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C. L’OPPOSIZIONE DEL TERZO
18 Autorità giudiziaria Pagina 9 | di 16
Mattia Cutolo I presupposti processuali
PARTE QUARTA. EFFETTI DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA. Dopo un’analisi dei presupposti pro-
cessuali, ora si tratta degli effetti sostanziali derivanti dalla proposizione della domanda e dalla pendenza del
processo. L’effetto più rilevante è l’effetto interruttivo della (A) prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale.
Un esempio può essere il seguente domanda di risarcimento del danno extracontrattuale proposta da A
contro B nel 2003 per danni subiti nel 2002: la proposizione della domanda determina l’interruzione del de-
corso ella prescrizione del diritto che ne costituisce l’oggetto e al contempo provoca la sospensione del nuovo
corso del termine prescrizionale, ai sensi degli artt. 2943-2945 cc.
Si può quindi affermare che:
a. L’interruzione del decorso del termine prescrizionale è effetto che consegue subito alla mera propo-
sizione della domanda giudiziale (cd effetto interruttivo istantaneo).
b. La sospensione del nuovo corso della prescrizione è invece un effetto che discende dalla pendenza del
processo e però anche dal tipo di epilogo di esso (cd effetto sospensivo oppure effetto interruttivo
permanente).
In particolare, l’effetto interruttivo è prodotto direttamente dalla sola domanda giudiziale, quindi a prescin-
dere dal successivo proseguimento della vicenda processuale l’effetto interruttivo non si ricollega alla D
come atto processuale di introduzione al giudizio, ma piuttosto alla domanda come atto dell’affermazione del
diritto fatto valere. Quindi l’effetto interruttivo non solo consegue alla domanda che risulti poi infondata ma
anche alla domanda nulla e inidonea a costituire validamente il rapporto giuridico processuale.
Al contrario, l’effetto sospensivo (o interruttivo permanente) è prodotto dalla domanda ma in relazione alla
pendenza del processo e perdura in ragione e nei limiti del divenire del processo fintanto che questo si con-
cluda con una sentenza a definire il processo.
Gli (B) altri effetti cd sostanziali della domanda sono suddividibili in tre categorie:
i. Effetti prodotti dalla sola domanda rientra anche l’effetto di impedimento della decadenza – al-
meno nei casi in cui la norma richiede l’esercizio del diritto in qualsiasi forma (quindi anche extragiu-
diziale). Ad es. la scelta di una tra le obbligazioni alternative ex art. 1286.2 cc; o la costituzione in mora
del debitore ex art. 1219.1 cc.
Gli effetti della domanda sono anche processuali: come ad esempio la prevenzione ex art. 39.3 cpc o
la perpetuatio ex art. 5 cpc. 19
ii. Effetti prodotti dalla domanda in relazione alla pendenza del processo rientra in questa categoria
la trasmissione agli eredi dell’azione di impugnazione del matrimonio ex art. 127 cc, consentita solo
quando il giudizio era già pendente alla morte dell’attore; o anche la trasmissione ai discendenti del
potere di proseguire l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale ex art.
270 cc.
iii. Effetti prodotti dalla domanda ma che si integra solo con la eventuale successiva sentenza favorevole
al proponente l’ipotesi più importante di questa categoria è l’iscrizione delle domande giudiziali ex
artt. 2652 e 2653 cc: qui la trascrizione della domanda e della sentenza favorevole all’attore offrono
prevalenza del suo diritto sui terzi aventi causa che abbiano trascritto il proprio titolo successiva-
mente; oppure anche ipotesi di anatocismo (ossia la maturazione degli interessi sugli interessi scaduti,
con apposita domanda al giudice, considerato che in diritto civile sarebbe proibito).
Per concludere rileva far notare che la decadenza, istituto che agisce su un potere di modificazione di un rap-
porto giuridico o sulla possibilità di esperire azione costitutiva, vede la sua ratio nella stabilità dei rapporti
giuridici. Per impedire la decadenza spesso è necessario un qualsiasi atto, altre volte è necessario esperire
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azione costitutiva (prima, appunto, di decadere dal potere di esperirla) .
Il termine, nell’istituto della decadenza, è rigido e per questo le vicende meramente interruttive che possono
agire sulla prescrizione, mai potranno agire sulla decadenza. Al contrario, la decadenza si potrà dire interrotta
19 È pacifico che le prime due categorie sub i) e sub ii) sono state individuate grazie allo studio degli effetti della prescrizione e cioè dalla
differenziazione di effetto interruttivo e effetto sospensivo.
20 Per questo Consolo sostiene che il codice civile sbagli nell’identificare le azioni di annullamento, rescissione e le azioni edilizie come soggette
a prescrizione: dovrebbero essere soggette a decadenza. Pagina 10 | di 16
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solo al termine di una sentenza favorevole all’attore: nel senso che se A propone azione di annullamento del
contratto, il termine di “decadenza” è di 5 anni, ma poi durante il giudizio rinunci agli atti, bene in questo caso
non si potrà dire che la decadenza sia stata interrotta. Dottrina ritiene che lo stesso risultato si avrà nel caso
in cui il processo si concluda con sentenza di rigetto in rito – ad esempio per difetto di un presupposto proces-
suale. In poche parole, sia nel caso di estinzione sia nel caso di rigetto in rito, l’effetto impeditivo della deca-
denza non si è mai perfezionato. Pagina 11 | di 16
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PARTE QUINTA. REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA. Sono due istituti con cui si prevede
che la Cassazione possa essere chiamata ad intervenire nella verifica di queste due condizioni di decidibilità
della causa nel merito e solo di esse. Tendenzialmente, tutti i PP possono essere vagliati dal giudice. Infatti, nel
caso di rimessione anticipata (rispetto alla decisione di merito della causa) avremo una sentenza di rito che
poi avrà carattere, a sua volta, definitivo (nel caso mancasse il presupposto processuale) o non definitivo (nel
caso sussistesse il presupposto processuale); al contrario, nel caso di rimessione finale avremo una sentenza
definitiva di mero rito o definitiva di merito.
