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(GDPR).
Il datore di lavoro, quindi, sarà a conoscenza solo del periodo in cui il lavoratore non verrà a lavoro, potendo, così,
effettuare una riorganizzazione dell’attività produttiva per quel periodo.
Si tutela, quindi, da un lato la necessità del lavoratore di poter beneficiare di un trattamento previdenziale al verificarsi della malattia
non connessa al lavoro e, dall’altro, alla necessità del datore di lavoro di conoscere il periodo di assenza del lavoratore durante il
periodo di malattia, al fine di poter riorganizzare il lavoro.
Il certificato del medico curante non è l’unico adempimento che si determina, ai fini dell’ottenimento di tale prestazione, in quanto
all’avvio della comunicazione, l’ordinamento è attento al fatto che, proprio perché si tratta di una prestazione non prevedibile, non
passi il messaggio che ci sia un profilarsi di periodi di malattia, anche se in assenza dell’effettività di tale evento. 22
Valentina Casta Dal 30/09/2024 Al 25/11/2024
Nel momento in cui il legislatore riconosce la tutela per malattia questi cerca anche di evitare che se ne faccia abuso, prevedendo che
siano presenti soggetti deputati a controllare la fondatezza della richiesta certificata dal medico curante.
Ciò viene fatti da soggetti pubblici, ossia medici dell’INPS, che verificano che la persona malata sia effettivamente nell’indisponibilità
di andare al lavoro.
Tale controllo prescinde dall’orario di lavoro del soggetto malato, in quanto il legislatore non può conoscere gli orari di lavoro di
ogni singolo lavoratore, affermando che i medici dell’INPS possono fare controllo, tramite visite a domicilio, all’interno di specifiche
fasce di reperibilità, ossia momenti in cui il lavoratore dev’essere disponibile ai medici dell’INPS, affinché questi possano svolgere i
loro accertamenti.
Per molto tempo queste erano diversificate per i lavoratori del settore pubblico e per quelli del settore privato, vedendo quelle per il
settore pubblico molto più estese rispetto a quelle dei lavoratori privati, con un’evidente diseguaglianza di trattamento più rigoroso
per i lavoratori pubblici, quali perseguivano un interesse per la collettività.
La soluzione a quella differenza di trattamento è stata trovata ponendo un’uguaglianza sulle fasce di reperibilità sia per i lavoratori
pubblici che per quelli privati.
Se il lavoratore non è disponibili al momento del controllo da parte dei funzionari dell’INPS, avviene la sospensione del trattamento
previdenziale da malattia.
La giurisprudenza si è, poi, trovata a trattare tematiche come:
Se il lavoratore non era presente a casa durante l’orario di visita dei medici dell’INPS in quanto era dal suo medico.
In questa situazione non vi era un abuso del trattamento previdenziale, anche se la situazione andava dimostrata e
giustificata ai giudici competenti;
Se un soggetto ha la bronchite e il medico ha prescritto un periodo di assenza dal lavoro pari a 7 giorni, posso recarmi solo
dal medico che cura i bronchi, ma non posso effettuare altre visite mediche non collegate al corrente stato di malattia.
L’assenza ai controlli, quindi, non vale per ogni tipologia di prestazione sanitaria ma solo per quella specifica fatta presente
dal medico e per cui si riceve il beneficio;
Se vivo da solo e non ho nessuno che può andare a comprarmi dei farmaci e, quindi, devo recarmi personalmente in
farmacia, se l’INPS dovesse passare basterà mostrare lo scontrino della farmacia e l’assenza sarà giustificata;
Se mi trovo in una famiglia mono-genitoriale e ho un figlio che non può tornare a casa da solo da scuola e, quindi, mi
assento per andare a prenderlo, sono giustificato a dimostrare la validità della mia assenza, chiedendo anche la
testimonianza della maestra a supporto di ciò.
In generale, comunque, l’assenza dev’essere comprovata con tutti gli strumenti possibili in mano al lavoratore.
L’INAM, l’Istituto Nazionale per le Malattie, era il precedente istituto che si occupava delle malattie, compito che ad oggi è stato
lasciato all’INPS, vedendo la cancellazione di tale istituto.
Questa tutela previdenziale dev’essere letta in un contesto più ampio, in cui tale tutela ha un carattere universale.
Infatti, la tutela della salute si riconosce anche nei confronti di coloro che non sono cittadini italiani, in quanto si crede che questo sia
un diritto inviolabile nei confronti di cittadini e non.
Viene, quindi, visto come un diritto della persona che dev’essere garantito indipendentemente dalle caratteristiche soggettive e
oggettive della stessa.
La tutela da malattia viene associata a una pluralità di prestazioni che possono essere di natura sanitaria, quindi gestite dal Servizio
Sanitario Nazionale, come:
L’assistenza medico-generica e specialistica;
L’assistenza domiciliare, ambulatoriale e, in base al d.29/2024, l’assistenza ai soggetti anziani che hanno difficoltà
deambulatorie;
L’assistenza ospedaliera;
L’assistenza infermieristica e farmaceutica;
I ricoveri in strutture ospedaliere.
I soggetti coinvolti, comunque, in tali prestazioni sono i medici di base (il medico di “fiducia” del soggetto) e gli ambulatori per le
prestazioni specialistiche.
