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Parte seconda: Il contenuto delle norme internazionali

Il contenuto del diritto internazionale come insieme di limiti all'uso della forza internazionale ed interna degli stati

Tutto il diritto internazionale si snoda intorno all'idea che esso sia costruito da un insieme di limiti all'uso della forza da parte degli stati. Può essere violenza di tipo bellico diretta verso gli altri stati (forza internazionale), oppure violenza diretta verso l'interno: persone fisiche o giuridiche, loro beni (forza interna).

La Dichiarazione dell'Assemblea Generale dell'Onu (ris. 3314 del 1974) definisce la forza internazionale come aggressione armata in tutte le sue specie. La forza interna, intesa come potere di governo, sovranità esplicata su individui e loro beni, non può essere considerata solo come forza materiale, cioè atti concreti (azioni di polizia, esecuzione forzata dei beni, esecuzione di condanne penali); allo stesso tempo una violazione del diritto internazionale non deriva solo dall'effettivo esercizio della coercizione.

Anche una sentenza o una legge che contenga un provvedimento concreto possono costituire comportamento internazionalmente illecito. Ma, in ogni caso, deve sempre esistere un chiaro riferimento alla realtà. Se a un comando astratto non segue la sua applicazione ad un caso concreto, non si può parlare di violazione del diritto internazionale, per il quale sono rilevanti le conseguenze concrete derivanti da un atteggiamento interno di uno stato.

L'attività normativa astratta non interessa, neanche quando sia oggetto specifico di una convenzione internazionale. Ad esempio, una convenzione sul divieto del lavoro minorile si ritiene violata quando lo stato non adotti una legge in merito. Ma, avendo la convenzione per obbligo solo quello di emanare la legge relativa, c'è chi paradossalmente ha affermato che, se poi non c'è punizione per coloro che non applicano la legge, la convenzione va considerata rispettata.

In definitiva, l'attività di mero comando, anche se rivolta a persone determinate e a questioni concrete, non ha rilievo per il diritto internazionale se non è seguita dall'attuale e concreta possibilità di agire in modo coercitivo per farla rispettare. L'attuazione reale deriva dalla effettiva presenza di persone e beni coinvolti dal comando concreto sul territorio dove il potere dello stato viene esercitato.

Sia la forza internazionale che la forza interna sono azione esercitata dallo stato su persone o cose, ma come questo può avvenire quando il potere di governo deve intervenire su attività incoercibili per loro natura, come trasmissioni radio, attività spaziali, comunicazioni in rete? Anche in tal caso si ritiene che i diritti e gli obblighi internazionali, di cui lo stato è titolare, presuppongono sempre la sua possibilità di governare, nei luoghi di partenza e arrivo, sulle attività umane e sui mezzi necessari a produrre tali fenomeni.

La sovranità territoriale

La norma consuetudinaria fondamentale in tema di limitazione del potere di governo dello stato è quella sulla sovranità territoriale. Lo stato non può fare certe cose fuori del proprio territorio, mentre può farle all'interno. La sovranità territoriale si manifesta in modo pieno esclusivamente sul proprio territorio e su persone o beni che vi si trovino. Contemporaneamente, ogni stato ha l'obbligo di non esercitare azioni coercitive in territorio altrui, se non col consenso dell'autorità locale.

Ad esempio, l'Onu ha sanzionato l'arresto in Argentina, da parte di Israele, del criminale nazista Eichmann. Le Nazioni Unite, pur sottolineando la necessità di perseguire coloro che si erano macchiati di crimini contro gli ebrei, esortò il Governo israeliano ad assicurare al Governo di Buenos Aires una riparazione adeguata per l'invasione del territorio argentino, in conformità con la Carta e con le norme consuetudinarie.

Invece, l'attività di consoli e agenti diplomatici costituisce esempio di autorizzazione ad autorità straniere ad operare legittimamente fuori del proprio territorio. Addirittura le capitolazioni sono un caso di attività giurisdizionale all'estero, svolta su autorizzazione del Governo territoriale, che consentiva a cittadini stranieri di essere giudicati dai consoli dei propri Paesi.

