Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 21
Riassunto esame Diritto Internazionale, prof. Condorelli, libro consigliato Diritto internazionale, Conforti - prima parte Pag. 1 Riassunto esame Diritto Internazionale, prof. Condorelli, libro consigliato Diritto internazionale, Conforti - prima parte Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Internazionale, prof. Condorelli, libro consigliato Diritto internazionale, Conforti - prima parte Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Internazionale, prof. Condorelli, libro consigliato Diritto internazionale, Conforti - prima parte Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Internazionale, prof. Condorelli, libro consigliato Diritto internazionale, Conforti - prima parte Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Internazionale, prof. Condorelli, libro consigliato Diritto internazionale, Conforti - prima parte Pag. 21
1 su 21
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

10) INEFFICACIA DEI TRATTATI NEI CONFRONTI DI STATI TERZI

E' ormai noto che la caratteristica del diritto pattizio è che vale solo per gli Stati che lopongono in essere, pertanto diritti e obblighi, per gli Stati terzi, non potranno derivare da un trattato se non attraverso una qualche forma di partecipazione dei terzi Stati al trattato stesso. [Il Trattato internazionale fa legge solo tra le parti = a quello che si dice per il contratto nel diritto interno.] Infatti è possibile che il trattato sia APERTO, cioè contenga la c.d. clausola di adesione, la quale prevede la possibilità che Stati diversi dai contraenti originari partecipino a pieno titolo all'accordo mediante una loro dichiarazione di volontà: in questo caso la posizione giuridica di tali Stati, non differisce da quella dei contraenti originari, se non per il semplice fatto che questi non hanno partecipato alla formazione dell'accordo. Può verificarsi, però, che la

clausola di adesione manchi e che la convenzione crei comunque diritti a favore o obblighi a carico di uno Stato terzo. Anche in questo caso occorrerà accertare che il trattato contenga un'offerta e dallo Stato terzo provenga un'accettazione, il che determinerà quell'incontro di volontà che è caratteristico dell'accordo. Fuori da simili ipotesi non potrà che applicarsi il principio di inefficacia dei trattati nei confronti degli Stati terzi, non contraenti. Le parti di un trattato possono, tuttavia, impegnarsi a tenere comportamenti che risultano vantaggiosi per i terzi. Esempi importanti di impegni simili sono forniti soprattutto dagli accordi in tema di navigazione sui fiumi, i quali, pur intercorrendo tra un numero limitato di Paesi, sanciscono di solito la libertà di navigazione per le navi di tutti gli Stati. Tali vantaggi, però, finché non si trasformano in diritti attraverso la partecipazione del terzo Stato al trattato, rimangono solo impegni unilaterali delle parti contraenti.terzoall'accordo in uno dei modi indicati, possono essere sempre revocati dalle parti contraenti, e ciò testimonia il loro carattere puramente "riflesso" per il terzo. Le parti contraenti del trattato, infatti, se volessero negare al terzo i vantaggi pattuiti, non avrebbero bisogno di stipulare un successivo trattato che formalmente abrogasse o modificasse il primo, ma potrebbero negare detti vantaggi in ordine a casi concreti, negarli in alcuni casi, riconoscerli in altri... [diversamente dalla lg. Che non può essere applicata/disapplicata in ordine ai singoli casi concreti]. Anche la Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati si conforma in linea di massima al principio dell'inefficacia dei trattati nei confronti dei terzi e alla conseguente regola per cui una qualche forma di accordo è necessaria perché il terzo benefici di veri diritti o sia colpito da obblighi. Art. 34 'Un trattato non crea né obblighiné diritti per uno Stato terzo senza il suo consenso'; art.35 'L'obbligo puo' derivare se le parti contraenti intendono espressamente creare tale obbligo e se lo stato lo accetta espressamente'; art. 36 prevede a sua volta che un diritto possa nascere a favore di uno stato terzo solo se questo vi consenta e che il consenso viene presunto fino a che non vi siano 'indicazioni contrarie' e sempre che il trattato non disponga altrimenti. Art.37 (controbilancia l'eccessiva indulgenza dell'art.36), autorizza i contraenti originari alla revoca del diritto accettato dal terzo, quando vogliono, a meno che non abbiano stabilito l'irrevocabilità. Possiamo interpretare quest'ultimo articolo come un ulteriore presupposto a quelli previsti dall'art. 36 per la nascita di veri e proprio diritti a favore di terzi: perché nascano tali diritti, quindi, sarà necessario che: • le parti intendano crearli (art 36) • che il terzo stato acconsenta (art 36) • che non vi siano indicazioni contrarie (art 36) • che il trattato non disponga altrimenti (art 36) • che i contraenti originari non revoghino il diritto (art 37) • che non sia stabilita l'irrevocabilità (art 37)terzo le accetti• che l’offerta dei contraenti originari deve essere concepita come irrevocabile unilateralmente (art 37)

Incompatibilità fra norme convenzionali:

Premesso il principio che un trattato può essere modificato o abrogato, in modo espresso o implicito, da un trattato successivo concluso dagli stessi contraenti, cosa accade se i contraenti dell’uno e dell’altro coincidono solo in parte?

La soluzione nasce dall’applicazione combinata dei due principi fondamentali:

  • la successione dei trattati nel tempo;
  • l’inefficacia dei trattati per gli Stati terzi.

