DIRITTO DELLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
Anno Accademico 2011/2012
4° anno, 2° semestre
Appunti tratti dalla trascrizione delle registrazioni
delle lezioni
periodo 28/02/12-18/05/12
Lavoro svolto da Alberto VADALA’
matr. 097673 Luiss Guido Carli 1
INTRODUZIONE
Nel secondo percorso legislativo dopo l’intervento della BCE il legislatore italiano ha
introdotto prima nel decreto legge 138/11 e poi nella legge di conversione 148/11 l’art. 8
che prevede un nuovo ruolo della contrattazione collettiva aziendale.
Questo art. 8 devi tenerlo d’occhio in maniera particolare perché alla contrattazione
collettiva aziendale (a determinate condizioni di raggiungimento di sufficiente
rappresentatività dei soggetti che stipulano i contratti collettivi aziendali e nel rispetto di
tutta una serie di regole e di principi che si riferiscono ai valori costituzionali di protezione
della persona e di condizioni del lavoro) è consentito di derogare praticamente a tutto,
persino di derogare in materia di licenziamento cosicché se questo affanno in questo
momento sta cogliendo il governo e le parti sociali venisse visto attraverso la lettura
dell’art. 8 basterebbe che le parti sociali si mettessero d’accordo nei vari contratti aziendali
e l’art. 18 sarebbe largamente ridimensionato tuttavia evidentemente la formula dell’art. 8
in particolare in materia di licenziamenti è stata eccessiva.
Questo art. 8 è un articolo che per il giuslavorista costituisce certamente un momento di
crisi perché pone addirittura nel nulla quasi tutto l’impianto del diritto del lavoro che è nella
sua sacralità un diritto inderogabile, nasce per la tutela del lavoratore, nell’art. 35.1 c’è
questa formula sacrale La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni e e
poi l’art. 8 consente la derogabili delle norme - sia pure salvo i principi costituzionali - e
quindi da questo punto di vista cambia tutto, tra l’altro con una contrattazione collettiva che
potrebbe anche essere territoriale e quindi non solo mutamenti di tipo aziendale ma anche
mutamenti sul piano territoriale.
Questa capacità dell’art. 8 non si espande alla materia della previdenza perché comunque
sia la previdenza di base è rimasta ancorata alla idea fondamentale che la disciplina del
rapporto previdenziale si caratterizza per una sua impositività, per una sua capacità di
prescindere dalla scelta dei soggetti interessati (datori di lavoro e lavoratori se parliamo di
lavoro dipendente, committenti e lavoratori autonomi se parliamo di lavoro autonomo),
anzi alcuni passaggi delle due manovre (che troverai nei saggi trasmessi via mail)
accentuano il valore quasi fiscale, quasi tributario della connotazione della legislazione
previdenziale: nel tentativo di fare cassa si sono introdotte delle norme che dispongono
prelievi contributivi di varia natura, contributi perequativi di varia natura per recuperare
rispetto alla eccessiva larghezza che vi è stata in passato e quindi ponendo anche alcune
delicate questioni in termini di salvaguardia dei diritti quesiti tanto è vero che tutta la
manovra Berlusconi e poi la manovra Monti-Fornero è una manovra che sta
sistematicamente sull’orlo del burrone in termini di legittimità costituzionale.
Su questa materia, dunque, l’art. 8 non ha competenza: si è categoricamente escluso che
possano esservi spazi per una contrattazione collettiva che incida sul sistema della
previdenza di base.
Vedremo nel corso di questi nostri tre mesi di incontri se l’art. 8 possa avere qualche
topazio di applicazione anche in materia di previdenza complementare.
La materia della previdenza complementare si avvicina molto più alla disciplina del
rapporto individuale di lavoro nella sua dimensione privatistica e quindi si differenzia dal
punto di vista dello strumentario tecnico giuridico utilizzato dalla previdenza di base che è
invece fondata su regole di obbligatorietà, di automaticità e che è stata progressivamente
assimilata alla materia di tipo fiscale.