La libertà dello stato di disporre sul suo territorio nei confronti della popolazione e delle risorse naturali va sempre più restringendosi, man mano che l'evoluzione del diritto internazionale porta all'affermazione dei principi di tutela dei diritti umani, di solidarietà e cooperazione in campo economico e sociale.

Comunque, non mancano chiari esempi di tutela della sovranità territoriale. Una risoluzione dell'Onu, rivolta soprattutto agli stati nati dalla decolonizzazione, fa esplicito riferimento al principio della sovranità permanente di ogni stato su risorse e ricchezze naturali, e al principio della libertà di scelta del proprio sistema politico, economico, sociale e culturale, conformemente alla volontà popolare.

Altro esempio è dato dalla Carta dell'Onu (art. 2) che vieta la minaccia e l'uso della forza nei rapporti internazionale; una norma, questa, che si riflette principalmente sulla tutela della sovranità e dell'integrità territoriale degli stati. La sovranità si acquista con l'esercizio effettivo, indisturbato ed esclusivo del potere di governo su un certo territorio.

La formazione di una consuetudine tesa a rispettare l'autodeterminazione dei popoli, vietare l'uso della forza, permette di identificare casi di acquisto di territori in violazione di norme internazionali, nei quali l'Onu è dovuta intervenire, nell'esercizio di competenze generalmente riconosciutegli, per dichiarare l'indipendenza di territori (es.: Namibia, quale ex colonia tedesca passata in amministrazione temporanea al Sud Africa su mandato Onu, e poi indipendente grazie all'assistenza diretta delle Nazioni Unite).

Tuttavia, nonostante tentativi per limitare il principio della effettività ai casi legittimi, la prassi attuale è orientata ad affermare la sovranità territoriale, quando sia raggiunta attraverso l'effettivo e consolidato esercizio del potere di governo su di un territorio comunque conquistato. Questo può solo provocare, per prassi consolidata e vincolante per tutti gli stati, la negazione di effetti extraterritoriali agli atti di governo emanati in un territorio illegittimamente acquisito.

Anche in caso di acquisto o perdita della sovranità territoriale, in seguito a nascita o estinzione dello stato, rimane decisivo il principio dell'effettività, poiché gli accordi alla base del cambiamento hanno solo effetti obbligatori reali e non fanno sorgere un diritto di sovranità territoriale.

I limiti della sovranità territoriale: L'erosione del dominio riservato e il rispetto dei diritti umani

I limiti più importanti alla sovranità territoriale sono oggi dettati dalle norme convenzionali che perseguono valori di giustizia, di cooperazione e di solidarietà tra i popoli. Il processo progressivo di intromissione del diritto internazionale nelle questioni interne sta provocando un restringimento del dominio riservato o competenza interna, ovvero di quei settori in cui lo stato è libero da obblighi esterni.

Anche la concessione della cittadinanza, una delle incontestate libertà degli stati, oggi è fortemente limitata convenzionalmente o da atti giurisdizionali, come la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia (1955) che affermò che non può essere considerata internazionalmente legittima l'attribuzione della cittadinanza senza un legame effettivo tra individuo e stato concedente.

Altra fonte di limiti per la sovranità territoriale è rappresentata dalla tutela internazionale della dignità umana, che si è tradotta in atti di grande valore politico, anche se di scarso valore giuridico, come la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, oltre a numerose convenzioni.

Si tratta di documenti dettagliati che elencano minuziosamente i diritti umani degni di tutela (diritti civili, politici, libertà, messa al bando di forme di discriminazione e di violenza) e che sono oggetto anche del diritto consuetudinario.

Il diritto consuetudinario nella materia dei diritti umani presenta dei principi generali e irrinunciabili, riconosciuti dalle nazioni civili, riportabili al divieto delle gross violations, ossia le violazioni gravi e generalizzate dei diritti umani, come apartheid, genocidio, distruzione di gruppi etnici, razziali, politici o religiosi, pulizia etnica, tortura, trattamenti disumani e degradanti, esodi forzati, eliminazione di prigionieri politici. Opporsi a queste pratiche è considerato jus cogens, su cui tutti gli stati concordano.

