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Assoluta = con la quale la materia deve essere regolata dalla sola legge
- Relativa = con la quale la legge si limita a enunciare i principi generali,
- riducendo pertanto la discrezionalità dell’esecutivo, che potrà intervenire
dettando una disciplina più dettagliata con i propri regolamenti
Rinforzata = con la quale la costituzione pone dei limiti alla discrezionalità del
- legislatore, predeterminando alcuni dei contenuti che la legge deve contenere
Riserva di legge formale = con la quale la disciplina di alcune materie è
- riservata alla sola legge formale ma non agli atti ad essa equiparati
Riserva di assemblea = con la quale si sancisce che il parlamento ha l’obbligo
- di procedere all’approvazione della legge attraverso il procedimento ordinario e
non deferendolo a più commissioni
Riserva di legge costituzionale = nella quale la materia è affidata
- completamente alla legge costituzionale esempio ne sono l’art 138 e
l’adozione di statuti speciali
Diverso dalla riserva è il principio di legalità = il quale afferma che tutti gli organi dello
stato sono tenuti ad agire secondo legge. Tale principio ammette che il potere venga
esercitato in modo discrezionale ma non in modo arbitrario.
Leggi rinforzate = sono leggi che godono di una particolare forma passiva che non
consente di modificarle o abrogarle con referendum abrogativo , ma possono solo essere
dichiarate illegittime se incostituzionali. La costituzione prevede per loro, nonostante siano
di rango primario e non costituzionale, un procedimento di formazione legislativo
aggravato. Esempi di leggi rinforzate sono
Legge di esecuzioni di trattati internazionali che disciplinano i rapporti tra stato
- e chiesa
Legge che costituisce un nuovo comune o una nuova provincia
- Leggi sottratte a referendum abrogativo ( come amnistia e l’indulto)
-
Atti aventi forza di legge = la funzione legislativa, in base all’art 70 e ss della
costituzione, è attribuita al parlamento. Tuttavia esistono casi in cui alcune circostanze
giustificano l’emanazione di atti normativi da parte del governo. Si tratta di situazioni che
vanno fronteggiate con una tempestività che un procedimento ordinario e un’assemblea
parlamentare non possono assicurare per motivi burocratici-logistici. Tali circostanze
vengono disciplinate dall’art 76 e 77 della costituzione i quali prevedono rispettivamente
Decreti legislativi = detti anche decreti delegati, sono atti
- normativi( disciplinati dall’art 76 cost) emanati dal governo sulla base di una
legge delega espressa e formale del parlamento, che ne definisce principi ( per
la loro adozione) e limiti ( di esercizio che sono essenzialmente di tre tipi :
cronologico, ovvero il tempo massimo di promulgazione oltre il quale il
decreto legislativo diventa incostituzionale e invalido ad origine
oggetto definito, in quanto la legge delega deve specificare l’ambito dei
rapporti e le situazioni deleganti alla disciplina del decreto legislativo
principi e criteri definiti , a cui il governo deve attenersi obbligatoriamente
lo strumento della delega legislativa è usato soprattutto per affrontare
argomenti tecnicamente molto complessi come i 4 codici o le principali riforme
degli apparati amministrativi.)
Decreto legge = disciplinati da art 77 della cost, sono atti normativi provvisori
- avente forza di legge che possono essere adottati dal governo sotto la propria
responsabilità per far fronte a casi straordinari di urgenza. Essi sono deliberati
dal consiglio dei ministri ed emanati dal Presidente della Repubblica con
decreto apposito. Dopo di che sono pubblicati sulla gazzetta ufficiale ed
entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione. Importante è però che
essi siano presentati il giorno stesso della pubblicazione alle camere per la
conversione in legge, che deve avvenire entro e non oltre 60 gg, come da art
77 della cost altrimenti perdono “efficacia ex tunc”. Il controllo dei presupposti
di sussistenza dei caratteri di urgenza e necessità, può essere svolto da 3
organi
Presidente della Repubblica , in via preventiva in sede di emanazione del
decreto di promulgazione
Parlamento , art 78 dei regolamenti del senato prevede che il disegno di
conversione in legge del decreto legge è deferito alla commissione competente
la quale può esprimersi favorevolmente o meno
Corte costituzionale , in via successiva, ovvero al momento dell’eventuale
giudizio di legittimità
Tesi di esposito del decreto legge = secondo l’opinione prevalente in dottrina e
avvallata dalla corte costituzionale, il decreto legge è una fonte di rango primario di
competenza del governo a carattere provvisorio e giustificato dall’esigenza di disciplinare
tempestivamente “casi straordinari e d’urgenza”. Persuade però ancora oggi la tesi
contrapposta, che vede in Grossi e Esposito i maggior esponenti, secondo cui il decreto
legge è inquadrato come una fonte extra ordinem e pertanto si presenta come un atto
ontologicamente invalido perché posto in essere da un organo che non potrebbe
esercitare tale potere normativo.
