Riassunto esame Diritto Internazionale, prof. Condorelli, libro consigliato Diritto internazionale, Conforti - prima parte
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attribuendo diritti, sia a regole formali, cioè a norme che si limitano a istituire fonti per la
creazione di ulteriori norme.
I trattati internazionali sottostanno ad una serie di norme consuetudinarie costituite dai
principi generali del diritto che ne disciplinano il procedimento di formazione nonché i
requisiti di validità ed efficacia. Tale complesso di regole forma il c.d. DIRITTO DEI
TRATTATI.
Ad esso è dedicata una delle grandi convenzioni di codificazione promosse dalle Nazioni
Unite ed elaborate dalla Commissione di diritto internazionale: la Convenzione di Vienna
del 1969 sul diritto dei trattati, in vigore dal 27. 01. 1980 e ratificata anche dall’Italia con L.
12.02.1974 n. 112.
Vanno menzionate, oltre alla Convenzione del 1969, altre due convenzioni concluse
anch’esse a Vienna, nel 1978 e nel 1986.
La prima, entra in vigore nel 1996 e riguarda la successione degli Stati nei Trattati; la
seconda non ancora entrata in vigore, riguarda i trattati stipulati tra Stati e Organizzazioni
Internazionali o tra Organizzazioni internazionali.
La conclusione di un accordo: è opinione universalmente seguita che il diritto
internazionale lasci la più ampia libertà in materia di forma e procedura per la stipulazione
e che quindi un accordo possa risultare da ogni genere di manifestazioni di volontà degli
Stati purché di identico contenuto e purché dirette ad obbligarli. (puo' essere scritto o
orale...) Quindi non ci sono precise e vincolanti norme giuridiche riguardo il procedimento
di formazione dei trattati.
Carattere tassativo non ha neppure l’elencazione dei modi di stipulazione contenuta nella
Convenzione di Vienna (artt. 7-16) elencazione che, tra l’altro, è limitata agli accordi
conclusi per iscritto. (art. 2, lett. A).
Il Procedimento Normale o Solenne, ricalca quello già seguito alcuni secoli fa, all’epoca
delle monarchie assolute. Oggi, sebbene sia venuta meno la posizione di preminenza del
Capo dello Stato, (parallelamente alle modifiche prodottesi nell’organizzazione dei poteri
dello Stato), le fasi descritte sono ancora in uso nella prassi internazionale.
Il procedimento normale di formazione dell’accordo si apre con 1) i negoziati condotti dai
plenipotenziari, i quali, di solito, sono organi del Potere esecutivo (o comunque agiscono
su mandato).
Art. 7 Conv.di Vienna: afferma che 'Una persona è considerata rappresentante di uno
Stato per l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato..se produce dei pieni poteri
appropriati' e i pieni poteri sono “appropriati” quando promanano dagli organi competenti
in base al diritto e alla prassi di ciascun Paese. Sono considerati rappresentanti dello Stato
in virtù delle loro funzioni e senza essere tenuti ad esibire pieni poteri:
• i Capi di Stato, i Capi di governo e i Ministri degli affari esteri;i capi di
missione diplomatica;i rappresentanti degli Stati accreditati a una
conferenza internazionale o presso una organizzazione internazionale o
uno dei suoi organi, per l'adozione del testo di un trattato in quella
conferenza organizzazione o organo.
La fase di negoziazione è tanto più complessa quanto più numerosi sono gli Stati che
partecipano alla negoziazione stessa e importante è la materia da regolare.
Per quanto concerne l’adozione del testo, la regola dell’unanimità lascia il posto al
principio di maggioranza; anche se talvolta le regole si combinano fra loro.
Art.9 Conv.di Vienna ' L'adozione del testo di un trattato avviene con il consenso di tutti gli
Stati partecipanti alla sua elaborazione, salvo l'adozione del testo di un trattato in una
conferenza internazionale avviene con la maggioranza di 2/3 degli stati presenti'.
Art.10 Conv.di Vienna 'i negoziati si chiudono con la firma d aaprte dei
plenitpotenziari' .Nel procedimento normale, o solenne, di formazione dell’accordo, la firma
non comporta alcun vincolo per gli Stati; essa ha il fine di autenticare il testo, che viene
così predisposto in forma definitiva, e potrà, subire modifiche solo con l’apertura di nuovi
negoziati.
