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Il litisconsorzio in fase di impugnazione
L'art. 333 richiama anche gli articoli 331 e 332. Queste sono norme con cui il legislatore prende posizione sulla disciplina relativa al litisconsorzio in fase di impugnazione. Gli articoli in questione rispondono al seguente problema: c'è stato nel grado precedente, nel primo grado, un processo che si è svolto con più di 2 parti, un processo cosiddetto litisconsortile. Quando si parla di processo litisconsortile si fa riferimento a processi con più di un attore e più di un convenuto. Questo litisconsorzio può essere:
- originario, il processo è partito fin dall'inizio con più di due parti, che si distingue in necessario e facoltativo (artt. 102 e 103),
- sopravvenuto, il processo era originariamente partito con due parti soltanto, ma nel suo ulteriore corso ha visto aumentare la propria compagine soggettiva (artt. 105, 106, 107, rispettivamente, l'intervento volontario,
L'intervento coatto su istanza di parte, l'intervento per ordine del giudice. L'intervento nel processo realizza un fenomeno di litisconsorzio sopravvenuto perché così un soggetto terzo diviene parte del processo.
Il problema che si pone al legislatore con gli artt. 331 e 332 è il seguente: in primo grado vi è stato un processo con pluralità di parti ex art. 102, ex art. 103, ex art. 105, ex art. 106, ex art. 107. Una volta che il processo transita di fase di giudizio il problema è di capire se la compagine soggettiva che caratterizzava in primo grado il giudizio deve necessariamente riprodursi anche in fase di impugnazione oppure no? In altri termini, una volta che in primo grado c'è stato un processo con più di due parti e quel processo prosegua nelle fasi di impugnazione, il legislatore processuale ritiene che le parti che hanno partecipato al processo di primo grado devono essere messe nelle condizioni.
dipartecipare a quello di secondo grado oppure no? A questo gli artt. 331 e 332 dannorisposta. Il legislatore vuole che per certe ipotesi di litisconsortio la compagine soggettiva del primo grado si riproduca allo stesso modo anche nelle fasi di impugnazione, e questa è la disciplina del 331. Quando un'ipotesi di processo litisconsortile ricade nell'ambito del 331 il legislatore vuole che quella compagine soggettiva si riproduca tale e quale anche nel processo di impugnazione. Viceversa, quando viene in gioco un'ipotesi di litisconsorzio che ricade nell'ambito di operatività del 332 il regime muta radicalmente. Non è più assolutamente necessario che la compagine soggettiva del grado precedente sia immancabilmente la stessa anche in grado di impugnazione. Se il processo litisconsortile ricade nel 332 il legislatore entro certi limiti ammette che il processo possa perdere qualcuno dei suoi precedenti soggetti protagonisti in fase diimpugnazione.Su cosa risulta imperniata questa differenza di regime normativo? Ci sono tre grandi categorie contenitore:- Se il processo con più di due parti, svoltosi in primo grado, è suscettibile di essere ricondotto nella nozione di causa inscindibile1872.
- o di cause tra loro dipendenti trova applicazione il regime del 331.
- Se il processo con più di due parti cade nella terza categoria contenitore, cause scindibili, il regime processuale è il 332.
Art. 331: cosa accade se l'impugnazione non è proposta nei confronti di tutti i soggetti che avevano preso parte al processo di primo grado? Il giudice dell'impugnazione ordina l'integrazione del contraddittorio; va notificato alle parti pretermesse l'atto di impugnazione entro un certo termine (diverso dall'art. 102, non si notifica l'atto introduttivo). Se ciò non avviene l'impugnazione verrà dichiarata inammissibile con la conseguenza che la sentenza
passerà in cosa giudicata formale. Il litisconsorzio necessario è istituto per il quale si deroga ad uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento: il principio della domanda (è la parte attrice che decide nei confronti di chi proporre la domanda). Questa circostanza costituisce la base di alcuni disorientamenti applicativi. Si possono fare sostanzialmente due diverse ipotesi:
- L'attore redige l'atto di citazione nel quale precisa di voler dedurre un rapporto plurisoggettivo nel processo e individua i soggetti coinvolti. Nelle conclusioni però egli propone la domanda solo nei confronti di alcuni dei soggetti cui il rapporto compete.
Secondo una rigorosa interpretazione dottrinale questo sarebbe l'unico caso in cui trova applicazione l'art. 102, è l'unica ipotesi in cui l'applicazione dell'art. 102 non contravviene al principio della domanda perché il giudice non si sostituisce all'attore, ne
rettifica solo l'operato. Se così fosse l'applicazione dell'art. 102 sarebbe molto circoscritta (critica ad es. di Fabbrini). La dottrina e la giurisprudenza ritengono che l'art. 102 trovi applicazione anche in altre ipotesi: 2. L'attore nel calare il rapporto nel processo lo individui già in modo errato: rapporto plurisoggettivo inter pauciores (non fra tutti i soggetti coinvolti). Il giudice molto spesso viene a conoscenza dell'errore dell'attore dall'analisi dei documenti presentati dai convenuti. Ammettere l'applicazione dell'art. 102 comporta una deroga secca al principio della domanda. Secondo profilo rilevante: cosa accade se le parti non danno seguito all'ordine di integrazione? Il processo si estingue alla scadenza del termine perentorio fissato dal giudice. Che cosa accade se il giudice di primo grado viola l'art. 102 e si giunge ad una sentenza inutiliter data? La sentenza è impugnabile e ilgiudice d'appello che si accorga della violazione è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.
