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Lezione 1

La nascita della previdenza complementare

La previdenza complementare nasce come previdenza destinata a completare il disegno protettivo di cui all'articolo 38 comma secondo della Costituzione. Così come l'articolo 38 comma due impegna l'ordinamento a predisporre mezzi adeguati di vita, adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori, così la previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 124/1993 mira a completare e integrare quell’obiettivo, attraverso forme di previdenza privata che concorrono alla finalità di realizzare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori.

Obiettivi della previdenza complementare

Obiettivo tipico del mantenimento del tenore della vita attiva: la previdenza obbligatoria si è ritratta rispetto a quell’obiettivo limitandosi a un obiettivo più limitato, che non ricomprende anche la garanzia del mantenimento del tenore di vita detenuto durante la vita attiva. Data questa impostazione dal punto di vista costituzionale della previdenza complementare, ne discendono almeno nell’impostazione originaria del legislatore del 1993, due corollari:

  • Il primo attinente alla radice lavoristica della previdenza complementare: trattasi di residenza destinata a lavoratori così come alle esigenze di vita dei lavoratori è dedicato il secondo comma dell'articolo 38 quindi previdenza professionale.
  • Il secondo consistente nel fatto che si tratti di una previdenza a base collettiva cioè destinati a collettività i lavoratori che creano dunque la previdenza complementare a se stessi destinate attraverso atti di autonomia collettiva, o comunque come vedremo a o atti a struttura collettiva.

Fondi pensione negoziali

Nelle impostazioni originali del decreto 124 del 93 il pilastro centrale e la previdenza complementare nasce come sostanzialmente come sotto forma di fondo pensione negoziale. Fondi pensione negoziali sono: i fondi pensione creati attraverso atti di autonomia collettiva o atti a struttura collettiva destinati a collettività chiuse di lavoratori, cioè a gruppi di lavoratori nell’ambito dei quali opera la tutela istituito attraverso l'atto di autonomia collettiva. Per questa ragione questi fondi pensione possono essere anche denominati fondi pensione chiusi in contrapposizione a quelli aperti costituiti invece da soggetti professionali operanti nel settore finanziario assicurativo o della gestione del risparmio.

I fondi pensione negoziali invece essendo creati attraverso atti di autonomia collettiva riguardanti gruppi chiusi di soggetti lavoratori sono definiti chiusi, perché la decisione adesso è chiusa, nel senso che ci possono aderire soltanto coloro che siano destinatari delle fonti istitutive (del contratto collettivo) dell’atto di autonomia collettiva che li ha creati.

In realtà già nel decreto 124 del 93 esistevano delle tracce di una diversa impostazione sotto entrambi i profili ma questo processo si completa poi con il decreto 252 del 2005 all’esito del quale il discorso svolto può essere così emendato, cioè affermandosi: che affianco ai fondi pensione negoziali esistono fondi anche se a base collettiva ma non negoziali perché non creati attraverso atti di autonomia collettiva o atti a struttura collettiva bensì attraverso atti unilaterali da soggetti che tuttavia istituisca una forma pensionistica complementare di natura collettiva destinati a collettività.

Fondi pensione dal decreto 252 del 2005

Si tratta delle fattispecie disciplinate dalle lettere D e G del primo comma dell'articolo tre il decreto 252 del 2005 laddove si fa riferimento a fondi pensione creati dalle regioni (non destinati ai dipendenti della regione ovviamente altrimenti avremo dei fondi pensione chiusi), ma fondi pensione istituiti dalla Regione e destinati a lavoratori che operano nell’ambito di applicazione e anche nell’ambito geografico dunque di quel fondo. Oppure nella lettera g dove si fa riferimento agli enti pensionistici privatizzati, cioè a quelle cosiddette casse previdenziali destinate a specifiche categorie di liberi professionisti nel che gestiscono la previdenza obbligatoria di questi liberi professionisti, ma in base alla legislazione sulla previdenza complementare possono appunto in base a questa norma che stiamo esaminando possono anche istituire con atto unilaterale al proprio interno dei fondi pensione complementari destinati ai propri iscritti.

