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Diritto pubblico

Diritto = serie di prescrizioni obbligatorie cui gli appartenenti di una comunità devono attenersi per mantenere l’ordine e la convivenza pacifica. Una società può qualificarsi giuridicamente organizzata se si compone di 3 elementi cardine:

  • Sistema di norme, ossia l’esistenza di uno specifico complesso di norme volte a disciplinare l’azione dei soggetti.
  • Plurisoggettività, ossia la presenza di una pluralità di individui.
  • Organizzazione, cioè una struttura con il compito di porre in essere le norme e di garantirne l’efficacia.

Norme giuridiche

Le norme giuridiche sono regole con carattere deontologico, a differenza delle norme sociali o naturali che esprimono l’essere della realtà, con le quali non si tenta di qualificare la realtà così com’è ma tenta di ordinare quest’ultima, imprimendole un dover essere. Inoltre, rispetto a queste ultime, la norma giuridica si caratterizza per il carattere prescrittivo, e non descrittivo: ovvero sussiste una priorità logica della norma rispetto al fatto che si vuole ordinare.

Infine, il diritto ha bisogno di effettività, ovvero un riscontro nella pratica che si configura nella media osservanza delle norme da parte dei destinatari. Le caratteristiche fondamentali della norma giuridica sono:

  • Generalità, ovvero essa si rivolge alla generalità degli individui e non ai singoli.
  • Astrattezza, ovvero disciplina casi astratti (fattispecie astratta) a cui dovranno ricondursi tutti i casi concreti.
  • Esteriorità, ovvero l’oggetto è solo l’azione del soggetto e non la volontà (l’intenzione del soggetto).
  • Coercibilità, ovvero la sua osservanza è assicurata dalla presenza di una sanzione per la violazione.

Differenza tra disposizioni e norme

Le disposizioni sono le mere formulazioni linguistiche del legislatore; le norme invece sono il significato che l’interprete attribuisce al testo del legislatore, ovvero alle disposizioni.

Ordinamento giuridico

L’ordinamento giuridico non ha una definizione unitaria, ma vi è un dibattito sulla definizione che vede contrapposte due tesi:

  • Teoria normativista (Hans Kelsen) = sostiene che l’ordinamento giuridico è costituito da un complesso di norme riconnesse fra loro in un rapporto gerarchico di norme. Esso è concepito secondo una struttura piramidale, al cui vertice sta la “norma fondamentale” dalla quale scaturiscono le altre norme, tutte poste a un rango di inferiorità rispetto a questa.
  • Teoria istituzionalitista (Santi Romano) = per la quale un ordinamento non si esaurisce in un complesso di norme, poiché al contrario sarebbero queste a scaturire da una determinata e preesistente organizzazione sociale. Quindi l’ordinamento si identifica con il corpo sociale inteso come istituzione.

Nella realtà non esistono solo ordinamenti statali, ma una molteplicità di ordinamenti, pertanto si può parlare di pluralismo monotipico che può essere di due tipi:

  • Pluralismo monotipico, più ordinamenti dello stesso tipo (esempio gli stati).
  • Pluralismo politipico, ovvero più ordinamenti di tipo differente (ad esempio la chiesa).

Il pluralismo implica i concetti di relatività e convenzionalità per i quali ogni ordinamento può compiere opzioni valutative condivise o meno dagli altri ordinamenti (relatività) e convivere allo stesso tempo (convenzionalità). Se però si creano conflitti tra gli ordinamenti, ovvero se la pretesa regolativa di un ordinamento si scontra con la pretesa regolativa di un altro, per definirne i rapporti bisognerà necessariamente collocarsi nella prospettiva di un singolo ordinamento e valutare il modo in cui tale ordinamento considera i sistemi di norma esterni e interni ad esso.

I possibili atteggiamenti di un ordinamento verso l’altro sono:

  • Indifferenza, ovvero può ignorare del tutto l’ordinamento disconoscendo in toto il sistema normativo di questo.
  • Illiceità, ovvero può effettuare una qualificazione negativa riconoscendo il sistema di norme per combatterlo ed estirparlo.
  • Liceità, ovvero può effettuare una qualificazione positiva riconoscendolo e proteggendolo.
  • Diritto nello stato, ovvero può considerare rilevante l’azione dell’ordinamento offrendo organi e mezzi coercitivi per assicurarne l’osservanza delle regole.
  • Diritto dello stato, può valorizzare a tal punto l’ordinamento in questione da appropriarsi del diritto da questo creato e riconoscendolo come proprio.

Lo stato

Lo stato costituisce la forma di organizzazione del potere politico esercitato su una comunità di persone all’interno di un dato territorio. Già dalla definizione si evincono quali sono gli elementi cardine che costituiscono lo stato, i quali devono coesistere tutti per la qualificazione di stato: elemento personale (popolo), elemento spaziale (territorio) e l’elemento organizzativo (sovranità).

Popolo

Il popolo indica la comunità di individui ai quali l’ordinamento statale attribuisce lo status di cittadino. La cittadinanza è la titolarità di un insieme di situazioni giuridiche attive e passive nei confronti dello stato. La cittadinanza viene affidata se in possesso di alcuni criteri:

  • Ius sanguinis, se il soggetto è figlio di cittadini italiani.
  • Ius soli, se il soggetto nasce nel territorio italiano a prescindere dalla nazionalità dei genitori.
  • Naturalizzazione, a seguito di un provvedimento della pubblica autorità, subordinatamente alla sussistenza di determinate condizioni (come, per esempio, potrebbero essere la residenza per un lungo periodo di tempo sul territorio nazionale, l'assenza di precedenti penali, la rinuncia alla cittadinanza d'origine ecc.) o per meriti particolari. In molti ordinamenti, come in Italia, a sottolinearne la solennità, il provvedimento di concessione della cittadinanza è adottato, almeno formalmente, dal...
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pasqui_tm93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Marini Francesco Saverio.
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