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SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO

È il sistema di calcolo legato alle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa (10 anni per i lavoratori dipendenti e 15 per i lavoratori autonomi). È ancora valido per chi al 31 dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di contribuzione.

ETA'

Si va in pensione a:

  • 65 anni per gli uomini
  • 60 per le donne
  • Gli invalidi all'80% e i lavoratori non vedenti possono andare in pensione di vecchiaia a 60 anni se uomini e a 55 se donne.

CONTRIBUTI

Sono richiesti almeno 20 anni di contribuzione comunque accreditata (da attività lavorativa, da riscatto, figurativa ecc.).

Bastano 15 anni di contributi per quei lavoratori che al 31 dicembre 1992:

  • avevano già tale anzianità
  • avevano già compiuto l'età pensionabile prevista all'epoca (55 anni per le donne e 60 per gli uomini)
  • erano stati autorizzati ai versamenti volontari

SISTEMA MISTO

Per coloro che al 31 dicembre 1995

avevanoun'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni siapplica il sistema misto: l'importo della pensioneviene calcolato sulla base sia del sistemacontributivo sia di quello retributivo

SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO

Con il sistema di calcolo, attualmente in vigore,legato alla totalità dei contributi versati,rivalutati in base all'andamento del prodottointerno lordo.ETA'variabile da 57 a 65 anni, sia per gli uomini cheper le donne.Prima dei 65 anni la pensione si ottiene acondizione che risulti superiore del 20%all'importo dell'assegno sociale.

CONTRIBUTI

Sono richiesti almeno 5 anni di contribuzionelegati ad una effettiva attività lavorativa.

PENSIONE ANZIANITA'

Si può ottenere prima di aver compiuto l'etàprevista per la pensione di vecchiaia.È necessario però aver maturato i seguentirequisiti:35 anni di contributi e 57 anni di età per i lavoratori dipendenti;35 anni di contributi e 58

Anni di età per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti). Si può prescindere dall'età, se si ha una maggiore anzianità contributiva. In tal caso servono:

  • Almeno 38 anni di contributi per i lavoratori dipendenti
  • Almeno 40 anni di contributi per i lavoratori autonomi

Il requisito della maggiore anzianità contributiva salirà gradualmente, fino ad arrivare a 40 anni nel 2008, anche per i lavoratori dipendenti.

Per avere la pensione di anzianità i lavoratori dipendenti devono dimettersi dal lavoro. Gli autonomi possono invece continuare la loro attività, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi di categoria.

La recente legge di riforma del sistema previdenziale ha introdotto l'incentivo un particolare beneficio posticipo della pensione, per i lavoratori del settore privato che hanno maturato o matureranno il diritto alla pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2007, ma decidono di...

continuare a lavorare. Coloro che scelgono di rimanere al lavoro possono rinunciare all'accredito dei contributi ottenendo un aumento esentasse in busta paga pari al controvalore dei contributi versati all'ente di previdenza, vale a dire il 32,7% della loro retribuzione (superbonus). L'aumento sarà esente da ogni tipo d'imposta

Pensione di anzianità

Fino al 2007 resteranno in vigore le norme attuali. Pertanto, i lavoratori che matureranno entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e contribuzione attualmente richiesti, potranno accedere alla pensione secondo le quattro finestre previste, senza che abbia alcun rilievo la nuova disciplina.

Dal 2008 i lavoratori dipendenti potranno andare in pensione con 35 anni di contributi e 60 anni di età; i lavoratori autonomi con 35 di contributi e 61 di età. Per tutti è prevista la possibilità di andare in pensione con 40 anni di contributi a prescindere dall'età.

Dal 2010 i

requisiti diventeranno 35 + 61 per i lavoratori dipendenti e 35 + 62 per quelli autonomi (oppure 40 anni di contributi).

Dal 2014, oltre ai 35 anni di contributi, serviranno 62 anni di età per i dipendenti e 63 per gli autonomi (oppure 40 anni di contributi).

Le donne avranno la possibilità di andare in pensione, anche dopo il 2008, con i requisiti previsti dalla normativa attualmente in vigore (35 + 57), ma la pensione sarà interamente calcolata con il sistema contributivo.

Dal 2008 le finestre di uscita saranno ridotte da quattro a due (1° gennaio e 1° luglio).

