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Gli impedimenti e la cessazione dell'incarico

L'art. 86, comma 1, stabilisce che nel caso in cui il Presidente della Repubblica sia impossibilitato ad adempiere le sue funzioni, queste sono esercitate dal Presidente del Senato, che ha infatti il compito di supplenza delle funzioni del Presidente della Repubblica.

Le cause impeditive possono essere diverse, temporanee o permanenti: impedimenti temporanei sono un viaggio all'estero, una grave malattia, mentre cause permanenti sono le dimissioni, la morte, la decadenza della carica per la perdita dei requisiti come la cittadinanza o i diritti civili o politici.

Il supplente dovrebbe limitarsi a svolgere funzioni di ordinaria amministrazione, ma questo è molto difficile soprattutto nei casi di impedimenti prolungati, ad esempio la richiesta di adottare atti eccezionali come il rinvio di una legge o l'avvio del procedimento per nominare un nuovo governo. In questi casi il supplente può esercitare queste funzioni.

L'unico atto che non può svolgere è lo scioglimento anticipato delle Camere. Lo stesso art. 86, comma 2, stabilisce che se l'impedimento è permanente, o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati deve procedere alle elezioni del nuovo Presidente della Repubblica entro 15 giorni, a meno che le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione per cui il termine previsto è maggiore. È difficile stabilire con certezza se l'impedimento sia temporaneo o permanente. Una volta terminato l'incarico di Presidente della Repubblica si assume di diritto la carica di senatore a vita. GLI ATTI E LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Le funzioni del Presidente della Repubblica possono essere classificate in base a due criteri: 1) in base alla prima classificazione si riferiscono al potere o all'organo dello Stato a cui sono collegate le varie funzioni, occorre quindiverificare se l'atto del Presidente sia riconducibile a una delle funzioni: a) del Parlamento, b) del Governo, c) della Magistratura, della Corte costituzionale o delle autonomie locali. 2) la seconda classificazione si basa sul fatto che non tutti gli atti del Presidente sono decisi dal Presidente stesso. Si distinguono in: a) atti presidenziali in senso stretto, b) atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi, c) atti formalmente presidenziali e sostanzialmente complessi. 1) CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'ORGANO COLLEGATO A) GLI ATTI PRESIDENZIALI RICONDUCIBILI AL POTERE LEGISLATIVO sono: 1) L'indizione delle elezioni delle nuove Camere e la fissazione della loro prima riunione (art. 87, comma 3, Cost.): si verificano dopo lo scioglimento delle Camere, per il rinnovo del Parlamento. Il PdR ha il compito di indire le elezioni entro 70 giorni dallo scioglimento delle precedenti Camere e a fissare la riunione delle nuove Camere entro 20 giorni dalle elezioni. 2) La

convocazione straordinaria delle Camere (art. 62, comma 2, Cost.): da parte del PdR nei casi in cui i Presidenti della Camera e del Senato non convochino le Camere, bloccando così l'esercizio delle loro funzioni.

3) L'invio di messaggi alle Camere (art. 87, comma 2, Cost.): Il PdR può ricorrere all'invio di messaggi scritti alle Camere riguardanti qualsiasi materia per sensibilizzare il Parlamento. (non è molto utilizzato).

4) L'autorizzazione dei disegni di legge di iniziativa governativa (art. 87, comma 4, Cost.): Il PdR non può rifiutare l'autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge, in quanto il Parlamento è titolare della potestà legislativa.

5) La promulgazione delle leggi (art. 87, comma 5, Cost.): L'art. 73 afferma che le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Con la promulgazione, il PdR perfeziona il procedimento di approvazione della legge.

accerta la volontà espressa dalle due Camere, e ordina la pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.

6) Il rinvio della legge (art. 74 Cost.):

Il Presidente della Repubblica può chiedere alle Camere con messaggio motivato, una nuova deliberazione su una legge, per gravi motivi di illegittimità costituzionale, svolgendo così la sua funzione di controllo e di garanzia della Costituzione. Una volta rinviata alle Camere, che devono prendere in considerazione quello che il PdR ha indicato nel messaggio, esse potranno riapprovare la legge nel testo originario, e così il PdR sarà obbligato a promulgare la legge, siccome è vietato un secondo rinvio.