Art.14 Conv.di Vienna delinea la fase della ratifica, che costituisce la manifestazione di
volontà, con cui lo Stato si impegna ad osservare il testo sottoscritto, e si concretizza
nell’approvazione del testo del trattato fatta dal competente organo dello Stato.(rientra
nelle competenze del Capo dello Stato). Per quel che riguarda l’ordinamento italiano, l’art.
87 comma 8 della Costituzione dispone che il Presidente della Repubblica ratifica i trattati
internazionali previa, quando occorre, l’autorizzazione delle Camere; a sua volta, l’art. 80
della Costituzione specifica che l’autorizzazione delle Camere è necessaria, e va data con
legge, quando si tratti di trattati che hanno natura politica, o prevedono regolamenti
giudiziari, o comportano variazioni del territorio nazionale od oneri alle finanze o modifiche
di leggi. Le due norme vanno poi collegate con l’art 89 della Costituzione secondo cui:
“nessun atto del PdR è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne
assumono la responsabilità”
La ratifica infatti, rientra in quegli atti che il PdR non può rifiutarsi di sottoscrivere una volta
intervenuta la delibera governativa, egli può solo chiederne il riesame prima della
sottoscrizione, il che dimostra che in Italia il potere di ratifica è nelle mani del potere
Esecutivo e di quello Legislativo.
Una volta formatasi la volontà dello Stato, attraverso le delibere degli organi competenti, il
procedimento di formazione si conclude con lo scambio delle ratifiche o deposito delle
ratifiche. Nel caso dello scambio, il trattato si perfeziona immediatamente, nel caso del
deposito, invece, che è la procedura adottata per i trattati multilaterali, via via che le
ratifiche vengono depositate, l’accordo si forma tra gli Stati depositanti; di solito però nel
testo si prevede che il trattato non entri in vigore prima del deposito di un certo numero di
ratifiche.
L’art 16 della Convenzione aggiunge allo scambio e al deposito anche la notifica. Ogni
Trattato viene poi registrato e pubblicato presso il Segretariato delle NU.
» Procedimenti Particolari
E’ possibile, però che gli Stati, godendo di ampia libertà per la formazione degli accordi,
scelgano un’altra forma.
Occorre richiamare l’attenzione sul fenomeno dei c.d. accordi in forma semplificata (o
accordi informali).
Secondo una corrente definizione, sono tali quegli accordi che sono conclusi per effetto
della sola sottoscrizione del testo da parte dei plenipotenziari, e che si ha quando nel testo
stesso, o cmq da comportamenti concludenti delle parti, risulti che le medesime hanno
inteso attribuire alla forma il valore di piena e effettiva manifestazione di volontà. E quindi
quando la manifestazione della volontà dello stato diretta a incontrarsi con gli altri Stati
non consiste nella ratifica.Art.12 Conv.di Vienna'Il consenso di uno Stato ad essere
obbligato da un trattato si esprime attraverso la firma del rappresentante di tale Stato'.
Alla categoria degli Accordi in f.s. sono da riportare gli scambi di note diplomatiche o di
altri strumenti simili sempre che dagli strumenti stessi si ricavi l’intenzione delle parti di
vincolarsi immediatamente. La categoria comprende tutti gli accordi che in un modo o in
un altro, gli organi dello Stato preposti alle relazioni con gli altri stati, stipulano senza
ricorrere alla procedura della ratifica e quindi impegnando definitivamente e direttamente
la volontà dello Stato.
E’ importante sottolineare, però, che per aversi un accordo in f.s. non è sufficiente che la
fase della ratifica sia saltata; occorre che dal testo dell’accordo risulti una sicura volontà di
obbligarsi.
La competenza a concludere accordi in f.s. è regolata da ciascuno Stato con proprie
norme costituzionali, al pari della competenza a ratificare.
Tendenzialmente l’organo competente è l’ Esecutivo, ma è lo stesso diritto costituzionale a
stabilire fino a che punto tale organo possa concludere un accordo senza ricorrere alla
ratifica.
Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, appare convincente la tesi del Cassese
secondo cui la stipulazione in f.s. sarebbe assolutamente da escludere solo quando
l’accordo appartenga ad una delle categorie di cui all’art. 80 Cost.; in tutti gli altri casi il
potere Esecutivo sarebbe libero di decidere quale forma applicare.
Qualsiasi tipo di procedimento si decida di applicare, il problema fondamentale si ha nel
momento in cui chi stipula l’accordo non ha competenza a farlo o comunque non
segue forme e procedure previste dal diritto interno.
Prendendo specificatamente il caso italiano in esame, la discussione si concentra sul caso
in cui gli accordi siano conclusi dal potere esecutivo , senza il concorso del potere
legislativo e quindi, in definitiva, riguarda gli accordi in f.s.
Ci si chiede quali conseguenze derivino sul piano internazionale e ci si chiede che valore
abbia l’impegno esclusivo e definitivo del potere esecutivo, relativo alle materie per le quali
la Costituzione richieda il ricorso del Parlamento e del Capo dello Stato.
In Italia non mancano esempi di questo tipo (in cui il Governo ha concluso accorsi in fs
anche per materie riguardanti l'art.80 per cui era richeisto l'intervento del Parl), basta
guardare alla domanda di ammissione dell’Italia alle Nazioni Unite…
Le teorie a riguardo sono diverse…
Tendenzialmente si escludono sia visioni prettamente internazionalistiche, sia visioni
prettamente interne che negano totalmente,o accordano totalmente,la validità di tali atti.
Numerose, invece, sono le teorie intermedie, secondo le quali il diritto internazionale si
rifarebbe alle ripartizioni “di fatto” delle competenze distribuite fra i poteri,
oppure rinvierebbe alla Costituzione “vivente” che si forma attraverso la prassi,
o ancora si farebbe riferimento alla buona fede, sostenendo che l’accordo sarebbe
valido ogni qualvolta la violazione del diritto non sia riconoscibile dalle altre parti
contraenti.
Una soluzione che è abbastanza vicina a quella puramente internazionalistica è contenuta
nella Convenzione di Vienna all’art.: Articolo 46
Disposizioni del diritto interno riguardanti la competenza a concludere trattati
1. Il fatto che il consenso di uno Stato a vincolarsi a un trattato sia stato espresso in
violazione di una disposizione del suo diritto interno riguardante la competenza a
concludere trattati non può essere invocato dallo Stato in questione come viziante il
suo consenso, a meno che questa violazione non sia stata manifesta e non riguardi
una norma del suo diritto interno di importanza fondamentale.
2. Una violazione è manifesta se essa è obiettivamente evidente per qualsiasi Stato
che si comporti in materia secondo la pratica abituale e in buona fede.
Alcuni dati, che emergono dalla comune prassi internazionale, sono significativi ai fini della
ricerca di una soluzione.
Il primo dato è che, quando i Governi si impegnano , sul piano internazionale per materie
che rientrano nella sfera di competenza di altri organi, e in particolare dei parlamenti,
questi sono soliti, prima o poi, procurarsi una qualche forma di assenso o approvazione da
parte dell’organo interessato.
Ancora, di fronte ai casi di denunce di violazioni di accordi conclusi esclusivamente
dall’esecutivo, è estremamente difficile stabilire se queste avvengono con la convinzione
della loro antigiuridicità o solo per motivi politici.
Infine viene in rilievo l’ enorme mole di sentenze provenienti da Stati diversi che si rifiutano
di applicare i trattati lì dove sono state violate le norme interne sulla competenza a
stipulare, senza preoccuparsi degli altri contraenti.
Pertanto, l’art. 46, corrisponde al diritto internazionale generale, quando codifica il principio
che una violazione di norme interne di importanza fondamentale in tema di competenza a
stipulare sia causa di invalidità del trattato.
Mostra incongruenze con il diritto consuetudinario, invece, nella seconda parte, quando
enuncia il principio di buona fede: l’accordo concluso con l’Esecutivo senza la relativa
competenza costituzionale resta, in ogni caso, un’intesa priva di carattere giuridico.
