La tutela della vecchiaia e dell'anzianità
Art. 38, comma 2, Costituzione
I lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Con l'instaurazione del rapporto di lavoro si costituisce automaticamente un rapporto giuridico previdenziale volto a tutelare:
- La vecchiaia
- L'anzianità lavorativa
- I superstiti del pensionato o del lavoratore deceduto
Il rapporto giuridico previdenziale
Il rapporto giuridico previdenziale per vecchiaia, anzianità e superstiti è gestito:
- Per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e per la maggioranza dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, co.co.pro., associati in partecipazione) dall'INPS e prende il nome di Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)
- Per i lavoratori pubblici (impiegati civili e operai dello Stato, magistrati ordinari ed amministrativi, insegnanti, militari delle forze armate e corpi di polizia, dipendenti degli enti locali) dall'INPDAP, e si configura come regime esclusivo dell'AGO
- Per i liberi professionisti provvedono appositi enti privatizzati ad opera del d.lgs. n. 509/1994 (Casse di previdenza)
- Persistono altri regimi speciali dell'AGO per categorie specifiche di lavoratori (INPGI, IPOST, ENPAF, ecc.)
Il regime generale: l'AGO
L'assicurazione che tutela la vecchiaia, l'anzianità ed i superstiti ha visto il succedersi di molte discipline, tra cui, in particolare:
- La legge n. 153/1969
- La legge n. 335/1995
- La legge 214/2011
Queste leggi hanno modificato:
- I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità
- Il sistema di calcolo della pensione (retributivo, contributivo, o misto)
Normative sulle pensioni
A norma dell'art. 1, commi 12 e 13, l. 335/1995:
- Soggetti con anzianità contributiva ≥ 18 anni al 31.12.1995 hanno diritto ad una pensione liquidata interamente con il sistema retributivo
- Soggetti con anzianità contributiva < 18 anni hanno diritto ad una pensione liquidata con il metodo misto
- Soggetti con anzianità contributiva = 0 hanno diritto ad una pensione liquidata interamente con il sistema contributivo
L'art. 24 della legge n. 214/2011 ha disposto che la quota di pensione derivante dalle anzianità contributive maturate dal 1o gennaio 2012 sia liquidata sempre con il sistema contributivo.
Le prestazioni pensionistiche prima della riforma Fornero
Prima della riforma Fornero delle pensioni (art. 24, legge 214/2011) le prestazioni conseguibili erano:
- La pensione di vecchiaia
- La pensione di anzianità
Per il completamento della fattispecie erano richiesti:
- Il compimento di una certa età pensionabile
- Il conseguimento di una certa anzianità contributiva ed assicurativa minima
- La cessazione del rapporto di lavoro
La pensione di vecchiaia prima della riforma Fornero
Età pensionabile: dal 1.1.2000, l'accesso alla pensione si consegue con un'età di 60 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini.
Anzianità contributiva: dal 1.1.2001, l'anzianità contributiva ed assicurativa minima per accedere alla pensione è di 20 anni (5 anni di contribuzione effettiva per le pensioni interamente contributive).
Cessazione del rapporto di lavoro: l'accesso alla pensione è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro (solo per i lavoratori subordinati).
Per le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo era consentito il pensionamento anche con una età inferiore purché la stessa, sommata all'anzianità contributiva, raggiungesse una determinata "quota" (nel 2011, quota 96, con una età minima di 61 anni); ovvero purché si potesse vantare un'anzianità contributiva di almeno 40 anni.
Alla maturazione dei requisiti, la pensione non sarebbe stata materialmente percepita dal pensionato, in quanto il d.l. 78/2010 (manovra estiva) aveva spostato la decorrenza del trattamento al 13o mese successivo la maturazione del diritto alla pensione.
La pensione di anzianità prima della riforma Fornero
Già presente nel pubblico impiego, la pensione di anzianità è stata introdotta nel settore privato con la l. 153/1969.
È stata una delle concause dello squilibrio previdenziale, consentendo il pensionamento all'unico requisito dei 35 anni di anzianità contributiva, senza requisiti anagrafici.
Da qui vari interventi legislativi correttivi dell'istituto, che hanno operato in termini compressivi modificando i requisiti di accesso, introducendo un'età anagrafica minima, inasprendo i requisiti minimi di anzianità contributiva ed assicurativa (40 anni) ed introducendo la previsione delle finestre di pensionamento.
Le riforme
- La riforma DINI 1995
- La riforma MARONI 2004
- La riforma PRODI 2007
Si prevede un graduale ulteriore inasprimento dei requisiti e il superamento dello scalone.
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