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Estratto del documento

La previsione di un quorum elevato per essere eletti risponde all’esigenza di

evitare che la maggioranza che ha eletto il Presidente della Repubblica coincida

con quella che esprime il Governo. Occorre, tuttavia, considerare che

l’introduzione di sistemi elettorali a vocazione maggioritaria per l’elezione dei

componenti la Camera e il Senato ha limitato la portata garantistica della

maggioranza qualificata prevista dall’art. 83 Cost. Infatti, la maggioranza che

vota la fiducia al Governo potrebbe avere la capacità anche di eleggere il

Presidente della Repubblica, sia pure dopo i primi tre scrutini.

I requisiti soggettivi per poter essere eletti Presidente della

Repubblica sono generici; è sufficiente, secondo l’art. 84 Cost.:

essere cittadini;

 avere compiuto cinquant’anni;

 godere dei diritti civili e politici.

Se limitati sono i requisiti di natura formale, ben più numerosi risultano quelli di

natura politica.

La natura e la funzione costituzionale dell’organo richiedono, infatti, non solo

doti particolari di autorevolezza, di equilibrio, di moralità, di indipendenza, ma

anche esperienza ed approfondita conoscenza del sistema politico e

costituzionale.

Una volta eletto, il neopresidente presta giuramento dinanzi al

Parlamento in seduta comune e per prassi pronuncia un discorso il quale,

pur non avendo carattere programmatico, delinea gli indirizzi cui intende

attenersi nell’esercizio delle sue funzioni; con il giuramento il Presidente della

Repubblica entra nella pienezza delle sue attribuzioni: da tale data iniziano a

decorrere i sette anni della sua durata in carica e scattano le incompatibilità

previste dall'articolo 84 Cost. Ne consegue che a partire da tale data l'eletto

deve interrompere ogni ulteriore attività e dare le dimissioni da ogni altra

carica (proprio perché, art.84 Cost., l'Ufficio del Presidente della Repubblica è

incompatibile con qualsiasi altra carica). Per l'esercizio delle proprie funzioni il

Presidente riceve un assegno personale mensile e una dotazione, consistente

tra l'altro nell'uso dei beni patrimoniali indisponibili. Inoltre, alle sue

dipendenze opera un apparato organizzativo autonomo: il Segretariato

generale della Presidenza della Repubblica.

In ordine alla durata in carica del Presidente della Repubblica i costituenti

hanno optato per un periodo lungo, in considerazione della funzione di garanzia

dell’organo.

Al fine di evitare che le principali cariche dello Stato scadano

contemporaneamente la Costituzione ha previsto degli ulteriori correttivi: per

un verso, il Presidente non può essere eletto a Camere sciolte o nei tre mesi

anteriori alla loro cessazione ordinaria; per un altro verso, non può sciogliere le

Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in

tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Una volta cessato dalla carica il Presidente della Repubblica acquista

lo status di senatore a vita.

La Costituzione non vieta la possibilità di rielezione, apparendo del tutto forzata

l’interpretazione di chi fa discendere un eventuale divieto dalla lettera dell’art.

85 Cost. che parla di elezione del “nuovo Presidente della Repubblica”;

sebbene, non vietato dalla Costituzione, un’eventuale rielezione dello stesso

soggetto a tale carica viene generalmente evitata, portando la possibilità di

rielezione ad essere considerata più come un’eccezione piuttosto che una

regola.

La Costituzione si propone di assicurare che il nuovo Presidente della

Repubblica sia in carica al momento della scadenza del mandato del

precedente Presidente. L’art. 85 Cost. intende evitare che tra la scadenza e

l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica si determini alcuna soluzione

di continuità: dispone, infatti, che “trenta giorni prima che scada il termine, il

Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento

ed i delegati regionali”. Il lasso di tempo previsto dovrebbe essere

congruo, idoneo a consentire che le forze parlamentari individuino il

candidato da eleggere. Qualora il procedimento elettorale si prolunghi oltre

il tempo previsto in Costituzione, si discute se debba applicarsi l’istituto della

prorogatio ovvero quello della supplenza. Nel primo caso, il Presidente della

Repubblica scaduto continua ad esercitare le proprie funzioni sino al

giuramento del nuovo al fine di evitare una cesura nella continuità

costituzionale: si ritiene però che in tale periodo i suoi poteri siano ridotti,

dovendo il Presidente prorogato non esercitare quelle funzioni che possono

essere differite temporalmente.

Nella seconda ipotesi, invece, il Presidente scaduto decade e le funzioni

vengono svolte nella fase transitoria dal supplente, cioè dal Presidente del

Senato (art.86 Cost. “le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso

che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato).