PENSIONE INVALIDITÀ

L'invalidità è stata definita nell'art. 10 del D.L. 14 aprile 1939, n. 636 e successivamente la definizione è stata più volte modificata nei termini quantitativi da parte della Corte Costituzionale fino alla legge 222/84.

Occorre ricordare l'ultima definizione in vigore fino al 1984 per comprendere le notevoli modifiche introdotte con questa.

legge.Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente per infermità o difetto fisico o mentale a meno dei due terzi del suo guadagno normale.Il criterio di invalido pensionabile, di cui all'art. 10 del R.D.L. 636/1939, era stato giudicato illegittimo con sentenza Corte costituzionale n. 160 del 6 dellaluglio 1961: gli operai venivano pertanto assimilati agli impiegati nel criterio di valutazione dell'invalidità che deve comportare la riduzione della capacità di guadagno di oltre la metà.Successivamente la riduzione viene elevata legge 3 giugno 1975, n. 160 (art. 24) conda oltre la metà ad oltre i due terzi.La disposizione, pur attribuendo rilevanza a menomazioni fisiche o mentali, faceva derivare il diritto alla pensione di invalidità di guadagno "dalla riduzione della "capacità determinando, così, un'ampia

discrezionalità nell'attribuzione della prestazione. Occupazioni confacenti alle proprie attitudini. L'attitudine consiste nella disposizione individuale somatica o psicosomatica innata, che grazie a processi di maturazione e di apprendimento si manifesta con l'idoneità all'esplicazione di un'attività redditizia semplice o complessa. L'incapacità di lavoro non è verificata al lavoro specifico abitualmente svolto dall'assicurato e neppure a un lavoro qualsiasi, generico e del tutto indifferenziato, ma richiede una valutazione individuale ed attitudinale, determinando caso per caso la rosa di attività che eventualmente ancora si addicono al soggetto minorato senza pericolo, usura o declassamento degradante. Con l'articolo 8 del DL 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, è stabilito che se il titolare della pensione di invalidità percepisce redditi da lavoro per unl'assegno ordinario di invalidità viene concesso all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo dell'originaria capacità. Con la legge 12 giugno 1984, n. 222 sono state introdotte nuove previdenze economiche che non si basano più sulla capacità di guadagno, ma sulla capacità di lavoro. Il bene protetto non è più la potenzialità lucrativa, ma l'assicurato che ha una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, ha diritto all'assegno ordinario di invalidità. Se l'ammontare supera tre volte l'importo del trattamento minimo, il pagamento della pensione di invalidità viene sospeso.l'integrità dell'attitudine psico-fisica al lavoro, così soggetti gravemente menomati, ma che per favorevoli circostanze mantengono una capacità di guadagno sostanzialmente piena, hanno diritto all'assegno, viceversa soggetti non gravemente lesi, ma che per la particolare affezione o per le caratteristiche del mercato rimangono di fatto esclusi da ogni attività, non hanno neppure il diritto all'assegno. L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno di invalidità è confermato automaticamente. Al compimento dell'età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia l'assegno si trasforma in pensione di vecchiaia, se presenti i requisiti di assicurazione e di contribuzione. Il requisito minimo di contribuzione, per poter ottenere la pensione di invalidità,

Era fissato in cinque anni ed era richiesto anche che l'assicurato potesse far valere almeno un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

L'importo della pensione veniva determinato con il normale sistema di calcolo delle pensioni sulla base della retribuzione ovvero del reddito pensionabile, e l'anzianità contributiva utile che l'assicurato poteva far valere.

L'assegno di invalidità non è reversibile ai superstiti. In caso di decesso del titolare dell'assegno di invalidità, ai superstiti spetta il trattamento previsto per i "superstiti di assicurato" e non di pensionato.

La riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare accoglie inoltre il principio che l'invalidità preesistente all'assicurazione (rischio precostituito) dà diritto alla prestazione previdenziale purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte

nuove infermità. Tale disposizione è riferita espressamente all'assegno ordinario d'invalidità, mentre non figura, evidentemente per un' imperfezione tecnica della norma, nell'enunciato della pensione.

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
223 pagine
SSD Scienze mediche MED/44 Medicina del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Medicina Legale e Medicina del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Marello Giovanni.