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Introduzione
Il tema che verrà trattato riguarda la disciplina generale della libera circolazione dei servizi
all’interno della Comunità Europea ed in particolare della direttiva 2006/123/CE, denominata
Bolkestein.
Il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea prevedeva l’istituzione di un mercato
comune fondato su quattro libertà fondamentali: la libera circolazione delle persone, delle merci, dei
capitali e dei servizi. Quest’ultimo è in termini economici, il più importante nell’UE ma i progressi
realizzati si sono presto rivelati insufficienti. Proprio per questo motivo, è stato deciso di adottare
un'unica direttiva che riguardava l'intero settore: la direttiva sui servizi.
“La direttiva dell’Unione Europea 2006/123/CE, conosciuta come direttiva Bolkestein, è una
direttiva dell’Unione Europea relativa ai servizi nel mercato europeo comune, presentata dalla
1
Commissione europea nel febbraio 2004, approvata ed emanata nel 2006”.
La direttiva 2006/123/CE, che per semplicità è stata rinominata con il nome del commissario europeo
per il mercato interno Frederik Frits Bolkestein il quale ha curato e sostenuto questa direttiva,
riguarda essenzialmente tutti i servizi; gli unici esclusi dal suo campo di applicazione sono quelli
forniti dagli Stati in conformità con i loro obblighi sociali, culturali, educativi e giudiziari.
La direttiva Bolkestein può essere considerata un insieme equilibrato composto da armonizzazione
minima, rafforzamento e perfezionamento di principi già esistenti in ambito comunitario, codifica
di principi giurisprudenziali, meccanismi di semplificazione amministrativa e normativa,
cooperazione amministrativa ed infine regole e norme a tutela sia degli utenti sia dei servizi sia dei
prestatori degli stessi.
1 Cos’è la direttiva Bolkestein, C.I.D.E.C. (Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti), 2016, in
http://www.cidec.it/cose-la-direttiva-bolkestein 7
Nonostante nel corso del suo iter negoziale la direttiva abbia subito parecchi tagli e modifiche, gli
aspetti e gli obiettivi fondamentali sono rimasti presenti nel testo definitivo.
La direttiva mira a raggiungere il suo obiettivo di liberalizzazione eliminando gradualmente le
restrizioni nazionali e adeguando sistematicamente le leggi nazionali attraverso il cosiddetto
principio del “paese di origine”. Una volta adottata la direttiva, le società di servizi nell’UE
dovranno solo rispettare i requisiti del paese di origine in cui si trova la loro sede legale.
La direttiva Bolkestein, come già enunciato, interessa un ampio numero di settori, molti dei quali,
anche in Italia, sono regolati da leggi e regolamenti regionali.
L’ordinamento italiano ha recepito la disciplina comunitaria tramite il D.lgs. 59/2010, con il quale
fa propri i principi e le garanzie espresse nella direttiva, con l’intento, nelle materie di competenza
esclusiva regionale e sulle materie di competenza concorrente, di far prevalere la direttiva
2006/123/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva servizi,
adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma.
Infine, la norma nasce nell’epoca in cui è necessario eliminare gli ostacoli amministrativi nel rilascio
delle attività dei servizi e per questo motivo ha l’intento di semplificare le procedure, eliminare
l’eccesso di burocrazia e soprattutto, per coloro che intendono stabilirsi in un altro paese europeo
per prestare dei servizi, evitare le discriminazioni basate sulla nazionalità.
Per conseguire questo obiettivo sono stati creati degli sportelli unici, a cui il fornitore potrà
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rivolgersi, oltre a delle procedure elettroniche finalizzate ad agevolare l’accesso a distanza .
Nel complesso, è possibile affermare che con tale direttiva, gli Stati concordano sull’importanza
della liberalizzazione dei servizi, tramite uno strumento che, attraverso la sua trasversalità, possa
rilanciare la crescita economica di cui l’Europa ha bisogno.
2 Direttiva Bolkestein in https://it.wikipedia.org/wiki/direttiva_dell%27Unione_Europea_2006/123/CE
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Capitolo I
1. Le libertà fondamentali
1.1. Definizione di servizio
Il diritto di un cittadino comunitario di lasciare il proprio Paese di origine per recarsi in un altro
Stato membro per esercitare un’attività economica alle stesse condizioni stabilite per i cittadini
nazionali costituisce il denominatore comune di tre libertà fondamentali: la libera circolazione
dei lavoratori, il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi.
Gli articoli dal 39 al 55 TCE, assieme ad una vasta produzione normativa, regolano la libera
circolazione delle persone che esercitano un’attività economica all’interno della Comunità. La
differenza sta nella natura e nel carattere dell’attività svolta: infatti, la libera circolazione delle
persone è soggetta ai tre fenomeni giuridici distinti appena citati.
1.1.1 La libera circolazione dei lavoratori (artt. da 39 a 42).
Si tratta di una libertà che riguarda i lavoratori subordinati che spostandosi dal Paese membro
di origine, vanno ad esercitare nel Paese membro di accoglienza un’attività economica reale e
remunerata al servizio di un datore di lavoro. È un insieme di regole e principi che garantiscono
a tutti i lavoratori subordinati della Comunità il diritto di esercitare una qualsiasi attività
economica sul territorio di uno Stato membro beneficiando, insieme ai membri della famiglia,
delle stesse condizioni di vita e di lavoro e delle stesse prerogative sociali e fiscali di cui godono
3
i lavoratori subordinati nazionali .