Proprio questo carattere privatistico della previdenza complementare, proprio questa sua
riconducibilità agli strumenti del contratto sia inteso in senso collettivo sia inteso in senso
individuale potrebbe a determinate condizioni collocarsi all’interno di esperienze
riconducibili all’art. 8. 2
Se abbiamo presente il quadro della norma costituzionale in materia di previdenza, degli
eventi protetti e se abbiamo chiaro il quadro del tipo di interventi previsti ci dobbiamo
domandare se questa operazione di previdenza complementare su base privatistica sia o
meno riconducibile al sistema costituzionale: l’art. 38.2 indica una serie di eventi che
debbono essere protetti.
L’art. 38.1 fa riferimento ai soggetti che sono in condizioni di incapacità lavorativa e che
sono quindi sprovvisti di reddito, invece il secondo comma attiene sì alla mancanza di
lavoro ma utilizza l’espressione disoccupazione involontaria tuttavia nella elencazione
dell’art. 38.2 questo evento è in coda ed è abbastanza sintomatico il dato che nel 1948 il
legislatore abbia collocato la disoccupazione involontaria in coda dando invece priorità agli
eventi cosiddetti naturali o sanitari (invalidità, vecchiaia, infortunio, malattia) cioè gli eventi
che anche secondo una classificazione internazionale sono considerati come meritevoli di
particolare tutela, una tutela che deve essere realizzata con mezzi adeguati.
Abbiamo quindi il concetto di mezzi adeguati, gli eventi protetti e gli strumenti cioè siano
preveduti ed assicurati mezzi adeguati laddove questi due termini (preveduti ed assicurati)
evocano lo strumentario tecnico giuridico: preveduti ci porta direttamente alla espressione
previdenza mentre assicurati ci porta alla espressione assicurazione.
Nel loro complesso le due tecniche si riportano all’idea della comunità di rischio: i soggetti
che sono caratterizzati dalla esistenza di un rischio in comune (infortunio sul lavoro,
malattia, invalidità, vecchiaia) compongono una comunità che complessivamente deve
attrezzarsi per sopperire alla mancanza di reddito da lavoro che deriva dalla sopravvenuta
incapacità lavorativa o dalla sopravvenuta inabilità lavorativa.
Questo programma che l’art. 38.2 ipotizza come impegno in quello che si definisce stato
sociale viene realizzato secondo il criterio dell’affidamento di questo programma allo stato
o ad enti pubblici predisposti ed organizzati dallo stato per cui dalla lettura dell’art. 38.2.4
emerge un impianto normativo che si connota per l’identificazione di eventi che vanno al di
là della capacità del singolo o di gruppi che richiedono l’identificazione di ampie comunità
di soggetti portatori di un medesimo (qui la parola non si capisce) e si connota anche per
la qualificazione pubblicistica degli strumenti attraverso i quali realizzare questo
programma.
Nell’art. 38.5 si dice semplicemente che l’assistenza privata è libera.
Ecco questo è in termini assolutamente riepilogativi il quadro dei dati costituzionali sui
quali si sviluppa il discorso che tu già conosci su quella importante misura costituita dalla
previdenza cosiddetta di base.
Qual è lo spazio che si è conquistato il secondo livello di previdenza?
E’ lo spazio della privatisticità, l’idea cioè che quegli stessi obiettivi (ripartizione dei mezzi,
protezione rispetto agli eventi indicati nella elencazione prima ricordata, la realizzazione
degli strumenti di previdenza e di assicurazione) non siano soltanto appannaggio dello
stato e degli enti pubblici all’uopo predisposti dallo stato ma sia il frutto di scelte
dell’autonomia privata e quando parliamo di autonomia privata i giuslavoristi sono abituati
a pensare ad un’autonomia privata che si sviluppa certamente sul livello dell’autonomia
privata individuale ma anche e soprattutto sul livello dell’autonomia privata collettiva e
questo al di là di tutti i momenti di crisi che la rappresentanza sindacale registra, di tutta
l’inadeguatezza della formula dell’art. 39 della costituzione, dei problemi che nascono
dalla previsione dell’art. 40 in materia di sciopero, al di là di tutte le problematiche che
vengono da questa situazione di crisi e difficoltà siamo abituati e dobbiamo continuare a
ragionare in termini di autonomia privata esercitata in forma collettiva.
Il superamento completo di questa logica concettuale potrà aversi solamente nel momento
in cui lo svolgimento dell’attività lavorativa dovesse essere parcellizzata, sviluppata
secondo logiche che non implicano più un processo di coordinazione degli sforzi: la
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fabbrica senza operai è un modello che potrebbe determinare - e in effetti ha determinato -
la caduta del ruolo della funzione sindacale ma il ruolo della funzione sindacale si è
spostato sull’azione lavorativa dei colletti bianchi e quindi delle categorie impiegatizie.