Si ritiene, perciò, che tale intesa acquisti il valore di vero e proprio accordo nel momento in
cui (e non importa quando) l’organo messo da parte manifesti implicitamente o
esplicitamente il proprio consenso e purchè esso adoperi lo stesso strumento formale
previsto dalla Costituzione per il suo intervento. [Si tratta di figure intermedie tra gli accordi
in f.s e quelli conclusi in forma solenne, che subordinano la loro entrata in vigore NON al
deposito delle ratifiche ma alla comunicazione da parte di ciascun governo firmatario che
sono state applicate le procedure previste dal diritto interno, che confermano il fatto che i
governi allorchè stipulano in materie di competenza di altri organi si preoccupano di
procurarsi prima o poi il consenso di questi ultimi.]
Una questione che si è posta varie volte è se anche le Regioni possano concludere
accordi internazionali. Tale questione ha avuto origine da certe iniziative prese da alcune
Regioni e dirette a concordare con Stati, Regioni o altri enti territoriali stranieri, forme di
collaborazione in settori di rispettiva competenza.
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi su ricorsi per conflitto di attribuzione con
il Governo centrale, prese in un primo tempo una soluzione drastica antiregionalista,
affermando in linea di principio “l’incompetenza degli organi regionali in tema di
formulazione di accordi con soggetti propri di altri ordinamenti, compito spettante agli
organi di governo.” Sent. 170/1975
La materia venne poi regolata dall’art. 4 del DPR n 616 del 1977, che riservava allo Stato
le funzioni relative ai rapporti internazionali nelle materie trasferite e delegate alle Regioni,
ed il cui secondo comma faceva divieto alle Regioni di svolgere “attività promozionali
all’estero senza il preventivo consenso del Governo”.
La sua sentenza più significativa però è la n. 179 del 1987 con cui la Corte Costituzionale
ha capovolto il suo primitivo orientamento e ha sostenuto, addirittura, che le Regioni,
procurandosi il previo consenso governativo, possano stipulare non solo intese di rilievo
internazionale, ma addirittura accordi in senso proprio, “tali da impegnare la responsabilità
dello Stato” e purchè si tratti materie di competenza regionale e non rientranti nelle
categorie previste dall’art 80 della Costituzione.
La materia è ora regolata dall’art 3 della legge Cost. 18.10.2001 n. 3 (articolo che ha
modificato l’art 117 della Cost.) il quale prevede la competenza della Regione, nelle
materie di sua giurisdizione, a “concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”
Per quel che riguarda gli accordi, è indubbio che essi impegnino lo Stato, ma per quanto
riguarda le intese, è da escludere che esse siano dirette a concludere accordi retti dal
diritto internazionale.
Si tratta di programmi privi in sé di carattere giuridico, che costituiscono una occasione per
l’adozione di testi amministrativi o legislativi e che, come tali, servono da punto di
riferimento ai fini dell’interpretazione degli atti stessi.
Nella prassi contemporanea è diffusa il fenomeno degli accordi stipulati dalle
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI sia fra loro, sia con Stati membri, oppure con Stati
terzi.
Il potere di concludere accordi è da considerare come la manifestazione più saliente della
personalità giuridica internazionale delle organizzazioni; a tali accordi è dedicata un’intera
convenzione di codificazione, la Convenzione di Vienna del 1986 sul diritto dei trattati fra
Stati e organizzazioni internazionali e fra organizzazioni.
Per definire quali sono gli organi competenti a stipulare e quali le materie per cui tale
competenza è attribuita, occorre far capo al Trattato istitutivo (Statuto) di ciascuna
organizzazione.
In analogia a quanto detto sulla violazione delle norme costituzionali interne nella
conclusione di accordi fra Stati, può affermarsi che una GRAVE violazione delle norme
statutarie sulla competenza a stipulare, comporti l’invalidità dell’accordo. Tuttavia, poiché
le norme contenute nel trattato istitutivo si modificano per consuetudine, la competenza a
stipulare può anche risultare da regole sviluppatesi dalla prassi, purchè si tratti di prassi
certa; ciò sempre che non vi sia un organo giudiziario nell’organizzazione che vegli sul
rispetto del trattato istitutivo.
