IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
L’art. 87, comma 1, Cost. afferma “Il Presidente della Repubblica è il Capo dello
Stato e rappresenta l’unità della nazione”.
La Costituisce parla del Presidente della Repubblica negli articoli dall’83 al 91,
contenuti nel Titolo II della parte seconda dedicato ad esso.
Ecco i Presidente della Repubblica che si sono susseguiti:
1946-1948: Enrico De Nicola (Capo provvisorio)
1948-1955: Luigi Einaudi
1955-1962: Giovanni Gronchi
1962-1964: Antonio Segni
1964-1971: Giuseppe Saragat
1971-1978: Giovanni Leone
1978-1985: Sandro Pertini
1985-1992: Francesco Cossiga
1992-1999: Oscar Luigi Scalfaro
1999-2006: Carlo Azeglio Ciampi
2006-2013: Giorgio Napolitano (1° mandato)
2013-2015: Giorgio Napolitano (2° mandato)
2015-in carica: Sergio Mattarella
Durante i lavori dell’Assemblea costituente si pensò che la figura del Presidente della
Repubblica avesse solo compiti notarili, senza un ruolo di politica attiva.
Questa ipotesi non fu concretizzata, infatti tutti i Presidenti della Repubblica della
storia italiana sono stati al centro della scena politica e istituzionale.
Le sue funzioni hanno l’obiettivo di garantire “l’armonico funzionamento dei
poteri, politici e di garanzia, che compongono l’assetto costituzionale della
Repubblica” e di consentire allo stesso (PdR) di indirizzare i compiti agli organi
titolari, avviando il loro funzionamento e adottare provvedimenti in caso di blocco,
per riavviare il ciclo delle funzioni (Corte cost. sent. n. 1 del 2013).
Stabilisce inoltre che il PdR è posto dalla Costituzione al di fuori dei poteri tradizionali
dello Stato e al di sopra di tutte le parti politiche.
Nei periodi più drammatici di stallo, sta al PdR individuare soluzioni in grado di
sbloccare la situazione.
Inoltre la Costituzione attribuisce al Capo dello Stato altri poteri, in quanto garante
della Costituzione e rappresentante dell’unità nazionale.
Il PdR, non assumendo posizioni di parte, garantisce attraverso l’esercizio delle sue
funzioni, i principi costituzionali, che nella loro unitarietà, rappresentano il collante
della comunità.
MODALITÀ DI ELEZIONE
Il PdR non viene eletto direttamente dal corpo elettorale, ma da un collegio
elettorale speciale formato dai parlamentari e dai rappresentanti delle Regioni.
Questo perché se fosse eletto dal popolo, dovrebbe intervenire nella scelta
dell’indirizzo politico, e non sarebbe coerente con la forma di governo parlamentare,
in cui l’indirizzo politico viene determinato dall’azione del Parlamento e del Governo.
L’art. 85, comma 2, Cost. stabilisce che le operazioni per l’elezione del PdR devono
iniziare 30 giorni pima che scada il mandato del Presidente in corso.
Entro questi 30 giorni il Presidente della Camera dei deputati deve convocare in
seduta comune il Parlamento.
Lo stesso art. 85, comma 3, Cost. precisa che in quel momento “le Camere sono
sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro 15
giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica.”.
Fu decisa questa procedura per far sì che la scelta del Presidente fosse affidata al
Parlamento neoeletto, e non alle Camere al fine del loro mandato, perciò si decise di
prorogare i poteri del Presidente in carica.
L’art. 83 Cost. disciplina in che modo devono essere svolte le elezioni del Presidente
della Repubblica:la scelta spetta ad un collegio elettorale speciale, formato dal
Parlamento in seduta comune con 3 delegati di ciascuna Regione eletti dai rispettivi
Consigli regionali (tranne la Val d’Aosta che ha un solo delegato) in modo da
rappresentare anche le minoranze.
La presenza dei delegati regionali (che sono in tutto 58) nell’elezione del Capo dello
Stato è simbolica in quanto sono una piccola percentuale, rispetto ai membri del
Parlamento che ammonta a 945 oltre ai senatori a vita.
L’art. 83, comma 3 Cost. enuncia che “L’elezione del Presidente della Repubblica ha
luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.”
È richiesta una maggioranza elevata siccome il PdR deve svolgere importanti funzioni
di garanzia quorum
(se la situazione politica è frammentata, i richiesti richiedono un
.
accordo tra le forze politiche)
In solo due casi il Presidente è stato eletto al primo scrutinio (Cossiga e Ciampi), negli altri
casi ci vollero più votazioni (Mattarella 4).
La segretezza del voto assicura una maggior libertà elettorale e garantisce al PdR
l’indipendenza nei confronti dei partiti.
Durante le elezioni si evidenzia la scarsa omogeneità del partito, infatti può capitare
che i cosiddetti “franchi tiratori”, ovvero i parlamentari che grazie alla segretezza
di voto, non seguono le scelte fatte dal gruppo parlamentare al quale appartengono,
manifestando il loro dissenso rispetto alla personalità da eleggere e alla linea politica
del gruppo.
I REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ, LA DURATA E LA RIELEGGIBILITÀ
L’art. 84, comma 1, Cost. stabilisce che “Può essere eletto Presidente della
Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti
civili e politici”.
I requisiti perciò sono il possesso della cittadinanza italiana, l’età minima di 50
anni, e il godimento dei diritti civili e politici.
Non è un requisito essere parlamentare, anche se è consuetudine, infatti in soli due
casi sono state elette personalità che prima svolgevano un altro incarica: Ciampi e
Mattarella che era un giudice costituzionale.
L’art. 85 Cost
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