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La previdenza complementare e le forme pensionistiche

Quindi sia dalla previdenza complementare di carattere collettivo, sia dalle forme pensionistiche complementari individuali. In realtà quando la costituzione parla di competenza legislativa concorrente delle regioni si riferisce alla competenza a legiferare in materia di previdenza complementare, nei limiti imposti dai principi fondamentali della legge statale come ben sapete ma non necessariamente ciò implica hai altri probabilmente non implica non implica affatto e quasi impedisce, che le regioni in virtù di questa competenza regolativa possano costituire delle forme pensionistiche complementari. In base allo stesso ragionamento si potrebbe allora arrivare a dire che lo stato dovrebbe creare un fondo pensione statale in quanto avente competenza concorrente in materia di previdenza complementare. Da ciò deriva innanzitutto la conseguenza pratica che questi fondi in realtà non sono stati creati, esistono dei fondi pensione regionali ma non si tratta affatto di

fondi creati dalle regioni bensì di fondi creati dalla contrattazione collettiva per i dipendenti e di ambito regionale

fondi creati dalla contrattazione collettiva e per i dipendenti e di ambito regionale sia pure nell'ambito magiari di collaborazione istituzionale con le Regioni il che è venuto soprattutto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, ma non certamente i fondi creati dalla regione

seconda conseguenza la modalità tipica attraverso la quale è immaginabile che questa possibilità avrebbe potuto esplicarsi non è da identificare con la legge regionale che creano attraverso regolamenti dei fondi pensione, ma col fatto che la regione promuova invece anche allestendo dei servizi di supporto anche con supporti legislativi (per esempio a compensazione di carenze contributive in determinati momenti di mancanza di lavoro), ma che la Regione sia pure con questi supporti e promuova ma non costituisca essa

stessa dei fondi pensione di ambito regionale costituiti pur sempre dall'autonomia collettiva. Previdenza complementare i fondi pensione istituiti da e nell'ambito di enti cd. enti pensionistici privatizzati di cui ci parla la lettera g del nostro forma uno dell'articologreco da dove fa riferimento ai enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi numero 509 del 1994 e 103 del 1996, con l'obbligo della gestione separata sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere A e B. Cosa c'è cosa intende dire questa norma? L'idea che c'è alla sua base è quella per cui gli enti che gestiscono la previdenza pensionistica obbligatoria dei liberi professionisti, in particolare liberi professionisti che hanno proprie casse previdenziali (cosiddetti professionisti con cassa) da distinguersi da quelli senza cassa che invece finiscono nella cosiddetta gestione separata dell'Inps, l'idea che questi enti che gestiscono

La previdenza obbligatoria e pubblica quindi dei liberi professionisti, possano anche gestire al loro interno come se si trattasse di fondi interni convincolo di destinazione, delle forme pensionistiche complementari Repubblicaobbligatoria gestita, avendo così il vantaggio di una sorta di clientela coatta: nel senso che il mercato sul quale questi fondi si troverebbe ad operare sarebbe un mercato già precostituito, e questa è la prima ragione per la quale il fenomeno non ha avuto finora grande successo. È una ragione di tipo prevalentemente politico-concorrenziale perché questa modalità di creazione dei fondi pensione avrebbe un possibile impatto destabilizzatore con riferimento al mercato del concorrenziale dellaprevidenza complementare che soprattutto secondo in Europa è un mercato che va salvaguardato non si possono creare dei monopolio degli oligopoli a favore di enti pubblici rispetto alle a alle imprese private e questa è

la ragione sostanziale per la quale finora il fenomeno non è decollato. Dal punto di vista pratico l'operazione funziona e funzionerebbe così ovviamente la prima modalità alla quale il legislatore ha pensato è quella di una delibera interna con la quale si crea un patrimonio di destinazione e questo è espresso dalle parole direttamente con l'obbligo di gestione separata. È la modalità con la quale procedono i fondi pensione aperti i fondi che gestiscono contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale. Ma la legge prevede anche una seconda possibilità, quando dice che la creazione del fondo ad opera dell'ente pensionistico privatizzato può avvenire anche secondo le disposizioni di cui alle lettere A e B. Le lettere A e B sono quelle che prevedono la possibilità di creare forme pensionistiche complementari accordi e contratti collettivi anche aziendali o accordi tra lavoratori autonomi o tra

Liberi professionisti. In altre parole, la legge immagina che i fondi pensione gestiti dagli enti pensionistici privatizzati possono essere creati come fondi pensione chiusi o negoziali, laddove i soggetti tutelati siano dipendenti, oppure laddove i soggetti tutelati siano lavoratori autonomi o liberi professionisti attraverso accordi tra lavoratori. Dal punto di vista pratico operativo, ci sarebbe anche la soluzione molto agevole per creare questi fondi pensione procedendo, ad esempio, allo scorporo del fondo pensione stesso dall'associazione in cui consiste la cassa previdenziale, perché praticamente tutte queste cosiddette casse previdenziali privatizzate hanno la forma dell'associazione ed è ben possibile procedere allo scorporo da un'associazione di un'altra associazione.

