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• LA PENSIONE DI VECCHIAIA
PRIMA DELLA RIFORMA FORNERO
ETÀ PENSIONABILE: dal 1.1.2000, l’accesso alla pensione si consegue con un’età di 60 –
per le donne – e di 65 anni – per gli uomini
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA: dal 1.1.2001, l’anzianità contributiva ed assicurativa
minima per accedere alla pensione è di 20 anni (5 anni di contribuzione effettiva per le
pensioni interamente contributive)
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: l’accesso alla pensione è subordinato alla
risoluzione del rapporto di lavoro (solo per i lavoratori subordinati)
Per le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo era consentito il pensionamento anche
con una ETÀ inferiore purché la stessa, sommata all’anzianità contributiva, raggiungesse una
determinata “quota” (nel 2011, quota 96, con una età minima di 61 anni); ovvero purché si potesse
vantare una anzianità contributiva di almeno 40 anni.
Alla maturazione dei requisiti la pensione non sarebbe stata materialmente percepita
dal pensionato, in quanto il d.l. 78/2010 (manovra estiva) aveva spostato la decorrenza
del trattamento al 13° mese successivo la maturazione del diritto alla pensione.
LA PENSIONE DI ANZIANITÀ
PRIMA DELLA RIFORMA FORNERO
Già presente nel pubblico impiego, pensione di anzianità è
stata introdotta nel settore privato con la l. 153/1969
È stata una delle concause dello squilibrio previdenziale,
consentendo il pensionamento all’unico requisito dei 35 anni
di anzianità contributiva, senza requisiti anagrafici
Da qui vari interventi legislativi correttivi dell’istituto, che
hanno operato in termini compressivi modificando i requisiti
di accesso, introducendo un’età anagrafica minima,
inasprendo i requisiti minimi di anzianità contributiva ed
assicurativa (40 anni) ed introducendo la previsione delle
finestre di pensionamento
Segue. Le riforme
La riforma DINI 1995 La riforma MARONI 2004 La riforma PRODI 2007
Si prevede un graduale Ulteriore inasprimento dei Superamento dello scalone,
aumento dei requisiti necessari requisiti: sono richiesti 40 anni sostituzione del sistema di
per accedere: viene richiesto o di anzianità contributiva ovvero, accesso tramite “quote” e
che sia raggiunta un’anzianità fermo restando il requisito di “scalini” (più rispettoso della
contributiva di almeno 35 anni anzianità contributiva non aspettativa di quei soggetti
in concomitanza al compimento inferiore a 35 anni, la presenza prossimi al raggiungimento del
di almeno 57 anni di età, o che di un’età anagrafica non requisito anagrafico
sia raggiunta un’anzianità inferiore a 60 anni nel biennio (ridotto)per la pensione di
contributiva non inferiore a 40 2008/2009 (“scalone”, anzianità).
anni indipendentemente destinato poi ad aumentare In particolare, la pensione si
dall’età anagrafica posseduta. gradualmente) consegue al raggiungimento di
La pensione di anzianità una certa “quota” data dalla
permane solo nel sistema somma di età (della quale si
retributivo o misto; scompare fissa un minimo, lo “scalino”) e
nel sistema contributivo, anzianità contributiva; nel
incorporata nella pensione di 2011, si chiedeva la quota 96
vecchiaia con una età minima di 61 anni
(dipendenti)
LA RIFORMA FORNERO (legge 214/2011)
La riforma contenuta nell’art. 24 è diretta a garantire la
stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la
sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in
termini di incidenza della spesa previdenziale sul PIL, in
conformità agli obiettivi posti dall’Unione Europea
equità e convergenza flessibilità nell’accesso
tra le generazioni, con ai trattamenti adeguamento dei
abbattimento pensionistici anche requisiti di accesso
dei privilegi e clausole attraverso incentivi alle variazioni della
derogative soltanto per alla prosecuzione della speranza di vita
le categorie vita lavorativa
più deboli
Gli strumenti sostenere lo sviluppo del risparmio a fini di pensioni
incentivare il prolungamento della
vita lavorativa migliorando
l’accesso all’apprendimento limitare l’accesso ai regimi
lungo tutto l’arco della vita, di prepensionamento e
adeguando i posti di lavoro a Pensioni altri percorsi di uscita
una manodopera più anticipata
differenziata, creando adeguate
opportunità di lavoro per e
lavoratori anziani e favorendo
un invecchiamento attivo e sano sostenibili allineare l’età pensionabile
equiparare l’età pensionabile delle all’aumento della speranza di
donne a quella degli uomini vita
I nuovi requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia
ETÀ PENSIONABILE: viene elevata e differenziata a seconda dei soggetti
a) lavoratrici del settore privato
2012 - 62 anni
- 2013 - 62 anni e 3 mesi*
- 2014/2015 - 63 anni e 9 mesi*
- 2016/2017 - 65 anni e 3 mesi**
- 2018/2020 - 66 anni e 3 mesi**
- dal 2021 - 67 anni**
-
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in
attuazione dell’art.12, d.l.n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n.