10) INEFFICACIA DEI TRATTATI NEI CONFRONTI DI STATI TERZI:
E’ ormai noto che la caratteristica del diritto pattizio è che vale solo per gli Stati che lo
pongono in essere, pertanto diritti e obblighi, per gli Stati terzi, non potranno derivare da
un trattato se non attraverso una qualche forma di partecipazione dei terzi Stati al trattato
stesso.[Il Trattato internazionale fa legge solo tra le parti = a quello che si dice per il
contratto nel diritto interno.]
Infatti è possibile che il trattato sia APERTO, cioè contenga la c.d. clausola di adesione,
la quale prevede la possibilità che Stati diversi dai contraenti originari partecipino a pieno
titolo all’ accordo mediante una loro dichiarazione di volontà: in questo caso la posizione
giuridica di tali Stati, non differisce da quella dei contraenti originari, se non per il semplice
fatto che questi non hanno partecipato alla formazione dell’accordo.
Può verificarsi, però, che la clausola di adesione manchi e che la convenzione crei
comunque diritti a favore o obblighi a carico di uno Stato terzo. Anche in questo caso
occorrerà accertare che il trattato contenga un’offerta e dallo Stato terzo provenga
un’accettazione, il che determinerà quell’ incontro di volontà che è caratteristico
dell’accordo.
Fuori da simili ipotesi non potrà che applicarsi il principio di inefficacia dei trattati nei
confronti degli Stati terzi, non contraenti.
Le parti di un trattato possono, tuttavia, impegnarsi a tenere comportamenti che risultano
vantaggiosi per i terzi. Esempi importanti di impegni simili sono forniti soprattutto dagli
accordi in tema di navigazione sui fiumi, i quali, pur intercorrendo tra un numero limitato di
Paesi, sanciscono di solito la libertà di navigazione per le navi di tutti gli Stati.
Tali vantaggi, però, finchè non si trasformano in diritti attraverso la partecipazione del terzo
all’accordo in uno dei modi indicati, possono essere sempre revocati dalle parti contraenti,
e ciò testimonia il loro carattere puramente “riflesso” per il terzo.
Le parti contraenti del trattato, infatti, se volessero negare al terzo i vantaggi pattuiti, non
avrebbero bisogno di stipulare un successivo trattato che formalmente abrogasse o
modificasse il primo, ma potrebbero negare detti vantaggi in ordine a casi concreti, negarli
in alcuni casi, riconoscerli in altri… [diversamente dalla lg. Che non può essere
applicata/disapplicata in ordine ai singoli casi concreti].
Anche la Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati si conforma in linea di
massima al principio dell’inefficacia dei trattati nei confronti dei terzi e alla conseguente
regola per cui una qualche forma di accordo è necessaria perché il terzo benefici di veri
diritti o sia colpito da obblighi.
Art. 34 'Un trattato non crea né obblighi né diritti per uno Stato terzo senza il suo
consenso';
art.35 'L'obbligo puo' derivare se le parti contraenti intendono espressamente creare tale
obbligo e se lo stato lo accetta espressamente';
art. 36 prevede a sua volta che un diritto possa nascere a favore di uno stato terzo solo
se questo vi consenta e che il consenso viene presunto fino a che non vi siano 'indicazioni
contrarie' e sempre che il trattato non disponga altrimenti.
Art.37 (controbilancia l'eccessiva indulgenza dell'art.36), autorizza i contraenti originari alla
revoca del diritto accettato dal terzo, quando vogliono, a meno che non abbiano stabilito
l'irrevocabilità.
Possiamo interpretare quest’ultimo articolo come un ulteriore presupposto a quelli previsti
dall’art. 36 per la nascita di veri e proprio diritti a favore di terzi: perché nascano tali diritti,
quindi, sarà necessario che:
• le parti intendano crearli (art 36)
• che il terzo le accetti
• che l’offerta dei contraenti originari deve essere concepita come irrevocabile
unilateralmente (art 37)
Incompatibilità fra norme convenzionali:
Premesso il principio che un trattato può essere modificato o abrogato, in modo espresso
o implicito, da un trattato successivo concluso dagli stessi contraenti, cosa accade se i
contraenti dell’uno e dell’altro coincidono solo in parte?
La soluzione nasce dall’applicazione combinata dei due principi fondamentali:
• la successione dei trattati nel tempo;
• l’inefficacia dei trattati per gli Stati terzi.
