Conv del '78 che fa una distinzione tra Stati sorti da decolonizzazione e Stati subentranti nel governo di un territorio(...)]Ipotesi di mutamento di sovranità:1.Distacco di una parte del territorio di uno Stato che si può' aggiungere per effetto di cessione o conquista,al territorio di un altro Stato, si applica la regola della tabula rasa, gli accordi vigenti nello Stato che subisce il distacco cessano di avere validità e invece si acquistano gli accordi vigenti nello Stato che 'acquista' il territorio.(mobilità delle frontiere dei trattati)-Conv qui non fa distinzioni-2.Secessione: nella parte distaccata possono formarsi uno o più stati nuovi, anche in

Questo caso gli accordi vigenti nello stato che subisce il distacco cessano di aver vigore per lo stato che acquista l'indipendenza. La convenzione per le ipotesi di secessione enuncia il principio della continuità dei trattati. Applicazione della Tabula rasa agli Stati nuovi formati per distacco per i trattati bilaterali conclusi dal predecessore, potranno avere valore solo se rinnovati con la nuova controparte, per i trattati multilaterali chiusi, che non prevedono la partecipazione con adesioni di Stati diversi da quelli originari, occorrerà un nuovo accordo con tutte le controparti (la convenzione con riguardo solo agli stati extraterritoriali coloniali); per i trattati multilaterali aperti all'adesione di stati diversi da quelli originari il principio di tabula rasa subisce un temperamento poiché lo stato nuovo può invece che aderire procedere alla notificazione di successione (*), con cui la sua partecipazione retroagisce al momento.

dell'acquisto dell'indipendenza. (con l'adesione avrebbe effetto da quel momento). 3. Sdismembramento di uno Stato: diverso dalla secessione poiché lo stato cui ci si distacca si estingue e sul suo territorio si formano 2 o più stati nuovi. Lo sdismembramento vi è tutte le volte in cui nessuno degli Stati abbia la stessa organizzazione di governo, lo stesso regime dello stato preesistente. Riguardo la successione nei trattati si applica la tabula rasa come per il distacco con il temperamento (*). - es: sdismembramento dell'unione sovietica, sdismembramento della Jugoslavia. 4. Incorporazione e fusione di altri stati: i. si ha quando uno stato estinguendosi, passa a far parte di un altro stato (c'è continuità tra l'organizzazione di governo di uno degli stati preesistenti e l'organizzazione di governo che risulta dall'unificazione), quando 2 o più stati si estinguono tutti e danno vita a uno stato nuovo. Perdalla regola della mobilità delle frontiere dei trattati. In questo caso, i trattati dello stato che si estingue continuano ad avere validità anche per lo stato che nasce dalla fusione. In generale, l'incorporazione e la fusione degli stati comportano una serie di implicazioni legali e politiche. La regola della mobilità delle frontiere dei trattati stabilisce che i trattati di uno stato si applicano solo al territorio che era sotto la sua sovranità al momento della stipula del trattato. Pertanto, quando uno stato si estingue e il suo territorio viene incorporato da un altro stato, i trattati dello stato che si estingue cessano di avere validità per il territorio incorporato. Al contrario, i trattati dello stato che incorpora il territorio si estendono automaticamente al territorio incorporato. Tuttavia, ci sono eccezioni a questa regola. Se lo stato che nasce dalla fusione è effettivamente uno stato nuovo, senza alcuna continuità con l'organizzazione di governo di uno o più stati preesistenti, allora nasce libero da impegni pattizi. Questo significa che non è vincolato dai trattati degli stati preesistenti. Tuttavia, se le comunità incorporate o fuse conservano un notevole grado di autonomia all'interno dello stato incorporante o nuovo, allora può essere stabilito un vincolo di tipo federale. In questo caso, vi è una continuità degli accordi con efficacia limitata alla regione incorporata o fusa. La Convenzione adotta il principio della continuità dei trattati, indipendentemente dalla presenza di un vincolo federale. Ciò significa che i trattati continuano ad avere validità anche dopo l'incorporazione o la fusione degli stati. In conclusione, l'incorporazione e la fusione degli stati comportano una serie di implicazioni legali e politiche, tra cui la validità dei trattati. La regola della mobilità delle frontiere dei trattati stabilisce che i trattati dello stato che si estingue cessano di avere validità per il territorio incorporato, mentre i trattati dello stato che incorpora il territorio si estendono automaticamente al territorio incorporato. Tuttavia, ci sono eccezioni a questa regola, come nel caso di uno stato nuovo senza continuità con stati preesistenti o nel caso di un vincolo federale che garantisce una certa autonomia alle comunità incorporate o fuse. La Convenzione adotta il principio della continuità dei trattati, indipendentemente dalla presenza di un vincolo federale.dal diritto consuetudinario.
  1. Mutamento radicale di governo: cioè si instaura nell'ambito di una comunità statale, un regime radicalmente diverso senza che il territorio dello stato subisca ampliamenti o diminuzioni. (muta la persona di diritto internazionale, poiché il sog. Di diritto internazionale si identifica con l'apparato di governo). [si oppone la teoria che identifica lo stato con la comunità statale, che infatti non vede l'estinzione dello stato nonostante mutamenti rivoluzionari di governo] In questo caso si ha una successione del nuovo governo nei diritti e obblighi del predecessore ad accezione per quelli di natura strettamente politica, legati al regime preesistente e quindi incompatibili con il nuovo regime (rebus sic stantibus).
  2. CAUSE DI INVALIDITÀ E DI ESTINZIONE DEI TRATTATI:
  1. Sono analoghe a quelle proprie dei contratti. Come cause di invalidità, i classici vizi della volontà: l'errore essenziale [art 48 Conv.di
Vienna lodefinisce come l'errore circa un fatto o una situazione che lo Stato supponeva esistente al momento in cui il trattato è stato concluso e che costituiva una base essenziale del consenso.
Dettagli
Publisher
A.A. 2009-2010
20 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Condorelli Luigi.