3 A. MATTERA, Dispensa: Il diritto dell’Unione europea. Raccolta di saggi, di estratti di opere e di elaborati,
Insegnamento Diritto dell’Unione europea, LUISS Guido Carli, anno accademico 2007/2008.
9
1.1.2 Il diritto di stabilimento (artt. da 43 a 48).
È un insieme di regole che organizzano la libertà di stabilirsi in un altro Stato membro a titolo
4 5
principale o secondario , di svolgervi un’attività economica indipendente mediante un
insediamento in pianta stabile e per una durata indeterminata, di beneficiare nello Stato ospite
dei medesimi diritti e vantaggi riconosciuti ai cittadini nazionali. Infatti, ogni cittadino della
Comunità ha diritto di stabilirsi sul territorio di un altro Stato membro per accedere ad
un’attività non subordinata ed esercitarla mediante il trasferimento integrale della propria
attività, oppure con l’apertura di un’agenzia, di una filiale, o di una succursale alle stesse
condizioni previste per i cittadini nazionali. L’art. 43 è l’applicazione particolare del principio
di pari trattamento sancito dall’art. 12 del Trattato, che la Corte considera una delle disposizioni
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giuridiche fondamentali della comunità .
1.1.3. La libera prestazione di servizi (artt. da 49 a 55).
Tale libertà non è definita dal Trattato; essa si evince, comunque con chiarezza,
dall’interpretazione degli articoli 49 e 50 TCE. Si tratta del diritto conferito ai cittadini
comunitari di compiere, a titolo occasionale, delle prestazioni di attività economiche attraverso
le frontiere interne della comunità. Se per la libera circolazione dei lavoratori e per il diritto di
stabilimento è implicita un’integrazione del lavoratore salariato o del professionista
indipendente nel sistema giuridico professionale del Paese ospitante, la libera prestazione dei
servizi pone le proprie basi sull’accettazione reciproca delle diversità e, quindi, sul
4 Trasferendo l’intera attività o costituendo o gestendo un’impresa ed in particolare una società ai sensi dell’art.
48 TCE. La costituzione o gestione di un’impresa o società implicano la possibilità per un cittadino di uno Stato
membro di acquistare la proprietà totale o parziale o di assumere il controllo di un’impresa o società già esistenti
in un altro Stato membro, ad esempio mediante offerte pubbliche di acquisto (OPA).
5 Consiste nell’apertura di agenzie, succursali o filiali da parte di cittadini di uno Stato membro in un altro Stato
membro. Le agenzie, le succursali o le filiali create nel Paese ospite devono dipendere da una società madre
stabilita in uno Stato membro.
6 A. MATTERA, Dispensa: Il diritto dell’Unione europea. Raccolta di saggi, op. cit.
10 7
fondamentale principio del mutuo riconoscimento . L’attuazione di tale principio presuppone
l’accettazione delle regole del Paese d’origine senza che lo Stato d’accoglienza possa, senza
giustificazioni, esigere che un prestatore di servizi, sulla base delle libertà in questione, risponda
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alle regole applicabili in caso di stabilimento . Lo Stato membro destinatario è tenuto a
riconoscere le capacità professionali e tecniche, le conoscenze e le qualifiche, oltre ai titoli e ad
altri certificati di cui dispongono i cittadini degli altri Stati membri nella misura in cui
corrispondono o sono equivalenti alle capacità, conoscenze, qualifiche e diplomi in possesso dei
cittadini dello Stato in questione e richiesti come condizione d’accesso ad un’attività economica
e al suo esercizio. Lo Stato membro, ove la prestazione di servizi è fornita, è tenuto ad accettare
le qualifiche equivalenti relative alle capacità professionali, tecniche, finanziarie dei prestatori
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di servizi già acquisite dall’interessato in un altro Stato membro.
1.2. La libera prestazione dei servizi
Nell’economia europea i servizi costituiscono il motore della crescita, sono alla base dello
sviluppo. L’importanza dei servizi economici all’interno del territorio europeo si evince anche
10
da una Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo , secondo la quale:
7 Il principio del mutuo riconoscimento è figlio della sentenza Cassis de Dijon i cui principi sono i seguenti: le
regolamentazioni commerciali nazionali, anche se indistintamente applicabili, non possono impedire l’accesso
al mercato nazionale dei prodotti legalmente realizzati e commercializzati in un altro Stato membro (principio
del mutuo riconoscimento); tale accesso può essere legittimamente vietato solo se la regolamentazione è
necessaria per raggiungere un obiettivo di interesse generale e degno di essere protetto. Oltre ai criteri di
proporzionalità e di sostituibilità, è necessario anche un nesso di causalità tra il divieto e l’obiettivo perseguito.
Per ulteriori approfondimenti sul principio del mutuo riconoscimento, si veda A. MATTERA, Dispensa: Il
diritto dell’Unione europea. Raccolta di saggi, di est