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Estratto del documento

Assoluta = con la quale la materia deve essere regolata dalla sola legge

- Relativa = con la quale la legge si limita a enunciare i principi generali,

- riducendo pertanto la discrezionalità dell’esecutivo, che potrà intervenire

dettando una disciplina più dettagliata con i propri regolamenti

Rinforzata = con la quale la costituzione pone dei limiti alla discrezionalità del

- legislatore, predeterminando alcuni dei contenuti che la legge deve contenere

Riserva di legge formale = con la quale la disciplina di alcune materie è

- riservata alla sola legge formale ma non agli atti ad essa equiparati

Riserva di assemblea = con la quale si sancisce che il parlamento ha l’obbligo

- di procedere all’approvazione della legge attraverso il procedimento ordinario e

non deferendolo a più commissioni

Riserva di legge costituzionale = nella quale la materia è affidata

- completamente alla legge costituzionale  esempio ne sono l’art 138 e

l’adozione di statuti speciali

Diverso dalla riserva è il principio di legalità = il quale afferma che tutti gli organi dello

stato sono tenuti ad agire secondo legge. Tale principio ammette che il potere venga

esercitato in modo discrezionale ma non in modo arbitrario.

Leggi rinforzate = sono leggi che godono di una particolare forma passiva che non

consente di modificarle o abrogarle con referendum abrogativo , ma possono solo essere

dichiarate illegittime se incostituzionali. La costituzione prevede per loro, nonostante siano

di rango primario e non costituzionale, un procedimento di formazione legislativo

aggravato. Esempi di leggi rinforzate sono

Legge di esecuzioni di trattati internazionali che disciplinano i rapporti tra stato

- e chiesa

Legge che costituisce un nuovo comune o una nuova provincia

- Leggi sottratte a referendum abrogativo ( come amnistia e l’indulto)

-

Atti aventi forza di legge = la funzione legislativa, in base all’art 70 e ss della

costituzione, è attribuita al parlamento. Tuttavia esistono casi in cui alcune circostanze

giustificano l’emanazione di atti normativi da parte del governo. Si tratta di situazioni che

vanno fronteggiate con una tempestività che un procedimento ordinario e un’assemblea

parlamentare non possono assicurare per motivi burocratici-logistici. Tali circostanze

vengono disciplinate dall’art 76 e 77 della costituzione i quali prevedono rispettivamente

Decreti legislativi = detti anche decreti delegati, sono atti

- normativi( disciplinati dall’art 76 cost) emanati dal governo sulla base di una

legge delega espressa e formale del parlamento, che ne definisce principi ( per

la loro adozione) e limiti ( di esercizio che sono essenzialmente di tre tipi :

cronologico, ovvero il tempo massimo di promulgazione oltre il quale il

decreto legislativo diventa incostituzionale e invalido ad origine

oggetto definito, in quanto la legge delega deve specificare l’ambito dei

rapporti e le situazioni deleganti alla disciplina del decreto legislativo

principi e criteri definiti , a cui il governo deve attenersi obbligatoriamente

lo strumento della delega legislativa è usato soprattutto per affrontare

argomenti tecnicamente molto complessi come i 4 codici o le principali riforme

degli apparati amministrativi.)

Decreto legge = disciplinati da art 77 della cost, sono atti normativi provvisori

- avente forza di legge che possono essere adottati dal governo sotto la propria

responsabilità per far fronte a casi straordinari di urgenza. Essi sono deliberati

dal consiglio dei ministri ed emanati dal Presidente della Repubblica con

decreto apposito. Dopo di che sono pubblicati sulla gazzetta ufficiale ed

entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione. Importante è però che

essi siano presentati il giorno stesso della pubblicazione alle camere per la

conversione in legge, che deve avvenire entro e non oltre 60 gg, come da art

77 della cost altrimenti perdono “efficacia ex tunc”. Il controllo dei presupposti

di sussistenza dei caratteri di urgenza e necessità, può essere svolto da 3

organi

Presidente della Repubblica , in via preventiva in sede di emanazione del

decreto di promulgazione

Parlamento , art 78 dei regolamenti del senato prevede che il disegno di

conversione in legge del decreto legge è deferito alla commissione competente

la quale può esprimersi favorevolmente o meno

Corte costituzionale , in via successiva, ovvero al momento dell’eventuale

giudizio di legittimità

Tesi di esposito del decreto legge = secondo l’opinione prevalente in dottrina e

avvallata dalla corte costituzionale, il decreto legge è una fonte di rango primario di

competenza del governo a carattere provvisorio e giustificato dall’esigenza di disciplinare

tempestivamente “casi straordinari e d’urgenza”. Persuade però ancora oggi la tesi

contrapposta, che vede in Grossi e Esposito i maggior esponenti, secondo cui il decreto

legge è inquadrato come una fonte extra ordinem e pertanto si presenta come un atto

ontologicamente invalido perché posto in essere da un organo che non potrebbe

esercitare tale potere normativo.