Fra gli Stati contraenti di entrambi i trattati, il trattato successivo prevale; nei confronti degli
Stati che siano parte di uno solo dei due trattati, restano invece integri, nonostante
l’incompatibilità, tutti gli obblighi che da essi derivano. In definitiva, lo Stato contraente di
entrambi dovrà scegliere a quali degli impegni tener fede, pertanto, commettendo tale
illecito sarà internazionalmente responsabile verso lo Stato dell’accordo non rispettato.
Da tale soluzione non si discosta affatto la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati:
Art.30 sull'applicazione di trattati nel tempo: Fra due trattati conclusi tra le stesse parti
(parag.3) ' il trattato anteriore si applica soltanto nella misura in cui le sue disposizioni
sono compatibili con quelle del trattato posteriore' e invece'Quando le parti del trattato
anteriore non sono tutte parti di quello posteriore:
-nelle relazioni fra gli Stati di entrambi i trattati la regola applicabile è quella enunciata al
parag. 3; -nei rapporti fra uno Stato parte di entrambi i trattati e uno Stato parte di uno
soltanto, il trattato di cui i due sono parte,regola i loro diritti e obblighi reciproci.'
Per ciò che riguarda l’art 41, esso stabilisce che due o più parti di un trattato non possono
concludere un accordo mirante a modificarlo, quando la modifica è vietata dal trattato,
oppure pregiudica la posizione delle altre parti contraenti, o, ancora, è incompatibile
con la realizzazione dello scopo del trattato nel suo insieme.
La preoccupazione degli Stati di evitare situazioni del genere è risolta alla radice con
l’inserimento nei trattati delle c.d. clausole di compatibilità o di subordinazione al fine di
salvaguardare i rapporti giuridici derivanti dai trattati. Tali clausole spesso si
accompagnano all’impegno delle parti di compiere tutte quelle azioni lecite idonee a
svincolarli dagli impegni incompatibili.
[Esempio importante di clausola di compatibilità,fornito dall'art. 307 Tr.CE secondo cui 'le
disposizioni del presente Tr. Non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da
convenzioni concluse prima del 1958 o, per gli stati aderenti anteriormente alla data della
loro adesione, tra uno o più stati memebri da un aaprte e uno o più stati terzi dall'altra.
Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col presente Tr., lo Stato e/o gli Stati
membri interessati ricorrono a tutit mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate...']
11)LE RISERVE NEI TRATTATI
La riserva indica la volontà dello Stato di non accettare certe clausole del trattato, o di
accettarle con alcune modifiche, oppure di accettarle secondo una determinata
interpretazione. (c.d. dichiarazione interpretativa)
In tal modo tra lo Stato autore della riserva e gli altri Stati contraenti, l’accordo si forma
solo per la parte non investita dalla riserva ; mentre resta integralmente applicabile tra gli
altri Stati.
Il tema delle riserve, a partire dal secondo dopoguerra ha subito una notevole evoluzione
nella prassi. Di tale evoluzione vi è traccia negli Artt. 19-23 della Convenzione di Vienna ,
la quale è stata essa stessa superata dalla prassi successiva.
L’istituto della riserva costituisce uno strumento di fondamentale importanza, perché ha lo
scopo di facilitare la più larga partecipazione nei trattati multilaterali, anche nel momento in
cui alcuni Stati non vogliono accettare il testo dell’accordo nella sua integrità. [le
dichiarazioni interpretative invece sono mere dichiarazioni con cui uno Stato propone una
determinata interpretazione]
Secondo il diritto internazionale classico (1648-1945) la possibilità di apporre delle riserve
doveva essere tassativamente concordata nella fase di negoziazione, e quindi doveva
figurare nel testo del trattato predisposto dai plenipotenziari; in mancanza, lo Stato doveva
scegliere se ratificare il trattato, o meno.
I modi attraverso i quali si prevedeva la possibilità di apporre riserve erano due:
1. i singoli Stati lo dichiaravano al momento della negoziazione, e quindi nel testo del
trattato si faceva menzione di ciò;
2. il testo prevedeva genericamente la possibilità di apporre riserve al momento della
ratifica o dell’adesione e in tale momento ognuno sceglieva se avvalersi o meno di
tale facoltà.