LEZIONE 3 (POWER POINT 4 NO AUDIO)

Lezione 4 audio 5 prestazioni di previdenza complementare è questa la fase il momento in cui si concentra

nell'ambito della previdenza complementare, si scarica si potrebbe dire, tutta la rilevanza costituzionale del diritto della previdenza complementare che come almeno secondo l'interpretazione data dalla Corte costituzionale insiste, se non esclusivamente quanto meno anche sicuramente sul secondo comma dell'articolo 38 della costituzione quindi le prestazioni di previdenza complementare concorrono con quella offerte della previdenza pubblica di base obbligatoria, a realizzare quella medesima finalità perseguita dalla previdenza pubblica obbligatoria di assicurare garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita. 19 nell'ambito di quel fascio di rapporti di credito- debito che insistono sulla posizione di previdenza complementare di un singolo lavoratore è opportuno distinguere: l'obbligazione contributiva dall' obbligazione (che potremmo chiamare pensionistica). Parliamo di prestazioni di previdenza complementare. L' laobbligazione contributiva diprevidenza complementare alla natura corrispettiva rispetto al rapporto di lavoro ma è quindi è lavoristicamente corrispettiva nel senso che come la retribuzione corrispettivodella prestazione lavorativa, così anche la contribuzione a carico del datore di lavoro ecorrispettiva nell'ambito del contratto di lavoro e quindi rispetto alle applicazionilavorativa: ma con la peculiarità per cui si tratta sì di una obbligazionelavoristicamente non rispettiva ma di natura non retributiva. Alcuni corollari di cui dei quali i più importanti sono: - la non spettanza del contributo datoriale ai lavoratori che non siano associati al fondo pensione - la non computabilità dei contributi datoriali ai fini della retribuzione in diretta edifferita (quindi soprattutto ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto) - la inapplicabilità delle norme pubblicistiche in materia di contribuzioneprevidenziale qualel'articolo 2115 del Codice civile che stabilisce che: è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza e all'assistenza- l'applicabilità e il suo luogo dell'articolo 2113 del codice civile relativo a tutti i crediti attinenti al rapporto di lavoro e non solo quelli dei retributivi per altro e quindi incluso questo credito di natura previdenziale privata, il quale non sancisce la nullità delle rinunce e transazioni aventi ad oggetto i crediti del lavoratore ma soltanto la loro invalidità o meglio annullabilità sottoposta alla condizione dell'impugnazione entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e peraltro superabile attraverso la stipulazione di conciliazione in sede protetta, che rendono valida e non impugnabile in usa la prestazione (è questa la norma ricordando il suo tempo applicabile all'obbligazione contributiva di previdenza complementare posta a carico del datore di lavoro)- la

inapplicabilità dell'articolo del primo comma dell'articolo 2115 del codice civile dove si stabilisce che l imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti uguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni di legge laddove l'articolo 8 comma primo del decreto 252 del 2005, non si attiene a questo criterio ma attribuisce potestà sovrana in proposito alle fonti istitutive: che possono prevedere un obbligo a carico del lavoratore e del datore di lavoro anche in misura (normalmente così avviene) distinta e generalmente è più onerosa a carico del datore di lavoro, laddove possono addirittura non prevedere obblighi contributivi a carico del lavoratore o la sospensione di questi obblighi.

LE obbligazioni pensionistiche

Anche qui si registra una profonda differenza tra la previdenza complementare e la previdenza pubblica di base perché mentre il diritto alla pensione il diritto alla prestazione

previdenziale ha natura pubblicistica non negoziale e quindi non è corrispettiva dei contributi versati, ma è dovuta ex lege in presenza della assicura del rapporto di assicurazione previdenziale non è così dell'obbligazione pensionistica di previdenza complementare. trattando di previdenza contrattuale cioè nascente da un contratto di un atto di natura negoziale, essa è corrispettiva ma a differenza dell'obbligazione contributiva di previdenza complementare. Quindi è corrispettiva così come le obbligazione contributiva perché affonda le sue radici in un rapporto contrattuale corrispettivo, ma mentre le obbligazione contributiva è corrispettiva in senso lavoristico perché è corrispettiva rispetto all'obbligazione di lavoro come la retribuzione ma differenziandosi da questa per volontà di legge, così invece l'obbligazione pensionistica è anch'essa corrispettiva ma si.Il testo tratta di una corrispettività non specificata.
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Publisher
A.A. 2020-2021
44 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher als.derosa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto della previdenza complementare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Tursi Armando.