L'obbligo di rispettare i diritti umani si manifesta, per lo stato, in un comportamento negativo e di astensione da certe pratiche lesive e, per quanto riguarda il diritto consuetudinario, dal compiere gross violations. Ma il rispetto dei diritti umani si manifesta anche nel comportamento positivo di impedire che nel proprio territorio avvengano violazioni, attraverso misure di protezione, di controllo, di prevenzione e di repressione.

Alla materia dei diritti umani si applica la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni. La violazione delle norme consuetudinarie sui diritti umani non può dirsi consumata e non può farsi valere a livello internazionale, finché esistono nello stato offensore rimedi adeguati ed effettivi per eliminare l'azione illecita o per fornire all'individuo una congrua riparazione. Tale regola è contenuta in tutte le convenzioni sui diritti umani.

La punizione dei crimini internazionali

Il mancato rispetto dei diritti umani comporta la punizione dei crimini internazionali. Le norme, generali o convenzionali, che disciplinano questi crimini si rivolgono all'individuo e concorrono, di conseguenza, alla affermazione della soggettività internazionale per l'individuo stesso.

È ancora agli albori il giudizio di crimini internazionali presso istituzioni giurisdizionali internazionali. Esperienze isolate rimangono i Tribunali per i crimini commessi nell'ex Jugoslavia e in Ruanda, mentre ha appena visto la luce la Corte penale internazionale. La punizione è, quindi, generalmente affidata ai tribunali interni.

L'Accordo di Londra del 1945, che istituì il Tribunale di Norimberga, divideva tra: crimini contro la pace – crimini contro l'umanità – crimini di guerra. Per una definizione dei crimini più completa bisogna rifarsi allo Statuto della Corte penale internazionale, adottato a Roma nel 1998, che prevede quattro tipi di crimini che devono verificarsi su larga scala e far parte di un programma politico:

  • Genocidio (riconducibile ai crimini contro l'umanità): eliminazione totale o parziale di un gruppo etnico, razziale o religioso.
  • Crimini contro l'umanità: atti contro una popolazione civile, quali omicidio, schiavitù, deportazione o esodo forzato, privazione illegale della libertà, tortura, violenza carnale, prostituzione forzata o violenza sessuale di eguale gravità, persecuzioni per motivi razziali, politici, religiosi, di sesso, sparizione forzata, apartheid, altri atti disumani fonti di sofferenze gravi di carattere psichico e fisico.
  • Crimini di guerra: quelli contro l'umanità in periodo bellico, violazione della Convenzione di Ginevra del 1949 sul diritto umanitario di guerra, attacchi intenzionali contro popolazione e obiettivi civili.
  • Crimine di aggressione (principale dei crimini contro la pace).

Si tratta di crimini dotati del riconoscimento generale della comunità internazionale e, quindi, presenti anche nel diritto consuetudinario. Di solito alla responsabilità individuale si affianca la responsabilità internazionale dello stato, di cui spesso l'individuo è organo, dato che solo uno stato è in grado di organizzare su vasta scala atti del genere.

Crimini contro l'umanità possono essere commessi anche da gruppi privati che non rappresentino alcuno stato (es.: attentati dell'11 settembre 2001 attribuiti all'organizzazione terroristica Al Qaeda). È dubbio invece che atti singoli di terrorismo, inquadrabili in momenti di lotta per la liberazione di territori dalla dominazione straniera, possano essere considerati crimini contro l'umanità. Quindi non è possibile equiparare sempre il terrorismo a questi crimini.

Normalmente la giurisdizione penale è esercitabile sulla base del principio di territorialità: il giudizio avviene nel territorio dello stato in cui il reato è stato commesso. Nel diritto internazionale si è andato, invece, affermando il principio dell'universalità della giurisdizione statale: ogni stato può procedere al giudizio, ovunque il crimine sia stato commesso, purché si tratti di crimini internazionali.