Fondi pensione aperti

Accanto ai fondi pensione negozio di collettivi, negozia li o non negoziali che siano, abbiamo poi i fondi pensione aperti che le forme pensionistiche complementari individuali. La nascita di queste due forme e tipologie di previdenza complementare trova origine ancora una volta nel decreto 124 dei 1993, nel cui contesto queste forme pensionistiche svolgevano un ruolo residuale tant’è vero che il baricentro di quella legislazione era costituito dai fondi pensione negoziali.

I fondi pensione non negoziali nel decreto 124 del 93 svolgevano una funzione residuale rispetto ai fondi pensione negoziali: non erano posti sullo stesso piano, non avevano lo stesso trattamento e gli aderenti ai fondi pensione non potevano indifferentemente scegliere tra l'uno e l'altro. Dovevano aderire laddove possibile cioè ad un fondo pensione negoziale e soltanto qualora fosse impossibile questa scelta o perché il fondo pensione negoziale non esisteva (non essendo stato istituito da un contratto collettivo) o perché pur esistendo quel contratto collettivo non fosse applicabile al rapporto di lavoro del lavoratore interessato: ecco solo in questi due casi inapplicabilità o inoperatività di un fondo pensione negoziale (così diceva la legge del 93) il lavoratore avrebbe potuto aderire ad un fondo pensione aperto cioè ad un fondo pensione non creato attraverso un atto negoziale dei lavoratori interessati (un atto collettivo di autonomia negoziale), bensì creato con atto unilaterale all’interno di un’impresa operante professionalmente nel settore finanziario creditizio, bancario, della gestione del risparmio.

Così che fondi pensione aperti in contrapposizione ai fondi pensione chiusi, sono i fondi pensione non creati nell'ambito di una collettività chiusa (i destinatari), non creati attraverso un atto di autonomia negoziale di questa collettività, ma creati nell'ambito di imprese operanti nel settore del credito e del risparmio e delle assicurazioni che istituiscono al proprio interno con vincolo di destinazione di scopo dei fondi pensione detti appunto aperti. “Aperti “perché aperti all'applicazione di chiunque: di qualunque lavoratore che sia destinatario della previdenza complementare. Non necessariamente di un lavoratore appartenente ad un determinato gruppo (come nel caso dei fondi pensione negoziali) ma addirittura non necessariamente di un lavoratore.

Destinazione della previdenza complementare

Col tempo la destinazione della previdenza complementare in via prioritaria ai lavoratori viene superata e venendo estesa anche a coloro che non sono in condizione professionale, che è il punto di approdo dopo al quale si è venuti e si è pervenuti con la introduzione l'emanazione del decreto legislativo numero 252 2005. Forme pensionistiche complementari individuali: che consistono in una sorta di variante rispetto ai fondi pensione aperti. Si tratta infatti in questo caso dei fondi pensione che possono essere creati ancora una volta all'interno di imprese operanti professionalmente in un determinato settore economico, in particolare in questo caso si tratta di imprese di assicurazione e si tratta in particolare di forme pensionistiche complementari che creano non già attraverso il adesione ad un fondo pensione come ancora nel caso del fondo pensione aperto, ma attraverso direttamente la stipulazione di un contratto di assicurazione (ecco perché dunque e si tratta di forme pensionistiche istituire nell'ambito di compagnie assicurative).

Si tratta di un contratto di assicurazione sui generis, un contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale disciplinato in deroga rispetto alla disciplina dei contratti di assicurazione, dallo stessa disciplina in materia di previdenza complementare e quindi dal decreto 252 del 2005. In pratica appartengono a questa categoria sia i contratti di assicurazione sulla vita con funzione previdenziale, sia i fondi aperti ad adesione individuale: sono cioè considerate forme pensionistiche complementari individuali oltre ai già accennati contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale, anche le adesioni ai fondi aperti quelli di cui abbiamo parlato prima che possono essere creati all'interno anche di imprese non assicurative ma bancarie del credito di gestione del risparmio. Solo che i fondi pensione aperti i fondi pensione aperti si possono distinguere a loro volta in due sottocategorie le forme pensionistiche complementari individuali e le forme pensionistiche complementari individuali-il fondo pensione aperto può essere considerato come una forma pensionistica complementare collettiva oppure come una forma pensionistica complementare individuale. Si considera forma pensionistica complementare individuale in via normale, si considera forma di pensione pensionistica complementare collettiva invece il fondo pensione aperto, solo nel caso in cui la adesione al fondo pensione aperto avvenga per il tramite di un atto di autonomia collettiva. Si parla allora di adesione collettiva al fondo pensione aperto.