Questo discorso intorno alla dimensione pubblica e alla dimensione privata della nostra
disciplina ci porta immediatamente a considerare, in una breve rassegna di taglio
storicistico, in quale modo si siano sviluppati i percorsi dell’autonomia privata nel campo
del sistema previdenziale.
Qui va subito sottolineata una circostanza: il contratto individuale di lavoro per com’è stato
costruito e per come continui ancora a soddisfare le esigenze delle parti del contratto è un
contratto che ha al fondo una sua dimensione essenzialmente scambistica: un buon
giuslavorista deve essere un buon civilista, deve conoscere le categorie del diritto privato
se vuole assumere come presupposto dei suoi ragionamenti l’idea che attraverso il
contratto id lavoro - al pari degli altri contratti che l’ordinamento giuridico propone - si
regolano interessi tra soggetti che sono in una relazione antagonista nel senso che sono
nella condizione di scambiare beni in ragione della soddisfazione di interessi che sono
materialmente diversi anche se utilizzati con un unico strumento.
Lo scambio tra prestazione e retribuzione è la base dell’impianto del contratto individuale
di lavoro, questo scambio si realizza secondo regole economiche che sono state
costituzionalizzate nella formula dell’art. 36.1 della costituzione laddove si fa riferimento ad
una retribuzione come corrispettivo della prestazione lavorativa che deve soddisfare il
primo elemento fondante nella relazione giuridica privatistica dell’equilibrio fra i valori che
sono scambiati e quindi una retribuzione che deve essere proporzionata alla quantità e
alla qualità del lavoro.
Questa concezione ci porta verso la logica totalmente privatistica.
Ma anche le scuole di pensiero più liberali hanno sempre voluto prendere in
considerazione la circostanza che il bene lavoro, anche se sia oggetto di uno scambio
mercatistico, non può prescindere dalla considerazione che esso deriva dalla
individuazione (individuazione non si capisce) della persona del lavoratore.
Ecco quindi che nell’ambito del contratto individuale di lavoro si sono fin dall’origine dei
tempi moderni della società civile identificate delle componenti che in qualche modo
attenuano il criterio dell’assoluta rigorosità della concezione scambistica.
La norma stessa della costituzione corregge in parte l’affermazione meramente mercantile
del contratto di lavoro come contratto di scambio introducendo il principio della
retribuzione sufficiente come retribuzione atta a garantire al lavoratore e alla sua famiglia
una esistenza libera e dignitosa ma prima ancora di questa affermazione costituzionale se
noi scorriamo anche le norme più antiche del codice civile (tieni presente che c’è un certo
intervallo di tempo e soprattutto una diversa collocazione politica diversa nel nostro codice
civile del 1942 - successivamente modificato in tante sue parti ma l’impianto è quello - e la
soluzione che la costituzione ha dato e che ha colorato le norme del codice civile)
troviamo una serie di disposizioni che attenuano il rigore della dimensione strettamente
scambistica: troviamo infatti disposizioni che consentono l’interruzione della prestazione
lavorativa per fruire del periodo di ferie, che impongono un ritmo cadenzato alla
erogazione della prestazione lavorativa e questo per restare soltanto nell’ambito dello
scambio diretto ed immediato tra tempo e prestazione lavorativa ma in ragione della
connotazione del rapporto di lavoro come rapporto di durata - e tale esso è anche oggi in
un sistema caratterizzato da una forte articolazione dei modelli contrattuali: dal lavoro a
tempo determinato al lavoro interinale al lavoro ripartito, tutta la tipologia dei contratti che
conosciamo dalla legge Biagi del 2003 sono tutti modelli contrattuali che hanno la
dimensione temporale come loro componente fondamentale nel senso che la prestazione
lavorativa non si esaurisce in un unico momento con la consegna dell’opera perché quello
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è un tratto tipico del contratto di lavoro autonomo ma un rapporto di lavoro anche breve ha
comunque una sia pur breve durata - collegata alla circostanza che la prestazione
lavorativa è personale non soltanto impone alle parti e al legislatore di dare un suo quadro
normativo di riferimento perché le parti possano ben definire le regole economiche e di
rilevanza sociale ma impongono anche all’autonomia delle parti di considerare una serie di
effetti prorogati nel tempo.