Era, comunque necessario che il testo specificasse quali articoli potessero costituire
oggetto di riserva.
Oggi si è verificata una notevole evoluzione della disciplina dell’istituto allo scopo di
facilitare la partecipazione all’accordo.
Una tappa fondamentale in tale evoluzione è rappresentata dal parere 28.05.1951 della
Corte Internazionale di Giustizia reso su richiesta dell’Assemblea generale avente per
oggetto la Convenzione sulla repressione del genocidio.
La Corte affermò un principio che da allora in poi è stato considerato come
consuetudinario : affermò che una riserva può essere anche formulata all'atto della ratifica,
anche se la relativa facoltà non è espressamente prevista nel testo del trattato, purché
essa sia compatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato; purché, in altre parole, essa non
riguardi clausole fondamentali e caratterizzanti l'intero trattato, altrimenti non si
configurerebbe neanche l'accordo.[Un altro Stato può contestare la riserva sostenendone
l'incompatibilità con l'ogg.e lo scopo del trattato, e se non si raggiunge un accordo sul
punto, il Trattato non si ritiene esistente nei rapporti tra lo stato contestante e l'autore della
riserva - questo mitiga la portatat del nuovo principio-]
Il parere della Corte ha ispirato gli articoli della Convenzione di Vienna, la quale persegue,
in modo ancora più marcato, tali principi.
All’art. 19 codifica il principio secondo cui una riserva può essere sempre formulata
purchè:
– non sia proibita dal trattato;
– non sia espressamente esclusa dal testo del trattato o non figuri tra quelle elencate
come 'lecite'
– la riserva non sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato.
Essa stabilisce inoltre che una riserva, quando non sia prevista nel testo del trattato,
possa essere contestata da un’altra parte contraente, ed aggiunge che, se tale
contestazione non è manifesta entro dodici mesi, la riserva si intende accettata. (art. 20)
Molto importante è poi la norma che stabilisce che persino l’obiezione ad una riserva non
impedisce che questa esplichi i suoi effetti tra lo Stato che la formula e lo Stato obiettante
se quest’ultimo non abbia espressamente e nettamente manifestato l’intenzione di
impedire che il trattato entri in vigore nei rapporti tra i due Stati. ( art. 20, par. 4 e 21 par.
3).
Anche dopo la Convenzione di Vienna la disciplina ha continuato ad evolversi,
innovandone alcune norme; ad es. riconoscendosi la possibilità che uno Stato formuli
riserve in un momento successivo rispetto a quello in cui aveva ratificato il trattato, purchè
nessuna delle altre parti contraenti sollevi obiezioni contro il ritardo. Ma la tendenza
innovatrice più significativa è quella che si ricava dalla giurisprudenza della Corte europea
sui diritti umani: la tendenza cioè a ritenere che, se lo Stato formula una riserva
inammissibile, tale inammissibilità non comporta l’estraneità dello Stato rispetto al trattato,
ma l’invalidità della sola riserva che verrà ritenuta come non apposta.
INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI:
12)
Si è abbandonato il metodo subbiettiespostasecondo cui sarebbe sempre necessaria la
ricerca della volontà effettiva delle parti ,contrapposta alla volontà dichiarata; è stato
invece accolto il metodo obbiettivistico secondo cui si deve attribuire al trattato il senso
che è fatto palese dal suo testo che si armonizza quindi con l'oggetto e la funzione dell'atto
che dal testo sono desumibili.
Anche la convenzione di Vienna si è esposgta a favore del metodo obiettivistico:
art31 stabilisce che 'un trattato deve essere interpretato in b.fede secondo il significato
ordinario da attribuirsiiii termini delelelel trattato nel loro contesto ,all'ogg. e allo scopo del
trattato;che si deve tener conto di accordi o strumenti posti in essere dalle parti x la
conclusione del tr e accordi anche successivi per l'applicazione del trattato.[eccezione: a
un termine dpuòtr puo' essere dato un significato particolare solo se è certo che questa
era l'intenzione delle parti]
Art32 riguarda i lavori preparatoria considerarsi sussidiari, da usarsi solo se siamo in
presenza di un testo ambiguo e lacunoso.
