vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
La previsione di un quorum elevato per essere eletti risponde all’esigenza di
evitare che la maggioranza che ha eletto il Presidente della Repubblica coincida
con quella che esprime il Governo. Occorre, tuttavia, considerare che
l’introduzione di sistemi elettorali a vocazione maggioritaria per l’elezione dei
componenti la Camera e il Senato ha limitato la portata garantistica della
maggioranza qualificata prevista dall’art. 83 Cost. Infatti, la maggioranza che
vota la fiducia al Governo potrebbe avere la capacità anche di eleggere il
Presidente della Repubblica, sia pure dopo i primi tre scrutini.
I requisiti soggettivi per poter essere eletti Presidente della
Repubblica sono generici; è sufficiente, secondo l’art. 84 Cost.:
essere cittadini;
avere compiuto cinquant’anni;
godere dei diritti civili e politici.
Se limitati sono i requisiti di natura formale, ben più numerosi risultano quelli di
natura politica.
La natura e la funzione costituzionale dell’organo richiedono, infatti, non solo
doti particolari di autorevolezza, di equilibrio, di moralità, di indipendenza, ma
anche esperienza ed approfondita conoscenza del sistema politico e
costituzionale.
Una volta eletto, il neopresidente presta giuramento dinanzi al
Parlamento in seduta comune e per prassi pronuncia un discorso il quale,
pur non avendo carattere programmatico, delinea gli indirizzi cui intende
attenersi nell’esercizio delle sue funzioni; con il giuramento il Presidente della
Repubblica entra nella pienezza delle sue attribuzioni: da tale data iniziano a
decorrere i sette anni della sua durata in carica e scattano le incompatibilità
previste dall'articolo 84 Cost. Ne consegue che a partire da tale data l'eletto
deve interrompere ogni ulteriore attività e dare le dimissioni da ogni altra
carica (proprio perché, art.84 Cost., l'Ufficio del Presidente della Repubblica è
incompatibile con qualsiasi altra carica). Per l'esercizio delle proprie funzioni il
Presidente riceve un assegno personale mensile e una dotazione, consistente
tra l'altro nell'uso dei beni patrimoniali indisponibili. Inoltre, alle sue
dipendenze opera un apparato organizzativo autonomo: il Segretariato
generale della Presidenza della Repubblica.
In ordine alla durata in carica del Presidente della Repubblica i costituenti
hanno optato per un periodo lungo, in considerazione della funzione di garanzia
dell’organo.
Al fine di evitare che le principali cariche dello Stato scadano
contemporaneamente la Costituzione ha previsto degli ulteriori correttivi: per
un verso, il Presidente non può essere eletto a Camere sciolte o nei tre mesi
anteriori alla loro cessazione ordinaria; per un altro verso, non può sciogliere le
Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in
tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Una volta cessato dalla carica il Presidente della Repubblica acquista
lo status di senatore a vita.
La Costituzione non vieta la possibilità di rielezione, apparendo del tutto forzata
l’interpretazione di chi fa discendere un eventuale divieto dalla lettera dell’art.
85 Cost. che parla di elezione del “nuovo Presidente della Repubblica”;
sebbene, non vietato dalla Costituzione, un’eventuale rielezione dello stesso
soggetto a tale carica viene generalmente evitata, portando la possibilità di
rielezione ad essere considerata più come un’eccezione piuttosto che una
regola.
La Costituzione si propone di assicurare che il nuovo Presidente della
Repubblica sia in carica al momento della scadenza del mandato del
precedente Presidente. L’art. 85 Cost. intende evitare che tra la scadenza e
l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica si determini alcuna soluzione
di continuità: dispone, infatti, che “trenta giorni prima che scada il termine, il
Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento
ed i delegati regionali”. Il lasso di tempo previsto dovrebbe essere
congruo, idoneo a consentire che le forze parlamentari individuino il
candidato da eleggere. Qualora il procedimento elettorale si prolunghi oltre
il tempo previsto in Costituzione, si discute se debba applicarsi l’istituto della
prorogatio ovvero quello della supplenza. Nel primo caso, il Presidente della
Repubblica scaduto continua ad esercitare le proprie funzioni sino al
giuramento del nuovo al fine di evitare una cesura nella continuità
costituzionale: si ritiene però che in tale periodo i suoi poteri siano ridotti,
dovendo il Presidente prorogato non esercitare quelle funzioni che possono
essere differite temporalmente.
Nella seconda ipotesi, invece, il Presidente scaduto decade e le funzioni
vengono svolte nella fase transitoria dal supplente, cioè dal Presidente del
Senato (art.86 Cost. “le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso
che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato).
