Il presidente della repubblica
Elezione del presidente
Il Presidente della Repubblica (pdr) viene eletto ogni 7 anni dal parlamento in seduta comune integrato da 58 delegati regionali (3 per ogni regione). Secondo l'art. 83 Cost., l'elezione del pdr ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di 2/3 dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Requisiti e incompatibilità
L'art. 84 Cost. stabilisce che l'unico requisito per l'elezione a Presidente della Repubblica è che il candidato deve essere un cittadino che abbia compiuto almeno 50 anni e goda a pieno titolo dei propri diritti civili e politici. Il ruolo non è compatibile con nessun'altra carica. Il Presidente gode di un assegno personale e di una dotazione finanziaria fissati per legge (l.1077/1948).
Supplenza e impedimenti
La supplenza del Presidente avviene da parte del presidente del Senato che dovrà compiere atti di ordinaria amministrazione, astenendosi da qualsiasi attività organizzativa non strettamente concordata con il pdr. Nel caso di impedimento permanente, le Camere, entro 15 giorni, dovranno indire nuove elezioni (come accaduto con Antonio Segni colpito da un ictus).
Senatore a vita
Il presidente che cessa dalla carica, salvo destituzione da parte della Corte costituzionale, diventa senatore di diritto a vita.
Funzione e responsabilità
Il "capo dello Stato" è simbolo di rappresentanza e unità nazionale, possedendo solo funzioni di garanzia del corretto svolgimento delle istituzioni statali principali. Storicamente, i ministri firmavano ogni atto del re affinché loro stessi si assumessero la responsabilità giuridica di essi, garantendo l'inviolabilità del re. Oggi, l'art. 89 fa riferimento a ciò: "ogni atto presidenziale necessita della controfirma dei ministri che ne assumono la responsabilità". Per gli atti aventi valore di legge, sarà necessaria anche la controfirma del Presidente del Consiglio (PdC) per la promulgazione delle leggi, il rinvio delle leggi, e l'emanazione di decreti legislativi e decreti legge.
Poteri presidenziali
- Rappresentanza esterna: Il presidente accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati (eventualmente previa autorizzazione delle Camere), dichiara lo stato di guerra (deliberato dalle Camere) ed effettua, sempre accompagnato dal ministro degli affari esteri, visite all'estero.
- Funzioni parlamentari: Il presidente può nominare 5 senatori a vita (art. 59), convocare le camere in via straordinaria, indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove camere, e inviare messaggi alle camere (art. 87.2). Può sciogliere le Camere, ma non durante il suo semestre bianco.
- Funzione legislativa: Il presidente promulga le leggi approvate dal Parlamento, ma può con un messaggio motivato chiedere una nuova deliberazione, autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del Governo (art. 87.4), ed emana gli atti del governo aventi forza di legge (art. 87.5).
- Funzione esecutiva e di governo: Il presidente nomina il PdC e, su proposta di questo, i ministri (art. 92.2), svolgendo le consultazioni che ritiene utili, accoglie il giuramento del governo.
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Il Presidente della Repubblica
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