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ATTENZIONE: Per i lavoratori che in relazione a precedenti rapporti di lavoro hanno scelto di non destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare, mantenendolo dunque secondo il regime di cui all'articolo 2120 c.c., il datore di lavoro continuerà ad accantonare il TFR sulla base del predetto regime, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta effettuata e conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare.

Se entro sei mesi dalla data di assunzione, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR utilizzando il modulo citato, si realizzano gli effetti del tacito conferimento del TFR, e il silenzio del lavoratore viene interpretato come manifestazione tacita della volontà di aderire alla previdenza complementare. La legge prevede che in tale caso il datore di lavoro trasferisca, al termine dei sei mesi dalla data di assunzione, il TFR futuro alla forma pensionistica complementare.

La pensionistica collettiva è prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o alla forma collettiva individuata con accordo aziendale, ove presente. Tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.

Per i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti, il TFR maturato nel semestre di scelta è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato (Fondo Tesoreria), gestito, per conto dello Stato, dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'art. 2120 cod. civ.

Se esistono più forme pensionistiche collettive (es. fondo pensione nazionale di categoria e fondo pensione aziendale) cui il lavoratore ha facoltà di aderire, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:

  1. alla forma individuata con accordo aziendale; in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.

In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base dei criteri sopra elencati, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un'apposita forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS, denominata FONDINPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme pensionistiche complementari.

FONDINPS non va confuso con il Fondo per l'erogazione del TFR gestito dall'Inps, al quale affluisce a decorrere dal 1° gennaio 2007 il TFR dei lavoratori dipendenti da aziende con almeno 50 dipendenti che hanno deciso di non destinare il TFR ad una forma di previdenza complementare. Tale ultimo fondo infatti funziona con le stesse regole previste dall'art. 2120 cod. civ. per il TFR.

FONDINPS, invece, è una vera e propria forma pensionistica complementare cui affluisce il TFR di quei lavoratori che non hanno presentato al datore di lavoro alcuna dichiarazione in merito alla destinazione del TFR e che non hanno

fondo pensione negoziale di riferimento. Trenta giorni prima della scadenza del termine per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore. Lavoratori che hanno già scelto con modalità tacita o esplicita di aderire alla previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti di lavoro. I lavoratori che hanno già scelto di aderire con modalità tacita o esplicita alla previdenza complementare non possono più revocare anche nell'eventualità che tale scelta che rimane efficace (salvo il caso in cui riscattino la posizione maturata presso il FP) instaurino un nuovo rapporto di lavoro. In occasione della nuova assunzione i lavoratori interessati avranno sei mesi di tempo decorrenti dalla data di assunzione per comunicare al

Nel caso di un nuovo datore di lavoro, è necessario comunicare la forma pensionistica complementare a cui si intende destinare il TFR maturando. Gli effetti di questa scelta retroagiranno alla data di assunzione. La comunicazione deve essere fatta tramite informa scritta al datore di lavoro, senza la necessità di utilizzare alcun modulo ministeriale.

Se entro sei mesi dalla data di nuova assunzione i lavoratori non comunicano alcuna scelta al nuovo datore di lavoro, si realizzeranno gli effetti del tacito conferimento del TFR. In questo caso, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o alla forma collettiva individuata da un diverso accordo aziendale, se presente. Tale diverso accordo deve essere notificato direttamente e personalmente al lavoratore dal datore di lavoro.

Se esistono più forme pensionistiche complementari, il lavoratore può scegliere liberamente a quale destinare il proprio TFR maturando.

Le forme pensionistiche collettive (come ad esempio il fondo pensione nazionale di categoria e il fondo pensione aziendale) a cui il lavoratore ha la possibilità di aderire sono le seguenti:

  1. Il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma individuata con accordo aziendale. In assenza di un accordo specifico, il TFR viene trasferito alla forma pensionistica alla quale ha aderito la maggioranza dei lavoratori dell'azienda.
  2. In caso di assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile secondo i criteri sopra elencati, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un'apposita forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS, chiamata FONDINPS. Questa forma pensionistica complementare segue le stesse regole di funzionamento delle altre forme pensionistiche complementari.