Art 33 riguarda i trattati redatti in più' lingue tutte ufficiali, se vi è una differenza di
significato ineliminabile attraverso l'interpretazione, va dato il significato che concilia
meglio detti testi.
In più' valgono tutte le regole riguardanti l'interpretazione di norme giuridiche in genere
(interpretazione restrittiva o estensiva,la regola che tra più' interpretazioni possibili vale
quella più favorevole per la parte più onerata ecc...).
Interpretazione restrittiva trova scarso credito presso i giudici internazionali perché
comporterebbe una limitazione alla sovranità e libertà degli Stati.
Tutto ciò vale anche per i trattati istitutivi di org internazionali (es Carta delle NU) e x i tr
istitutivi delle Comunità Europee.
La CIG ha applicato anche la Teoria dei Poteri Impliciti (sviluppata dalla Corte suprema
degli USA x estendere le competenze dello stato federale a discapito degli stati
membri,ogni organo disporrebbe non solo dei poteri espressamente attribuitegli dalle
norme costit. Ma anche di tutti i poteri necessari x l'esercizio di tali poteri) agli organi
dell'ONU,ampliandone addirittura la portata.
[es di applicazione Teoria dei P.impliciti art 308 del Tr.istitutivo della CE 'Quando un'azione
della Com. risulti necessaria x raggiungere uno degli scopi della Com senza che il
presente trattato abbia previsto tali poteri richiesti,il Consiglio, deliberando all'unanimità su
proposta della Commissione dopo il consulto con il Parlamento prende le disposizioni del
caso'.
Questa teoria si trova all'estremo opposto rispetto l'arcaica interpretazione restrittiva dei tr
internazionali.
La Conv.di Vienna esclude interpretazioni unilateralistiche ,cioè che una norma contenuta
in un accordo internazionale possa assumere significati diversi secondo lo stato
contraente all'interno del quale debba applicarsi;2 regole fanno seguito a questa
esclusione:
-art 33 in caso di testi non concordanti redatti in più' lingue(impone interpretazione
conciliante)
-art 31 quando fa riferimento a tutte le 'altre norme' di cui tener conto ai fini
dell'interpretazione del trattato, NON INCLUDE le norme di diritto interno proprie di
ciascuno stato contraente (esclusione significativa data la precedente tendenza a
interpretare in chiave unilateralistica).
Vi è massima libertà (che va rivendicata) dei giudici interni nell'interpretazione del diritto
internazionale,come avviene per l'interpretazione del diritto interno.
SUCCESSIONE NEI TRATTATI:
13).
Vi è quando uno Stato si sostituisce a un altro nel Governo di un territorio (inteso come
comunità territoriale); può avvenire per le cause più varie (es:una parte del territorio di uno
Stato passa per effetto di cessione sotto la sovranità di un altro Stato).
Una volta verificatosi un cambiamento di sovranità i diritto e gli obblighi internazionali che
facevano capo allo stato predecessore passano in capo allo stato subentrante.
Su questo argomento è dedicata la Conv.di Vienna del '78 sulla successione di stati nei
trattati entrata in vigore nel '96. art7 sull'applicazione della convenzione, da effettuarsi solo
per quelle successioni tra Stati (quindi sostituzioni di Stati) intervenute DOPO l'entrata in
vigore della Conv.;
non è richiesto che lo stato subentrante sia già parte contraente al momento della
successione, questo perchè solitamente lo Stato che si sostituisce ad un altro nel governo
di un territorio. È uno stato nuovo e quindi in molti casi la conv. Non si potrebbe applicare.
(invece se uno Stato subentrante aderisce alla Conv, la sua adesione retroagisce fino al
momento in cui è avvenuta la successione).
-principio sulla successione riguardo i trattati localizzabili: lo Stato che in qualsiasi modo si
sostituisce a un altro nel gov. di una comunità territoriale, E' VINCOLATO dai trattati o
dalle clausole di un tr di natura reale o territoriale,cioè che riguardino l'uso di determinate
parti di territorio.(=localizzabili. Es: tratti che istituiscono servitù attive o passive nei
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Novadelia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Firenze - Unifi o del prof Condorelli Luigi.
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