Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 31
Riassunto esame Diritto Internazionale, prof. Baroncini, libro consigliato Diritto Internazionale, Conforti Pag. 1 Riassunto esame Diritto Internazionale, prof. Baroncini, libro consigliato Diritto Internazionale, Conforti Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Internazionale, prof. Baroncini, libro consigliato Diritto Internazionale, Conforti Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Internazionale, prof. Baroncini, libro consigliato Diritto Internazionale, Conforti Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Internazionale, prof. Baroncini, libro consigliato Diritto Internazionale, Conforti Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Internazionale, prof. Baroncini, libro consigliato Diritto Internazionale, Conforti Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Internazionale, prof. Baroncini, libro consigliato Diritto Internazionale, Conforti Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Internazionale, prof. Baroncini, libro consigliato Diritto Internazionale, Conforti Pag. 31
1 su 31
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Il potere punitivo dello Stato e i crimini internazionali

In questo modo è stato ampliato quanto previsto dal diritto consuetudinario, per cui lo Stato ha un dominio riservato ed è, quindi, libero di esercitare la giurisdizione su un suo cittadino, mentre, per sottoporre a giudizio penale uno straniero, deve esservi un qualche collegamento con lo Stato del giudice. Questa limitazione viene meno quando il reo ha compiuto un crimine internazionale.

Lo Stato, esercitando l'azione punitiva, persegue in questo modo un interesse di tutta la comunità internazionale. E, come abbiamo visto, il potere punitivo è esercitabile anche quando l'imputato sia stato catturato all'estero, violando la sovranità territoriale dello Stato in cui dimorava. Lo Stato è libero di escludere la prescrizione per i crimini internazionali, di concedere o meno l'estradizione ad uno Stato che egualmente intende effettuare il giudizio. Il diritto pattizio, invece, anche per reati non qualificabili come crimini internazionali.

aut dedere aut judicare (estradare o giudicare). All’universalità della giurisdizione penale si affianca anche l’universalità della giurisdizione civile, principio ormai avallato dal diritto internazionale generale. Spesso, nei Paesi in cui viene esautorato un Governo che si è macchiato di violazioni gravi dei diritti umani, si tende a chiudere pacificamente con il passato attraverso leggi di amnistia o la creazione delle Commissioni di verità e di riconciliazione. Tale prassi riguarda solo il Paese interessato, mentre non si può impedire al resto della comunità internazionale di procedere al giudizio. Il principio dell’universalità della giurisdizione non si estende al punto da consentire anche il giudizio in contumacia del criminale internazionale, che deve essere fisicamente presente nel territorio dello Stato giudicante. Questo principio è valido anche per i tribunali internazionali ed

è previsto dallo Statuto della Corte penale internazionale.

I limiti relativi ai rapporti economici e sociali.

La protezione dell’ambiente.

Altri limiti alla sovranità territoriale dello Stato sono posti dal cosiddetto diritto internazionale economico, che trova la sua massima applicazione nei rapporti tra Paesi industrializzati e Paesi in sviluppo. E’ un settore strettamente dominato da regole convenzionali che quasi per nulla fa registrare la nascita di norme consuetudinarie.

Molti suoi principi sono stati codificati dall’Onu, dall’Unctad e da altri organi delle Nazioni Unite e ribaditi da numerose Convenzioni e Dichiarazioni. Tra essi il più importante è oggi quello che sottolinea la necessità che tutti i Paesi partecipino ai benefici della globalizzazione.

La Dichiarazione sul diritto allo sviluppo dell’Assemblea Generale dell’Onu considera tale principio come una sorta di diritto umano spettante a tutte le

sfruttamento delle risorse naturali dei Paesi in via di sviluppo da parte dei Paesi industrializzati;programmi di aiuti e cooperazione allo sviluppo per favorire la crescita economica dei Paesi arretrati;accordi commerciali bilaterali e multilaterali per regolare gli scambi commerciali tra i Paesi in via di sviluppo e i Paesi industrializzati;norme internazionali per la tutela dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente nei Paesi in via di sviluppo;meccanismi di finanziamento e sostegno per favorire gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale nei Paesi arretrati.trasferimento di nuove tecno-logie dai Paesi sviluppati alle industrie dei Paesi in sviluppo. Altri limiti per gli Stati in materia economica sono posti da una serie di accordi, tendenti a creare integrazione tra gli Stati, liberalizzazione del commercio internazionale, abbattimento degli ostacoli alla libera circolazione di merci, servizi e capitali. In ogni caso, si ribadisce che lo Stato in materia economica non incontra limiti di diritto consuetudinario diversi da quelli relativi al trattamento degli interessi economici degli stranieri. Ricerche fatte dalla dottrina sono approdate a ravvisare tentativi del genere nelle sanzioni previste dalla legislazione antitrust (es.: ammende contro imprese che concludano accordi tesi a falsare la concorrenza) e nella legislazione riguardante il commercio internazionale (es.: misure coercitive di boicottaggio, tese a impedire esportazione o importazione verso e da determinati Paesi). Si è così affermata l'idea che lo Stato non debbainterferire negli interessi economici essenziali di altri Paesi e che ciascuno Stato debba esercitare il proprio potere economico entro limiti ragionevoli. Esistono altri condizionamenti alla sovranità territoriale derivanti dai limiti alla libertà di sfruttamento delle risorse naturali, che, se indiscriminato, può produrre all'ambiente danni irreversibili. Spesso si è posto il problema se il diritto consuetudinario imponga l'obbligo di non compiere atti nocivi, soprattutto nel quadro di rapporti di vicinato (utilizzo e inquinamento dei fiumi, emissione di fumi e sostanze tossiche da attività industriali in prossimità dei confini). Di simili problematiche si sono occupate la Dichiarazione di Stoccolma (nell'ambito della Conferenza indetta dall'Onu nel 1972 sull'ambiente umano) e la Dichiarazione della Conferenza di Rio del 1992, che tuttavia non hanno forza vincolante. In base ad esse gli Stati hanno il diritto sovrano.