Per esempio ad una impresa che anziché applicare il fondo pensione della relativa categoria fondo pensione chiuso delle relative categorie per esempio nel caso di impresa metalmeccanica il fondo pensione chiuso cometa, annesso al contratto collettivo dei metalmeccanici, non applicando il contratto collettivo dei metalmeccanici non applicando quindi neanche il fondo pensione cometa preferisce far aderire i propri dipendenti ad un fondo pensione aperto, e lo fa attraverso la stipulazione di un accordo collettivo in sede aziendale che appunto stabilisce l’adesione, o meglio il diritto dei lavoratori di quell’azienda di dipendenti di quell’impresa di aderire ad un determinato fondo pensione aperto. In questa accezione la visione il fondo alla forma pensa al fondo pensione aperto, è una forma pensionistica complementare collettiva perché appunto opera attraverso un atto di adesione collettiva. Quando invece le adesioni al fondo pensione aperto avviene in via normale senza un'adesione collettiva ma a titolo meramente individuale, allora la adesione al fondo pensione aperto si può considerare forma pensionistica complementare individuale equiparata alla forma pensionistico individuale per eccellenza che è il contratto di assicurazione sulla vita con una finalità previdenziale.

Origini e evoluzione della previdenza complementare

Fondi pensione negoziali detti anche chiusi; perché creati avendo come destinatari gruppi di lavoratori con le attività chiuse di lavoratori attraverso la stipulazione di atti negoziali di autonomia collettiva o comunque atti negoziali a struttura collettiva. I fondi pensione aperti sono invece cosiddetti, perché aperti all'adesione di chiunque sia destinatario in astratto della previdenza complementare. Non più dunque in via residuale come nel decreto 124 del 1993, ma in alternativa ai fondi pensione negoziali. L'accezione dell'accezione più corretta nel primo caso non è quella di fondo pensione negoziale ma di fondo pensione chiuso, essendo a ben vedere negoziale, anche il fondo pensione aperto il quale viene creato attraverso un atto di autonomia negoziale sia pure unilaterale (cioè l'atto di destinazione del patrimonio operato dalla impresa nel cui ambito ha istituito il fondo) e sempre tramite atto negoziale si perfeziona l’adesione al fondo pensione aperto e la visione appunto individuale al fondo pensione aperto. La adesione collettiva al fondo pensione aperto la stipula del contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale, dunque sono negoziali anche i fondi pensione aperti.

Si può adottare l'espressione fondi pensione negoziali soltanto se per negoziali si intende riferite ad accordi bilaterali, cioè ad accordi che intervengono tra due soggetti, oppure ad accordi che riguardano la pluralità di soggetti accordi a struttura collettiva altrimenti e sud è preferibile l'espressione fondo negoziale chiuso contrapposta a fondo negoziale aperto. Originaria vocazione lavoristica della previdenza complementare si è poi evoluta verso una previdenza formalmente universale. Nella impostazione del decreto 124 del 93 e della Corte stessa Corte costituzionale la previdenza complementare è fondata ma come pilastro in riferimento al mondo del lavoro ed è una previdenza dunque lavoristica (articolo 38 comma due della costituzione) ma abbiamo anche accennato alla successiva evoluzione legislativa che si può considerare preter consitutionem, si tratta di un trattamento più favorevole che il legislatore ha voluto concedere.