L'art. 332 opera in materia di cause scindibili. Es. A agisce contro i con debitori B e C coeredi. Il giudice accoglie le due domande proposte con un unico atto di citazione. B notifica l'atto di appello solo ad A. Ove il giudice verifichi ciò deve ordinare la notificazione dell'impugnazione a C purché l'impugnazione da parte di C non sia preclusa o esclusa. C deve ancora avere il potere di impugnare. C, parte soccombente, può aver perso tale potere per decorso dei termini per impugnare o per acquiescenza. Il giudice quindi è chiamato a compiere quella verifica preliminare che abbiamo visto imposta dal 332, deve controllare se nei confronti di C, parte soccombente nel giudizio di primo grado, nei cui confronti non è stato notificato da parte di B l'appello, l'impugnazione non sia esclusa.
Deve verificare se C ha ancora il potere di appellare la sentenza. Se quel potere di appellare la sentenza C non ce l'ha più (ad esempio per acquiescenza) egli ha perduto il potere di impugnare quella sentenza. Se C non può più impugnare la sentenza il giudice dice che si tratta di cause per cui il legislatore ammette decisioni di segno diverso, si tratta di cause che possono essere, solo se l'attore lo vuole, unite in un solo processo, ma possono essere anche autonomamente proposte. Proprio perché C non ha un potere di impugnazione, per quanto riguarda la causa A-C la sentenza è passata in giudicato formale. Quindi il processo in fase d'appello avrà per oggetto soltanto quanto stabilito dal giudice di primo grado sulla causa A-B. Se invece il giudice verifica che C ha ancora il potere di impugnare la sentenza, ex art. 332 ordinerà la notificazione di quell'atto di appello a B, convenuto soccombente di primo grado. Se B,
o A, notifica in termine quell'atto di appello a C questa notifica ha mero valore notiziatorio, non fa diventare parte automaticamente del giudizio di impugnazione C, serve per informarlo che su quella sentenza di primo grado che lo ha visto soccombente, un'altra parte, pure essa soccombente, B, ha instaurato un processo di impugnazione. C se vuole appellare la sentenza ex art. 333 ha l'onere di farlo con la forma dell'appello incidentale, dovrà stillare una comparsa che andrà a depositare nella cancelleria del giudice innestando nel giudizio il suo appello incidentale. Questo se la notifica dell'appello ha luogo. Se invece il giudice ordina la notificazione dell'impugnazione, ma B, o A, non procede a notificarlo entro il termine previsto, cosa farà il giudice d'appello? C ha ancora il potere di impugnare la sentenza di primo grado e non gli è stato notificato nulla. Il giudice d'appello applicherà il comma 2 dell'art. 189332,
la sua impugnazione viene dichiarata inammissibile. In questo caso, il processo d'appello riprende il suo corso normale e si decide sulla causa di A. Per formattare il testo utilizzando tag HTML, si può utilizzare il seguente codice:La prima cosa che fa è fare un'ordinanza con cui sospende il giudizio d'appello, lo sospende, ci dice il legislatore, sino a quando non siano decorsi i termini che il nostro C ha per potere a sua volta impugnare la sua decisione. Non bisogna dimenticare che C non ha perduto il potere di impugnare! Come si può uscire da questo stato di sospensione? Possono darsi due eventualità:
- C lascia inutilmente spirare i termini di impugnazione, la sentenza della causa A-C passa in giudicato. Il potere di impugnazione di quella sentenza, in ragione dello spirare dei termini, è a C precluso. Cessata la causa di sospensione del processo d'appello instaurato da B nei confronti di A, tale giudizio d'appello dovrebbe essere riassunto dalla parte interessata affinché si decida esclusivamente sulla causa di A.
- C a sua volta impugna la sentenza, fa appello contro la sentenza e nella stragrande maggioranza dei casi C, se non ha avuto nessuna notifica di impugnazione, la sua impugnazione viene dichiarata inammissibile. In questo caso, il processo d'appello riprende il suo corso normale e si decide sulla causa di A.
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fa un appello principale, facendo partire a sua volta un autonomo giudizio di appello contro quella sentenza. Potrebbe, se lo volesse, fare anche appello incidentale. C non ha un onere però di appello incidentale, non ha ricevuto una notificazione. Può a sua scelta o inserire la sua impugnazione nel giudizio di appello già aperto, oppure fare partire un altro processo. Se C fa un appello incidentale, non c'è nessun problema, il processo sospeso riprende il suo corso. Se invece C non fa l'appello incidentale ma durante la pendenza fa appello principale si applica l'art. 335: tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite anche d'ufficio in un solo processo. Quindi il giudice d'impugnazione riunirà anche d'ufficio i due processi. È questa una disciplina fortemente ispirata al principio di concentrazione di tutte le impugnazioni proposte contro una stessa sentenza in un unico giudizio.
Il 333 e il 335 sono