di sfruttare le proprie risorse naturali in con-formità alla propria politica ambientale e hanno l'obbligo di assicurarsi che le attività esercitate non causino danni all'ambiente in altri Stati.

In definitiva, secondo Conforti, che si discosta da quella dottrina che parla addirittura dell'esistenza di un diritto umano all'ambiente previsto dal diritto consuetudinario, non possono ancora ravvisarsi norme di diritto generale che impongono agli Stati obblighi sugli usi nocivi del territorio. Un'eccezione può essere fatta nell'utilizzo delle acque comuni (fiumi, laghi): sarebbe vietato qualsiasi uso che possa nuocere ad altri utilizzatori (deviazione, sottrazione, inquinamento).

Sulla materia esiste un accordo quadro, a cui dovrebbero ispirarsi i rapporti degli Stati rivieraschi, realizzato da una Convenzione Onu del 1997, non ancora in vigore. Essa prevede un utilizzo equo e ragionevole dei corsi d'acqua; ogni Stato rivierasco

deve adottare lemisure necessarie per evitare di causare danni agli altri Stati riviera-schi e, nel caso in cui il danno si sia verificato lo stesso, discutere laquestione dell'indennizzo. Tuttalpiù il diritto consuetudinario può prevedere un generale obbligo di informare gli altri Stati dell'imminenza o dell'attualità di un incidente, affinché si possano adottare misure preventive adeguate. Per il resto non si può concludere che gli Stati si sentano effettivamen-te vincolati a impedire l'uso nocivo del territorio. L'unico caso è rap-presentato da una controversia tra Stati Uniti e Canada risolto dalla sentenza arbitrale sulla Fonderia di Trail, emessa nel 1941. L'impianto canadese, operante al confine tra i due Stati, aveva dan-neggiato gravemente le colture americane. La pronuncia affermò che, in base ai principi del diritto internazionale e all'ordinamento degli Stati Uniti, nessuno Stato ha il

diritto di usare o permettere che si usi il proprio territorio in modo da provocare danni a persone, beni e territorio di un altro Stato. L'unicità di questo esempio non consente di ipotizzare una norma generale applicabile agli attuali fenomeni di inquinamento, causati oggi soprattutto dall'utilizzo di energia atomica. A questo bisogna aggiungere l'atteggiamento dei Paesi in sviluppo, che mal tollerano intralci al pieno sfruttamento delle proprie risorse, considerati un attentato al principio di sovranità. Inoltre, il principio affermato dalla Dichiarazione di Rio del 1992, in base al quale chi inquina paga, non potendosi considerare una norma consuetudinaria, può solo essere fonte di responsabilità dell'inquinatore all'interno dello Stato o, se esistono i presupposti processuali e le relative regole sulla responsabilità civile, di fronte ai giudici dello Stato inquinato.

Una linea di tendenza in formazione, anche se

non ancora iden-tificabile come diritto generale, riguarda l’esistenza dell’obbligo a ge-stire razionalmente le risorse del proprio territorio secondo criteri disviluppo sostenibile, ovvero contemperare le esigenze di sviluppoeconomico con quelle della tutela ambientale, di responsabilità in-tergenerazionale, ossia sviluppo, ma salvaguardando le generazionipresenti e future, e di approccio precauzionale, cioè evitare attivitàrischiose per l’ambiente in mancanza di piene certezze scientifiche.Questa prerogativa è riconosciuta da alcune sentenze della Corte in-ternazionale di giustizia e di tribunali interni.

Discorso diverso va fatto per il diritto pattizio. Accordi bilate-rali e multilaterali sugli usi nocivi del territorio si sono andati molti-plicando negli ultimi anni. Più che delineare divieti precisi, essi si li-mitano a stabilire degli obblighi di cooperazione preventiva, informa-zione, assistenza e consultazione reciproca.

ispirandosi ai criteri di sviluppo sostenibile, responsabilità intergenerazionale e approccio precauzionale. Ci sono, poi, altre Convenzioni che si preoccupano di imporre all'interno degli Stati contraenti la predisposizione di adeguati sistemi di responsabilità civile e penale. 26. Il trattamento degli stranieri. Due sono i principi di diritto internazionale generale che si sono formati per consuetudine in materia di trattamento degli stranieri: a. allo straniero non possono imporsi prestazioni e comportamenti che non si giustifichino con un sufficiente legame (attacco) dello straniero o dei suoi beni con la comunità territoriale. Da ciò si evince che, qualora manchi il legame, non potranno imporsi agli stranieri prestazioni giustificabili solo da un livello massimo di attacco. Il servizio militare potrà essere richiesto solo in caso di cittadinanza; prestazioni fiscali solo in caso di a
Dettagli
Publisher
A.A. 2009-2010
31 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Baroncini Elisa.