Gli impedimenti presidenziali

La cessazione anticipata dalla carica può avvenire:

per morte;

 per dimissioni;

 per decadenza, quando viene meno uno dei requisiti necessari di

 eleggibilità (la cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici);

per destituzione, in caso di condanna pronunciata dalla Corte

 costituzionale per alto tradimento o attentato alla Costituzione;

per altri impedimenti permanenti (quando viene meno la possibilità di

 esercitare le funzioni presidenziali in via definitiva o si presume che tale

impossibilità duri per un periodo di tempo indeterminato e

particolarmente lungo)

Mentre l’ipotesi tradizionale dell’impedimento temporaneo si ha in caso di

viaggio all’estero di durata considerevole o di breve malattia. Se la distinzione

tra i due tipi di impedimenti è teoricamente chiara l’esperienza della vita

istituzionale può determinare situazioni di difficile classificazione; è il caso, ad

esempio dell’insorgere di cause di forza maggiore (ad esempio un rapimento).

In alcuni casi l’impedimento consiste in uno stato di fatto il cui accertamento

non pone particolari difficoltà dal momento che è oggettivamente individuabile;

in altri, invece, si rende necessaria una valutazione soggettiva compiuta dallo

stesso Presidente della Repubblica.

Nell’ipotesi di cessazione anticipata della carica o nei casi di impedimento

temporaneo le funzioni del Presidente della Repubblica sono esercitate

transitoriamente dal Presidente del Senato: tale istituto (supplenza) è per sua

natura limitato nel tempo, in quanto altera l’ordinario equilibrio costituzionale.

Le responsabilità del Presidente della Repubblica

Secondo l’art. 90 Cost. il Presidente della Repubblica non è

responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni,

tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione: si è in

presenza, in altri termini, di una forma di responsabilità limitata.

Ad eccezione dei casi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, la

responsabilità istituzionale ricade sul Governo, che controfirma tutti gli atti del

Presidente della Repubblica, ad eccezione di quelli di natura esclusivamente

personale.

Diversa dalla responsabilità giuridica è quella politica. Il Presidente della

Repubblica può essere chiamato a rispondere politicamente per gli atti

presidenziali, cioè per quegli atti che costituiscono l’espressione di un suo

potere decisionale effettivo. Il controllo e la critica sociale all’operato del

Presidente della Repubblica trova il suo fondamento nell’art. 1 Cost. secondo il

quale la sovranità appartiene al popolo.

Inoltre, è da ritenersi direttamente responsabile, al pari di qualsiasi altro

cittadino, per gli atti che compie al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni.

I reati presidenziali previsti dall’art. 90 Cost. costituiscono una fattispecie

penale nuova e specifica. Siamo in presenza, infatti, di reati specifici in cui il

Presidente della Repubblica incorre allorché viene meno al suo compito

istituzionale di garantire l’unità nazionale e di assicurare la continuità dello

Stato. Più in particolare:

1. per alto tradimento si deve intendere un comportamento doloso

che determini una lesione del giuramento di fedeltà alla

Repubblica prestato immediatamente dopo l’elezione;

2. l’attentato alla Costituzione si configura a fronte di

comportamenti dolosi, volti a sovvertire le istituzioni

costituzionali o ad alterare le regole democratiche. Si è in

presenza quindi di fattispecie indeterminate, che lasciano un ampio

margine di discrezionalità politica all’atto dell’accertamento. Il

procedimento per la messa in stato d’accusa del Presidente della

Repubblica è disciplinato, oltre che dalla carta costituzionale, dalla legge

n. 20 del 1962 e successive modificazioni; il procedimento si compone di

due parti distinte:

la messa in stato di accusa, che è deliberata dal Parlamento in seduta

 comune a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi membri;

contestualmente, il Parlamento elegge con il compito di sostenere

l’accusa uno o più commissari, che esercitano le medesime funzioni del

pubblico ministero;

il giudizio di accusa vero e proprio, che si svolge innanzi alla Corte

 costituzionale, la quale per l’occasione è integrata nella sua

composizione da sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini

(aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore)

In via cautelativa la Corte Costituzionale può deliberare la sospensione del

Presidente della Repubblica dalla carica; in tal caso si ritiene che si producano i

presupposti per la supplenza da parte del Presidente del Senato. La sanzione

non è predeterminata nella misura: potendo il giudice costituzionale

determinare le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle

leggi vigenti al momento del fatto.

Le attribuzioni del Presidente della Repubblica

Le competenze previste dalla Costituzione

I poteri del Presidente della Repubblica sono puntualmente enumerati in

Costituzione, anche se non sembra corretto assumere una posizione restrittiva,

tendente a considerare l’elencazione come rigidamente tassativa.

Un’elencazione delle principali attribuzioni è contenuta nell’art. 87 Cost.,

secondo il quale al Presidente della Repubblica compete:

inviare messaggi alle Camere;

 indire le elezioni delle Camere e fissarne la prima riunione;

 autorizzare la presentazione dei disegni di legge di iniziativa del Governo;

 promulgare le leggi;

 emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti;

 indire il referendum popolare;

 accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici;

 ratificare i trattati internazionali;

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GOOOOL di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Ceccherini Eleonora.