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Lo stato = costituisce la forma di organizzazione del potere politico esercitato su una comunitò di
persone all’interno di un dato territorio. Già dalla definizione si evincono quali sono gli elementi
cardini che costituiscono lo stato, i quali devono coesistere tutti per la qualificazione di stato :
elemento personale( Popolo), elemento spaziale (Territorio) e l’elemento organizzativo ( Sovranità)
I. Popolo = indica la comunità di individui ai quali l’ordinamento statale attribuisce lo status di
cittadino. La cittadinanza è la titolarità di un insieme di situazioni giuridiche attive e passive
nei confronti dello stato. La cittadinanza viene affidata se in possesso di alcuni criteri :
Ius sanguinis, se il soggetto è figlio di cittadini italiani
Ius soli , se il soggetto nasce nel territorio italiano a prescindere dalla nazionalità dei
genitori
Naturalizzazione, a seguito di un provvedimento della pubblica autorità,
subordinatamente alla sussistenza di determinate condizioni (come, per esempio,
potrebbero essere la residenza per un lungo periodo di tempo sul territorio nazionale,
l'assenza di precedenti penali, la rinuncia alla cittadinanza d'origine ecc.) o per meriti
particolari. In molti ordinamenti, come in Italia, a sottolinearne la solennità, il
provvedimento di concessione della cittadinanza è adottato, almeno formalmente, dal
capo dello stato.
per il fatto di aver contratto matrimonio con un cittadino (in certi ordinamenti la
cittadinanza può essere acquisita dalla moglie di un cittadino ma non dal marito di una
cittadina); vi sono anche ordinamenti in cui il matrimonio non fa acquisire
automaticamente la cittadinanza ma è solo un presupposto per la naturalizzazione;
II. Territorio = costituisce la sede su cui è stabilmente organizzata la comunità statale e
rappresenta l’ambito spaziale entro il quale lo stato esercita la propria sovranità in modo
effettivo e indipendente
III. Sovranità = costituisce sia il potere supremo dello stato all’interno del proprio territorio (
Sovranità interna) sia l’indipendenza dello stato rispetto a qualsiasi altro stato ( Sovranità
esterna). La sovranità è suprema, esclusiva e originaria in quanto non riconosce altri poteri
a se superiori, tant’è che detiene il monopolio esclusivo e legittimo dell’uso della forza.
Inoltre l’originarietà differenzia lo stato dalle altre organizzazioni esistenti al suo interno i
cui poteri sono derivati, mentre quelli dello stato sono originari.
Forme di stato = rapporto che intercorre tra chi detiene il potere e coloro che ne sono assoggettati
Stato assoluto = prima forma di stato moderno collocata tra il XV e XVI secolo in
concomitanza con la formazione degli stati nazionali. Si tratta di una forma di stato nel
quale il potere si presenta e viene esercitato in termini assoluti dalla corona, che detiene
pertanto sia il potere esecutivo sia potere legislativo in poche parole “ Re legibus solitus”.
Lo stato assoluto vive un evoluzione che consta di 2 fasi:
I. Stato Patrimoniale = non c’è separazione tra i bene del re e quelli dello stato,
pertanto i poteri di quest’ultimo non sono esercitati in vista di un interesse pubblico
ma solo per la difesa interna e esterna del proprio patrimonio
II. Stato di polizia = forma di stato che nasce in età illuministica, essenzialmente in
prussia e austria, in cui il re tenta di occuparsi dell’intera vita dei cittadini e questo
impone al sovrano di dotarsi di un apparato amministrativo più esteso. La creazione
di tale apparato amministrativo lentamente porta alla nascita della burocrazia e
inoltre è in questa fase che iniziano a nascere gli organi democratici-rappresentativi (
bozza di parlamento). Lo stato di polizia, detto anche assolutismo illuminato, si basa
sul ius politae diritto mirato alla soddisfazione degli interessi pubblici dei sudditi e del
loro benessere
Stato di liberale( o di diritto) = fase successiva allo stato di polizia, del quale è un
evoluzione. Si colloca tra la meta XIX secolo e nasce dalla presenza di 2 elementi cardine :
- Separazione dei poteri, netta separazione tra il potere esecutivo , legislativo e
giudiziario secondo la ripartizione di montesque
- Affermazione principio legalità = per il quale anche l’autorità pubblica inizia ad essere
soggetta alla legge.
Lo stato di diritto si completa quando al cittadino viene data la possibilità di impugnare questi
atti nei confronti di una terza autorità. In poche parole lo stato di diritto si realizza quando al
cittadino viene data la possibilità di ricorrere giurisdizionalmente contro atti amministrativi. In
concomitanza con questo assetto organizzativo a livello statale si sviluppano i cosidetti moti
rivoluzionari liberali: pertanto lo stato di diritto si configura anche per il riconoscimento dei
diritti individuali al cittadino. Nasce inoltre il principio di uguaglianza, che in questa fase viene
inteso come uguaglianza formale e non sostanziale
Stato sociale = forma di stato successiva che si lega da un lato alla sviluppo del capitalismo
e dall’altro dall’estensione del suffragio universale ai ceti meno abbienti pertanto inizia a
prendere piede la democrazia, a seguito dei vari moti social. Si avverte in questo periodo
l’esigenza da parte dello stato non solo di protezione dei diritti esistenti, ma promozione di
situazione sostanzialmente egalitarie ( uguaglianza sostanziale) attraverso l’introduzione
di diritti sociali ( o diritti a prestazione da parte dello stato). Lo stato inizia quindi ad
assumere il compito piu che di mera protezione nei confronti dei pubblici poteri, di
promozione di una forma di giustizia sociale, creando pertanto lo stato sociale di diritto.
