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COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO ED ESAURIMENTO DEL RAPPORTO, OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA
Abbiamo parlato delle fonti interne ed esterne, abbiamo parlato dei soggetti, abbiamo parlato del conferimento del TFR, oggi parliamo del rapporto. Nel diritto del lavoro, anche per il lavoro autonomo, i rapporti sono rapporti di durata, non sono ad esaurimento istantaneo, implicano un programma che si concreta nella identificazione di una serie di fasi significative e allora se si tratta di un rapporto di durata dobbiamo pensare al momento costitutivo del rapporto, di svolgimento e di esaurimento di esso. Ovviamente nella fase costitutiva le regole sono più facilmente identificabili, nello svolgimento c'è una maggiore complessità e nella fase estintiva si tratterà di capire se il rapporto ha avuto il suo regolare svolgimento perché sarà diversa la evoluzione del rapporto se non vi è stato regolare svolgimento del rapporto. La categoria concettuale del rapporto.giuridico in campo previdenziale è sufficientemente omogenea anche se ha momenti di applicazione e di articolazione differenziata in ragione dell'evento preso in considerazione. Non possiamo dire che le categorie giuridiche proprie del rapporto previdenziale nel sistema di base siano le stesse categorie giuridiche del sistema di previdenza complementare, non foss'altro (questo oramai è sufficientemente chiaro nella tua mente) perché il rapporto di previdenza di base è un rapporto ispirato al criterio dell'obbligatorietà mentre il rapporto di previdenza complementare è ispirato al criterio della volontarietà. Questi due profili caratteristici dell'uno e dell'altro tipo di rapporto implicano una profonda differenza: tanto per incominciare se c'è volontarietà possiamo dire che all'origine del rapporto di previdenza complementare deve stare un atto di autonomia privata e quindi possiamo anche slittare.direttamente verso la logica del contratto mentre nell'ambito del rapporto di previdenza pubblica il profilo della obbligatorietà porta ad escludere ovviamente la volontarietà, ovviamente l'autonomia ed anche il momento contrattuale perché il rapporto di previdenza di base nasce da soluzioni di fatto. Ricorderai infatti bene che tutto il sistema della previdenza pensionistica ma anche dell'assicurazione infortuni si caratterizza per una parola che vedi caso ha lo stesso prefisso ma ha un significato totalmente diverso: nel caso nostro parliamo di autonomia mentre nel caso dell'assicurazione sociale parliamo di automaticità o automatismo. Il rapporto si deve costituire, si svolge e deve esaurire la sua funzione. Quanto alla costituzione l'idea che si potesse parlare prima ancora che di rapporto di contratto come atto di autonomia induceva Sandulli a richiamare alla tua attenzione l'art.1325 concernente gli elementi del contratto checomplementare come un rapporto tra l'ente di previdenza e l'iscritto o il partecipante. L'oggetto del rapporto è rappresentato dalle somme e dalle obbligazioni che l'iscritto o il partecipante deve versare all'ente di previdenza, mentre la causa del rapporto è la volontà di garantire una pensione integrativa per il futuro. Infine, la forma del rapporto è regolata da specifiche norme e regolamenti che disciplinano l'adesione e la gestione del rapporto di previdenza complementare. In sintesi, i principali elementi che costituiscono il rapporto di previdenza complementare sono: - Soggetti o parti del contratto: l'ente di previdenza e l'iscritto o il partecipante. - Oggetto: le somme e le obbligazioni che l'iscritto o il partecipante deve versare all'ente di previdenza. - Causa: la volontà di garantire una pensione integrativa per il futuro. - Forma: le norme e i regolamenti che disciplinano l'adesione e la gestione del rapporto di previdenza complementare. Questi elementi sono fondamentali per comprendere e ricostruire la teoria del rapporto di previdenza complementare.complementare sotto il profilo istituzionale ed abbiamo sottolineato che sotto il profilo istituzionale vi è la radicale distinzione tra profili istituzionali che attengono al mondo delle relazioni industriali e quindi parliamo dei fondi pensione negoziali ma abbiamo detto anche che già nel d.lgs 124/1993 ma ancora di più nel d.lgs 252/2005 vi è la cosiddetta equiparazione tra fondi pensioni negoziali e fondi pensioni commerciali che sono quelli che nascono per effetto di determinazioni dei soggetti del mercato assicurativo, del mercato finanziario ecc. Nascono con modalità diverse queste strutture e nel cui contesto va poi a collocarsi e svolgersi il rapporto. Da un lato, quindi, i fondi pensione e dall'altro i lavoratori e i datori di lavoro: questo è un rapporto che se si tratta di area del lavoro dipendente e, per fare una ulteriore specificazione, dell'area dei fondi negoziali è un rapporto trilatero come è per lagran parte il rapporto di previdenza di base però anche nel rapporto di previdenza di base c'è tutta l'area degli enti di previdenza per i lavoratori autonomi che danno origine a rapporti anche loro previdenziali ma bilaterali nel senso che non c'è il datore di lavoro, in qualche caso ricorda che nella previdenza di base c'è il committente. Sotto questo profilo, sotto il profilo cioè dei soggetti coinvolti la situazione è comune alla