Il contratto di lavoro si presenta infatti come un programma in cui l’erogazione delle
prestazione ha alcune caratteristiche oggi sempre più complicate dalla esigenza di
formazione, di continuo aggiornamento in un tempo caratterizzato da una tecnologia
sempre più dominante e da una esigenza di stare al passo con la concorrenza (questo dal
punto di vista dell’assetto organizzativo e del modo in cui la prestazione lavorativa si
colloca all’interno dell’assetto organizzativo) ma dal punto di vista della esigenza di
realizzazione di una condizione di vita cosiddetta libera e dignitosa come dice la
costituzione implica una capacità di programmare la erogazione della prestazione
economica (corrispettivo retribuzione).
Senza andare a scomodare tempi troppo lontani quando la retribuzione dell’operaio
(salario) veniva scandita in maniera tale da essere attribuita al singolo operaio nell’arco
della giornata o al più nella settimana per evitare che l’operaio potesse nel corso di una
sola serata all’osteria consumare tutta la paga mensile quasi considerando l’operaio un
soggetto incapace di governare il proprio patrimonio, senza dunque considerare questo
ma anche questo a modo suo a suo tempo era un meccanismo di regolazione privatistica
del rapporto e della corrispettività secondo criteri individuali, senza arrivare a questa
impostazione basta soltanto pensare che nel tempo si sono progressivamente affermati
istituti in cui il programma retributivo di corrispettivo della prestazione lavorativa si è via via
arricchito di tecniche di differimento nel tempo della retribuzione che hanno assunto varie
denominazioni: dalle doppie e triple mensilità (istituto che nel complesso sta perdendo
significativamente quota) al differimento di una quota della retribuzione fino al momento
della cessione del rapporto di lavoro con le formule inizialmente della indennità di
anzianità e del TFR poi e la costruzione di un sistema di prelievo forzoso sulla retribuzione
non a titolo di imposta ma a titolo di contribuzione previdenziale per la ricerca e
l’attuazione delle risorse finanziarie idonee a consentire agli enti di previdenza che via via
si sono formati con percorsi variegati di disporre delle risorse sufficienti a fronteggiare gli
eventi che poi la costituzione ha identificato nell’art. 38.2.
Già avere identificato questa doppia linea di svolgimento del programma economico del
contratto individuale di lavoro, una linea che porta verso la previdenza pubblica attraverso
il meccanismo del prelievo contributivo ed una linea che porta alla soluzione privatistica
endocontrattuale attraverso il differimento di quote di retribuzione anche per l’impiegato
ma per tutte e due le categorie in un certo momento - nel codice civile questo si coglie
pienamente nell’art. 2120 - la ipotetici di una forma di accantonamento di retribuzione che
serve proprio a realizzare un effetto di affrancamento dalle necessità immediate al
momento della scissione del rapporto.
Ovviamente questa ricostruzione che ci serve per proporre subito nello schema del
contratto individuale di lavoro la componente di retribuzione differita della quale dovremo
cogliere la capacità di configurassi come forma previdenziale, funzione previdenziale
privata, questa costruzione è tutta insita nel sistema codicistico, non dobbiamo uscire dal
codice civile così come non dobbiamo uscire dal codice civile se vogliamo individuare un
istituto che è l’antesignano delle forme di previdenza complementare costituito dall’art.
2117 del codice civile.
In termini numerici siamo molto prossimi alla disposizione dell’art. 2120 però in termini di
collocazione sistematica possiamo dire che si tratta di due mondi diversi: l’impianto del
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codice civile è costruito seguendo lo schema costitutivo di svolgimento del rapporto di
lavoro partendo dalle norme definitorie agli artt. 2094 e segg., si passa alle norme
regolative nel momento di stipulazione del contratto da assunzione del lavoratore con la
identificazione della qualifica e delle mansioni da svolgere, si prosegue con una serie di
disposizioni che attengono alle vicende del rapporto (dall’orario alle ferie fino alla disciplina
degli eventi impeditivi temporaneamente della prestazione di lavoro come malattia,
infortunio e gravidanza) per arrivare all’art. 2118, 2119 e 2120 e segg. che sono gli articoli
che presiedono la fase estintiva
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