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Che cos'è la riforma?

Dall'inizio degli anni Novanta, il sistema pensionistico italiano è stato oggetto di un articolato processo di riforma volto a contenere la spesa pensionistica in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria. Tale riforma rappresenta un'importante evoluzione nella storia della previdenza italiana. Essa è infatti incentrata sullo sviluppo di un sistema pensionistico basato su due "pilastri": il primo è rappresentato dalla previdenza obbligatoria (erogata da Inps, Inpdap, Casse professionali ecc.) che assicura la pensione di base; il secondo è rappresentato dalla previdenza complementare che è finalizzata a erogare una pensione aggiuntiva a quella di base.

Prestazioni pensionistiche

Le prestazioni pensionistiche che saranno pagate in particolare ai lavoratori entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996 o con pochi anni di servizio a quella data, saranno inferiori a quelle pagate nel passato. Per garantire a tutti i lavoratori la possibilità di mantenere un adeguato tenore di vita anche dopo il pensionamento, la riforma ha previsto la possibilità di aderire alle forme pensionistiche complementari. L'adesione alla previdenza complementare, pur non essendo obbligatoria, è quindi un'interessante opportunità per garantire ai pensionati di domani un reddito di importo adeguato.

Trattamento di fine rapporto (TFR)

Una delle novità più importanti della riforma riguarda il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) che può essere utilizzato come fonte di finanziamento delle forme pensionistiche complementari.

Che cos'è il TFR?

Il trattamento di fine rapporto (anche conosciuto come "liquidazione") è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente. Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91% della retribuzione lorda. La retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat. Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con l'applicazione dell'aliquota IRPEF media del lavoratore nell'anno in cui è percepito. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2001, l'amministrazione finanziaria provvede poi a riliquidare l'imposta, applicando l'aliquota media di tassazione del lavoratore degli ultimi 5 anni.

Lavoratori interessati

Sono interessati alla riforma della previdenza complementare attuata con il d. lgs. n.252/2005 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 tutti i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti, ad esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sotto elencate. In base alla disciplina del d. lgs. n. 252/2005 o del d. lgs. n.124/1993, possono aderire alle forme pensionistiche complementari le seguenti tipologie di lavoratori:

  • I lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico
  • I lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal d. lgs. n.276/03 (legge Biagi): soggetti con contratto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di lavoro ripartito, con contratto di lavoro a tempo parziale, con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, con contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro occasionale
  • I lavoratori autonomi
  • I liberi professionisti
  • I soci lavoratori di cooperative
  • I soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari nonché i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta

Naturalmente, la specifica disciplina sul conferimento del Trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari trova applicazione solo con riferimento ai lavoratori dipendenti. Alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale (fondi aperti e PIP) possono aderire anche soggetti diversi da quelli sopra elencati, come ad esempio i soggetti che non hanno reddito da lavoro. Possono inoltre iscriversi alle forme pensionistiche complementari anche i c.d. "soggetti fiscalmente a carico" cioè quei soggetti rispetto ai quali il percettore del reddito fruisce delle deduzioni o delle detrazioni prevista dalla normativa fiscale vigente. Affinché i soggetti fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione.

Lavoratori non interessati alla riforma

Sono, al momento, esclusi dal campo di applicazione della riforma operata con il d. lgs. n.252/2005 i dipendenti delle seguenti Pubbliche Amministrazioni (ai quali continua ad applicarsi la disciplina del d. lgs. n.124/1993):

  • Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative
  • Aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
  • Regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi e associazioni
  • Istituzioni universitarie (università statali e istituto universitario di scienze motorie/ex Isef)
  • Istituti autonomi case popolari
  • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni
  • Tutti gli enti pubblici non economici nazionali (ad es. Inps, Inpdap, Ipsema), regionali e locali
  • Amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale
  • Aran (agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni)
  • Agenzie fiscali

Forme pensionistiche complementari

Introduzione

Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate a erogare una pensione aggiuntiva a quella erogata dagli Istituti di previdenza obbligatoria. Tali forme sono autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i piani individuali pensionistici e i fondi pensione preesistenti, istituiti anteriormente al novembre 1992.

Le forme pensionistiche complementari si distinguono anche in collettive e individuali, in base alle modalità istitutive. Nelle forme collettive l'adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori individuati in base all'appartenenza ad una determinata azienda, gruppo di aziende, comparto o settore produttivo; nelle forme individuali invece l'adesione avviene su base rigorosamente individuale a prescindere dal tipo di attività prestata e dall'esercizio o meno di attività lavorativa.

Le forme collettive

Le forme collettive sono attuate mediante:

  • I fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale
  • I fondi istituiti o promossi dalle regioni
  • I fondi aperti che ricevono adesioni collettive
  • I fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate
  • I fondi preesistenti

Le forme individuali

Le forme individuali sono attuate mediante adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante piani pensionistici individuali.

Fondi pensione chiusi o negoziali

I fondi pensione negoziali nascono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l'area dei destinatari cioè i soggetti ai quali il fondo si rivolge sulla base dell'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma). L'attività del fondo pensione negoziale consiste essenzialmente nella raccolta delle adesioni e dei contributi, nell'individuazione della politica di investimento delle risorse la cui attuazione viene affidata a soggetti esterni specializzati nella gestione finanziaria e nella erogazione delle prestazioni.

Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri: l'assemblea, gli organi di amministrazione e controllo e il responsabile del fondo che, in genere, coincide con il direttore generale. L'assemblea è formata da rappresentanti degli iscritti (più raramente, e solo nei fondi preesistenti, da tutti gli associati). Gli organi di controllo sono costituiti per metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per l'altra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro. I componenti degli organi di amministrazione e controllo e il responsabile del fondo devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità e onorabilità. Per lo svolgimento di alcune attività, il fondo pensione negoziale si avvale di soggetti esterni alla sua struttura. Così, ad esempio, la gestione delle risorse finanziarie è affidata a soggetti specializzati (banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio); le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria; le pensioni sono generalmente erogate da una compagnia di assicurazione.

Fondi pensione aperti

I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Nell'ambito del patrimonio della società che li istituisce, i fondi pensione aperti costituiscono un patrimonio separato ed autonomo finalizzato esclusivamente all'erogazione delle prestazioni previdenziali. L'adesione ai fondi aperti può avvenire in forma collettiva o individuale.

Si ha adesione in forma collettiva a un fondo pensione aperto quando la fonte istitutiva della forma pensionistica complementare, invece di decidere di istituire uno specifico fondo pensione negoziale, sceglie uno o più fondi aperti come strumento per la realizzazione dell'obiettivo previdenziale. La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito.

La banca depositaria, come per i fondi negoziali, deve essere un soggetto esterno. Il responsabile del fondo aperto svolge la propria attività in modo autonomo rispetto alla società che ha istituito il fondo aperto e ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell'esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti. L'interesse degli aderenti è tutelato anche dall'organismo di sorveglianza. Tale organismo ha il compito di controllare che l'amministrazione e la gestione del fondo avvengano in modo regolare e funzionale alle esigenze degli aderenti. La composizione dell'organismo di sorveglianza varia in funzione della tipologia di fondo pensione aperto. Possono farne parte rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro quando le adesioni al fondo avvengono su base collettiva.

Piani individuali pensionistici

Sono forme pensionistiche individuali realizzate attraverso la sottoscrizione di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale. Le regole che disciplinano il rapporto con l'iscritto sono contenute, oltre che nella polizza assicurativa, in un apposito regolamento, redatto in base alle direttive della COVIP e dalla stessa autorizzato al fine di garantire all'aderente gli stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari. Così come stabilito per le altre forme pensionistiche, le risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato. Analogamente ai fondi pensione aperti, inoltre, è prevista la figura del responsabile della forma pensionistica che ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell'esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti.

Fondi pensione preesistenti

I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992 che presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente (come ad esempio la possibilità di gestire direttamente le risorse senza ricorrere a intermediari specializzati). Con il decreto n. 62 del 10 maggio 2007 sono state emanate le norme di adeguamento alla disciplina del d.lgs. 252/2005. L'adesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l'ambito dei destinatari è individuato dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali.

Scelta sulla destinazione del TFR

Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente, ad eccezione dei lavoratori domestici e dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni elencate nella sezione ‘Lavoratori interessati’, può scegliere di destinare il proprio TFR maturando, cioè futuro, alle forme pensionistiche complementari oppure di mantenerlo presso il datore di lavoro. Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta è scaduto il 30 giugno 2007; per i lavoratori assunti in data successiva, il termine scade dopo sei mesi dall'assunzione.

Non deve scegliere il lavoratore che già in data antecedente al 1 gennaio 2007 aderiva a un fondo pensione versando integralmente il TFR. La scelta sulla destinazione del TFR deve essere effettuata compilando il modulo TFR 2 allegato al decreto del Ministero del lavoro 30 gennaio 2007 che deve essere consegnato dal lavoratore, compilato e sottoscritto, al datore di lavoro. Il modulo TFR2 dovrà essere compilato dai lavoratori assunti dopo il 31.12.2006, che non abbiano già espresso una scelta in merito alla destinazione del TFR in relazione a una precedente attività lavorativa.

Se entro il termine di sei mesi dalla data di assunzione il lavoratore non consegna il modulo al datore di lavoro si realizza un'adesione automatica ai fondi pensione tramite il meccanismo del tacito conferimento del TFR, (silenzio assenso). In relazione alla data di assunzione e all'anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori.

Lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006

Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta sulla destinazione del TFR è scaduto il 30 giugno 2007:

  • Lavoratori che entro il 30 giugno 2007 hanno scelto di mantenere il TFR presso il datore di lavoro
  • Lavoratori che entro il 30 giugno 2007 hanno scelto con modalità tacita o esplicita di aderire alla previdenza complementare

Lavoratori che entro il 30 giugno 2007 hanno scelto di mantenere il TFR presso il datore di lavoro

I lavoratori che hanno scelto di mantenere il TFR presso il datore di lavoro potranno in qualunque momento revocare tale scelta decidendo di conferire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare prescelta. La successiva determinazione del lavoratore di destinare il TFR maturando può essere comunicata al datore di lavoro in forma scritta, senza la necessità di utilizzare alcun modulo ministeriale.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della sicurezza sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Avio Alberto.
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