Diritti di lavoro e invenzioni
Se l'invenzione non è oggetto del rapporto di lavoro, e quindi non è retribuita, ma avviene durante la prestazione, i diritti di lavoro sono del datore di lavoro. Se poi la brevetta, deve dare però un equo premio al lavoratore (invenzione d'azienda).
Se l'invenzione è "libera", ossia al di fuori del rapporto di lavoro, anche i diritti patrimoniali sono del lavoratore. Se l'invenzione però rientra nel campo d'attività dell'impresa, il datore di lavoro può comprare il brevetto pagando una somma decurtata di quanto ha aiutato l'impresa il lavoratore (con i macchinari, ad esempio) a creare l'invenzione.
Se non si trova un accordo economico tra le parti, è previsto un ricorso ad un collegio di arbitri che decide un equo apprezzamento, impugnabile innanzi al giudice. Sono possibili trattazioni preventive dell'argomento in sede di contratti collettivi.
Invenzione di software
L'invenzione di software, se avviene nel corso dello svolgimento delle mansioni o sotto indicazioni del datore di lavoro, è definita una invenzione di servizio (legge 518/92).
Invenzioni dei ricercatori universitari
Le invenzioni dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca sono oggetto di disciplina speciale più favorevole al ricercatore. (art 65 d.lgs. 30/05)
Responsabilità per gli illeciti commessi dal lavoratore
Il lavoratore è responsabile per gli illeciti penali e civili commessi nello svolgimento delle mansioni. La responsabilità penale è personale (art 27 Cost), quindi il datore di lavoro concorre solo se sussistono determinati estremi. Alcuni contratti collettivi prevedono il rimborso da parte del datore di lavoro delle spese processuali relative a illeciti penali avvenuti nello svolgimento delle prestazioni.
Per gli illeciti civili è responsabile anche il datore di lavoro, che deve risarcire i danni arrecati da fatti illeciti posti in essere dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti (art 2049). Si tratta di una responsabilità oggettiva, non essendo consentita al datore la prova di non esserne colpevole. Sono esclusi ovviamente gli illeciti civili legati alla vita privata del lavoratore.
La responsabilità non si evolve extracontrattuale: se invece provoca un danno per qualche inadempimento contrattuale, il datore è comunque responsabile (volontariamente si escludono i casi di sciopero legittimo), con espressa limitazione ai fatti dolosi o colposi (art 1228). Il datore di lavoro escusato a risarcire il terzo a seguito di l'illecito, si prevede l'obbligo per il datore di assicurare contro il rischio di responsabilità civile i rapporti di lavoro; escluso nel caso si direttive impartite proprio dal responsabile. L'assicurazione è valida solo per i casi di colpa e ai soli fatti commessi nello svolgimento delle mansioni.
Il luogo della prestazione lavorativa
Luogo della prestazione, trasferimento del lavoratore e distinzione di altre figure
La prestazione lavorativa può svolgersi all'interno dei locali aziendali, ma anche fuori, a seconda del tipo di mansioni. Quando la prestazione è svolta nei locali del lavoratore si configura il lavoro a domicilio, al quale è riconducibile il telelavoro. Il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa può essere stabilito dalle parti del contratto individuale (art 1182) oppure con un patto di immovabilità.
In mancanza di un patto del genere, che è assai raro, rientra nel potere del datore di lavoro la determinazione e la modifica del luogo della prestazione. Questa modificazione, che viene denominata trasferimento, coinvolge interessi essenziali sia del datore di lavoro alla più proficua utilizzazione del dipendente, sia del lavoratore in relazione ai suoi rapporti familiari, sociali e con i colleghi.
La legge consente prevalente l'interesse dell'imprenditore, sicché sottopone il potere di trasferimento soltanto ad un limite interno, imponendo una giustificazione tecnico-organizzativa per il suo esercizio (art 2103).
Il trasferimento si verifica quando lo spostamento è tendenzialmente definitivo, mentre si parla di trasferta (o missione) se il lavoratore è inviato solo temporaneamente in altro luogo, con chiara e preordinata provvisorietà e tale assegnazione in attesa del rientro nella posizione abituale. Proprio in considerazione di questa provvisorietà, viene prevista nei contratti collettivi la c.d. indennità di trasferta, diretta in parte a compensare il maggior disagio nel pare e reintegrare il patrimonio del prestatore che spese di viaggio, vitto ed alloggio.
Alla trasferte non si applica la regola di necessaria giustificazione sancita per il trasferimento, sicché la stessa può essere attaccata dal lavoratore solo comprovandone il motivo illecito o la natura discriminatoria o fraudolenta in quanto diretta a realizzare un trasferimento ingiustificato.
Una situazione del tutto particolare è quella del lavoro itinerante, allorché viene pattuito nel contratto di lavoro lo svolgimento della prestazione in luoghi sempre diversi o provvisori. In mancanza del trattamento economico previsto dall'autonomia collettiva, è da ritenere applicabile il normale regime collettivo della trasferta, per consentire al lavoratore di fronteggiare la permanenza lontano dal luogo di residenza.
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Ansia da prestazione
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Obbligazioni alternative - Impossibilità della prestazione
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Valutazione della prestazione e del personale
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Direttiva Bolkestein - La libera prestazione dei servizi