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Il presidente della Repubblica

L'art. 87, comma 1, Cost. afferma: "Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità della nazione". La Costituzione parla del Presidente della Repubblica negli articoli dall’83 al 91, contenuti nel Titolo II della parte seconda dedicata ad esso.

Presidenti della Repubblica

  • 1946-1948: Enrico De Nicola (Capo provvisorio)
  • 1948-1955: Luigi Einaudi
  • 1955-1962: Giovanni Gronchi
  • 1962-1964: Antonio Segni
  • 1964-1971: Giuseppe Saragat
  • 1971-1978: Giovanni Leone
  • 1978-1985: Sandro Pertini
  • 1985-1992: Francesco Cossiga
  • 1992-1999: Oscar Luigi Scalfaro
  • 1999-2006: Carlo Azeglio Ciampi
  • 2006-2013: Giorgio Napolitano (1° mandato)
  • 2013-2015: Giorgio Napolitano (2° mandato)
  • 2015-in carica: Sergio Mattarella

Durante i lavori dell'Assemblea costituente si pensò che la figura del Presidente della Repubblica avesse solo compiti notarili, senza un ruolo di politica attiva. Questa ipotesi non fu concretizzata, infatti, tutti i Presidenti della Repubblica della storia italiana sono stati al centro della scena politica e istituzionale. Le sue funzioni hanno l’obiettivo di garantire "l'armonico funzionamento dei poteri, politici e di garanzia, che compongono l'assetto costituzionale della Repubblica" e di consentire allo stesso Presidente della Repubblica (PdR) di indirizzare i compiti agli organi titolari, avviando il loro funzionamento e adottando provvedimenti in caso di blocco, per riavviare il ciclo delle funzioni (Corte cost. sent. n. 1 del 2013). Stabilisce inoltre che il PdR è posto dalla Costituzione al di fuori dei poteri tradizionali dello Stato e al di sopra di tutte le parti politiche. Nei periodi più drammatici di stallo, sta al PdR individuare soluzioni in grado di sbloccare la situazione.

Inoltre, la Costituzione attribuisce al Capo dello Stato altri poteri, in quanto garante della Costituzione e rappresentante dell'unità nazionale. Il PdR, non assumendo posizioni di parte, garantisce attraverso l'esercizio delle sue funzioni, i principi costituzionali, che nella loro unitarietà, rappresentano il collante della comunità.

Modalità di elezione

Il PdR non viene eletto direttamente dal corpo elettorale, ma da un collegio elettorale speciale formato dai parlamentari e dai rappresentanti delle Regioni. Questo perché se fosse eletto dal popolo, dovrebbe intervenire nella scelta dell'indirizzo politico, e non sarebbe coerente con la forma di governo parlamentare, in cui l'indirizzo politico viene determinato dall'azione del Parlamento e del Governo.

L'art. 85, comma 2, Cost. stabilisce che le operazioni per l’elezione del PdR devono iniziare 30 giorni prima che scada il mandato del Presidente in corso. Entro questi 30 giorni, il Presidente della Camera dei deputati deve convocare in seduta comune il Parlamento. Lo stesso art. 85, comma 3, Cost. precisa che in quel momento "se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo, sono prorogati i poteri del Presidente in carica".

Fu decisa questa procedura per far sì che la scelta del Presidente fosse affidata al Parlamento neoeletto, e non alle Camere al termine del loro mandato, perciò si decise di prorogare i poteri del Presidente in carica. L'art. 83 Cost. disciplina in che modo devono essere svolte le elezioni del Presidente della Repubblica: la scelta spetta a un collegio elettorale speciale, formato dal Parlamento in seduta comune con 3 delegati di ciascuna Regione eletti dai rispettivi Consigli regionali (tranne la Val d’Aosta che ha un solo delegato) in modo da rappresentare anche le minoranze.

La presenza dei delegati regionali (che sono in tutto 58) nell'elezione del Capo dello Stato è simbolica in quanto sono una piccola percentuale, rispetto ai membri del Parlamento che ammonta a 945 oltre ai senatori a vita. L'art. 83, comma 3, Cost. enuncia che "L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta".

È richiesta una maggioranza elevata siccome il PdR deve svolgere importanti funzioni di garanzia. Se la situazione politica è frammentata, i richiesti richiedono un accordo tra le forze politiche. In solo due casi il Presidente è stato eletto al primo scrutinio (Cossiga e Ciampi), negli altri casi ci vollero più votazioni (Mattarella 4). La segretezza del voto assicura una maggiore libertà elettorale e garantisce al PdR l'indipendenza nei confronti dei partiti.

Durante le elezioni si evidenzia la scarsa omogeneità del partito, infatti, può capitare che i cosiddetti "franchi tiratori", ovvero i parlamentari che grazie alla segretezza di voto, non seguono le scelte fatte dal gruppo parlamentare al quale appartengono, manifestano il loro dissenso rispetto alla personalità da eleggere e alla linea politica del gruppo.

Requisiti di eleggibilità, durata e rieleggibilità

L'art. 84, comma 1, Cost. stabilisce che "Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici". I requisiti perciò sono il possesso della cittadinanza italiana, l'età minima di 50 anni, e il godimento dei diritti civili e politici. Non è un requisito essere parlamentare, anche se è consuetudine. Infatti, in soli due casi sono state elette personalità che prima svolgevano un altro incarico: Ciampi e Mattarella che era un giudice costituzionale.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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