DIRITTO COMMERCIALE PRIMA PARTE
PRIMI CONCETTI DI IMPRESA COMMERCIALE
Il concetto di imprenditore commerciale si basa su quanto affermato negli
articoli 2082 e 2195.
Art.2082 c.c.→ IMPRENDITORE
“È imprenditore [1330, 1368, 1655, 1722, 1824, 2139, 2710] chi esercita
professionalmente [2070] un'attività economica [2062, 2069] organizzata
[1655, 2195, 2238, 2247] al fine della produzione o dello scambio di beni o di
servizi [230 bis, 320, 371, 397, 425, 1339, 1368, 1722, n.
4, 1824, 2085, 2135, 2195, 2202, 2214, 2221, 2555, 2597] .”
(1)
Ratio Legis
Si tratta di una norma centrale in quanto fornisce la nozione generale di
imprenditore, soggetto dell'attività economica che costituisce il presupposto
per l'applicabilità della disciplina prevista dall'ordinamento per ogni tipo di
imprenditore.
Art.2195 c.c.→IMPRENDITORI SOGGETTI A REGISTRAZIONE
“Sono soggetti all'obbligo [2194, 2200] dell'iscrizione, nel registro delle
imprese [2082, 2136, 2188, 2189, 2198, 2221, 2249, 2709]
gli imprenditori [2201, 2202, 2205] che esercitano [2308, 2556, 2564, 2566:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi [2135];
1. 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni [2203];
2. 3) un'attività di trasporto per terra [1678], per acqua o per aria;
3. 4) un'attività bancaria [1834] o assicurativa [1882, 1883];
4. 5) altre attività ausiliarie delle precedenti [1754].
5.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese
commerciali [320, 365, 371, 397, 425, 2214, 2955, n. 5] si applicano, se non
risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese
che le esercitano [836].”
Leggendo il 1° comma dell’art.2195 possiamo cadere in inganno
pensando dunque che l’impresa non è altro che un comportamento
dell’imprenditore.
ATTENZIONE! Definizione azienda→ l’azienda è il complesso di beni
organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
Quindi l’impresa NON è l’attività dell’imprenditore o il suo
comportamento, ma bensì possiamo capire che l’impresa è un
ORGANISMO, un’ISTITUZIONE.
AZIENDA
NOZIONE DI AZIENDA → ART. 2555 c.c.
“ L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio
(1)
dell'impresa”.
I beni possono essere mobili o immobili, mobili registrati, immateriali… quindi
definiamo l’azienda come il complesso di tutti questi beni che si caratterizza
per essere unificato dall’imprenditore e destinato a produrre ricchezza.
Peculiarità azienda→ complesso di beni unificato dalla gestione
del’’imprenditore al fine che egli ne faccia un’impresa. Beni che devono essere
organizzati unitariamente al fine di una gestione unitaria.
La caratteristica dell’azienda è quella di essere effettivamente soggetto di
destinazione dell’indirizzo di impresa.
DIFFERENZA TRA AZIENDA E IMPRESA
Azienda e impresa sono due concetti che vanno tenuti distinti: l'azienda è il
complesso dei beni impiegati nel processo produttivo aziendale da parte
dell'imprenditore.
L'impresa, invece, è l'attività legata all'azienda da un rapporto di mezzo a fine.
L’azienda come complesso di beni esprime di regola un valore economico che è
maggiore del valore dei singoli beni presi uno per uno e sommato. Questo
plusvalore assume il nome di AVVIAMENTO.
AVVIAMENTO
→
DEFINIZIONE capacità che ha quel complesso di beni oggettivamente
considerato di produrre reddito, di attirare clientela.
DA COSA DIPENDE L’AVVIAMENTO?
In larga parte l’avviamento dipende dalle capacità dell’imprenditore.
Possiamo però affermare che questo è un valore che sopravvive alla vita
del’imprenditore stesso, infatti (come detto anche per quanto riguarda
l’impresa commerciale) anche se l’imprenditore dovesse venire a mancare il
valore dell’avviamento rimarrebbe comunque. Quindi possiamo dire che
sopravvive alla esistenza o meno dell’imprenditore. Il problema sorge però nel
riuscire a conservare tale valore, quindi ad esempio se una determinata
azienda dovesse chiudere per un anno come farebbe a conservare tale valore?