Il fondamento cardine di tale tesi è l’art 77, il quale sempre secondo i tesisti non
disciplinerebbe il decreto legge in se per se, quanto la legge di conversione : stabilisce
cioè i presupposti e i limiti affinché il parlamento possa trasformare un atto posto in essere
da un organo incompetente, in un atto originariamente valido. Questo perché nello
specifico il comma 1 dell’art 77 ribadisce il divieto del governo di adottare valore di legge
ordinaria esenti da responsabilità da parte di quest’ultimo, il che va a favore della teso;
inoltre il comma 2 non riconosce alcun potere al governo; per concludere altro elemento
alla base della tesi è la perdita di efficacia si dall’origine che non può che giustificarsi se
non in prospettiva di invalidità .
Abuso decreto legge = alla luce dell’evoluzione della forma di governo parlamentare,
connotata per un superamento del ruolo tradizionale dell’esecutivo del governo e per la
trasformazione di quest’ultimo in un organo politicamente direttivo della maggioranza, la
relazione tra governo e parlamento non è + lineare, ma circolare ovvero : il governo dirige
la propria maggioranza, definisce il proprio indirizzo polito ( che il parlamento approva ) e
ne cura l’attuazione successiva.
Con conseguenza che si è assistito ad uno spostamento del potere normativo di rango
primario dal parlamento al governo. Spostamento che si è tradotto nell’incremento del
numero di decreti leggi e conseguentemente nell’abuso della decretazione d’urgenza
dovuta essenzialmente a due ragioni di tipo pratico : Risponde con maggiore
tempestività e minori vincoli all’esigenza di realizzare con immediatezza il proprio
indirizzo politico.
Si è provato a porre dei limiti di contenuto o rafforzare le modalità di controllo nell’ambito
del procedimento di conversione, la prassi però ha ritenuto queste contromisure inefficaci
in quanto il problema dell’abuso non è da ascriversi all’insufficienza di controlli quanto
all’inadeguatezza degli strumenti ordinari in capo al governo per indirizzare l’attività
legislativa e ottenere in tempi certi e ragionevoli una decisione parlamentare sugli atti di
attuazione dell’indirizzo polito di maggioranza.
Sotto questo profilo, il disegno di legge costituzionale presentato dal Governo Renzi
nell’aprile del 2014, contiene 2 riforme che potrebbero risolvere probabilmente il
problema : Riforma dei poteri del senato, con conseguente tramonto del bicameralismo
- perfetto di cui l’Italia si compone
Attribuzione al governo dei poteri di chiedere l’iscrizione con priorità all’ordine
- del giorno, dei disegni di legge e votazione finale su essi entro 60 gg.
È la stessa costituzione a indicare poi tutti gli atti aventi forza di legge :
Art 75, referendum abrogativo
- Art 76, il decreto legislativo
- Art 77, il decreto legge
- Art 78, i decreti del governo in caso di guerra
- Legge costituzionale, il decreto di attuazione dello Statuto regionale
-
Al momento solo questi sono gli atti aventi forza di legge previsti dall’ordinamento, ed
eventuali innovazioni possono essere introdotte soltanto con legge costituzionale, il che si
traduce con il divieto alla legge ordinaria di creare nuovi fonti con essa concorrenziali
Referendum abrogativo = esso è uno degli istituti di democrazia diretta attraverso cui i
cittadini possono esprimere il loro parere senza la mediazione del parlamento. Esso è
disciplinato dal art 75 della costituzione ed è volto ad abrogare in tutto o in parte una legge
ordinaria o un atto ad essa equiparato. Il procedimento referendario si articola
essenzialmente in 4 fasi :
Fase preparatoria = i soggetti legittimati a chiedere il referendum abrogativo
- sono 500.000 elettori o 5 consiglieri regionali a cui è quindi affidato il potere di
iniziativa
Fase di controllo = nella quale viene effettuato
- il controllo di legittimità da parte dell’ufficio centrale presso la corte di
1. cassazione che si accerta che la richiesta sia conforme alla legge
il controllo di ammissibilità effettuato dalla Corte Costituzionale entro il 20
2. gennaio con sentenza. Vi sono dei limiti impliciti inerenti alla stessa natura
del referendum ( sono inammissibili le richieste che riguardano
l’abrogazione della costituzione, di leggi costituzionali e revisione
costituzionale, leggi rinforzate, disposizioni ordinarie a contenuto
costituzionalmente vincolato.) Vi sono anche limiti espliciti dettati dalla
costituzione ( la quale afferma che non sono ammessi a referendum le leggi
tributarie e di bilancio , di amnistia e indulto e di autorizzazioni e ratifica ai
tarttati internazionali)
Fase di costitutiva = nella quale il Presidente della Repubblica, su delibera
- del consiglio dei ministri, indice con proprio decreto il referendum fissandone la
data. La proposta di abrogazione soggetta a referendum è approvata se
congiuntamente si realizzano le seguenti condizioni:
quorum strutturale , se partecipa al voro la maggioranza degli aventi diritto al
voto
quorum funzionale , che si approvi con la maggioranza relativa (i si devono
essere più dei no )
Fase dichiarativa = se la fase dichiarativa ha esito positivo , il Presidente della
- Repubblica mediante suo decreto dichiara l’avvenuta abrogazione. Tale
decreto viene pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale e
l’abrogazione ha effetto dal giorno seguente a quello della pubblicazione del
decreto. Se l’esito è negativo il guardasigilli lo comunica nella Gazzetta
Ufficia