Forme di governo = si intende il modello organizzativo che uno stato assume in un dato momento
per esercitare il potere sovrano. Le forme di governo contemporanee vanno distinte tenendo conto
di 2 criteri
- Rapporto tra governo e parlamento = ovvero se è previsto o meno un rapporto
fiduciario tra i 2 organi( parlamento e governo)
- Ruolo del capo dello stato = si differenzia per la modalità di assunzione della camera,
la modalità dell’elezione e il grado di partecipazione all’indirizzo politico di questo
Sulla base di tali criteri si può distingue tra :
Monarchia costituzionale = la gestione del potere del monarca viene vincolata , mediante
uno statuto o una costituzione, al rispetto di precise garanzie giuridiche. Contestualmente
il potere assoluto del sovrano è limitato e si assiste ad una sostanziale dissociazione tra il
potere assoluto esecutivo, esercitato dal re mediante i suoi ministri, e il potere legislativo,
progressivamente trasferito dal re all’organo parlamentare.
Governo parlamentare = Alla base dello Stato e, quindi, al centro del sistema, vi
è infatti un unico potere, quello del Parlamento, che è eletto direttamente dal popolo, ed
al quale non compete soltanto la Funzione Legislativa, ma anche il compito controllare
operato governo. La Forma di Governo Parlamentare si caratterizza per l’esistenza di un
rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento. Il Governo, infatti, che detiene il Potere
Esecutivo, costituisce emanazione permanente del Parlamento e deve ottenere, e
mantenere, la fiducia da parte di quest’ultimo. Quando tale fiducia viene a mancare, il
Governo è costretto a dimettersi. Al potere del Parlamento di dare la sfiducia al governo,
fa normalmente da contrappeso il potere, attribuito di norma al Capo dello Stato, di
sciogliere anticipatamente il Parlamento e di indire elezioni anticipate. Nella Forma di
Governo Parlamentare assume un ruolo decisivo la maggioranza parlamentare costituita
dal partito o dalla coalizione di partiti che ha vinto le elezioni, conquistando così la
maggioranza dei seggi in Parlamento.
Governo semipresidenziale = La Forma di Governo Semi-Presidenziale è caratterizzata dal
fatto che il Capo dello Stato, denominato Presidente, è eletto direttamente dal popolo e
dura in carica per un periodo prestabilito. La sua caratteristica principale è il doppio
rapporto di fiducia del governo
-Verso il presidente della repubblica, in quanto è lui che lo nomina
-Verso il parlamento, anche se tale rapporto è molto allentato perché non prevede alcun
voto di fiducia poiché assume i poteri dal momento che viene nominato dal presidente
Governo presidenziale = La Forma di Governo Presidenziale è adottata negli Stati Uniti
d’America La Costituzione Americana adottò, nel 1787, basata su una netta applicazione
del principio della separazione dei poteri e sostituendo, al sovrano, un Presidente eletto
direttamente dal popolo. La Forma di Governo Presidenziale si presenta di
tipo dualistico, giacché il potere esecutivo e il potere legislativo sono entrambi eletti
direttamente dal popolo, sono affidati a due organi separati e del tutto indipendenti tra
loro, ed entrambi forniti di una propria autonoma legittimazione democratica.
Il Presidente è, contemporaneamente, Capo dello stato e Capo del
Governo, titolare del Potere Esecutivo, interpretando, così, le due cariche che nei sistemi
parlamentari spettano al presidente eletto. Il Presidente viene eletto direttamente dal
popolo ogni 4 anni, non è responsabile di fronte al parlamento ed esercita il potere
esecutivo attraverso i propri ministri, sui quali ha una netta supremazia.
Il Potere Legislativo è affidato ad un Parlamento, chiamato Congresso eletto direttamente
dal popolo, e si compone di due Camere: la Camera dei Rappresentanti ed il Senato.
Il Presidente non ha il potere di sciogliere il Parlamento e di indire elezioni anticipate e,
quindi, i parlamentari restano in carica fino alla fine del loro mandato.
I due poteri fondamentali si presentano, così, indipendenti ed entrambi particolarmente
forti, anche se non è raro che tra Presidente e Parlamento si instauri un rapporto di tipo
conflittuale, allorquando la maggioranza parlamentare appartiene a un partito diverso da
quello del Presidente.
Fonti del diritto = si intende ogni atto o fatto a cui l’ordinamento giuridico riconnette
l’effetto di far sorgere, modificare o estinguere una o più norme giuridiche. Esse si
dividono in
Fonti di produzione = l’insieme degli atti e fatti idonei a creare norme
giuridiche, le quali si distinguono in
I. fonti atto = ovvero tutti gli atti volontari posti in essere da organi
nell’esercizio dei propri poteri attribuitigli dall’ordinamento stesso (
fonti scritte)
II. fatto fatto = l’insieme di fatti naturali o sociali considerati idonei a
creare diritto ( fonti non scritti inquadrate negli usi e consuetudini)
All’interno delle fonti di produzione, tr