Fra gli Stati contraenti di entrambi i trattati, il trattato successivo prevale; nei confronti degli Stati che siano parte di uno solo dei due trattati, restano invece integri, nonostante l’incompatibilità, tutti gli obblighi che da essi derivano. In definitiva, lo Stato contraente di entrambi dovrà scegliere a quali degli impegni tener fede, pertanto,

commettendo tale illecito sarai internazionalmente responsabile verso lo Stato dell'accordo non rispettato. Da tale soluzione non si discosta affatto la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati:
Art.30 sull'applicazione di trattati nel tempo: Fra due trattati conclusi tra le stesse parti (parag.3) 'il trattato anteriore si applica soltanto nella misura in cui le sue disposizioni sono compatibili con quelle del trattato posteriore' e invece 'Quando le parti del trattato anteriore non sono tutte parti di quello posteriore:
- nelle relazioni fra gli Stati di entrambi i trattati la regola applicabile è quella enunciata al parag. 3;
- nei rapporti fra uno Stato parte di entrambi i trattati e uno Stato parte di uno solo, il trattato di cui i due sono parte, regola i loro diritti e obblighi reciproci'.
Per ciò che riguarda l'art 41, esso stabilisce che due o più parti di un trattato non possono concludere un accordo mirante a modificarlo.

quando la modifica è vietata dal trattato, oppure pregiudica la posizione delle altre parti contraenti, o, ancora, è incompatibile con la realizzazione dello scopo del trattato nel suo insieme.

La preoccupazione degli Stati di evitare situazioni del genere è risolta alla radice con l'inserimento nei trattati delle c.d. clausole di compatibilità o di subordinazione al fine di salvaguardare i rapporti giuridici derivanti dai trattati. Tali clausole spesso si accompagnano all'impegno delle parti di compiere tutte quelle azioni lecite idonee a svincolarli dagli impegni incompatibili.

Esempio importante di clausola di compatibilità, fornito dall'art. 307 Tr.CE secondo cui 'le disposizioni del presente Tr. Non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse prima del 1958 o, per gli stati aderenti anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più stati membri da un parte e uno o più stati terzi'

dall'altra. Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col presente Tr., lo Stato e/o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate... 11) LE RISERVE NEI TRATTATI La riserva indica la volontà dello Stato di non accettare certe clausole del trattato, o di accettarle con alcune modifiche, oppure di accettarle secondo una determinata interpretazione. (c.d. dichiarazione interpretativa) In tal modo tra lo Stato autore della riserva e gli altri Stati contraenti, l'accordo si forma solo per la parte non investita dalla riserva; mentre resta integralmente applicabile tra gli altri Stati. Il tema delle riserve, a partire dal secondo dopoguerra ha subito una notevole evoluzione nella prassi. Di tale evoluzione vi è traccia negli Artt. 19-23 della Convenzione di Vienna, la quale è stata essa stessa superata dalla prassi successiva. L'istituto della riserva costituisce uno strumento difondamentale importanza, perché ha lo scopo di facilitare la più larga partecipazione nei trattati multilaterali, anche nel momento in cui alcuni Stati non vogliono accettare il testo dell'accordo nella sua integrità. [Le dichiarazioni interpretative invece sono mere dichiarazioni con cui uno Stato propone una determinata interpretazione] Secondo il diritto internazionale classico (1648-1945) la possibilità di apporre delle riserve doveva essere tassativamente concordata nella fase di negoziazione, e quindi doveva figurare nel testo del trattato predisposto dai plenipotenziari; in mancanza, lo Stato doveva scegliere se ratificare il trattato, o meno. I modi attraverso i quali si prevedeva la possibilità di apporre riserve erano due: 1. i singoli Stati lo dichiaravano al momento della negoziazione, e quindi nel testo del trattato si faceva menzione di ciò; 2. il testo prevedeva genericamente la possibilità di apporre riserve al momento.dellaratifica o dell'adesione e in tale momento ognuno sceglieva se avvalersi o meno ditale facoltà. Era, comunque necessario che il testo specificasse quali articoli potessero costituireoggetto di riserva. Oggi si è verificata una notevole evoluzione della disciplina dell'istituto allo scopo difacilitare la partecipazione all'accordo. Una tappa fondamentale in tale evoluzione è rappresentata dal parere 28.05.1951 dellaCorte Internazionale di Giustizia reso su richiesta dell'Assemblea generale avente peroggetto la Convenzione sulla repressione del genocidio. La Corte affermò un principio che da allora in poi è stato considerato comeconsuetudinario: affermò che una riserva può essere anche formulata all'atto della ratifica,anche se la relativa facoltà non è espressamente prevista nel testo del trattato, purchéessa sia compatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato; purché, in

altre parole, essa non riguardi clausole fondamentali e caratterizzanti l'intero trattato, altrimenti non si configurerebbe neanche l'accordo. [Un altro Stato può contestare la riserva sostenendo l'incompatibilità con l'oggetto e lo scopo del trattato, e se non si raggiunge un accordo sul punto, il Trattato non si ritiene esistente nei rapporti tra lo stato contestante e l'autore della riserva - questo mitiga la portata del nuovo principio-] Il parere della Corte ha ispirato gli articoli della Convenzione di Vienna, la quale persegue, in modo ancora più marcato, tali principi. All'art. 19 codifica il principio secondo cui una riserva può essere sempre formulata purché: - non sia proibita dal trattato; - non sia espressamente esclusa dal testo del trattato o non figuri tra quelle elencate come 'lecite'; - la riserva non sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato. Essa stabilisce inoltre che

una riserva, quando non sia prevista nel testo del trattato, possa essere contestata da
Dettagli
Publisher
A.A. 2009-2010
21 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Novadelia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Condorelli Luigi.