Il TFR gestito dall'INPS, al quale affluisce a partire dal 1° gennaio 2007, non va confuso con il Fondo per l'erogazione del TFR dei lavoratori dipendenti da aziende con almeno 50 dipendenti che hanno deciso di non destinare il TFR ad una forma pensionistica collettiva.

infatti funziona con le stesse regole previste dall'art.2120 cod. civ. per il TFR.di previdenza complementare. Tale ultimo FONDINPS, invece, è una vera e propria forma pensionistica complementare cui affluisce il TFR di quei lavoratori che non hanno presentato al datore di lavoro alcuna dichiarazione in merito alla destinazione del TFR e che non hanno un fondo pensione negoziale di riferimento. Trenta giorni prima della scadenza del termine per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore.

Iscritti alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993 - Tali lavoratori dovranno compilare il modulo TFR2 Sez 2 nel caso in cui siano ad essi applicati accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR; in caso contrario,

dovranno compilare la sezione 3. Tali lavoratori possono scegliere di: - Mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro - Trasferire il TFR al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato (Fondo tesoreria), gestito, per conto dello Stato, dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'art. 2120 cod. civ. Il versamento del TFR al fondo verrà effettuato dal datore di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della consegna del modulo da parte del lavoratore e riguarderà anche le somme maturate dalla data di assunzione. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria, non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l'interlocutore del Fondo Tesoreria, lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro. ATTENZIONE: Per i lavoratori che in relazione a precedenti rapporti di

Lavoro hanno scelto di non destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare, mantenendolo dunque secondo il regime di cui all'articolo 2120 c.c., il datore di lavoro continuerà ad accantonare il TFR sulla base del predetto regime, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta effettuata e conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare.

Destinare il TFR futuro alla forma pensionistica complementare prescelta nella misura prevista dagli accordi o dai contratti collettivi (nel caso della sezione 2) o, laddove non vi sia tale previsione (nel caso della sezione 3), in misura non inferiore al 50%.

La quota residua del TFR rimarrà presso il datore di lavoro o, qualora l'azienda occupi almeno 50 addetti, sarà trasferita dal datore di lavoro al Fondo Tesoreria, che assicura le stesse prestazioni previste dall'art. 2120 cod.civ. Il versamento del TFR residuo al Fondo Tesoreria

verrà effettuato dal datore di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della consegna del modello da parte del lavoratore e riguarderà anche le somme maturate dalla data di assunzione. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria, non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l'interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro. Il lavoratore può destinare il TFR futuro nella misura del 100% alla forma pensionistica complementare prescelta. Fermo restando che il TFR destinato a previdenza complementare è quello che matura dal periodo di paga in corso al momento della scelta, l'effettivo versamento delle somme al fondo pensione avverrà con i tempi e i modi previsti dalle fonti istitutive. Per i lavoratori di aziende con almeno 50 addetti, il TFR che matura dall'assunzione al momento della scelta di devoluzione sarà erogato ai dipendenti.

La forma pensionistica complementare è trasferita dal datore di lavoro al Fondodel settore privato (Fondo Tesoreria), gestito, per conto dello Stato, dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'art.2120 cod. civ. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria, non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l'interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.

I lavoratori che aderiscono già a forme di previdenza complementare alle quali non versino alcuna quota di TFR, potranno utilizzare la sezione 2 e 3 del modulo TFR2, ma le opzioni a loro disposizione saranno ridotte. Essi potranno scegliere di lasciare tutto il TFR in azienda (prima opzione del modulo) o di versarlo integralmente al fondo pensione (terza opzione del modulo). Dovranno necessariamente indicare, nell'apposita sezione, il fondo pensione cui essi

come accettazione della destinazione del TFR secondo le modalità previste dal contratto collettivo o individuale applicabile. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto al pagamento del TFR maturato, che viene calcolato sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il TFR può essere utilizzato dal lavoratore per diverse finalità, come ad esempio l'acquisto della prima casa, l'apertura di un'attività autonoma, l'istruzione dei figli, l'integrazione della pensione, ecc. È importante sottolineare che il TFR è un diritto del lavoratore e non può essere oggetto di pignoramento o sequestro, ad eccezione dei casi previsti dalla legge. Per maggiori informazioni e per conoscere le modalità di utilizzo del TFR, è possibile consultare il contratto collettivo di lavoro applicabile o rivolgersi all'ufficio del personale dell'azienda.
Dettagli
Publisher
A.A. 2008-2009
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della sicurezza sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Avio Alberto.