Le prestazioni erogate dal SSN sono le c.d. prestazioni compartecipate, per cui interviene al loro finanziamento sia lo stato sia altri
soggetti, tramite il pagamento di ticket per le visite, sulla base delle disponibilità economiche dei singoli soggetti.
Importanti sono anche le prestazioni economiche che vengono erogate sempre dall’INPS, quali vengono riconosciute al lavoratore,
come l’indennità per malattia, che non ha un valore omogeneo per tutti i lavoratori, ma varia sulla base della malattia e del reddito del
lavoratore stesso.
L’indennità di malattia è, comunque, stabilita in base a una % fissa della retribuzione mensile lorda percepita dal lavoratore.
L’indennità per malattia, però, non decorre dal primo giorno ma dal terzo giorno di malattia. 23
Valentina Casta Dal 30/09/2024 Al 25/11/2024
Nell’attesa che venga erogata la tutela dall’INPS, questa trova finanziamento sulla base degli accordi effettuati tramite la contrattazione
collettiva, quale stabilisce il carico di pagamento che verrà effettuato dal datore di lavoro.
Il soggetto privilegiato a stabilire ciò è la contrattazione collettiva nazionale, in quanto riguarda tutto il territorio per quel determinato
settore.
Questi trattamenti, però, possono essere gestiti anche dalla contrattazione collettiva aziendale, quale può definire la generosità del
datore di lavoro per condizioni di miglior favore per i lavoratori.
Possono, inoltre, essere forniti dal datore di lavoro i c.d. Welfare aziendali, quali consistono in un qualcosa in più rispetto ai welfare
pubblici, quale non interviene fino al terzo giorno e non è obbligatorio.
L’INPS ha la facoltà di determinare l’ammontare delle malattie grazie a elementi tratti dalle informazioni ricevute, ossia dati personali
del lavoratore, la tipologia contrattuale del lavoratore o la sua posizione lavorativa.
Le comunicazioni del datore di lavoro assumono un significato concreto, in quanto, nel momento in cui l’INPS dovrà dare l’80% della
retribuzione del lavoratore, ossia l’ammontare dell’indennità da malattia, questi andrà a recuperare tutti i dati forniti dal datore di
lavoro, quale soggetto obbligato al versamento contributivo e assistenziale.
Altra forma di tutela della salute, non compresa nella tutela per malattia, è la tutela della maternità, quale rappresenta un periodo di
tempo in cui l’ordinamento costruisce tutte le condizioni per garantire alla lavoratrice di non avere ripercussioni negative sullo
sviluppo della gravidanza.
Anche in questo caso il soggetto erogatore della prestazione è l’INPS.
La tutela sulla maternità, comunque, è dettagliatamente descritta nel d.lgs.151/2001, dove si prevedono congedi che sono:
Obbligatori: in quanto non può essere messo nella disponibilità o meno della lavoratrice di accettarlo.
In genere questo dura 5 mesi e copre il periodo più delicato della gravidanza e della maternità.
Fino a qualche anno fa il congedo obbligatorio decorreva dalla fine del 7° mese di gravidanza al 3° mese di vita del bambino.
Dal 2021, però, la lavoratrice può scegliere, col consenso favorevole del medico competente, di lavorare fino all’ultimo mese
di gravidanza e di usufruire dei 5 mesi durante i primi 5 mesi di vita del bambino.
Il congedo obbligatorio è pagato con un indennità pari all’80% della retribuzione che era riconosciuta alla lavoratrice prima
del momento della sospensione.
Alla lavoratrice è, inoltre, riconosciuta una contribuzione figurativa, su sua richiesta, alla quale si accompagna, poi,
l’integrazione dell’indennità che si riceve durante il periodo di maternità.
Il mancante 20% della retribuzione può essere integrato, in maniera volontaria, dall’azienda.
Facoltativi.
Questi trattamenti non riguardano solo le madri biologiche, che quindi vivono una gravidanza di 9 mesi, ma anche le madri adottive,
quali possono godere degli stessi trattamenti riconosciuti alle madri biologiche.
LEZIONE 18 e 19 NOVEMBRE 2024 TUTELA PER LA DISOCCUPAZIONE
La tutela per la disoccupazione pone le sue basi nella perdita involontaria del lavoro.
Questa è stata introdotta per la prima volta nel 1919, venendo, poi, progressivamente arricchita da prestazioni incidenti sulla perdita
totale del lavoro o sulla sua riduzione.
La disoccupazione ad oggi è divenuta un fenomeno strutturale, intrinseco e permanente nel mondo del lavoro, in particolare durante
il periodo del Covid-19, quando tante attività lavorative sono state sospese, ma tante altre attività si sono interrotte causando molta
“disoccupazione” e ciò ha tirato in ballo anche l’Unione Europea, prefigurando che questa potesse ritagliarsi delle competenze
riguardo la disciplina della disoccupazione involontaria.
Nel 2020, quando si è capito che il Covid era stato una delle cause principali della disoccupazione in tutto il territorio europeo, si ha
avuto prima la temporanea sospensione dal lavoro, a eccezione dei servizi essenziali, che poi si trasformò in una permanente
disoccupazione.
Proprio per questo motivo sono state introdotte misure di integrazione del reddito come la SURE, ossia una forma di disoccupazione
dove si aveva la distinzione tra servizi essenziali e non.
La disoccupazione è diventata un fenomeno strutturale anche a causa di altre motivazioni, quali:
La globalizzazione, q