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Estratto del documento

P.D.A , il P.D.R comincerà a consultare i presidenti di camera e senato prima di procedere

al conferimento dell’incarico al presidente del consiglio, poiché i due presidenti in qualche

modo trasmettono al P.D.R quello che è l’umore , l’atteggiamento all’interno dei due rami

del parlamento. Un’altra funzione importantissima attiene al riconoscimento di certi poteri

di nomina. Proprio in virtù di questo nuovo ruolo di uomini della costituzione , una serie di

leggi negli anni ’80 riconoscerà ai presidenti di camera e senato poteri di nomina assai

rilevanti. Il più rilevante di tutti e che tutto’ora permane è la designazione del vertice

dell’autorità garante della concorrenza e del mercato ( c.d Autorità Antitrust ). Le autorità

garanti (garante della privacy per esempio) intervengono su settori sensibili , ad esempio

dove sono in gioco interessi economici. Ugualmente spetta ai presidenti di camera e

senato la nomina dei componenti degli organi di autogoverno di certe magistrature

speciali. Gli organi di autogoverno della magistratura militare e della Corte dei Conti sono

scelti dai presidenti di camera e senato. I presidenti di camera e senato nominavano

anche il consiglio di amministrazione della RAI ma ora non lo fanno più. All’inizio degli anni

’90 assistiamo a una profonda crisi dei partiti politici. In questa crisi estesa del sistema

partitico i presidenti di camera e senato insieme al P.D.R ( prima Cossiga , poi Scalfaro)

,assumeranno un ruolo di punto di riferimento. Questi tre soggetti politici danno vita ad un

comitato strano ad una sorta di triade di riferimento , non prevista dalla Costituzione , frutto

della costituzione materiale. Questa triade prenderà nomi diversi come comitato di

reggenza , tavolo a tre gambe etc e i governi dell’epoca come il governo Amato del 1992 e

il governo Ciampi del 1993 si troveranno ad essere politicamente legittimati non tanto da

un parlamento di fatto squalificato ma dall’appoggio di questa triade. Si andrà quindi ad

instaurare un rapporto di fiducia diverso fra il Presidente del Consiglio ed il suo governo e

questa triade. Spostamento fattuale dall’asse di fiducia governo – parlamento, al nuovo

asse governo triade. N.B Il rapporto di fiducia formalmente sussiste ancora. E’ stato un

momento di crisi forte poiché l’istituzione non funzionava al meglio e questo era solo un

rimedio in via fattuale. Dal 1994 ( dodicesima legislatura , primo governo Berlusconi) la

riforma elettorale porta alla nascita del bipolarismo ed il P.D.A torna ad essere di fatto

uomo della maggioranza. Ci sono stati dei Presidenti che dopo essere stai eletti hanno

abbandonato la maggioranza; il primo caso è stato per la Pivetti , che era esponente della

Lega Nord ed era stata eletta dalla maggioranza che sosteneva il presidente Berlusconi

( FI , LN, AN) . Dopo di ciò la Lega diede l’appoggio al governo Dini che era sostenuto da

centro-sinistra. Più significativo il caso di Fini e della Boldrini. Fini era stato eletto con i voti

del PDL nel 2010 si stacca politicamente dal PDL e da vita a FLI ( futuro e libertà) e quindi

diventa esponente di uno dei partiti dell’opposizione. Ugualmente la Boldrini , eletta nelle

liste di SEL che non ha appoggiato nè il governo Letta nè il governo Renzi.

Funzioni del Presidente di assemblea

Il P.D.A rappresenta l’assemblea stessa. Dirige i lavori dell’aula; ciò vuol dire che da la

parola , dirige il dibattito e lo modera , mantiene l’ordine attraverso i questori , stabilisce

l’ordine delle votazioni . In queste sue funzioni rientra anche il compito di mantenere

l’ordine e di irrogare le sanzioni più lievi per i parlamentari che si siano resi colpevoli di

illeciti disciplinari . Queste sanzioni sono ad esempio il richiamo , l’esclusione dall’aula , o

anche la censura. Per le sanzioni più gravi , che potrebbero consistere per esempio nella

sospensione della partecipazione ad alcune sedute, è invece competente l’Ufficio di

Presidenza. Non si parla di sanzioni di poco conto poiché allontanare un parlamentare

dall’aula significa in prima luogo proibirgli di partecipare ai lavori e quindi di votare. In

teoria si potrebbe anche richiedere l’intervento della forza pubblica che solitamente non

può entrare all’interno delle camere. E’ una delle garanzie di autonomia anche fisica della

sede. Altra funzione rilevantissima è quella di interpretare il regolamento; ciò vuol dire che

nel caso in cui ci sia un dubbio su una disposizione del regolamento il presidente può

eventualmente chiedere il parere della Giunta per il regolamento ma poi è l’arbitro

definitivo che decide sull’interpretazione del regolamento. E’ un potere estremamente

delicato perché i regolamenti spesso lasciano un margine di azione ( caso della

ghigliottina – Boldrini ). La ghigliottina non è prevista nel regolamento della camera ma in

quello del senato tanto è vero che il presidente del senato Grasso l’aveva applicato ma ciò

non aveva suscitato scalpore come nel caso della Boldrini. La motivazione

dell’applicabilità della ghigliottina alla camera la dette Violante nel 2000 quando era

presidente della camera e disse : “ senza ghigliottina sarebbe una minoranza a deliberare