Nella successiva azione legislativa dicevo si è pervenuti col decreto 252 del 2005 a formalizzare la vocazione formalmente universale della previdenza complementare. Il dato normativo di fondo ed è quello per cui mentre nell’articolo due del decreto 252 del 2005, si elencano i destinatari della previdenza complementare e non si fa espressamente riferimento a soggetti che non sono in l'articolo 13 condizione professionale, tuttavia che è una norma in alcune disposizioni di natura fiscale, fa riferimento invece proprio a questi soggetti laddove riferendosi alle forme pensionistiche individuali (sono tali sia all’adesione ai fondi pensione aperti sotto forma individuale non collettiva, sia la stipulazione di contratti di assicurazione che la adesione a queste forme avviene sulla vita con funzione previdenziale) si dice anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo due e cioè i soli lavoratori per i soggetti non titolari di reddito di lavoro e poi nel quinto comma si dice che impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base, dove quello che ci interessa non tanto è il discorso dell'età quanto il riferimento ai soggetti non titolari di reddito di lavoro impresa: dunque si ammette implicitamente in questa norma che alle forme pensionistiche individuali possono aderire anche soggetti che non siano percettori di reddito né di lavoro né di impresa.

Destinatari della previdenza complementare

L'articolo 2 elenca tutti i lavoratori tutte isole i soggetti che sono destinatari della previdenza complementare e questa norma va integrata con le con la in diretta ammissione alla previdenza complementare anche di soggetti diversi da quelli che svolgono attività lavorativa. Dunque, l'articolo due indica i destinatari della previdenza complementare, con la precisazione che non è una norma tassativa perché anche altri soggetti possono aderire alla previdenza complementare. L’elencazione si articola distinguendo i lavoratori subordinati dai lavoratori autonomi, con riferimento specifico poi ai lavoratori che potremmo definire atipici (prevalentemente riconducibili alla categoria dei lavoratori subordinati) e ai soci di cooperative che sono una categoria considerata separatamente dal decreto 252 ma per ragioni da considerarsi sostanzialmente superate, e infine c'è un riferimento ad una categoria marginale di destinatari della previdenza complementare in condizione non prettamente lavorativa cioè soggetti che svolgono cioè in maniera non retribuita attività di cura familiare. La marginalità di quest’ultima categoria e l’avvenuto superamento della categoria dei soci di cooperative, diciamo che lascia pensare che sostanzialmente i destinatari della previdenza complementare secondo col secondo questo articolo due sono i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi.

Lavoratori subordinati e previdenza complementare

Con riferimento ai lavoratori subordinati si dice che possono aderire alle forme pensionistiche complementari e collettivo: possono aderire alla presidenza alle forme pensionistiche complementari dipendenti poi si dice sia privati che pubblici. Quindi la previdenza complementare si applica tendenzialmente sia pure con particolarità applicative anche ai dipendenti pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa ente gruppo di imprese categoria comparto o raggruppamento anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto 276 nel 2003. Essendo i lavoratori subordinati considerati e come destinatari in via prioritaria della previdenza complementare ed essendo la via normale di applicazione della previdenza complementare ai lavoratori subordinati quella dell’adesione ai fondi pensione negoziali, cioè la visione a fondi che vengono creati tramite atti di autonomia collettiva o atti struttura collettiva ne è il presupposto che i lavoratori subordinati possano venire in rilievo non solo in forma individuale, ma anche prevalentemente secondo criteri di aggregazione collettiva che sono indicati in maniera non affatto tassativa dall'articolo due perché qualunque criterio oggettivo di aggregazione di interesse collettivo è idoneo a individuare la comunità nel cui ambito si istituisce un fondo pensione chiuso. A titolo meramente esemplificativo si fa riferimento alla stessa impresa (e allora abbiamo un fondo pensione aziendale chiuso il cui ambito di applicazione è l'impresa l'azienda quindi un fondo pensione aziendale) oppure di ente se si tratta di un ente pubblico oppure di un ente non profit o un gruppo di imprese allora abbiamo un fondo pensione di gruppo oppure categoria (intendendosi per categoria sia l'accensione merceologiche riferito all'ambito di applicazione di un contratto collettivo sia perché non l'eccezione di categoria le gialle riferita all'articolo 2103 del codice civile) così da avere per esempio un fondo pensione.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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