Ebbene, tutte queste decisioni sono impugnabili con l’appello: appello che tuttavia il nostro legislatore ha vo-
luto anticipare alla Corte di Cassazione con il fine di affidarle in modo più immediato il compito di risolvere la
questione di giurisdizione o di competenza profilatasi nel corso del processo. Questo è il tratto che i due rego-
lamento hanno in comune. 21
(A) Il regolamento di giurisdizione. L’articolo 41.1 cpc consente a ciascuna parte di richiedere alle Sezioni
Unite della Cassazione di risolvere una volta per tutte le questioni di giurisdizione di cui all’articolo 37 cpc:
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a. Il difetto di giurisdizione nei confronti della PA o giudici speciali.
b. Il difetto di giurisdizione italiana nei confronti del convenuto non residente o domiciliato in Italia.
c. Il difetto di giurisdizione del giudice italiano a fronte della presenza di una convenzione arbitrale per
arbitrato estero.
d. Non proponibile invece nei casi di opposizione per difetto di giurisdizione con il fine di far valere l’im-
proponibilità assoluta della domanda per carenza di diritto o di interesse tutelabile.
La pronuncia della Corte sarà vincolante per tutti i giudici italiani, anche per quelli speciali.
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Il ricorso per RDG non è soggetto a nessun termine e non postula che il giudice di primo grado si sia pronun-
ciato con sentenza sulla giurisdizione motivo per cui non si può parlare di impugnazione. C’è però un limite
temporale: RDG non è esperibile se il giudice di primo grado abbia già pronunciato sentenza (anche non defi-
nitiva) nel merito. Sarà esperibile solo per sentenze su questioni pregiudiziali di rito, giurisdizione compresa. E
anche nel caso in cui un giudice di primo grado abbia pronunciato sentenza non definitiva di rito, non si potrà
parlare di impugnazione. Secondo l’articolo 372 le parti non possono produrre dinnanzi alla Cassazione prove
che non abbiano già sottoposto al giudice a quo. Finalità:
Economia processuale.
Strumento incisivo per il resistente.
RDG è stato utilizzato spesso impropriamente dai difensori per godere dalla lunga (in media 1 o 2 anni) dila-
zione dei tempi del processo.
Il giudice ha discrezionalità per poter sospendere il corso del processo con ordinanza solo se non ritiene
l’istanza manifestamente inammissibile o infondata. Nel caso procedesse con l’ordinanza di sospensione, que-
sta non sarà impugnabile. Dopo il 1995 la Cassazione ha sempre più stretto il campo di ammissibilità del RDG.
Del procedimento si occupa l’articolo 375 cpc.
La legge 69 del 2009 ha introdotto RDG d’ufficio ma proponibile solo dopo una precedente decisione sulla
giurisdizione. Legittimato è il giudice ad quem, ossia il giudice indicato come munito di giurisdizione da parte
del giudice adito che non ne era munito: difatti se anche lui dubita della propria giurisdizione, non può decidere
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di rimettere il giudizio e non esprimersi, ma può esperire, appunto, RDG . 25
(B) Il regolamento di competenza. È soggetto allo stesso procedimento anche il RDC . Qui si tratta di una
speciale impugnazione che le parti possono esperire contro le sentenze o ordinanze che decidono sulla com-
21 Il giudice potrà esperire il regolamento di giurisdizione d’ufficio post translatio dell’art. 59.3 della legge n. 69/2009
22 Pubblica amministrazione
23 Regolamento di giurisdizione
24 È evidente come questo non accada nel caso in cui il giudice ad quem sia stato identificato dalla stessa Cassazione. E non accadrà anche
quando ci sia stata una declinatoria di giurisdizione e le parti non hanno riassunto il processo davanti al giudice ad quem ma anzi hanno
ripresentato la domanda giudiziale.
25 Regolamento di competenza. Pagina 12 | di 16
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petenza per investire della questione della sola competenza la Cassazione a sezioni semplice, sempre vinco-
lante per tutti. Quindi RDC non può avere valenza preventiva (≠ RDG) in quanto non esperibile da nessuno
prima di una pronuncia sulla competenza. L’articolo 324 specifica che questa costituisce impugnazione ordi-
naria (≠ RDG). Il termine perentorio per esperire l’istituto di 30 giorni dalla comunicazione del suo dispositivo
ad opera della cancelleria.
In particolare, quando l’ordinanza verta solo sulla competenza (affermandola o escludendola), l’art. 42 cpc
impone alle parti RDC come unico mezzo giuridico per opporsi a quella decisione – quando però questa non
riguardi il merito: infatt