e non una maggioranza”. Anche nel caso di specie se non si fosse applicata la ghigliottina

il d.l non sarebbe stato convertito e la minoranza composta da M5S, LN e SEL avrebbe

avuto il sopravvento sulla maggioranza. Quello che ha fatto il presidente Boldrini è stato

quello di ricavare dai regolamenti una regola non scritta e alla luce dei sui poteri ,

applicare questa regola non scritta introducendo la ghigliottina anche alla camera. Un’altra

competenza del P.D.A attiene alla programmazione dei lavori. La programmazione dei

lavori parlamentari è articolata su 3 documenti. Il primo documento è il programma dei

lavori che contiene sostanzialmente l’elenco degli argomenti che si vogliono discutere in

un certo arco di tempo ( 2-3 mesi) , l’ordine delle priorità e il periodo orientativo nel quale

si prevede sia messo all’ordine del giorno dell’assemblea. Una volta predisposto il

programma si provvede a fare il calendario dei lavori , che individua più precisamente gli

argomenti e stabilisce specificamente quante sedute sono necessarie. Sulla base del

calendario si provvede poi a fare l’ordine del giorno, quindi i singoli argomenti vengono

messi all’ordine del giorno di ogni seduta. I regolamenti del 1971, modificati nel 1993 ,

hanno da un lato confermato che della programmazione dei lavori se ne occupa la

conferenza dei capigruppo. Sulla basi di questi l’ordine del giorno viene poi predisposto

dal P.D.A. Se al Senato non si raggiunge l’unanimità sul programma e sul calendario, è il

P.D.S che predispone uno schema dei lavori per una settimana. Alla Camera il regime è

diverso ; se la conferenza dei capigruppo non arriva ad un accordo supportato dal gruppo

la cui consistenza è almeno pari ai tre quarti dei deputati, subentra il presidente della

camera che predispone lui il programma e il calendario. [ Ufficio di Presidenza vedi testo]

Gruppi parlamentari

Sono definiti dal regolamento della camera come associazioni di deputati. Non sono

organi del parlamento ma sono mere articolazioni interne , quindi la loro attività non

riverbera all’esterno. Ciò non vuol dire che non abbiano un ruolo fondamentale , tanto è

vero che senza disciplinarli due disposizioni della Costituzione li menziona. In particolare

l’art.72,quando parla del procedimento legislativo e delle commissioni permanenti e l’art .

82 quando parla delle commissioni d’inchiesta. In ambo i casi la Costituzione dice che le

commissioni devono essere formate in proporzione alla consistenza dei gruppi. Entrambi i

regolamenti introducono in linea di principio un criterio numerico . Alla camera per

costituire un gruppo sono necessari 20 deputati , al senato 10. E’ però possibile la

costituzione di gruppi c.d. in deroga, che devono essere autorizzati dall’Ufficio di

presidenza. Il gruppo in deroga si forma quando i deputati o senatori in numero inferiore a

quello prescritto dai regolamenti ma subentra un criterio di tipo politico. Quindi è possibile

formare dei gruppi in deroga se deputati o senatori dimostrano un collegamento con una

determinata lista. In particolare è possibile costituire alla camera un gruppo in deroga se i

deputati sono tutti proveniente da una lista che si era presentata in almeno 20 collegi alla

camera e aveva ottenuto almeno 300.000 voti come cifra elettorale nazionale. Al senato si

possono costituire gruppi in deroga di quei senatori che sono stati espressione di liste che

si sono presentate in almeno 15 regioni, che sono stati eletti in almeno 3 regioni e che

abbiano almeno 5 senatori. Entro due giorni dalla prima seduta della camera, entro 3

dalla prima del senato, ogni parlamentare deve dichiarare a che gruppo vuole aderire.

L’adesione è obbligatoria. In mancanza di questa dichiarazione il P.D.A assegna

automaticamente il parlamentare al c.d. gruppo misto , che raccoglie tutti quei deputati o

senatori che o per impossibilità di costituire un gruppo in deroga o per loro stessa volontà ,

non possono/vogliono aderire ad un altro gruppo. Il gruppo misto ha una composizione

fortemente variabile , in genere parte con pochi deputati senatori , per poi aumentare

( nell’ultima legislatura 2008-2013 il gruppo misto è partito con 14 deputati alla camera ed

è finito con 71) . Alla camera si è introdotta la possibilità di riconoscere all’interno del

gruppo misto le c.d. componenti politiche. Si parlerebbe in questo caso di quasi-gruppi.

Costituire componente politica consente a chi ne fa parte di poter manifestare la propria

volontà all’esterno del gruppo misto e di poter acquistare visibilità all’interno

dell’assemblea staccandosi dalla posizione molto generica assunta dal gruppo misto. Per

potersi costituire in componenti politiche sono necessari almeno 10 deputati ma anche qui

però c’è lo stesso meccanismo delle componenti politiche in deroga , ovvero ci deve

essere un collegamento politico ad un partito a una lista oppure si deve far parte delle

minoranze linguistiche. Al momento sono gruppi in deroga alla camera Fratelli D’Italia e al

senato Scelta Civica. A parte i gruppi in deroga fra gruppo e partito c’è una sostanziale

identificazione. Storicamente sono nati prima i gruppi parlamentari che i gruppi politici.

All’atto della nascita dei partiti di massa ( fine ‘800, inizi ‘900) però il sistema cambia nel

senso che anche nella socie

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MatteoLigeri di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Lolli Ilaria.