Il fondamento cardine di tale tesi è l’art 77, il quale sempre secondo i tesisti non

disciplinerebbe il decreto legge in se per se, quanto la legge di conversione : stabilisce

cioè i presupposti e i limiti affinché il parlamento possa trasformare un atto posto in essere

da un organo incompetente, in un atto originariamente valido. Questo perché nello

specifico il comma 1 dell’art 77 ribadisce il divieto del governo di adottare valore di legge

ordinaria esenti da responsabilità da parte di quest’ultimo, il che va a favore della teso;

inoltre il comma 2 non riconosce alcun potere al governo; per concludere altro elemento

alla base della tesi è la perdita di efficacia si dall’origine che non può che giustificarsi se

non in prospettiva di invalidità .

Abuso decreto legge = alla luce dell’evoluzione della forma di governo parlamentare,

connotata per un superamento del ruolo tradizionale dell’esecutivo del governo e per la

trasformazione di quest’ultimo in un organo politicamente direttivo della maggioranza, la

relazione tra governo e parlamento non è + lineare, ma circolare ovvero : il governo dirige

la propria maggioranza, definisce il proprio indirizzo polito ( che il parlamento approva ) e

ne cura l’attuazione successiva.

Con conseguenza che si è assistito ad uno spostamento del potere normativo di rango

primario dal parlamento al governo. Spostamento che si è tradotto nell’incremento del

numero di decreti leggi e conseguentemente nell’abuso della decretazione d’urgenza

dovuta essenzialmente a due ragioni di tipo pratico : Risponde con maggiore

tempestività e minori vincoli all’esigenza di realizzare con immediatezza il proprio

indirizzo politico.

Si è provato a porre dei limiti di contenuto o rafforzare le modalità di controllo nell’ambito

del procedimento di conversione, la prassi però ha ritenuto queste contromisure inefficaci

in quanto il problema dell’abuso non è da ascriversi all’insufficienza di controlli quanto

all’inadeguatezza degli strumenti ordinari in capo al governo per indirizzare l’attività

legislativa e ottenere in tempi certi e ragionevoli una decisione parlamentare sugli atti di

attuazione dell’indirizzo polito di maggioranza.

Sotto questo profilo, il disegno di legge costituzionale presentato dal Governo Renzi

nell’aprile del 2014, contiene 2 riforme che potrebbero risolvere probabilmente il

problema : Riforma dei poteri del senato, con conseguente tramonto del bicameralismo

- perfetto di cui l’Italia si compone

Attribuzione al governo dei poteri di chiedere l’iscrizione con priorità all’ordine

- del giorno, dei disegni di legge e votazione finale su essi entro 60 gg.

È la stessa costituzione a indicare poi tutti gli atti aventi forza di legge :

Art 75, referendum abrogativo

- Art 76, il decreto legislativo

- Art 77, il decreto legge

- Art 78, i decreti del governo in caso di guerra

- Legge costituzionale, il decreto di attuazione dello Statuto regionale

-

Al momento solo questi sono gli atti aventi forza di legge previsti dall’ordinamento, ed

eventuali innovazioni possono essere introdotte soltanto con legge costituzionale, il che si

traduce con il divieto alla legge ordinaria di creare nuovi fonti con essa concorrenziali

Referendum abrogativo = esso è uno degli istituti di democrazia diretta attraverso cui i

cittadini possono esprimere il loro parere senza la mediazione del parlamento. Esso è

disciplinato dal art 75 della costituzione ed è volto ad abrogare in tutto o in parte una legge

ordinaria o un atto ad essa equiparato. Il procedimento referendario si articola

essenzialmente in 4 fasi :

Fase preparatoria = i soggetti legittimati a chiedere il referendum abrogativo

- sono 500.000 elettori o 5 consiglieri regionali a cui è quindi affidato il potere di

iniziativa

Fase di controllo = nella quale viene effettuato

- il controllo di legittimità da parte dell’ufficio centrale presso la corte di

1. cassazione che si accerta che la richiesta sia conforme alla legge

il controllo di ammissibilità effettuato dalla Corte Costituzionale entro il 20

2. gennaio con sentenza. Vi sono dei limiti impliciti inerenti alla stessa natura

del referendum ( sono inammissibili le richieste che riguardano

l’abrogazione della costituzione, di leggi costituzionali e revisione

costituzionale, leggi rinforzate, disposizioni ordinarie a contenuto

costituzionalmente vincolato.) Vi sono anche limiti espliciti dettati dalla

costituzione ( la quale afferma che non sono ammessi a referendum le leggi

tributarie e di bilancio , di amnistia e indulto e di autorizzazioni e ratifica ai

tarttati internazionali)

Fase di costitutiva = nella quale il Presidente della Repubblica, su delibera

- del consiglio dei ministri, indice con proprio decreto il referendum fissandone la

data. La proposta di abrogazione soggetta a referendum è approvata se

congiuntamente si realizzano le seguenti condizioni:

quorum strutturale , se partecipa al voro la maggioranza degli aventi diritto al

voto

quorum funzionale , che si approvi con la maggioranza relativa (i si devono

essere più dei no )

Fase dichiarativa = se la fase dichiarativa ha esito positivo , il Presidente della

- Repubblica mediante suo decreto dichiara l’avvenuta abrogazione. Tale

decreto viene pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale e

l’abrogazione ha effetto dal giorno seguente a quello della pubblicazione del

decreto. Se l’esito è negativo il guardasigilli lo comunica nella Gazzetta

Ufficia

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Publisher
A.A. 2014-2015
22 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pasqui_tm93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Marini Francesco Saverio.