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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L’art. 87, comma 1, Cost. afferma “Il Presidente della Repubblica è il Capo dello

Stato e rappresenta l’unità della nazione”.

La Costituisce parla del Presidente della Repubblica negli articoli dall’83 al 91,

contenuti nel Titolo II della parte seconda dedicato ad esso.

Ecco i Presidente della Repubblica che si sono susseguiti:

1946-1948: Enrico De Nicola (Capo provvisorio)

1948-1955: Luigi Einaudi

1955-1962: Giovanni Gronchi

1962-1964: Antonio Segni

1964-1971: Giuseppe Saragat

1971-1978: Giovanni Leone

1978-1985: Sandro Pertini

1985-1992: Francesco Cossiga

1992-1999: Oscar Luigi Scalfaro

1999-2006: Carlo Azeglio Ciampi

2006-2013: Giorgio Napolitano (1° mandato)

2013-2015: Giorgio Napolitano (2° mandato)

2015-in carica: Sergio Mattarella

Durante i lavori dell’Assemblea costituente si pensò che la figura del Presidente della

Repubblica avesse solo compiti notarili, senza un ruolo di politica attiva.

Questa ipotesi non fu concretizzata, infatti tutti i Presidenti della Repubblica della

storia italiana sono stati al centro della scena politica e istituzionale.

Le sue funzioni hanno l’obiettivo di garantire “l’armonico funzionamento dei

poteri, politici e di garanzia, che compongono l’assetto costituzionale della

Repubblica” e di consentire allo stesso (PdR) di indirizzare i compiti agli organi

titolari, avviando il loro funzionamento e adottare provvedimenti in caso di blocco,

per riavviare il ciclo delle funzioni (Corte cost. sent. n. 1 del 2013).

Stabilisce inoltre che il PdR è posto dalla Costituzione al di fuori dei poteri tradizionali

dello Stato e al di sopra di tutte le parti politiche.

Nei periodi più drammatici di stallo, sta al PdR individuare soluzioni in grado di

sbloccare la situazione.

Inoltre la Costituzione attribuisce al Capo dello Stato altri poteri, in quanto garante

della Costituzione e rappresentante dell’unità nazionale.

Il PdR, non assumendo posizioni di parte, garantisce attraverso l’esercizio delle sue

funzioni, i principi costituzionali, che nella loro unitarietà, rappresentano il collante

della comunità.

MODALITÀ DI ELEZIONE

Il PdR non viene eletto direttamente dal corpo elettorale, ma da un collegio

elettorale speciale formato dai parlamentari e dai rappresentanti delle Regioni.

Questo perché se fosse eletto dal popolo, dovrebbe intervenire nella scelta

dell’indirizzo politico, e non sarebbe coerente con la forma di governo parlamentare,

in cui l’indirizzo politico viene determinato dall’azione del Parlamento e del Governo.

L’art. 85, comma 2, Cost. stabilisce che le operazioni per l’elezione del PdR devono

iniziare 30 giorni pima che scada il mandato del Presidente in corso.

Entro questi 30 giorni il Presidente della Camera dei deputati deve convocare in

seduta comune il Parlamento.

Lo stesso art. 85, comma 3, Cost. precisa che in quel momento “le Camere sono

sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro 15

giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del

Presidente in carica.”.

Fu decisa questa procedura per far sì che la scelta del Presidente fosse affidata al

Parlamento neoeletto, e non alle Camere al fine del loro mandato, perciò si decise di

prorogare i poteri del Presidente in carica.

L’art. 83 Cost. disciplina in che modo devono essere svolte le elezioni del Presidente

della Repubblica:la scelta spetta ad un collegio elettorale speciale, formato dal

Parlamento in seduta comune con 3 delegati di ciascuna Regione eletti dai rispettivi

Consigli regionali (tranne la Val d’Aosta che ha un solo delegato) in modo da

rappresentare anche le minoranze.

La presenza dei delegati regionali (che sono in tutto 58) nell’elezione del Capo dello

Stato è simbolica in quanto sono una piccola percentuale, rispetto ai membri del

Parlamento che ammonta a 945 oltre ai senatori a vita.

L’art. 83, comma 3 Cost. enuncia che “L’elezione del Presidente della Repubblica ha

luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo

scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.”

È richiesta una maggioranza elevata siccome il PdR deve svolgere importanti funzioni

di garanzia quorum

(se la situazione politica è frammentata, i richiesti richiedono un

.

accordo tra le forze politiche)

In solo due casi il Presidente è stato eletto al primo scrutinio (Cossiga e Ciampi), negli altri

casi ci vollero più votazioni (Mattarella 4).

La segretezza del voto assicura una maggior libertà elettorale e garantisce al PdR

l’indipendenza nei confronti dei partiti.

Durante le elezioni si evidenzia la scarsa omogeneità del partito, infatti può capitare

che i cosiddetti “franchi tiratori”, ovvero i parlamentari che grazie alla segretezza

di voto, non seguono le scelte fatte dal gruppo parlamentare al quale appartengono,

manifestando il loro dissenso rispetto alla personalità da eleggere e alla linea politica

del gruppo.

I REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ, LA DURATA E LA RIELEGGIBILITÀ

L’art. 84, comma 1, Cost. stabilisce che “Può essere eletto Presidente della

Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti

civili e politici”.

I requisiti perciò sono il possesso della cittadinanza italiana, l’età minima di 50

anni, e il godimento dei diritti civili e politici.

Non è un requisito essere parlamentare, anche se è consuetudine, infatti in soli due

casi sono state elette personalità che prima svolgevano un altro incarica: Ciampi e

Mattarella che era un giudice costituzionale.

L’art. 85 Cost

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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