AVVIAMENTO
Non può circolare senza l’azienda→ perciò possiamo dire che
l’avviamento coincide con la clientela!
E’ una cosa precaria e non può essere sottoposta a tutela→
- esigenza di tutelare il valore d’uso dell’Azienda
- provare a monetizzare questo valore per consentire tutela
ART. 2555 e seguenti → CONCORRENZA SLEALE
tutelano l’avviamento, o come oggetto di potenziale lesione da parte di
terzi, in secondo luogo sono norme pensate per regolare il trasferimento
dell’azienda e per poterlo tutelare.
Concorrenza sleale articoli 2598 e seguenti ( solo per guardarli)
“Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi
[2563, 2568, 2569] e dei diritti di brevetto [2584, 2592, 2593], compie atti di
concorrenza sleale chiunque:
(1)
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [2564] con i
1. nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente
i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti
idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un
2. concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi
dei prodotti o dell'impresa di un concorrente ;
(2)
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non
3. conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a
danneggiare l'altrui azienda [1175, 2599, 2600].”
Vediamo che il legislatore si disinteressa di come l’azienda viene formata. Non
pone interesse nemmeno per le combinazioni dei beni che l’imprenditore pone
in essere per svolgere al meglio la sua attività di impresa (efficacia e efficienza
gestione aziendale). Pone però interesse per quanto riguarda la
Conservazione dell’azienda = norme di
conservazione dell’azienda.
conservazione di un qualsiasi bene.
Da art. 2556 a art. 2562 → Trasferimento e cessione Azienda
2556 I comma→ “Per le imprese soggette a registrazione [2195, 2560]
i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento
dell'azienda [2565, 2573] devono essere provati per iscritto [2725], salva
l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli
beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto .”
(1)
Il legislatore con questo articolo oltre che per il trasferimento a titolo
definitivo vuole alludere alla possibilità dunque che l’azienda possa
essere ceduta a “in affitto”.
Quindi possiamo distinguere
- Trasferimento a titolo definitivo
- Trasferimento a titolo temporaneo
Articolo 2112 5 comma
“Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per
trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione
contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività
economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a
prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del
quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di
azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione
funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata,
identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo
trasferimento .”
(2)
OGGETTO DEL TRASFERIMENTO
Implica il trasferimento del potere di gestione:
- A titolo definitivo
- A titolo temporaneo
Non è detto che i singoli beni siano oggetto di trasferimento.
Quando pensiamo al trasferimento anche temporaneo di una azienda,
potremmo intuitivamente pensare al trasferimento dell’intero complesso di
beni, ma in realtà è possibile che sia oggetto di trasferimento anche una
singola parte dell’azienda che il codice definisce “ramo d’azienda”.
L’art. 2112 5 comma seconda parte, infatti dice che le norme si applicano tanto
al trasferimento per intero dell’azienda quanto a un singolo ramo capace di
(produttività) autonome.
COME DEVONO ESSERE I CONTRATTI PER IL TRASFERIMENTO?
II comma art. 2556
“I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata
autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese,
nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante”.
DOVE EMERGE LA PECULIARITA’ DEI SINGOLI BENI?
I comma art. 2556
“Per le imprese soggette a registrazione [2195, 2560] i contratti che hanno per
oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento
dell'azienda [2565, 2573] devono essere provati per iscritto [2725], salva
l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli
beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto .”
(1)
Quindi per effettuare il trasferimento di proprietà di una azienda
devo oltre che fare il contratto “per l’azienda”, il quale basterebbe
ab sustantiam,
essere ma se all’interno dell’azienda stessa ci sono
ad esempio beni immobili devo per forza effettuare contratti di
trasferimento per i singoli beni nella forma prevista (in questo caso
sarebbe richiesta ad esempio la forma scritta).
FUNZIONE DISCIPLINA → Tutela dell’avviamento
Avremo: - Norme che si applicano a tutti i tipi di trasferimento
- Norme peculiari che si applicano a godimento temporaneo
dell’azienda
1°norma→ art.2557
“Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal
trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o
altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.