122 del 2010.
** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art.12, d.l.n. 78 del 2010,
convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.
I nuovi requisiti di accesso: l’età
ETÀ PENSIONABILE: viene elevata e differenziata a seconda
dei soggetti
Lavoratrici del settore privato Lavoratori dei settori pubblico e
privato e lavoratrici pubbliche
-2012: 62 anni (63 anni e 6 mesi, autonome) -2012: 66 anni
-2013: 62 anni e 3 mesi (63 anni e 9 mesi, -2013/2015: 66 anni e 3 mesi *
autonome)* -2016/2020: 66 anni e 3 mesi **
-2014/2015: 63 anni e 9 mesi (64 anni e 9 mesi, -dal 2021: 67 anni **
autonome)*
-2016/2017: 65 anni e 3 mesi (65 anni e 9 mesi,
autonome)**
-2018/2020: 66 anni e 3 mesi**
-dal 2021: 67 anni**
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art.12, d.l.n. 78 del 2010,
convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.
** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art.12, d.l.n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122
del 2010.
L’anzianità contributiva e l’adeguatezza della
prestazione
Il conseguimento del diritto a pensione è subordinato al conseguimento di una
anzianità contributiva minima di 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale
requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in
favore dell’assicurato (quindi anche quella figurativa)
Prima del compimento del 70° anno di età, tuttavia, la pensione non si consegue
laddove l’importo della prestazione sia inferiore all’assegno sociale maggiorato del
50% (oggi circa 429 euro mensili, annualmente rivalutato).
Si prescinde dall’importo della pensione se l’assicurato ha compiuto 70 anni ed ha
una anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni
Nei confronti dei soggetti che acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia o alla
pensione anticipata dal 1° gennaio 2012 in base ai requisiti prescritti dalla legge in
esame, non trovano applicazione le finestre mobili. Di conseguenza, la pensione
decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione/accettazione della
domanda
La pensione anticipata
La pensione di anzianità è abrogata e sostituita da una forma di pensionamento
anticipato, il cui diritto è subordinato ad una certa anzianità contributiva.
Per i soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a partire dal 1°
gennaio 2012 la pensione anticipata si consegue esclusivamente a condizione che
risulti maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41
anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un ulteriore mese per
l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014, fermi restando gli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Per coloro che maturano una pensione interamente contributiva è consentito
l’accesso ad una pensione anticipata anche al compimento di 63 anni di età (salvo
adeguamenti all’andamento dell’attesa di vita), a condizione che risultino versati e
accreditati almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva e che l’ammontare
mensile della prima rata di pensione sia almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale.
Penalizzazioni per il pensionamento anticipato
I lavoratori accedono alla pensione prima dei 62 anni
subiscono una riduzione della quota del trattamento
pensionistico calcolata sul sistema retributivo.
In particolare, la quota in parola è ridotta dell’1% per ogni
anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto
all’età di 62 anni;di un ulteriore 2% per ogni anno
ulteriore di anticipo rispetto a due anni (es. se il
lavoratore va in pensione a 58 anni, subirà una
penalizzazione del 6% sul trattamento relativo alle
anzianità contributive maturate entro dicembre 2011)
Alcune deroghe ai nuovi requisiti
La riforma non si applica a:
coloro che hanno conseguito il diritto ad una prestazione
pensionistica entro il 31 dicembre 2011
lavoratori addetti ad attività usuranti (d.lgs. 67/2011)
pensioni in totalizzazione
entro un determinato limite numerico stabilito dal Ministero
del lavoro, ai lavoratori in mobilità, mobilità lunga, titolari di
prestazioni a carico dei fondi di solidarietà, incentivati
all’esodo sulla base di accordi collettivi o individuali (max 2
anni dalla pensione), autorizzati alla contribuzione volontaria
ulteriori deroghe sono previste per i lavoratori nati nel
1951/52 che avrebbero maggiormente subito gli effetti della
riforma (con uno “sconto” sull’età di accesso di 1/2 anni)
Il calcolo della pensione
A seguito della riforma Fornero l’importo della pensione è
dato dalla somma
Quota Quota
retributiva contributiva
(sino al 31.12.2011 o (dal 1.1.2012 o dal
sino al 31.12.1995) 1.1.1996)
Il calcolo della pensione: la quota retributiva
Gli elementi di computo del trattamento pensionistico
sono:
l’anzianità contributiva
• la retribuzione pensionabile
• l’aliquota di rendimento
•
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA: è espressa in settimane ed si sostanzia nel
numero di contributi versati o accreditati figurativamente. L’anzianità