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• LA PENSIONE DI VECCHIAIA

PRIMA DELLA RIFORMA FORNERO

ETÀ PENSIONABILE: dal 1.1.2000, l’accesso alla pensione si consegue con un’età di 60 –

per le donne – e di 65 anni – per gli uomini

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA: dal 1.1.2001, l’anzianità contributiva ed assicurativa

minima per accedere alla pensione è di 20 anni (5 anni di contribuzione effettiva per le

pensioni interamente contributive)

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: l’accesso alla pensione è subordinato alla

risoluzione del rapporto di lavoro (solo per i lavoratori subordinati)

Per le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo era consentito il pensionamento anche

con una ETÀ inferiore purché la stessa, sommata all’anzianità contributiva, raggiungesse una

determinata “quota” (nel 2011, quota 96, con una età minima di 61 anni); ovvero purché si potesse

vantare una anzianità contributiva di almeno 40 anni.

Alla maturazione dei requisiti la pensione non sarebbe stata materialmente percepita

dal pensionato, in quanto il d.l. 78/2010 (manovra estiva) aveva spostato la decorrenza

del trattamento al 13° mese successivo la maturazione del diritto alla pensione.

LA PENSIONE DI ANZIANITÀ

PRIMA DELLA RIFORMA FORNERO

Già presente nel pubblico impiego, pensione di anzianità è

stata introdotta nel settore privato con la l. 153/1969

È stata una delle concause dello squilibrio previdenziale,

consentendo il pensionamento all’unico requisito dei 35 anni

di anzianità contributiva, senza requisiti anagrafici

Da qui vari interventi legislativi correttivi dell’istituto, che

hanno operato in termini compressivi modificando i requisiti

di accesso, introducendo un’età anagrafica minima,

inasprendo i requisiti minimi di anzianità contributiva ed

assicurativa (40 anni) ed introducendo la previsione delle

finestre di pensionamento

Segue. Le riforme

La riforma DINI 1995 La riforma MARONI 2004 La riforma PRODI 2007

Si prevede un graduale Ulteriore inasprimento dei Superamento dello scalone,

aumento dei requisiti necessari requisiti: sono richiesti 40 anni sostituzione del sistema di

per accedere: viene richiesto o di anzianità contributiva ovvero, accesso tramite “quote” e

che sia raggiunta un’anzianità fermo restando il requisito di “scalini” (più rispettoso della

contributiva di almeno 35 anni anzianità contributiva non aspettativa di quei soggetti

in concomitanza al compimento inferiore a 35 anni, la presenza prossimi al raggiungimento del

di almeno 57 anni di età, o che di un’età anagrafica non requisito anagrafico

sia raggiunta un’anzianità inferiore a 60 anni nel biennio (ridotto)per la pensione di

contributiva non inferiore a 40 2008/2009 (“scalone”, anzianità).

anni indipendentemente destinato poi ad aumentare In particolare, la pensione si

dall’età anagrafica posseduta. gradualmente) consegue al raggiungimento di

La pensione di anzianità una certa “quota” data dalla

permane solo nel sistema somma di età (della quale si

retributivo o misto; scompare fissa un minimo, lo “scalino”) e

nel sistema contributivo, anzianità contributiva; nel

incorporata nella pensione di 2011, si chiedeva la quota 96

vecchiaia con una età minima di 61 anni

(dipendenti)

LA RIFORMA FORNERO (legge 214/2011)

La riforma contenuta nell’art. 24 è diretta a garantire la

stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la

sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in

termini di incidenza della spesa previdenziale sul PIL, in

conformità agli obiettivi posti dall’Unione Europea

equità e convergenza flessibilità nell’accesso

tra le generazioni, con ai trattamenti adeguamento dei

abbattimento pensionistici anche requisiti di accesso

dei privilegi e clausole attraverso incentivi alle variazioni della

derogative soltanto per alla prosecuzione della speranza di vita

le categorie vita lavorativa

più deboli

Gli strumenti sostenere lo sviluppo del risparmio a fini di pensioni

incentivare il prolungamento della

vita lavorativa migliorando

l’accesso all’apprendimento limitare l’accesso ai regimi

lungo tutto l’arco della vita, di prepensionamento e

adeguando i posti di lavoro a Pensioni altri percorsi di uscita

una manodopera più anticipata

differenziata, creando adeguate

opportunità di lavoro per e

lavoratori anziani e favorendo

un invecchiamento attivo e sano sostenibili allineare l’età pensionabile

equiparare l’età pensionabile delle all’aumento della speranza di

donne a quella degli uomini vita

I nuovi requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia

ETÀ PENSIONABILE: viene elevata e differenziata a seconda dei soggetti

a) lavoratrici del settore privato

2012 - 62 anni

- 2013 - 62 anni e 3 mesi*

- 2014/2015 - 63 anni e 9 mesi*

- 2016/2017 - 65 anni e 3 mesi**

- 2018/2020 - 66 anni e 3 mesi**

- dal 2021 - 67 anni**

-

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in

attuazione dell’art.12, d.l.n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n.