In questo modo è stato ampliato quanto previsto dal diritto consuetudinario, per cui lo stato ha un dominio riservato ed è, quindi, libero di esercitare la giurisdizione su un suo cittadino, mentre, per sottoporre a giudizio penale uno straniero, deve esservi un qualche collegamento con lo stato del giudice. Questa limitazione viene meno quando il reo ha compiuto un crimine internazionale.

Lo stato, esercitando l'azione punitiva, persegue in questo modo un interesse di tutta la comunità internazionale. E, come abbiamo visto, il potere punitivo è esercitabile anche quando l'imputato sia stato catturato all'estero, violando la sovranità territoriale dello stato in cui dimorava. Lo stato è libero di escludere la prescrizione per i crimini internazionali, di concedere o meno l'estradizione ad uno stato che egualmente intende effettuare il giudizio.

Il diritto pattizio, invece, anche per reati non qualificabili come crimini internazionali, prevede spesso la regola aut dedere aut judicare (estradare o giudicare). All'universalità della giurisdizione penale si affianca anche l'universalità della giurisdizione civile, principio ormai avallato dal diritto internazionale generale.

Spesso, nei paesi in cui viene esautorato un governo che si è macchiato di violazioni gravi dei diritti umani, si tende a chiudere pacificamente con il passato attraverso leggi di amnistia o la creazione delle Commissioni di verità e di riconciliazione. Tale prassi riguarda solo il paese interessato, mentre non si può impedire al resto della comunità internazionale di procedere al giudizio.

Il principio dell'universalità della giurisdizione non si estende al punto da consentire anche il giudizio in contumacia del criminale internazionale, che deve essere fisicamente presente nel territorio dello stato giudicante. Questo principio è valido anche per i tribunali internazionali ed è previsto dallo Statuto della Corte penale internazionale.

I limiti relativi ai rapporti economici e sociali: La protezione dell'ambiente

Altri limiti alla sovranità territoriale dello stato sono posti dal cosiddetto diritto internazionale economico, che trova la sua massima applicazione nei rapporti tra paesi industrializzati e paesi in sviluppo. È un settore strettamente dominato da regole convenzionali che quasi per nulla fa registrare la nascita di norme consuetudinarie.

Molti suoi principi sono stati codificati dall'Onu, dall'Unctad e da altri organi delle Nazioni Unite e ribaditi da numerose convenzioni e dichiarazioni. Tra essi il più importante è oggi quello che sottolinea la necessità che tutti i paesi partecipino ai benefici della globalizzazione.

La Dichiarazione sul diritto allo sviluppo dell'Assemblea Generale dell'Onu considera tale principio come una sorta di diritto umano spettante a tutte le componenti dei popoli di paesi arretrati. Ma, nonostante le buone intenzioni, a parte il principio generale che vieta comportamenti che mettano in crisi l'economia di un altro stato, non si è prodotta alcuna norma consuetudinaria contenente precisi diritti e obblighi per gli stati. L'unica norma rilevabile afferma che i rapporti tra paesi in sviluppo e paesi industrializzati devono essere regolati convenzionalmente.

E proprio la nascita di una fitta rete di convenzioni bilaterali e multilaterali ha posto dei limiti alla libertà degli stati nel regolare i propri rapporti economici. In proposito, la realtà ha visto nascere:

  • Accordi sui prodotti di base, che stabiliscono un prezzo remunerativo per i paesi produttori (di solito in sviluppo) ed equo per i consumatori.
  • Il sistema delle preferenze, cioè tariffe favorevoli per gli stati in sviluppo, ma senza clausola di reciprocità con i paesi sviluppati.
  • Iniziative per agevolare il vantaggioso trasferimento di nuove tecnologie dai paesi sviluppati alle industrie dei paesi in sviluppo.

Altri limiti per gli stati in materia economica sono posti da una serie di accordi, tendenti a creare integrazione tra gli stati, liberalizzazione del commercio internazionale, abbattimento degli ostacoli alla libera circolazione di merci, servizi e capitali.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Baroncini Elisa.
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