Sono frequenti le "promulgazioni motivate" ovvero che il PdR promulga la legge, emettendo un comunicato in cui spiega le sue ragioni, fornendo moral suggerimenti per eventuali futuri interventi correttivi. Un altro modo è la suasion, cioè un'azione con cui il PdR

attraverso messaggi, interventi, cerca diconvincere il Parlamento, e suggerire correzioni del testo in corso d'opera, in mododa evitare successivamente l'uso del potere di rinvio.
  1. L'emanazione dei decreti aventi valore di legge e dei regolamenti (art. 87,comma 5, Cost.):
    Il PdR ha il compito di emanare atti aventi forza di legge (decreti legge e decretilegislativi) e i regolamenti del Governo (può rifiutare solo se violano laCostituzione).
  2. L'indizione del referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione(art. 87, comma 6, Cost.):
    Il PdR può istituire il referendum abrogativo, costituzionale, e consuntivo.
  3. La nomina di cinque senatori a vita (art. 59, comma 2, Cost.):
    che hanno "illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,artistico e letterario". (Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano, Carlo Rubbia eLiliana Segre)
  4. Lo scioglimento delle Camere (art. 88 Cost.):
    Prima di sciogliere le Camere deve
Cost.)4) La concessione della grazia e dell'amnistia (art. 87, comma 8, Cost.)5) La rappresentanza dello Stato in ambito internazionale (art. 87, comma 9, Cost.)6) La promulgazione delle leggi (art. 87, comma 10, Cost.)7) La convocazione delle Camere (art. 87, comma 11, Cost.)8) La presidenza del Consiglio supremo di difesa (art. 87, comma 12, Cost.)9) La dichiarazione dello stato di guerra (art. 87, comma 13, Cost.)10) La concessione dell'ordine al merito della Repubblica (art. 87, comma 14, Cost.)

Cost.): dei funzionari di grado più elevato, come i sottosegretari di stato, i commissari straordinari del governo, il presidente del CNEL, la cui individuazione e nomina spetta al Governo.

L'accreditamento e il ricevimento dei rappresentanti diplomatici (art. 87, comma 8, Cost.): è espressione del "potere estero" del Presidente della Repubblica, il quale attribuisce formalmente la qualità di diplomatici agli agenti italiani e riconosce e accetta come tali i diplomatici stranieri.

La ratifica dei trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere (art. 87, comma 8, Cost.)

Il comando delle Forze Armate (art. 87, comma 9, Cost.): ruolo simbolico.

Presiede il Consiglio supremo di difesa (art. 87, comma 9, Cost.): il PdR è il Presidente del Consiglio dei ministri, organismo con funzioni consultive sui temi della difesa e della sicurezza nazionale, composto da alcuni ministri.

Dichiara lo stato di guerra

deliberato dalle Camere (art. 87, comma 9, Cost.): essendo il rappresentante della nazione.

9) Conferisce le onorificenze della Repubblica (art. 87, comma 12, Cost.)

C) GLI ATTI PRESIDENZIALI RICONDUCIBILI AL POTERE GIUDIZIARIO sono:

  1. La presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 87, comma 10, Cost.; art. 104, comma 2, Cost.): il PdR presiede il CSM, per le attività quotidiane è quasi sempre sostituito dal Vicepresidente, ma viene sempre informato.
  2. La concessione della grazie e la commutazione delle pene (art. 87, comma 11, Cost.): Il PdR può esercitare i poteri di clemenza su singole persone: con la grazia estingue totalmente o in parte la pena che è stata inflitta al condannato, mentre con la commutazione la pena si trasforma in una pena diversa. La Corte costituzionale afferma che la grazia è uno strumento che garantisce un senso di umanità, infatti viene concessa in casi eccezionali, per motivi anche politici.

(L'amnistia e

l’indulto possono essere concesse solo dal Parlamento.)

LE ALTRE FUNZIONI PRESIDENZIALI
1) La nomina di 5 giudici costituzionali (art. 135, comma 1, Cost.)
2) Lo scioglimento dei Consigli regionali e la rimozione dei Presidenti delle Giunte regionali (art. 126, comma 1, Cost.): quando commettono atti contrari alla Costituzione.
3) Il potere di esternazione libero: il PdR fa sentire il suo parere nel dibattito politico con interviste, comunicati, libri.. questo rischia di mettere in discussione il suo ruolo di rappresentante dell’unità nazionale.

2) CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI PRESIDENZIALI IN BASE AL SOGGETTO CHE NE DECIDE IL CONTENUTO

I atti presidenziali possono essere classificati anche in base alla paternità dell’atto stesso, oltre che in base al potere al quale riguarda.
L’art. 89 Cost. stabilisce che “nessun atto del PdR è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità”.
  • ATTI PRESIDENZIALI IN SENSO STRETTO (formalmente e sostanzialmente presidenziali)
    1. La convocazione straordinaria delle Camere
    2. La nomina di 5 senatori a vita
    3. La promulgazione e il rinvio al Parlamento della legge
    4. L'invio di messaggi alle Camere
    5. La concessione della grazie
    6. La nomina di 5 giudici costituzionali
  • ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI MA SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI
  • Il PdR non ha potere decisorio sul loro contenuto, che è imputabile infatti solo al Governo. Il PdR ha il potere di svolgere un controllo sulla conformità a Costituzione.

    1. L'emanazione dei decreti legge, decreti legislativi e regolamenti
    2. L'autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge di iniziativa del Parlamento alle Camere
    3. La nomina degli alti funzionari di Stato
Dettagli
A.A. 2018-2019
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher virginiaangelini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Arconzo Giuseppe.