Gli impedimenti presidenziali
La cessazione anticipata dalla carica può avvenire:
per morte;
per dimissioni;
per decadenza, quando viene meno uno dei requisiti necessari di
eleggibilità (la cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici);
per destituzione, in caso di condanna pronunciata dalla Corte
costituzionale per alto tradimento o attentato alla Costituzione;
per altri impedimenti permanenti (quando viene meno la possibilità di
esercitare le funzioni presidenziali in via definitiva o si presume che tale
impossibilità duri per un periodo di tempo indeterminato e
particolarmente lungo)
Mentre l’ipotesi tradizionale dell’impedimento temporaneo si ha in caso di
viaggio all’estero di durata considerevole o di breve malattia. Se la distinzione
tra i due tipi di impedimenti è teoricamente chiara l’esperienza della vita
istituzionale può determinare situazioni di difficile classificazione; è il caso, ad
esempio dell’insorgere di cause di forza maggiore (ad esempio un rapimento).
In alcuni casi l’impedimento consiste in uno stato di fatto il cui accertamento
non pone particolari difficoltà dal momento che è oggettivamente individuabile;
in altri, invece, si rende necessaria una valutazione soggettiva compiuta dallo
stesso Presidente della Repubblica.
Nell’ipotesi di cessazione anticipata della carica o nei casi di impedimento
temporaneo le funzioni del Presidente della Repubblica sono esercitate
transitoriamente dal Presidente del Senato: tale istituto (supplenza) è per sua
natura limitato nel tempo, in quanto altera l’ordinario equilibrio costituzionale.
Le responsabilità del Presidente della Repubblica
Secondo l’art. 90 Cost. il Presidente della Repubblica non è
responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni,
tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione: si è in
presenza, in altri termini, di una forma di responsabilità limitata.
Ad eccezione dei casi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, la
responsabilità istituzionale ricade sul Governo, che controfirma tutti gli atti del
Presidente della Repubblica, ad eccezione di quelli di natura esclusivamente
personale.
Diversa dalla responsabilità giuridica è quella politica. Il Presidente della
Repubblica può essere chiamato a rispondere politicamente per gli atti
presidenziali, cioè per quegli atti che costituiscono l’espressione di un suo
potere decisionale effettivo. Il controllo e la critica sociale all’operato del
Presidente della Repubblica trova il suo fondamento nell’art. 1 Cost. secondo il
quale la sovranità appartiene al popolo.
Inoltre, è da ritenersi direttamente responsabile, al pari di qualsiasi altro
cittadino, per gli atti che compie al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni.
I reati presidenziali previsti dall’art. 90 Cost. costituiscono una fattispecie
penale nuova e specifica. Siamo in presenza, infatti, di reati specifici in cui il
Presidente della Repubblica incorre allorché viene meno al suo compito
istituzionale di garantire l’unità nazionale e di assicurare la continuità dello
Stato. Più in particolare:
1. per alto tradimento si deve intendere un comportamento doloso
che determini una lesione del giuramento di fedeltà alla
Repubblica prestato immediatamente dopo l’elezione;
2. l’attentato alla Costituzione si configura a fronte di
comportamenti dolosi, volti a sovvertire le istituzioni
costituzionali o ad alterare le regole democratiche. Si è in
presenza quindi di fattispecie indeterminate, che lasciano un ampio
margine di discrezionalità politica all’atto dell’accertamento. Il
procedimento per la messa in stato d’accusa del Presidente della
Repubblica è disciplinato, oltre che dalla carta costituzionale, dalla legge
n. 20 del 1962 e successive modificazioni; il procedimento si compone di
due parti distinte:
la messa in stato di accusa, che è deliberata dal Parlamento in seduta
comune a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi membri;
contestualmente, il Parlamento elegge con il compito di sostenere
l’accusa uno o più commissari, che esercitano le medesime funzioni del
pubblico ministero;
il giudizio di accusa vero e proprio, che si svolge innanzi alla Corte
costituzionale, la quale per l’occasione è integrata nella sua
composizione da sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini
(aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore)
In via cautelativa la Corte Costituzionale può deliberare la sospensione del
Presidente della Repubblica dalla carica; in tal caso si ritiene che si producano i
presupposti per la supplenza da parte del Presidente del Senato. La sanzione
non è predeterminata nella misura: potendo il giudice costituzionale
determinare le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle
leggi vigenti al momento del fatto.
Le attribuzioni del Presidente della Repubblica
Le competenze previste dalla Costituzione
I poteri del Presidente della Repubblica sono puntualmente enumerati in
Costituzione, anche se non sembra corretto assumere una posizione restrittiva,
tendente a considerare l’elencazione come rigidamente tassativa.
Un’elencazione delle principali attribuzioni è contenuta nell’art. 87 Cost.,
secondo il quale al Presidente della Repubblica compete:
inviare messaggi alle Camere;
indire le elezioni delle Camere e fissarne la prima riunione;
autorizzare la presentazione dei disegni di legge di iniziativa del Governo;
promulgare le leggi;
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti;
indire il referendum popolare;
accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici;
ratificare i trattati internazionali;