Il patto di astenersi dalla concorrenza [2125, 2573] in limiti più ampi di quelli
previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività
professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal
trasferimento [2596].
Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il
divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento
[1339].
Nel caso di usufrutto [978] o di affitto 1615] dell'azienda [2561, 2562] il divieto
di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o
del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.
Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le
attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento
di clientela [2135].”
Impone in ogni ipotesi di trasferimento, il divieto di porre atti di concorrenza
idonei a sviare la clientela dell’azienda ceduta. E’ come se il cedente offra una
garanzia all’avviamento. Questa norma è stata ideata anche per i casi in cui il
cedente dovesse acquistare le quote maggioritarie di un’altra società.
II comma 2557→trasferimento a titolo definitivo. Impone che per 5
anni dopo che è avvenuto il trasferimento vige il divieto di
concorrenza.
Nell’affitto invece, la durata del divieto di concorrenza ha la
stessa durata del “contratto di locazione” dell’azienda.
Il divieto di concorrenza è previsto dalla legge come effetto
naturale, (ovvero automatico) che discende come disciplina
ragionevole di regolare i rapporti tra le parti, ma le parti potrebbero
anche accordarsi diversamente allora possono dire, ad esempio,
che si può fare concorrenza fin da subito (il quale potrebbe
sembrare una cosa che va contro la legge, ma in realtà la legge non
esclude questa possibilità).
D’altra parte però ( l’altra faccia della medaglia) le parti potrebbero
rendere il divieto ancora più stringente, purché questo non comporti
che il cedente non possa svolgere alcuna attività professionale.
II comma →DURATA→il divieto di concorrenza, non può andare oltre i
5 anni per i contratti di vendita a titolo definitivo. Per i contratti di
locazione, collaborazione, può durare fino alla durata del contratto
stesso.
COSA SUCCEDE SE IL CESSIONARIO VIOLA IL DIVIETO DI
CONCORRENZA?
In quel caso a differenza della concorrenza sleale, dove si va ad
analizzare come avviene la concorrenza, in questo caso è SLEALE
( senza se e senza ma. È sleale e basta).
DISCIPLINA DELL’IMPRESA
1. PUBBLICITA’ (già viste)
2. SCRITTURE CONTABILI (ora)
3. ….
2- SCRITTURE CONTABILI
dall’art. 2214 all’art. 2220
→
Obbligo storico dell’imprenditore → Tenuta delle scritture contabili
Consiste in 3 fasi:
1. Rilevazione, ovvero acquisizione e conoscenza da parte dell’impresa dei
fatti di gestione.
2. Documentazione, occorre che i fatti rilevati siano consegnati su
documenti scritti
3. Sistemazione, ovvero questi documenti devono essere iscritti e raccolti
nei libri contabili
Le tre fasi rispondono a un duplice interesse:
1. Interessa all’impresa, poiché è un esigenza propria dell’imprenditore. Art.
2086 II comma mi spiega appunto questo. Se è una società è obbligo
degli amministratori.
2. Interesse dei terzi e del mercato, che sono appunto interessati affinché
l’impresa abbia una corretta rilevazione contabile. Un interesse dei terzi
emerge soltanto ex post per le imprese che non sono società di
capitali e quindi società che non pubblicano i loro bilanci. Quindi per
queste categorie di imprese la documentazione serve per eventuali azioni
di regresso se l’impresa dovesse fallire.
Reato bancarotta semplice → art.217 leggi fallimentare ci dice che
o in caso di bancarotta questa viene considerata fraudolenta se
l’imprenditore non ha tenuto o ha tenuto in maniera incompleta la
documentazione necessaria.
Esistono comunque diverse sanzioni di tipo tributario per mancanze riguardanti
le scritture contabili.
MODALITA’ PER LA TENUTA DELLE SCRITTURE
DISCIPLINA GENERALE → ART. 2219 c.c.
DISCIPLINA SPECIFICA → ART. 2215 c.c.
ART. 2219 c.c.
“Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata
contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine.
Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione,
questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili [2710] .”
(1)
ART. 2215 c.c. bis
“I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria
per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o
dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti
informatici(continua…).”
P.S. non si possono lasciare spazi bianchi perché potrei scrivere qualcosa
dopo. Queste
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