122 del 2010.

** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art.12, d.l.n. 78 del 2010,

convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.

I nuovi requisiti di accesso: l’età

ETÀ PENSIONABILE: viene elevata e differenziata a seconda

dei soggetti

Lavoratrici del settore privato Lavoratori dei settori pubblico e

privato e lavoratrici pubbliche

-2012: 62 anni (63 anni e 6 mesi, autonome) -2012: 66 anni

-2013: 62 anni e 3 mesi (63 anni e 9 mesi, -2013/2015: 66 anni e 3 mesi *

autonome)* -2016/2020: 66 anni e 3 mesi **

-2014/2015: 63 anni e 9 mesi (64 anni e 9 mesi, -dal 2021: 67 anni **

autonome)*

-2016/2017: 65 anni e 3 mesi (65 anni e 9 mesi,

autonome)**

-2018/2020: 66 anni e 3 mesi**

-dal 2021: 67 anni**

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art.12, d.l.n. 78 del 2010,

convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.

** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art.12, d.l.n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122

del 2010.

L’anzianità contributiva e l’adeguatezza della

prestazione

Il conseguimento del diritto a pensione è subordinato al conseguimento di una

anzianità contributiva minima di 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale

requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in

favore dell’assicurato (quindi anche quella figurativa)

Prima del compimento del 70° anno di età, tuttavia, la pensione non si consegue

laddove l’importo della prestazione sia inferiore all’assegno sociale maggiorato del

50% (oggi circa 429 euro mensili, annualmente rivalutato).

Si prescinde dall’importo della pensione se l’assicurato ha compiuto 70 anni ed ha

una anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni

Nei confronti dei soggetti che acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia o alla

pensione anticipata dal 1° gennaio 2012 in base ai requisiti prescritti dalla legge in

esame, non trovano applicazione le finestre mobili. Di conseguenza, la pensione

decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione/accettazione della

domanda

La pensione anticipata

La pensione di anzianità è abrogata e sostituita da una forma di pensionamento

anticipato, il cui diritto è subordinato ad una certa anzianità contributiva.

Per i soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a partire dal 1°

gennaio 2012 la pensione anticipata si consegue esclusivamente a condizione che

risulti maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41

anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un ulteriore mese per

l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014, fermi restando gli

incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Per coloro che maturano una pensione interamente contributiva è consentito

l’accesso ad una pensione anticipata anche al compimento di 63 anni di età (salvo

adeguamenti all’andamento dell’attesa di vita), a condizione che risultino versati e

accreditati almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva e che l’ammontare

mensile della prima rata di pensione sia almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale.

Penalizzazioni per il pensionamento anticipato

I lavoratori accedono alla pensione prima dei 62 anni

subiscono una riduzione della quota del trattamento

pensionistico calcolata sul sistema retributivo.

In particolare, la quota in parola è ridotta dell’1% per ogni

anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto

all’età di 62 anni;di un ulteriore 2% per ogni anno

ulteriore di anticipo rispetto a due anni (es. se il

lavoratore va in pensione a 58 anni, subirà una

penalizzazione del 6% sul trattamento relativo alle

anzianità contributive maturate entro dicembre 2011)

Alcune deroghe ai nuovi requisiti

La riforma non si applica a:

coloro che hanno conseguito il diritto ad una prestazione

pensionistica entro il 31 dicembre 2011

lavoratori addetti ad attività usuranti (d.lgs. 67/2011)

pensioni in totalizzazione

entro un determinato limite numerico stabilito dal Ministero

del lavoro, ai lavoratori in mobilità, mobilità lunga, titolari di

prestazioni a carico dei fondi di solidarietà, incentivati

all’esodo sulla base di accordi collettivi o individuali (max 2

anni dalla pensione), autorizzati alla contribuzione volontaria

ulteriori deroghe sono previste per i lavoratori nati nel

1951/52 che avrebbero maggiormente subito gli effetti della

riforma (con uno “sconto” sull’età di accesso di 1/2 anni)

Il calcolo della pensione

A seguito della riforma Fornero l’importo della pensione è

dato dalla somma

Quota Quota

retributiva contributiva

(sino al 31.12.2011 o (dal 1.1.2012 o dal

sino al 31.12.1995) 1.1.1996)

Il calcolo della pensione: la quota retributiva

Gli elementi di computo del trattamento pensionistico

sono:

l’anzianità contributiva

• la retribuzione pensionabile

• l’aliquota di rendimento

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA: è espressa in settimane ed si sostanzia nel

numero di contributi versati o accreditati figurativamente. L’anzianità

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
33 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vale315 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della previdenza sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Sigillò Massara Giuseppe.