previdenza di base e alla previdenza complementare: abbiamo rapporti bilaterali o trilaterali a seconda che si tratti di lavoro dipendente o autonomo con talune variazioni derivanti dalla circostanza (ma di questo ci renderemo conto più avanti ma possiamo precisarlo sin da ora) che si determinano delle situazioni in cui anche il lavoratore dipendente se si avvale della facoltà di scelta dà origine ad un rapporto ad un trilaterale zoppo nel senso che il rapporto con il fondo.lavoro. Ora dobbiamo concentrarci sul ruolo del TFR nel rapporto di previdenza complementare. Come abbiamo visto nella lezione precedente, il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è un contributo che il datore di lavoro versa al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Questo contributo può essere utilizzato per integrare la pensione del lavoratore. Tuttavia, è importante sottolineare che il coinvolgimento del datore di lavoro nel rapporto di previdenza complementare non è obbligatorio. Ciò significa che il datore di lavoro può decidere di non conferire il TFR al fondo pensione aperto o assicurativo. Se il datore di lavoro decide di conferire il TFR al fondo pensione, diventa parte integrante del rapporto di previdenza complementare. Tuttavia, il datore di lavoro non ha alcun ruolo nella gestione del fondo pensione. È il lavoratore che si occuperà di richiedere il contributo del datore di lavoro, come abbiamo visto nella lezione precedente. In conclusione, i soggetti coinvolti nel rapporto di previdenza complementare sono il lavoratore, il datore di lavoro e il fondo pensione. Il ruolo del TFR è importante, ma dipende dalla scelta del datore di lavoro di conferirlo o meno al fondo pensione.lavoro o per il committente tenendo presente che parlando di committente ci riferiamo a rapporti di lavoro autonomo con la caratteristica della coordinazione perché il committente della singola prestazione, del singolo risultato non gioca in maniera significativa nel sistema di previdenza, sicuramente nel sistema di previdenza complementare mentre nel sistema di previdenza di base gioca fino ad un certo punto perché ci sono forme di previdenza di liberi professionisti in cui il cliente (che è il committente) deve pagare determinati contributi al lavoratore autonomo che li riverserà poi all'ente di previdenza però non entra a far parte il committente/cliente del rapporto di previdenza, è un antefatto che si esaurisce nell'ambito del rapporto fra il committente/cliente ed il professionista.
Il profilo soggettivo non può essere confuso con la circostanza che vi siano soggetti che possono beneficiare dell'attivazione del rapporto: il
Lavoratore autonomo o dipendente è il destinatario della normativa ed è il soggetto attivo del rapporto previdenziale complementare, beneficiari del rapporto possono essere soggetti legati al lavoratore dipendente o autonomo che sia o che abbia attivato una posizione di previdenza complementare con riferimento all'ipotesi in cui per l'eventualità di un decesso anticipato rispetto alla maturazione del diritto alle prestazioni venga identificato un soggetto a favore del quale si devolve la posizione. Su questo tema torneremo più avanti parlando delle prestazioni ma Sandulli sottolinea sin da ora la circostanza che ci troviamo dinanzi ad una figura che ha una valenza soggettiva ma che non è una valenza soggettiva da configurarlo come soggetto del rapporto. Si pensi alla figura del beneficiario nelle assicurazioni private che è una figura terza ma direttamente coinvolta nel rapporto in quanto fruitore dell'iniziativa del soggetto.
sicurezza economica futura dell'individuo, come ad esempio la pensione. Nel sistema di previdenza complementare, la causa del rapporto giuridico è quindi la realizzazione di un risparmio finalizzato alla sicurezza economica dell'individuo nel futuro, in aggiunta alla previdenza obbligatoria. È importante sottolineare che la previdenza complementare è un'opzione volontaria, che permette all'individuo di accumulare un capitale aggiuntivo per la propria pensione, al di là di quanto previsto dalla previdenza obbligatoria. In conclusione, la causa del rapporto di previdenza complementare è la realizzazione di un risparmio finalizzato alla sicurezza economica futura dell'individuo, in aggiunta alla previdenza obbligatoria.condizioneprofessionale del soggetto, questo tipo di accumulazione del risparmio che realizza la funzione del rapporto di previdenza complementare secondo la fondamentale elaborazione civilistica della causa lecita tipica e della causa lecita atipica noi ci troviamo nell'ambito del rapporto e a monte del contratto di previdenza complementare in presenza di un contratto a causa ovviamente lecita ma anche tipica. Possiamo quindi dire che la funzione è assolutamente tipizzata, protetta e vigilata dalla commissione di vigilanza che però sta all'esterno del rapporto di previdenza complementare. Sulla forma, visto che l'art. 1325 ci dà questi suggerimenti, possiamo spendere qualche breve riflessioni in aggiunta a quelle già svolte nella scorsa lezione con riferimento all'atto di destinazione del TFR e al conferimento del TFR che sappiamo essere esplicito o anche tacito. La forma è assolutamente libera., risente del principio ribadito nell'art.1.3 e nell'art. 3.4 quando si dice che l'adesione alle forme di previdenza complementare è libera e